N. 542 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1991

                                N. 542
 Ordinanza emessa il 21 giugno  1991  dal  pretore  di  Vicenza,  sez.
 distaccata  di  Lonigo  nel  procedimento penale a carico di Dal Lago
 Silvio
 Inquinamento - Trasferimento di impianti produttivi (nella specie:
    forno di fusione dell'ottone e sabbiatrici) senza autorizzazione -
    Previsione  di   sanzioni   penali   per   la   omessa   richiesta
    dell'autorizzazione,   di   cui  all'art.  13,  stesso  d.P.R.  n.
    203/1988,  concernente  pero'   non   il   trasferimento   ma   la
    continuazione  dell'attivita'  produttiva - Conseguente incertezza
    sul  contenuto  della  norma  incriminatrice  in  violazione   del
    principio di tassativita' in materia penale.
 (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 25, sesto comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.34 del 28-8-1991 )
                              IL PRETORE
    Nel presente procedimento penale osserva quanto segue.
                           PREMESSO IN FATTO
      che   viene   contestato  all'imputato  di  aver  effettuato  il
 trasferimento di un forno di fusione dell'ottone e di due sabbiatrici
 senza  aver  richiesto  la  preventiva  autorizzazione   e   pertanto
 commettendo  il  reato di cui all'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24
 maggio 1988, n. 203, in relazione agli artt. 13 e 15, lett. b);
      che l'art. 25, sesto comma, del  d.P.R.  n.  203/1988  considera
 reato  il  trasferimento  dell'impianto senza l'autorizzazione di cui
 all'art. 13;
      che l'art. 13, riferito all'art. 12 del d.P.R.  n.  203/1988  e'
 relativo  alla autorizzazione da richiedersi in caso di continuazione
 dell'attivita' produttiva  preesistente  all'entrata  in  vigore  del
 citato  d.P.R.,  e  non  riguarda  minimamente il trasferimento di un
 impianto produttivo, disciplinato invece dall'art. 15, lett. b);
      che pertanto la non chiarezza dell'art.  25,  sesto  comma,  del
 d.P.R.  n.  203/1988  ha  comportato  la  formalizzazione della sopra
 indicata  imputazione,  in  forza  della  quale  si   e'   contestato
 all'imputato  di non aver richiesto due autorizzazioni: quella di cui
 all'art. 13 e quella di cui all'art. 15,  lett.  b),  del  d.P.R.  n.
 203/1988;
      che   appare   dunque   rilevante   accertare   quale   sia   la
 autorizzazione  o  le  autorizzazioni  richieste  dalla   legge   per
 l'esclusione del reato di cui all'art. 25, sesto comma, del d.P.R. n.
 203/1988, se cioe' quella di cui all'art. 13 o quella di cui all'art.
 15,  lett.  b),  ovvero  entrambe,  stante la non chiara formulazione
 della legge.
                          OSSERVA IN DIRITTO
    Il d.P.R. n. 203/1988 prevede vari tipi di autorizzazione:
       a) nel caso in cui l'impianto e' costruito  dopo  l'entrata  in
 vigore del d.P.R. n. 203/1988 e' richiesta l'autorizzazione ex art. 6
 del   d.P.R.  citato,  e  la  mancata  autorizzazione  e'  sanzionata
 dall'art. 24;
       b) nel caso in cui l'impianto e'  preesistente  all'entrata  in
 vigore  del  citato  d.P.R.  l'autorizzazione  richiesta e' quella ex
 artt. 12 e 13, e le sanzioni relative sono prevedute dall'art. 25;
       c)  in  caso  di  modifica  sostanziale  o   di   trasferimento
 dell'impianto,  nuovo  o preesistente, e' necessaria l'autorizzazione
 di cui all'art. 15.
    Stante l'attuale formulazione dell'art. 25, sesto comma,  ove  non
 vi  e'  alcun riferimento all'art. 15, la omessa richiesta e l'omesso
 rilascio dell'autorizzazione preveduta dall'art. 15  e'  sfornita  di
 sanzione,  non  potendo  tale  caso  rientrare in quello radicalmente
 diverso indicato dagli artt. 12 e  13,  relativo  alla  continuazione
 nella  stesso  luogo  di  una  attivita'  produttiva  in  un impianto
 preesistente.
    Tale  situazione  di  incertezza  normativa  sembra  essere  stata
 determinata,   secondo  la  dottrina,  da  un  errore  materiale  del
 legislatore, il quale, nel  formulare  l'art.  25,  sesto  comma,  ha
 richiamato    l'art.    13,    che    si   riferisce   esclusivamente
 all'autorizzazione per impianti preesistenti, anziche' l'art. 15, che
 fissa  l'obbligo  di  preventiva  autorizzazione  per   modifiche   e
 trasferimenti degli impianti.
    La  sopra  indicata difficolta' normativa, determina nel cittadino
 destinatario  della  norma  in  esame  una  situazione  di   assoluta
 incertezza   in   ordine   al   precetto   penale   con   conseguente
 impossibilita' di sapere quali sono gli obblighi cui deve attenersi.
    Viene pertanto leso  il  principio  di  tassativita'  della  norma
 penale riconducibile all'art. 25 della Costituzione.
    Il  principio della tassativita' della norma penale, riconducibile
 all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,  obbliga  infatti  il
 legislatore  a  procedere,  al  momento  della  creazione della norma
 penale, alla precisa determinazione della fattispecie legale, in modo
 tale da rendere chiaro al cittadino cio' che e' penalmente  lecito  e
 cio'  che  e'  penalmente  illecito,  in  conformita' con il brocardo
 nullum crimen sine lege poenali scripta et scricta.
    Questo e'  un  principio  diretto  a  garantire  la  certezza  del
 diritto,   e   diretto   a   fronteggiare  gli  arbi'tri  del  potere
 giudiziario,  precludendo  quest'ultimo  potere  la  possibilita'  di
 punire i casi non espressamente previsti dalla legge.
    Il  predetto  principio  oltre  che  a  garantire  la certezza del
 diritto,  tende  ad  assicurare  anche  l'eguaglianza  giuridica  dei
 cittadini  a parita' di condotta e' la possibilita' di conoscere cio'
 che e' e cio' che non e'  penalmente  vietato,  onde  consapevolmente
 decidere il proprio comportamento (art. 3 della Costituzione).
    Tale  principio  incide  anche  direttamente sul diritto di difesa
 processuale  del   cittadino   (art.   24,   secondo   comma,   della
 Costituzione).
    Ed  invero  la  assenza  di  tassativita' della norma penale rende
 inattuabile  il  diritto  alla   difesa   e   quindi   alla   precisa
 contestazione  dell'addebito,  atteso  che la genericita' della norma
 incriminatrice reagisce sulla formulazione del capo di imputazione.
    L'esigenza di tasstivita',  benche'  non  espressamente  affermata
 dall'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione  deriva  da  una
 interpretazione sistematica della Costituzione: la stessa funzione di
 prevenzione generale che la  pena  svolge  a  livello  di  normazione
 astratta,  impone  una  formulazione  della  norma  penale in termini
 tassativi.
    La questione e' evidentemente rilevante  per  la  definizione  del
 giudizio  in  quanto  dalla  sua  soluzione dipende la valutazione in
 ordine  al  tipo  di  autorizzazione  la  cui  mancanza  comporta  la
 sussistenza del reato.
    E'   pertanto   non   manifestamente  infondata  la  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 25, sesto comma,  del  d.P.R.
 n.  203/1988  nella  parte  in  cui,  prevedendo  la  punibilita' del
 trasferimento dell'impianto  avvenuto  senza  autorizzazione  di  cui
 all'art.  13  anziche'  di  cui  all'art. 15 non pone il destinatario
 della norma in condizioni di  sapere  quale  tipo  di  autorizzazione
 debba  essere richiesta alla autorita' amministrativa per l'esercizio
 della propria attivita',  per  violazione  degli  artt.  25,  secondo
 comma, 24, secondo comma, e 3 della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 numero 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R.
 n. 203/1988 in relazione agli artt. 25, secondo comma, 24 e  3  della
 Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina   che  a  cura  della  cancelleria  vengano  immediatamente
 trasmessi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, e
 copia della presente ordinanza  venga  notificata  alle  parti  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente
 della  Camera  dei  deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
 Repubblica.
      Lonigo, addi' 21 giugno 1991
                          Il pretore: PERINA
    Depositato in cancelleria oggi 21 giugno 1991.
                              Il direttore della cancelleria: BORRELLI
 91C1010