N. 543 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 1991
N. 543 Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Suarez Chiguascue Gustavo Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Consenso anticipato del p.m. per il rito abbreviato - Omessa previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto al procedimento innanzi al pretore - Conseguente lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 417, 438 e 439). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.34 del 28-8-1991 )
IL TRIBUNALE Sentito il relatore e visti gli atti del procedimento penale a carico di Suarez Chiguascue Gustavo nato a Facatativa (Colombia) il 4 dicembre 1948. Vista l'eccezione di incostituzionalita' proposta dal p.m. in relazione agli artt. 417, 438 e 439 c.p.p., per contrasto gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che nella richiesta di rinvio a giudizio innanzi al tribunale possa essere indicato, come nel decreto di citazione innanzi al pretore, il consenso preventivo del p.m. al giudizio abbreviato, ne' che tale consenso possa essere prestato successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 del c.p.p., ovvero nel corso dell'udienza preliminare. Rileva la proposta eccezione appare rilevante e non manifestamente infondata. La mancata previsione legislativa della facolta' del p.m. di pre- stare il proprio consenso al rito abbreviato prima ed indipendentemente dalla richiesta dell'imputato nel procedimento di fronte al tribunale, rispetto a quanto, viceversa, previsto dall'art. 556 del c.p.p. per il procedimento pretorile, non e' giustificata dalla diversa natura dei due procedimenti: in particolare non risulta giustificata dalla diversita' dei reati di competenza del pretore e del tribunale, atteso che rientrano nella competenza del primo giudice reati (quali ad es. la ricettazione o il furto pluriaggravato o l'omicidio colposo o i reati ambientali) ben piu' gravi e puniti con pene edittali superiori rispetto a taluni reati di competenza del secondo giudice (quali ad es. le contravvenzioni previste dalla normativa penale tributaria). Tale diversa disciplina non risulta giustificata neanche dalla diversa struttura dei procedimenti di fronte ai due organi giurisdizionali, con particolare riferimento alla circostanza che l'udienza preliminare non e' prevista dalla legge come fase processuale obbligatoria nel rito pretorile: anche in quest'ultimo procedimento, infatti, e' prevista la facolta' dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel corso delle indagini preliminari, ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio; tale richiesta, previo consenso del p.m. determina l'instaurazione di un'apposita udienza di fronte al g.i.p. Cio' premesso, risulta evidente che il consenso anticipato del p.m. non sia stato dalla legge previsto come strumento indispensabile a dare igresso nel procedimento pretorile ad una fase altrimenti non instaurabile ad iniziativa dell'imputato. Lo stesso dunque non puo' configurarsi se non come una anticipata manifestazione della volonta' del p.m. di adire il rito alternativo ed anche, indirettamente, una sollecitazione all'imputato ad accedervi. Non trova quindi giustificazione la mancata previsione legislativa di analoga facolta' del p.m. nel procedimento di fronte al tribunale, tenuta presente la ratio di deflazione del dibattimento che ispira i riti alternativi tanto nel procedimento pretorile che in quello di fronte al tribunale. Va inoltre in rilievo che al Corte costituzionale ha definito quale unico criterio di ammissibilita' del rito abbreviato la decidibilita' del processo allo stato degli atti, configurando la facolta' dell'imputato di chiedere tale rito come un vero e proprio diritto quando sussista quella condizione e, conseguentemente, penendo in evidenza che il dissenso del p.m. e' giustificato solo in mancanza della condizione medesima. Dal che discende che il consenso del p.m. deve ritenersi un atto obbligato all'orche' sia fatta richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato ed il processo sia decidibile allo stato degli atti. Appare quindi illogico non consentire al p.m. di manifestare anticipatamente il proprio consenso ad un rito al quale dovrebbe comunque consentire, sussistendone le condizioni ed in presenza di richiesta dell'imputato, cosi' costringendo il p.m., in mancanza di richiesta dell'imputato, ad affrontare il maggior aggravio, in termini di tempo e di organizzazione dell'ufficio, di un dibattimento improduttivo, in quanto non in grado di apportare ulteriori elementi probatori rispetto a quelli gia' acquisiti. Va inoltre rilevata l'illogicita' della vigente normativa laddove nel procedimento di fronte al tribunale la medesima prevede solo per il patteggiamento e non anche per il rito abbreviato la possibilita' per il p.m. di prestare consenso anticipato al rito alternativo, mentre nel procedimento pretorile, piu' razionalmente, tale facolta' e' prevista per entrambi i riti alternativi, stante la medesima ratio di deflazione che li ispira. Tutto cio' comporta infine una potenziale lesione del diritto di difesa dell'imputato nel procedimento di fronte al tribunale, in quanto l'anticipato consenso al rito abbreviato da parte del p.m. e' atto idoneo a sollecitare l'esercizio della facolta' dell'imputato di scegliere il rito, ricordandogli appunto tale sua facolta' processuale ed il connesso beneficio premiale. Cio' e' tanto piu' evidente qualora, come nel caso di specie, il processo appaia teoricamente decidibile allo stato degli atti e l'imputato sia di nazionalita' diversa da quella italiana, non comprenda la nostra lingua ed il difensore d'ufficio sia stato sostituito, a causa di impedimento, da altro difensore nominato in apertura dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 97, n. 4, del c.p.p. Nel caso di specie la prospettata questione di legittimita' costituzionale appare rilevante, atteso che, verosimilmente, l'imputato avrebbe fatto richiesta di rito abbreviato se gli fosse stata ricordata tale sua facolta' nel corso dell'udienza preliminare e cioe' proprio nel momento in cui egli avrebbe potuto esercitare concretamente la propria difesa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata in narrativa e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento per il relativo giudizio di costituzionalita', previa sospensione del processo in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Busto Arsizio, addi' 13 giugno 1991 Il presidente estensore: AZZENA 91C1011