N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 agosto 1991

                                 N. 37
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19
 agosto 1991 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Trasporto - Regione Sicilia - Albo nazionale degli autotrasportatori
    - Organizzazione - Funzioni - Trasferimento in  toto  ai  comitati
    regionali   e  provinciali  -  Tenuta  degli  albi  provinciali  -
    Spettanza allo  Stato  -  Unilaterale  avocazione  dei  contributi
    disposta con circolare assessoriale.
 (Nota assessore ai trasporti 31 dicembre 1990, n. 8588).
(GU n.35 del 4-9-1991 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  nei  confronti
 della  regione  Sicilia, in persona del suo presidente in carica, per
 conflitto di attribuzione occasionato da nota 31  dicembre  1990,  n.
 8588,  dell'assessore  ai  trasporti,  non  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della regione  siciliana  e  solo  recentemente  conosciuta
 (deliberazione 26 luglio 1991 del Consiglio dei Ministri).
    La legge 6 giugno 1974, n. 298, nel corso degli anni modificata in
 piu'  disposizioni (recentemente con il d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16,
 conv. nella legge 30 marzo 1987, n. 132),  ha  istituito  "presso  il
 Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione civile" l'albo nazionale
 degli autotrasportatori di cose  per  conto  terzi,  ed  a  riservato
 l'attivita'  dell'autotrasporto  agli  iscritti  all'albo  prevedendo
 persino  la  repressione  penale  dell'esercizio  abusivo  di   detta
 attivita'. Il contributo di che trattasi, previsto dall'art. 63 della
 citata  legge n. 298/1974, e' espressamente finalizzato a "far fronte
 alle spese" occorrenti per la formazione e  tenuta  dell'albo,  ossia
 per   lo  svolgimento  delle  attivita'  amministrative  (iscrizioni,
 cancellazioni,   etc.)   e   per   l'articolato   apparato   all'uopo
 organizzato.  Di  tale apparato fanno parte, tra l'altro, un comitato
 centrale di 25 componenti, uno  dei  quali  in  rappresentanza  delle
 regioni a statuto speciale.
    I  comitati  regionali  e quelli provinciali sono stati costituiti
 "presso"   rispettivamente   le   direzioni   compartimentali   della
 motorizzazione  civile  (nelle  regioni  a  statuto  speciale) e agli
 uffici  provinciali  della  motorizzazione  civile.  In  Sicilia   la
 direzione compartimentale e gli uffici provinciali sono entrati a far
 parte  integrante  della  organizzazione amministrativa della regione
 con il d.P.R. 6 agosto 1981, n.  485  (recante  norme  di  attuazione
 dello   statuto);   peraltro   lo  stesso  d.P.R.  dispone  che  "per
 l'esercizio delle attribuzioni degli uffici elencati  non  trasferiti
 alla regione siciliana a norma del presente decreto lo Stato continua
 ad avvalersi degli uffici medesimi". Sicche', dal trasferimento degli
 uffici  in  questione  non  puo'  desumersi anche un trasferimento di
 tutte le funzioni amministrative da essi  esercitate;  e  tanto  meno
 puo'  desumersi  il  trasferimento di funzioni esercitate da comitati
 costituiti "presso" di essi.
    In ordine al riparto delle funzioni tra Stato  e  regione  Sicilia
 l'art.  17,  lett. a), dello statuto parla di "trasporti regionali di
 qualsiasi genere", espressione questa ripresa dall'art. 1 del  d.P.R.
 17  dicembre  1953,  n.  1113  (prima  e  dopo  la  rettifica ad esso
 apportata dal citato d.P.R. del 1981). Come  noto  piu'  controversie
 costituzionali   si   sono  avute  sulla  distinzione  tra  trasporti
 regionali e non regionali; e, con riguardo  ai  servizi  pubblici  di
 trasporto,   l'art.   4,  primo  comma,  della  citata  normativa  di
 attuazione considera regionali quelli "che si svolgono esclusivamente
 nell'ambito della regione".
    Con d.P.R. 15 gennaio 1986, n. 50, sono  state  emanate  norme  di
 attuazione  per  il  trasferimento  alla  regione del personale degli
 uffici trasferiti; neppure cio' influisce sul riparto delle funzioni.
    Cio'  permesso,  deve  ritenersi  spettare  allo  Stato  la tenuta
 dell'albo di  che  trattasi,  "nazionale"  ancorche'  formato  da  un
 "insieme" di albi provinciali. La disciplina introdotta dalla legge 6
 giugno  1974,  n. 298, si ricollega alla normativa comunitaria di cui
 alla direttiva 74/561/CEE del Consiglio (modificata  dalla  direttiva
 89/438/CEE,  recepita con d.m.  15 maggio 1991, n. 198, del Ministero
 dei trasporti) sullo "accesso alla professione  di  trasportatore  di
 merci   su   strada   nei   settori   dei   trasporti   nazionali  ed
 internazionali", nonche' ad accordi internazionali operanti anche  in
 ambiti  extra-CEE.  Non  pare quindi possa parlarsi di una disciplina
 concernente soltanto i trasporti regionali. Del resto,  la  circolare
 assessoriale  31 dicembre 1990 citata ritaglia la platea contributiva
 avendo   riguardo   non   all'ambito    "esclusivamente    regionale"
 dell'attivita'  svolta  dagli  autotrasportatori  ma  al  loro essere
 "residenti o aventi sede nel territorio dell'isola".
    D'altro canto, l'art.  63  menzionato  non  prevede  provvedimenti
 regionali  per  la  determinazione  della  "misura del contributo", e
 neppur prevede riscossione ad opera di regioni a statuto speciale. Il
 che e' confermato dall'art. 5, lett. a), della legge 4  agosto  1984,
 n. 467.
    Il  carattere  statale della funzione e' ulteriormente evidenziato
 dalla esistenza e dalla  attivita'  del  comitato  centrale,  nonche'
 dalla  recente normativa tributaria a favore dell'autotrasporto (art.
 13 del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990,
 n. 165, modificato con d.-l. 15 settembre 1990, n. 261,  conv.  nella
 legge  12  novembre 1990, n. 331, e poi con d.-l. 7 febbraio 1991, n.
 36).
    E'  comunque   evidente   che   la   avocazione   dei   contributi
 unilateralmente disposta con circolare assessoriale e' di per se' non
 legittima,  e  contrasta con lo statuto speciale (tra l'altro, con il
 citato art. 17). Ed inoltre occorre considerare  la  posizione  degli
 operatori  economici,  ai quali sono indicate dallo Stato con d.m. 26
 agosto 1977 (in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  277
 dell'11  ottobre 1977) e con provvedimenti successivi (da ultimo d.m.
 26 ottobre 1990) misure dei contributi e modalita' dei pagamenti,  ed
 e'  invece  indicata  dalla regione Sicilia con la nota occasione del
 conflitto una diversa modalita' di pagamento (ad un diverso  soggetto
 impositore).  Per  il  che  non  puo' eslcudersi che molti operatori,
 nell'incertezza, non abbiano versato affatto  il  contributo  di  che
 trattasi.
    E'  appena il caso di rammentare che l'anzidetto art. 5, lett. a),
 della legge 4 agosto 1984, n. 467,  ha  disposto  la  devoluzione  di
 parte (pervero modesta) del gettito alla dotazione del Fondo previsto
 dalla legge stessa.
                               P. Q. M.
    Si  chiede  dichiararsi  che  spettano  unicamente  allo  Stato la
 funzione di tenuta dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di
 cose  per  conto  di terzi, la funzione di riscossione del contributo
 previsto dall'art. 63 della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e  le
 funzioni  di  determinazione della misura di detto contributo e della
 modalita' di suo versamento;
    Si chiede annullarsi la nota 31 dicembre 1990,  n.  8588,  che  ha
 occasionato il conflitto di attribuzione.
      Roma, addi' 31 luglio 1991
               Avv. Franco FAVARA, avvocato dello Stato

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