N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 agosto 1991
N. 31 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 agosto 1991 (della provincia autonoma di Bolzano) Minori - Provincia autonoma di Bolzano - Interventi in favore di soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose - Invasione di competenze esclusive della provincia - Lesione della potesta' legislativa primaria e secondaria - Erogazione di contributi - Esclusiva competenza provinciale anche nelle modalita' di riparto. (Legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 1, primo comma; art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; artt. 3 e 6). (Artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma; 54, primo comma, cifra 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 689; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonche' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e art. 119 Cost.).(GU n.35 del 4-9-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice- presidente sostituto pro-tempore della giunta provinciale dott. Otto Saurer, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 4340 del 5 agosto 1991, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 5 agosto 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16.172), dagli avvocati proff.ri Sergio Pannunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, primo comma, art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; art. 3 e art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose", per violazione degli artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma; 54, primo comma, cira 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 698; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonche' dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dell'art. 119 della Costituzione. F A T T O 1. - La provincia autonoma di Bolzano ha potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; di assistenza e benficienza pubblica; di scuola materna, di assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui ha competenza legislativa; di addestramento e formazione professionale (statuto speciale d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29, nonche' potesta' legislativa secondaria in materia di istruzione elementare e secondaria: media, classica, scientifica, magistrali, tecnica, professionale ed artistica (statuto speciale art. 9, primo comma, cifra 2). La provincia autonoma di Bolzano esercita in tale ambito anche le relative potesta' amministrative (statuto speciale art. 16, primo comma). Inoltre, la provincia autonoma di Bolzano e' succeduta, in corrispondenza alle materie di propria competenza, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione (art. 68 dello statuto speciale). Alla giunta provinciale spetta l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici (art. 54, primo comma, cifra 4 dello statuto speciale). L'ambito di tali competenze risulta poi specificato da una serie di norme d'attuazione dello statuto, che sono elencate sopra a pagina 1. La provincia ricorrente ha ampiamente esercitato tali attribuzioni, dettando tra l'altro un'ampia ed organica disciplina relativa all'assistenza e beneficienza pubblica ed in particolare prevedendo ed attuando una serie di interventi in favore dei minori soggetti a vari rischi, tra cui anche quelli derivanti da attivita' criminose in cui possono essere stati coinvolti. In proposito va particolarmente ricordata la legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 ("Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcoolismo"), che aveva gia' da tempo previsto e disciplinato un organico sistema di vari interventi e strutture con il relativo assetto finanziario al fine di prevenire e di curare forme di disadattamento, di emarginazione e devianza sociale, di tossicodipendenza, di alcoolismo e di tutte le altre forme che necessitano di analogo intervento, nonche' di predisporre la relativa assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale. Anche le materia a cio' connesse hanno avuto una dettagliata regolamentazione, come per esempio i provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni (legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33). 2. - Nell'ambito statale e' stata pubblicata recentemente (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991) la legge 19 luglio 1991, n. 216, intitolata "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose". Obiettivo di questa legge e' la promozione di diverse attivita' al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose ed al tal fine e' prevista sia l'organizzazione degli interventi, sia il modo di erogare i contributi. 3. - La citata legge dello Stato n. 217/1991 invade le competenze esclusive (legislative, amministrative e finanziarie) della provincia autonoma di Bolzano in materia di attivita' educative locali, di assistenza e beneficienza pubblica, di assistenza scolastica, di addestramento e formazione professionale, nonche' di quelle secondarie in materia di istruzione pubblica. Poiche' la citata legge 19 luglio 1991, n. 216, e' gravemente lesiva delle competenze della provincia autonoma di Bolzano, quali definite dallo statuto speciale Trentino-Alto Adige, questa si vede costretta ad impugnarla per i seguenti motivi in D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze legislative della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; e 16, primo comma del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, in particolare il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, ed il d.P.R. 24 marzo 1981, n. 215, e dell'art. 119 della Costituzione, da parte dell'art. 1, primo comma, della legge 19 luglio 1991, numero 216. La legge n. 216/1991 stabilisce all'art. 1, primo comma, varie iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di eta' minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio, annoverando i seguenti campi di applicazione: " a) l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare; b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici; c) l'attivita' di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio; d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorita' scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo". Quale autorita' promotrice di questi interventi la legge prevede, all'art. 1, la presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari sociali. Queste previsioni si rivelano costituzionalmente illegittime perche', a prescindere dalla formulazione piuttosto generica dei varti tipi di intervento, la provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa ed amministrativa esclusiva in tema di assistenza e beneficienza pubblica, scuola materna, assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui ha competenza legislativa, nonche' nell'ambito dell'addestramento e formazione professionale e per quanto concerne l'avviamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, primo comma, cifre 25, 26, 27, 29, 4 ed art. 16 del d.P.R. n. 670/1972), nonche' secondaria in tema di istruzione elementare e secondaria (art. 9, primo comma, cifra 2 del d.P.R. n. 670/1972) ed ha esercitato le sue competenze con un'attivita' legislativa ed esecutiva di avanguardia che ha dato ampiamente i suoi frutti (rilevabili, peraltro, anche dal positivo evolversi dei dati statistici). Si noti che in materia sono state emanate specifiche e dettagliate norme di attuazione e precisamente i d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 689, 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526. In generale la norma di attuazione d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, relativa alla competenza primaria nel settore dell'assistenza e beneficienza pubblica, descrive esattamente l'ambito entro il quale si svolge l'attribuzione provinciale in questione: Art. 1: "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza e beneficienza pubblica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentito-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto" e Art. 2: "Ai sensi degli articoli 5, n. 2), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la regione Trentino-Alto Adige e' competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nonche' ad approvare agli statuti e relative modificazioni. Rimangono riservate alle province le potesta' amministrative in ordine all'istituzione degli enti pubblici di assistenza e beneficienza e alle altre funzioni, concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale". In particolare, l'art. 1 del d.P.R. 24 marzo 1981 ha disposto che l'ambito delle funzioni amministrative si estende anche: c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile". Nel corso degli anni la provincia ha regolato l'intero ambito dell'assistenza dei minori e dell'attivita' educativa e scolastica - con particolare riguardo ai minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e di associazone criminosa - in piena ottemperanza dei limiti segnati dallo statuto speciale. Giova ricordare, in proposito, che tutta una serie di leggi provinciali reca disposizioni in merito, che hanno trovato utile e lodevole applicazione. Tra esse annoveriamo la legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10 ("Istituzioni dei consultori familiari"), legge provinciale 1º giugno 1983, n. 13 ("Promozione del servizio - giovani nella provincia di Bolzano"), legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 ("Assistenza e beneficienza pubblica; provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni"), legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 ("Istituzione del servizio 'casa delle donne'"), legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59 ("Provvidenze in favore dei minorati e disadattati sociali"), legge provinciale 1º marzo 1983, n. 6 ("Riconoscimento, sostegno, tutela e disciplina del volontariato"), legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 ("Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale tossico dipendenza e alcoolismo"), legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11 ("Provvidenze in favore di istituzioni assistenziali operanti nella provincia di Bolzano"), legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 ("Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano"), legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45 ("Interventi in favore dell'attivita' educativa in genere") e legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 ("Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio"). Rimandando per ogni informazione piu' dettagliata a quanto diremo in una successiva memoria, si puo' benissimo sin d'ora constatare che l'insieme di queste norme assicura e garantisce anche finanziariamente tutti gli interventi educativi ed assistenziali, in favore dei minori, in particolare di quelli soggetti al specifico rischio di venire coinvolti in attivita' criminose, contemplate dall'impugnata legge del 19 luglio 1991, n. 216. Certo e' che in una materia di esclusiva competenza provinciale, quale indubbiamente e' l'assistenza ai minori, la normativa dettata dall'art. 1, primo comma, della legge impugnata n. 216/1991 si sovrappone e si contrappone alla competenza provinciale che viene cosi' palesemente violata. E parimenti certo e' il fatto che non sono ammissibili gli interventi teste' indicati da parte di organi statali, quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari sociali, nei settori che sono di eslcusiva competenza della provincia autonoma di Bolzano. La denunciata lesione delle competenze provinciali si sarebbe potuta evitare qualora nella legge n. 216/1991 fosse stata inserita la disposizione che facesse "salve" le attribuzioni spettanti in materia alla provincia autonoma di Bolzano. Ma una siffatta disposizione non c'e'; anzi il complessivo tenore della legge induce a ritenere che essa debba estendersi alla provincia autonoma di Bolzano e trovare applicazione nella provincia stessa. 2. - Violazione delle competenze della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma, cifre 4, 25, 26 27, 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma, 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione, nonche' all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'art. 119 della Costituzione da parte dell'art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma e dell'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216. L'art. 2, primo comma, della legge impugnata n. 216/1991 prevede l'erogazione di contributi a favore dei comuni, delle province, dei loro consorzi, delle comunita' montane, nonche' di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarieta' sociale "che operino senza scopo di lucro nelle attivita' e con le specifiche finalita' di cui all'art. 1, primo comma, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalita' dei minori". Per i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane e' previsto inoltre, dall'art. 2, quarto comma, la possibilita' di ricevere questi contributi anche per l'avvio di nuove iniziative, mentre il terzo comma dell'art. 2 statuisce, ai fini dell'erogazione dei contributi, l'onere per gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarieta' sociale di trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attivita' svolta ad una commissione. Questa commissione, "composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'eta' evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dall'associazione nazionale dei comuni italiani" (art. 2, quinto comma, legge n. 216/1991), ha ampi poteri per quanto riguarda l'erogazione dei contributi. La commissione non solo stabilisce i criteri e requisiti per la ripartizione dei contributi, ma formula anche al Ministro dell'interno, che dispone poi con decreto il finanziamento, la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate. La presentazione delle domande avviene tramite la prefettura, la quale riceve le domande e la documentazione dai singoli comuni (art. 2, settimo comma, della legge n. 216/1991). Inoltre, la legge impugnata prevede all'art. 3 che "per l'erogazione dei contributi e' istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto- legge 20 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo e' determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993. A valere sul fondo di cui al primo comma il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'art. 2, sesto comma". Si deve denunziare l'illegittimita' costituzionale delle suddette disposizioni sotto diversi profili, in quanto: a) la normativa in questione illegittimamente si sovrappone e si contrappone alla competenza provinciale, in una materia di esclusiva competenza provinciale quale sicuramente e' l'amministrazione e l'erogazione dei contributi per l'assistenza e beneficienza pubblica (art. 8, primo comma, cifra 25 e art. 16, primo comma, del d.P.R. n. 670/1972). Si precisa al riguardo che la provincia autonoma di Bolzano ha emanato da tempo diverse leggi che regolano dettagliatamente la ripartizione e l'erogazione dei contributi specifici. A mero titolo di esempio si indica la legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, intitolata "Assistenza e beneficienza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni", che prevede agli artt. 20 e segg. un'apposita disciplina circa gli organismi e criteri di intervento, nonche' precise indicazioni sulle modalita' di liquidazione di contributi (art. 23) e sulla composizione della commissione. Anche la gia' citata legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, che istituisce il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcoolismo, reca dettagliatamente norme circa l'amministrazione, la gestione ed il finanziamento delle attivita' di prevenzione e cura di forme di disadattamento, emarginazione e devianza sociale anche di minorenni; b) la normativa impugnata, inoltre, non tiene minimamente conto dell'assetto finanziario della provincia autonoma di Bolzano, regolato dagli artt. 78, 80 e segg. del d.P.R. n. 670/1972, integrati dalla legge 30 novembre 1989, numero 386. La provincia, alla quale per la compartecipazione al gettito lo- cale di imposte e tasse erariali e' devoluto una larga parte del gettito locale di quasi tutti i tributi statali, puo' disporre liberamente dell'impiego di tali mezzi per adempiere alle proprie competenze nell'ambito di una autonomia finanziaria che va rispettata. Essa, cioe', sceglie, in base alla legislazione provinciale, come e dove utilizzare i fondi per cui nei settori di esclusiva competenza provinciale lo Stato non puo' direttamente prescrivere un certo impiego di mezzi finanziari e determinare le fonti, la destinazione e la modalita' dei mezzi e flussi finanziari. Quanto diciamo corrisponde del resto al costante insegnamento della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimita' costituzionale di una disposizione statale concernente erogazioni di spesa e interventi finanziari previsti al fine di sostenere il relativo onere di spesa per una materia di competenza della provincia di autonoma di Bolzano, "in quanto ne risultano violati gli artt. 78 e 80 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle province suddette il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza" (sentenze n. 517/1987, sub 6.1); c) altro motivo di doglianza e' che l'art. 5 della legge n. 386/1/989 (recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) prevede espressamente la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di eventuali fondi speciali dello Stato: "Art. 5.1. Le provincie autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti. 2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. 3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". Non v'ha dubbio che l'art. 2, quinto comma, dell'impugnata legge n. 216/1991 viola le competenze, l'assetto finanziario e l'autonomia finanziaria della provincia autonoma di Bolzano e quell'equilibrio finanziario, che e' stato da poco ritrovato con l'emanazione della legge n. 386/1989, approvata a seguito di un accordo fra Stato e provincia autonoma (accordo che si basa sull'art. 104, primo comma, dello statuto speciale). La disposizione qui impugnata (art. 2, secondo comma), infatti, non prevede la partecipazione della provincia autonoma alla ripartizione del fondo di cui all'art. 3 dell'impugnata legge, ancorche' la nuova disciplina che regola l'autonomia finanziaria delle province autonome, ed in particolare l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, preveda espressamente che la provincia deve partecipare alla ripartizione dei fondi speciali (nella specie costituito per lo sviluppo degli investimenti sociali). d) va aggiunto che la mera previsione della partecipazione delle province autonome alla designazione dei membri della commissione, di cui al quinto comma dell'art. 2, non corrisponde certamente ai requisiti di una vera e propria partecipazione alla ripartizione del fondo speciale. 3. - Violazione degli artt. 54, primo comma, cifra 4 e 68 del d.P.R. 31 aogsto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione da parte dell'art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216. Anche l'art. 6 dell'impugnata legge e' viziato da illegittimita' costituzionale, quando prevede che: "1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprieta', con vincolo di destinazione alle attivita' di cui all'articolo 1; 2. L'uso e' disciplinato con apposita convezione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioi o addizioni al bene". Questa normativa non tiene conto delle competenze della provincia autonoma di Bolzano, riguardanti "l'impiego" dei propri beni e le "modalita'" e le "forme" con cui l'eventuale uso gratuito potra' essere disciplinato. A tale proposito va rilevato che le province sono succedute in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza "nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale" (art. 68 del d.P.R. n. 670/1972 e relative norme di attuazione d.P.R. n. 115/1973). Entro tale ambito possono, quindi disporre con propria discrezionalita' circa l'impiego degli immobili. L'organo competente e' la giunta provinciale, alla quale, secondo l'art. 54, comma 1, cifra 4), spetta "l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici". Una disposizione, come quella contenuta nell'articolo impugnato, che tenta di prescrivere alla provincia impugnante un certo modo (ancorche' facoltativo) di disporre dei propri immobili, cioe' concedendoli in uso gratuito con vincolo di destinazione ad enti che svolgono attivita' di competenza esclusiva della provincia e che prescrive la formalita' di concessione (convenzione dettagliatamente prescritta), viola indubbiamente le norme statutarie teste' esposte. Di fronte alla normativa statutaria chiara ed esauriente risulta l'incostituzionalita' anche dell'art. 6, in quanto viola le competenze esclusive della provincia autonoma di Bolzano in materia di impiego libero dei propri beni demaniali e patrimoniali, tentando di disciplinare il loro possibile ed eventuale impiego.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, primo comma; art. 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7; art. 3 e art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose", per violazione degli artt. 8, primo comma cifre 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, cifra 2; 16, primo comma; 54, primo comma, cifra 4; 68; 78; 79 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 689; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonche' dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dell'art. 119 della Costituzione; Si depositano con il presente atto: 1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione giunta provinciale di Bolzano n. 4340 del 5 agosto 1991); 2) procura speciale 5 agosto 1991, rep. n. 16172. Roma, addi' 9 agosto 1991 Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO 91C1024