N. 561 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 1991
N. 561 Ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal pretore di Taranto nel procedimento penale a carico di Greco Domenico ed altro Processo penale - Procedimento di oblazione nel giudizio pretorile - Istanza di oblazione avanzata nella fase successiva alla emissione del decreto di citazione in giudizio - Decisione subordinata al consenso vincolante del p.m. - Non consentita proposizione della medesima istanza anche in epoca successiva alla scadenza del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio - Ingiustificata disparita' di trattamento fra chi richiede il beneficio nel corso delle indagini preliminari (nel caso il parere del p.m. non e' vincolante) e chi lo richiede in epoca successiva alla emissione del decreto di citazione, e fra gli imputati di reati oblazionabili di competenza del tribunale e imputati di analoghi reati di competenza del pretore. (C.P.P. 1988, artt. 557 e 558; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 141). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 11-9-1991 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale a carico di Greco Domenico e Greco Cosimo imputati come in atti; PREMESSO IN FATTO Entrambi venivano tratti a giudizio per l'udienza dibattimentale del 27 maggio 1991 a seguito di decreto di citazione emesso il 16 gennaio 1991 in relazione ai rubricati reati e ritualmente notificato agli stessi rispettivamente in data 19 febbraio 1991 e 4 febbraio 1991. In data 14 maggio 1991 presentavano istanza di oblazione ai sensi dell'art. 162- bis del c.p. Il 17 maggio 1991 detta istanza veniva comunicata al p.m. per quanto di sua competenza. In data 18 maggio 1991 quest'ultimo rendeva gli atti con parere sfavorevole ritenendo la richiesta degli imputati inammissibile. Rilevava che la domanda di oblazione poteva essere proposta o nel corso delle indagini preliminari o ex art. 557 c.p.p. e che nella specie era stata presentata oltre il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio, e, pertanto, la parte era ormai decaduta dalla relativa facolta'. RILEVATO IN DIRITTO Il procedimento di oblazione nel giudizio pretorile, cosi' come si ricava dal combinato disposto degli artt. 555, 557 e 558 del c.p.p. e 141 delle disp. att. del c.p.p., sembra svilupparsi nel modo seguente: la richiesta relativa puo' avanzarsi sia nel corso delle indagini preliminari (art. 141, primo comma, della disp. att. del c.p.p.) che nei quindici giorni successivi alla notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo comma, lett. e), nel c.p.p.). Nell'un caso e nell'altro, il p.m. la trasmettera', unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari (art. 141, primo comma, delle disp. att. del c.p.p.). E' prevista una difforme regolamentazione, in ordine al comportamento del p.m., nelle due circostanze. Nel primo caso quet'ultimo inoltra la domanda accompagnadola con un semplice parere non vincolante per il g.i.p. (art. 141, quarto comma, delle disp. att. del c.p.p.); nel secondo caso sembra che solo se lo stesso p.m. si sara' orientato per un assenso trasmettera' gli atti al g.i.p.; altrimenti li inviera' al pretore affinche' si proceda al dibattimento (artt. 557 e 558 del c.p.p.). L'unica argomentazione che puo' essere adotta per giustificare siffatta differenziata disciplina e' la seguente: "nella seconda ipotesi il p.m. ha gia' preso posizione mediante la emissione del decreto di citazione a giudizio sicche' l'oblazione dovrebbe rientrare nelle varie forme di accordo, in ordine alla definizione del procedimento, tra parte privata e parte pubblica e richiede, quindi, il consenso vincolante di quet'ultima; nella prima ipotesi e', invece, la persona sottoposta alle indagini ad assumere l'iniziativa di ricorrere all'oblazione investendo della richiesta il giudice quando ancora il p.m. nessuna posizione ha preso in ordine al rito". Non vi e' chi non veda come, comunque, tale disciplina crea una disparita' di trattamento non solo fra chi nel giudizio pretorile richiede il beneficio nel corso delle indagini preliminari e chi lo richieda in epoca successiva alla notifica del d.c., ma anche fra imputati di reati oblazionabili di competenza del tribunale e imputati di analoghi reati di competenza del pretore. Ne risulta indubitabilmente violato l'art. 3 della Costituzione. Ma da quanto sopra esposto emergono, altresi', le seguenti considerazioni: a) unico competente a decidere sull'istanza di oblazione sarebbe il g.i.p. e mai il pretore del dibattimento (in tale ottica vanno inquadrate anche le disposizioni di cui agli artt. 464, e 604 settimo comma, del c.p.p.); b) conseguentemente risulterebbe implicitamente abrogato l'art. 162- bis del c.p. nella parte in cui consente al contravventore di avanzare la predetta istanza prima dell'apertura del dibattimento e cioe' prima del compimento delle attivita' indicate negli artt. 484 e segg. del c.p.p. (art. 492 del c.p.p.); nonche' di riproporla sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (art. 523 del c.p.p.). Orbene la possibilita' di ricorrere all'oblazione e' vista dal legislatore del nuovo codice come utile strumento per una definizione rapida del procedimento pretorile, unitamente al patteggiamento e al giudizio abbreviato. Invero il predetto art. 555, primo comma, lett. e), include, tra i requisiti del d.c. a giudizio emesso dal p.m., l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti; l'imputato puo', entro il termine ivi indicato, optare per i riti alternativi fra i quali l'oblazione. Analoga disciplina e' dettata in tema di decreto penale (art. 464 del c.p.p. e 141 del disp. att. del c.p.p.). Ma mentre con riferimento al patteggiamento il legislatore ha previsto che la relativa richiesta possa essere formulata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446 del c.p.p.), relativamente all'olazione ha individuato quale termine finale per la relativa richiesta, quello dei quindici giorni successivi alla notifica del d.c. creando una ingiustificata e irrazionale disparita' di trattamento, censurabile quindi ancora ex art. 3 della Costituzione, fra coloro che intendono usufruire dei diversi riti alternativi nel giudizio pretorile. Tale disparita', appare vieppiu' stridente se si tiene presente che alla richiesta di oblazione potrebbe conseguire immediatamente una declaratoria di estinzione del reato: mentre a quella di patteggiamento, una pronuncia che e' equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 del c.p.p.). Relativamente alla rilevanza della questione sul presente giudizio, va osservato: a) entrambi gli imputati sono incensurati; quindi non sussistono condizioni soggettive preclusive all'applicazione del beneficio; b) sulle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dei contravventori va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "devono intendersi" ope legis acquisiti o acquisibili al patrimonio dello Stato le opere e i manufatti realizzati su spazi del demanio marittimo senza concessione.. .. .. di modoche' sarebbe vietato al costruttore, in caso di occupazione operato con manufatti infissi nel suolo con carattere di stabilita', ogni ulteriore atto di disposizione o di uso, compreso quello di demolirle.. .. .. (cass. sez. III sent. n. 4228 del 5 maggio 1983 (ud. 25 febbraio 1983). Senza contare che la eventuale imposizione al contravventore della condotta indicata nell'art. 162- bis c.p. potrebbe costituire illegittima interferenza in un campo le cui scelte sono riservate alla discrezionalita' dell'amministrazione la quale "in caso di realizzazione di opere abu- sive su aree del demanio marittimo, potrebbe, anziche' far valere i propri diritti sulle costruzioni abusive, stipulare un formale atto di concessione-contratto ove sussista un interesse pubblico al perdurare della concessione e sia opportuno definire il regime delle costuzioni abusive di non facile rimozione". (Cons. - Stato sez. II 4 aprile 1979, n. 1141/77, in Cons. Stato 1981 I, 225). Quindi non sussistono neanche ostacoli di natura oggettiva all'applicazione del suddetto beneficio. Se fossero accolte le censure di illegittimita' costituzionale delle norme surriferite, i predetti imputati sarebbero ancora legittmati a proporre istanza di oblazione anche in presenza della scadenza del termine di cui all'art. 555, primo comma, lett. e), del c.p.p. e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, e provvedendo d'ufficio; Ritiene rilevante e non infodata la quesione di legittimita' costituzionale degli artt. 557 e 558 del c.p.p. e 141 delle disp. att. del c.p.p. con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui subordinano al consenso vincolante del p.m., la decisione sulla istanza di oblazione nella fase successiva all'emissione del decreto di citazione a giudizio; nonche' nella parte in cui non consentono la proposizione della medesima istanza anche al pretore in epoca successiva alla scadenza del termine di giorni quindici dalla notifica del d.c. e sino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria perche' noitifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunichi la stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Taranto, addi' 27 maggio 1991 Il pretore: ARGENTINO 91C1032