N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio - 4 settembre 1991

                                N. 578
 Ordinanza   emessa   il   23   gennaio  1991  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  4  settembre  1991  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Toscana  sul  ricorso  proposto  da Teobaldi Andrea
 contro il Ministero della difesa
 Impiego pubblico - Dipendenti militari dello Stato - Personale che
    alla data del 1ø febbraio 1981 si trovi  nel  livello  retributivo
    iniziale  tra  quelli  relativi  alla  carriera  di appartenenza -
    Attribuzione dello stipendio con il  riconoscimento  della  intera
    anzianita'  di  carriera  nel  livello  di inquadramento - Mancata
    previsione che al militare, che  per  l'effetto  dell'applicazione
    della  norma  suddetta  consegua  uno stipendio inferiore a quello
    spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso  grado  con  pari  o
    minore   anzianita'   nel  grado  o  di  servizio,  ma  transitato
    successivamente  nel  ruolo  effettivo,  debba   essere   comunque
    attribuito  lo  stipendio  dell'ufficiale che lo segue nel ruolo -
    Irrazionale discriminazione tra militari e violazione dei principi
    di uguaglianza e buon andamento della p.a.
 (D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, secondo comma, lett. a),
    convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.38 del 25-9-1991 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1949/1988
 proposto  da  Teobaldi  Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro
 Lombardi  ed  elettivamente  domiciliato  in   Firenze,   presso   la
 segreteria  di  questo  t.a.r.,  contro il Ministero della difesa, in
 persona   del   Ministro   pro-tempore,   rappresentato   e    difeso
 dall'avvocatura  dello  Stato,  presso il cui ufficio distrettuale di
 Firenze e', per legge, domiciliato, per l'annullamento del decreto n.
 556 del 3 febbraio 1984 del  direttore  di  amministrazione  del  VII
 comando   militare   territoriale   di   Firenze,   relativo  al  suo
 inquadramento economico ed al calcolo  dell'anzianita'  pregressa  ai
 sensi  delle  leggi  nn.  312/1980  e  432/1981  e  di tutti gli atti
 precedenti e successivi o connessi, e per la declaratoria del diritto
 a  veder  sanata  la  lesione  stipendiale  discendente  dagli   atti
 impugnati  e  la  sperequazione economica con gli ufficiali di pari o
 inferiore  grado,  comunque  di  minore  anzianita'  di  servizio   e
 transitati in s.p.e. dopo il ricorrente.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'avvocatura dello
 Stato per l'amministrazione intimata;
    Vista la memoria prodotta dalla difesa del ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza  del  23  gennaio  1991  il  relatore,
 consigliere Maurizio Nicolosi;
    Uditi, altresi', l'avv. Lombardi, per il ricorrente e l'avv. dello
 Stato G. Cortigiani, per l'amministrazione resistente;
                           RITENUTO IN FATTO
      che che il ricorrente - gia' tenente di complemento dal 19 marzo
 1979  e  transitato con decorrenza 1ø febbraio 1980 come ufficiale in
 s.p.e. (quale  vincitore  di  concorso),  retrocedendo  al  grado  di
 sottotenente  pur  con la medesima misura del trattamento stipendiale
 gia' conseguito nel grado superiore - impugna con il ricorso  di  cui
 in   epigrafe  il  provvedimento  di  inquadramento  nel  6ø  livello
 effettuato dall'amministrazione della difesa  in  applicazione  della
 legge  n.  432/1981 (di conversione in legge del d.-l. 6 giugno 1981,
 n.  283),  nonche'  di  riconoscimento  della  pregressa   anzianita'
 (compresa  quella maturata in precedenza nel livello superiore con il
 grado di tenente cpl) nel medesimo;
      che il nominato ufficiale ritiene  lesivo  e  discriminatorio  -
 rispetto  al trattamento conseguito da altri ufficiali di pari grado,
 ma transitati in s.p.e. successivamente e/o con minore anzianita'  di
 servizio - tale inquadramento sostenendo in suo favore l'applicazione
 del  disposto  dell'art. 17 lett. b) (anziche' lett. a), del d.-l. n.
 283/1981,  con  l'attribuzione,  quindi,  del  7ø   livello   ed   il
 riconoscimento - nello stesso - di tutta l'anzianita' pregressa;
      che  lo  stesso  ufficiale  afferma  che nell'interpretazione ed
 applicazione seguita dall'amministrazione il d.-l. n. 283/1981 citato
 contrasterebbe - in parte qua - con i fondamentali  principi  fissati
 negli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
      che  la  tesi  interpretativa  proposta dal ricorrente in ordine
 all'applicabilita'  in  suo  favore  del  secondo  comma,  lett.  b),
 dell'art.  17  del  d.-l.  n.  283/1981  citato, trova ostacolo nella
 tassativita' del disposto della norma summenzionata  che  esclude  la
 valutabilita'  di  posizioni inferiori al 2ø livello retributivo alla
 data del 1ø febbraio 1981;
      che pero', delle questioni dedotte dal ricorrente in ordine alla
 norma in questione appare manifestamente infondata  quella  connnessa
 all'art. 36 della Costituzione, posto che il parametro di riferimento
 della  giusta  retribuzione va collegato esslusivamente alle mansioni
 espletate  nonche'  all'impiego  temporale   delle   stesse   e   non
 all'anzianita'  nel  servizio  o  nella  qualifica,  le quali possono
 semmai  costituire  presupposto  per  il  conferimento  delle  stesse
 mansioni  o  di  altre  superiori  alle  quali connettere una diversa
 retribuzione;
      che, altresi',  appare  manifestamente  infondata  la  questione
 dedotta  in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, posto che
 il diverso criterio di computo  della  qualifica  e  dell'anzianita',
 legato  al distinto livello di collocamento occupato alla data del 1ø
 febbraio 1981, trova fondamento in posizione di status non uguali ne'
 equiparabili fra loro, che impongono una determinazione razionale che
 tenga  conto  non  solo  delle  distinte posizioni, ma altresi' della
 corretta organizzazione degli uffici, con  la  giusta  considerazione
 delle  particolari  attribuzioni,  responsabilita'  e' competenze dei
 singoli militari;
      che tale circostanza, tuttavia, non e' tale da fugare del  tutto
 i  dubbi  di incostituzionalita' dell'art. 17 del d.-l. summenzionato
 con riguardo al disposto del secondo comma, lett. a),  in  quanto  la
 determinazione, per effetto della detta norma, dei nuovi stipendi del
 personale  militare  che  si trovi alla data del 1ø febbraio 1981 nel
 livello  retributivo  iniziale,   non   prevede   ed   anzi   esclude
 indirettamente  -  con  la soppressione del terzo comma dell'art. 138
 della legge n. 312/1980 (operata dal secondo comma dell'art.  18  del
 d.-l. citato) - che al militare, che per effetto della determinazione
 del  livello  e  della retribuzione spettante si trovi a percepire un
 trattamento economico inferiore  rispetto  al  collega  dello  stesso
 grado  avente pero' anzianita' inferiore di grado e/o servizio, venga
 attribuito, comunque, lo stipendio di quest'ultimo;
      che, pertanto, su tale norma va sollevata, d'ufficio,  questione
 di   costituzionalita'   in   relazione  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione;
      che la rilevanza della questione appare indubita'bile posto  che
 la  regolamentazione del nuovo trattamento giuridico ed economico del
 ricorrente trova la sua fonte normativa proprio nell'art. 17, secondo
 comma, lett. a), del d.-l. n. 283/1981 - come convertito con legge n.
 432/1981 - per cui  dello  stesso  deve,  a  giudizio  del  collegio,
 tenersi  conto  nella  valutazione  della  legittimita'  o meno dello
 inquadramento  e  del  relativo   trattamento   stipendiale   fissato
 dall'amministrazione  resistente  per  il  ricorrente  medesimo,  con
 riguardo allo stato di servizio del predetto;
      che, quanto all'aspetto della  non  manifesta  infondatezza,  il
 sospetto   di   incostituzionalita'   con   l'art.  3  risiede  nella
 circostanza che in  tal  modo  la  norma  calendata  finisce  con  il
 determinare irrazionalmente ed in modo discriminante per il personale
 militare che si trovi nel livello retributivo iniziale della carriera
 (come il ricorrente: giusta gli atti depositati dall'amministrazione)
 trattamenti  economici  inferiori, rispetto ad altri di pari grado ed
 anzianita'  o  vieppiu'   di   minore   anzianita'   e/o   transitati
 successivamente  in s.p.e., non prevedendo illogicamente proprio quel
 meccanismo di  allineamento  prima  garantito  dall'art.  138,  terzo
 comma, della legge n. 312/1980, il quale, se in sostanza superato per
 i  militari  collocati  nel secondo livello retributivo od in altri a
 questo successivi della carriera di appartenenza, grazie al  disposto
 del  secondo  comma,  lett.  b),  e  terzo comma, dell'art. 17 citato
 avrebbe una funzione essenziale di riequilibrio economico perequativo
 per il personale militare di livello iniziale;
      che  tale  meccanismo  di  allineamento  e'   stato,   peraltro,
 successivamente  ripristinato  e  con maggiore ampiezza con l'art. 1,
 settimo comma, del d.-l. 16 settembre 1987, n.  379,  convertito  con
 legge   14  novembre  1987,  n.  468),  per  cui  appare  ancor  piu'
 irragionevole - relativamente all'art. 3 della carta  fondamentale  -
 l'operativita'   della  censurata  disposizione  discriminatoria  nel
 limitato periodo dell'esplicazione dei suoi effetti;
      che  il  sospetto  di  incostituzionalita' con l'art. 97 risiede
 nell'ineludibile incongruita' della previsione  normativa  contestata
 con  il  parametro di buon andamento, posto che la determinazione del
 suevidenziato trattamento economico, oltre a  dare  luogo  -  in  una
 struttura  di  rigida gerarchia come quella militare - ad inevitabili
 ripercussioni negative all'interno dell'organizzazione degli uffici e
 delle  posizioni  gerarchiche  dei  singoli   militari   interessati,
 confligge con la ratio delle norme di reclutamento degli ufficiali in
 s.p.e.  del  ruolo  speciale  unico  dell'esercito,  in  quanto ad un
 evidente criterio di selezione - quale quello  previsto  dall'art.  7
 della  legge  18  dicembre 1964, n. 1414 - che impone a militari gia'
 ufficiali di complemento che hanno  compiuto  il  servizio  di  prima
 nomina e che intendono acquisire una posizione di status migliore per
 la carriera militare, una procedura concorsuale volta ad accertare il
 possesso  delle  capacita  professionali  richieste  per  il servizio
 permanente effettivo, contrappone nella nuova posizione acquisita (in
 aggravio all'inevitabile retrocessione nel grado di sottotenente  per
 gli  ufficiali di complemento gia' tenenti), un trattamento economico
 complessivo  deteriore  rispetto  ai  colleghi  di  pari  grado   con
 inferiore  anzianita'  di  grado e/o di servizio transitati in s.p.e.
 successivamente (come nel caso del ricorrente);
    Ritenuto, pertanto, che per le  considerazioni  che  precedono  si
 rende  necessaria la sospensione del giudizio con la rimessione della
 questione suindicata alla Corte costituzionale;
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  135   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Sospende  il  giudizio  in corso e dispone la trasmissione e degli
 atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo  comma,  lett.  a),
 del  d.-l.  6  giugno  1981,  n.  283,  come  convertito con legge n.
 432/1981, in relazione agli artt. 3 e 97  della  Costituzione,  nella
 parte   in   cui   non  prevede  che  al  militare  che  per  effetto
 dell'applicazione  della  norma  suddetta  consegua   uno   stipendio
 inferiore  a  quello  spettante  ad  ufficiale in s.p.e. dello stesso
 grado con pari o minore  anzianita'  nel  grado  o  di  servizio,  ma
 transitato   successivamente   nel   ruolo  effettivo,  debba  essere
 attribuito comunque lo stipendio  dell'ufficiale  che  lo  segue  nel
 ruolo;
    Ordina  alla  segreteria  della  sezione di notificare la presente
 ordinanza  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Firenze, addi' 23 gennaio 1991.
                        Il Presidente: BERRUTI
   Il consigliere estensore: NICOLOSI
                                               Il consigliere: POTENZA
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