N. 578 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio - 4 settembre 1991
N. 578 Ordinanza emessa il 23 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 settembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Teobaldi Andrea contro il Ministero della difesa Impiego pubblico - Dipendenti militari dello Stato - Personale che alla data del 1ø febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza - Attribuzione dello stipendio con il riconoscimento della intera anzianita' di carriera nel livello di inquadramento - Mancata previsione che al militare, che per l'effetto dell'applicazione della norma suddetta consegua uno stipendio inferiore a quello spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso grado con pari o minore anzianita' nel grado o di servizio, ma transitato successivamente nel ruolo effettivo, debba essere comunque attribuito lo stipendio dell'ufficiale che lo segue nel ruolo - Irrazionale discriminazione tra militari e violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della p.a. (D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, secondo comma, lett. a), convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.38 del 25-9-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1949/1988 proposto da Teobaldi Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Lombardi ed elettivamente domiciliato in Firenze, presso la segreteria di questo t.a.r., contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Firenze e', per legge, domiciliato, per l'annullamento del decreto n. 556 del 3 febbraio 1984 del direttore di amministrazione del VII comando militare territoriale di Firenze, relativo al suo inquadramento economico ed al calcolo dell'anzianita' pregressa ai sensi delle leggi nn. 312/1980 e 432/1981 e di tutti gli atti precedenti e successivi o connessi, e per la declaratoria del diritto a veder sanata la lesione stipendiale discendente dagli atti impugnati e la sperequazione economica con gli ufficiali di pari o inferiore grado, comunque di minore anzianita' di servizio e transitati in s.p.e. dopo il ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata; Vista la memoria prodotta dalla difesa del ricorrente; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 23 gennaio 1991 il relatore, consigliere Maurizio Nicolosi; Uditi, altresi', l'avv. Lombardi, per il ricorrente e l'avv. dello Stato G. Cortigiani, per l'amministrazione resistente; RITENUTO IN FATTO che che il ricorrente - gia' tenente di complemento dal 19 marzo 1979 e transitato con decorrenza 1ø febbraio 1980 come ufficiale in s.p.e. (quale vincitore di concorso), retrocedendo al grado di sottotenente pur con la medesima misura del trattamento stipendiale gia' conseguito nel grado superiore - impugna con il ricorso di cui in epigrafe il provvedimento di inquadramento nel 6ø livello effettuato dall'amministrazione della difesa in applicazione della legge n. 432/1981 (di conversione in legge del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283), nonche' di riconoscimento della pregressa anzianita' (compresa quella maturata in precedenza nel livello superiore con il grado di tenente cpl) nel medesimo; che il nominato ufficiale ritiene lesivo e discriminatorio - rispetto al trattamento conseguito da altri ufficiali di pari grado, ma transitati in s.p.e. successivamente e/o con minore anzianita' di servizio - tale inquadramento sostenendo in suo favore l'applicazione del disposto dell'art. 17 lett. b) (anziche' lett. a), del d.-l. n. 283/1981, con l'attribuzione, quindi, del 7ø livello ed il riconoscimento - nello stesso - di tutta l'anzianita' pregressa; che lo stesso ufficiale afferma che nell'interpretazione ed applicazione seguita dall'amministrazione il d.-l. n. 283/1981 citato contrasterebbe - in parte qua - con i fondamentali principi fissati negli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; CONSIDERATO IN DIRITTO che la tesi interpretativa proposta dal ricorrente in ordine all'applicabilita' in suo favore del secondo comma, lett. b), dell'art. 17 del d.-l. n. 283/1981 citato, trova ostacolo nella tassativita' del disposto della norma summenzionata che esclude la valutabilita' di posizioni inferiori al 2ø livello retributivo alla data del 1ø febbraio 1981; che pero', delle questioni dedotte dal ricorrente in ordine alla norma in questione appare manifestamente infondata quella connnessa all'art. 36 della Costituzione, posto che il parametro di riferimento della giusta retribuzione va collegato esslusivamente alle mansioni espletate nonche' all'impiego temporale delle stesse e non all'anzianita' nel servizio o nella qualifica, le quali possono semmai costituire presupposto per il conferimento delle stesse mansioni o di altre superiori alle quali connettere una diversa retribuzione; che, altresi', appare manifestamente infondata la questione dedotta in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, posto che il diverso criterio di computo della qualifica e dell'anzianita', legato al distinto livello di collocamento occupato alla data del 1ø febbraio 1981, trova fondamento in posizione di status non uguali ne' equiparabili fra loro, che impongono una determinazione razionale che tenga conto non solo delle distinte posizioni, ma altresi' della corretta organizzazione degli uffici, con la giusta considerazione delle particolari attribuzioni, responsabilita' e' competenze dei singoli militari; che tale circostanza, tuttavia, non e' tale da fugare del tutto i dubbi di incostituzionalita' dell'art. 17 del d.-l. summenzionato con riguardo al disposto del secondo comma, lett. a), in quanto la determinazione, per effetto della detta norma, dei nuovi stipendi del personale militare che si trovi alla data del 1ø febbraio 1981 nel livello retributivo iniziale, non prevede ed anzi esclude indirettamente - con la soppressione del terzo comma dell'art. 138 della legge n. 312/1980 (operata dal secondo comma dell'art. 18 del d.-l. citato) - che al militare, che per effetto della determinazione del livello e della retribuzione spettante si trovi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto al collega dello stesso grado avente pero' anzianita' inferiore di grado e/o servizio, venga attribuito, comunque, lo stipendio di quest'ultimo; che, pertanto, su tale norma va sollevata, d'ufficio, questione di costituzionalita' in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione; che la rilevanza della questione appare indubita'bile posto che la regolamentazione del nuovo trattamento giuridico ed economico del ricorrente trova la sua fonte normativa proprio nell'art. 17, secondo comma, lett. a), del d.-l. n. 283/1981 - come convertito con legge n. 432/1981 - per cui dello stesso deve, a giudizio del collegio, tenersi conto nella valutazione della legittimita' o meno dello inquadramento e del relativo trattamento stipendiale fissato dall'amministrazione resistente per il ricorrente medesimo, con riguardo allo stato di servizio del predetto; che, quanto all'aspetto della non manifesta infondatezza, il sospetto di incostituzionalita' con l'art. 3 risiede nella circostanza che in tal modo la norma calendata finisce con il determinare irrazionalmente ed in modo discriminante per il personale militare che si trovi nel livello retributivo iniziale della carriera (come il ricorrente: giusta gli atti depositati dall'amministrazione) trattamenti economici inferiori, rispetto ad altri di pari grado ed anzianita' o vieppiu' di minore anzianita' e/o transitati successivamente in s.p.e., non prevedendo illogicamente proprio quel meccanismo di allineamento prima garantito dall'art. 138, terzo comma, della legge n. 312/1980, il quale, se in sostanza superato per i militari collocati nel secondo livello retributivo od in altri a questo successivi della carriera di appartenenza, grazie al disposto del secondo comma, lett. b), e terzo comma, dell'art. 17 citato avrebbe una funzione essenziale di riequilibrio economico perequativo per il personale militare di livello iniziale; che tale meccanismo di allineamento e' stato, peraltro, successivamente ripristinato e con maggiore ampiezza con l'art. 1, settimo comma, del d.-l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con legge 14 novembre 1987, n. 468), per cui appare ancor piu' irragionevole - relativamente all'art. 3 della carta fondamentale - l'operativita' della censurata disposizione discriminatoria nel limitato periodo dell'esplicazione dei suoi effetti; che il sospetto di incostituzionalita' con l'art. 97 risiede nell'ineludibile incongruita' della previsione normativa contestata con il parametro di buon andamento, posto che la determinazione del suevidenziato trattamento economico, oltre a dare luogo - in una struttura di rigida gerarchia come quella militare - ad inevitabili ripercussioni negative all'interno dell'organizzazione degli uffici e delle posizioni gerarchiche dei singoli militari interessati, confligge con la ratio delle norme di reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del ruolo speciale unico dell'esercito, in quanto ad un evidente criterio di selezione - quale quello previsto dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 - che impone a militari gia' ufficiali di complemento che hanno compiuto il servizio di prima nomina e che intendono acquisire una posizione di status migliore per la carriera militare, una procedura concorsuale volta ad accertare il possesso delle capacita professionali richieste per il servizio permanente effettivo, contrappone nella nuova posizione acquisita (in aggravio all'inevitabile retrocessione nel grado di sottotenente per gli ufficiali di complemento gia' tenenti), un trattamento economico complessivo deteriore rispetto ai colleghi di pari grado con inferiore anzianita' di grado e/o di servizio transitati in s.p.e. successivamente (come nel caso del ricorrente); Ritenuto, pertanto, che per le considerazioni che precedono si rende necessaria la sospensione del giudizio con la rimessione della questione suindicata alla Corte costituzionale;
P. Q. M. Visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione e degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, come convertito con legge n. 432/1981, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al militare che per effetto dell'applicazione della norma suddetta consegua uno stipendio inferiore a quello spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso grado con pari o minore anzianita' nel grado o di servizio, ma transitato successivamente nel ruolo effettivo, debba essere attribuito comunque lo stipendio dell'ufficiale che lo segue nel ruolo; Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, addi' 23 gennaio 1991. Il Presidente: BERRUTI Il consigliere estensore: NICOLOSI Il consigliere: POTENZA 91C1051