N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 1991

                                N. 579
 Ordinanza  emessa  il 2 luglio 1991 dal giudice conciliatore di Massa
 nel procedimento civile vertente tra Guidugli Umberto e condominio di
 viale Stazione n. 136, Massa
 Condominio - Ripartizione delle spese condominiali approvata
    dall'assemblea   -  Contributi  dovuti  dai  singoli  condomini  -
    Riscossione da  parte  dell'amministratore  -  Decreto  ingiuntivo
    immediatamente  esecutivo, nonostante opposizione - Ingiustificata
    tutela privilegiata del credito condominiale rispetto  agli  altri
    crediti  non  fondati  sui  titoli  elencati  dall'art. 642, primo
    comma, del c.p.c. - Disparita' di trattamento tra debitori.
 (C.C. (disposizioni di attuazione del), art. 63).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 25-9-1991 )
                        IL GIUDICE CONCILIATORE
    Esaminati gli atti emette la seguente ordinanza:
                               F A T T O
    Con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il  14  febbraio   1991
 Iacopetti  Giovanni,  nella  di  lui  qualita'  di amministratore del
 condominio di viale Stazione n. 13, Massa, chiedeva a questo  giudice
 l'emissione  di un decreto ingiuntivo ex art. 633 del c.p.c. e 63 del
 disp. att. al cod. civ., nei confronti del condomino Guidugli Umberto
 per la riscossione di quote  di  oneri  condominiali  non  pagate  ed
 ammontanti a L. 202.096.
    Con  decreto 15 febbraio 1991 questo giudice ingiungeva a Guidugli
 Umberto di pagare senza dilazione in favore  dell'amministratore  del
 condominio la somma richiesta.
    Avverso  tale decreto proponeva tempestiva opposizione il debitore
 convenendo  il  ricorrente  per  l'udienza   del   22   marzo   1991,
 prospettando  diverse  eccezioni  e chiedendo, in via preliminare, la
 sospensione della immediata  esecutorieta'  del  decreto  opposto  in
 quanto  carenti  i  presupposti  di cui all'art. 63 del disp. att. al
 cod. civ.
    Con successiva memoria autorizzata depositata il  15  maggio  1991
 l'opponente  eccepiva  anche  l'incostituzionalita' del detto art. 63
 del disp. att. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
    A sostegno di tale eccezione la parte opponente  sostiene  che  il
 contrasto  costituzionale  discende,  oltre  che  dalla  stessa norma
 criticata, anche dalla disposizione contenuta nell'art. 1137 del cod.
 civ., per il quale il ricorso avverso la  delibera  non  sospende  la
 esecuzione del provvedimento.
    Ad  ogni  eventuale opposizione del condomino, proposta sia con la
 forma della impugnazione della delibera assembleare, sia con la forma
 della opposizione ad ingiunzione, non conseguirebbe,  quindi,  alcuna
 pratica  efficacia. Cio' significherebbe, a detta dell'opponente, una
 reintroduzione surrettizia del principio del solve et repete, di  cui
 la Corte costituzionale aveva gia' fatto giustizia.
                             D I R I T T O
    Questo  giudice ritiene, in punto di contrasto con l'art. 24 della
 Costituzione, che la eccezione di illegittimita'  costituzionale  sia
 manifestamente infondata.
    In  effetti  il  principio  del  solve  et  repete  subordinava la
 possibilita' per il debitore contribuente di far  valere  le  proprie
 ragioni al previo pagamento di quanto richiesto.
    Nel  caso  in  esame,  invece,  la  tutela  giurisdizionale non e'
 subordinata  al  pagamento  di  quanto  deciso   dall'assemblea   dei
 condomini che ha approvato il piano di ripartizione delle spese.
    D'altra  parte  nel nostro ordinamento sono numerose le ipotesi in
 cui provvedimenti ancora impugnabili sono esecutivi ope  legis,  come
 quello  previsto  dall'art. 63 delle disp. att. al cod. civ.; ipotesi
 tutte in cui il  debitore  puo'  essere  costretto  a  pagare  quanto
 stabilito  ancor  prima  di  aver  dato  corso alla tutela dei propri
 diritti medianted la proposizione delle previste impugnative,  oppure
 anche  dopo  la  proposizione  di  tali  rimedi.  Basta  pensare alle
 seguenti ipotesi: decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex art.
 642 del cod. proc. civ., sentenze del giudice conciliatore,  sentenze
 emesse  in primo grado in materia di lavoro, sentenze emesse in gradi
 di appello, sentenze emesse in materia di incidenti stradali.
    Per quanto  detto  l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  63 del disp. att. al cod. civ. per contrasto con l'art. 24
 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata in
 quanto  l'obbligo  di  pagare  quanto  stabilito  dall'assemblea  dei
 condomini  non preclude affatto al condomino inadempiente di agire in
 giudizio per la tutela di diritti che si ritengono lesi.
    Questo giudice ritiene invece di dover  sollevare  di  ufficio  la
 eccezione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 63 delle disp.
 att. al cod. civ. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    In effetti il citato art. 63 deve essere  interpretato  nel  senso
 che il giudice e' vincolato alla concessione di un decreto ingiuntivo
 immediatamente  esecutivo  e  cio',  presumibilmente,  in conseguenza
 della efficacia probatoria privilegiata riconosciuta da tale norma al
 verbale dell'assemblea dei condomini in cui  e'  stata  approvata  la
 ripartizione delle spese.
    Per   una   migliore  comprensione  delle  ragioni  della  censura
 sollevata tale  norma  deve  essere  considerata  in  relazione  alla
 disciplina  del  normale  procedimento  monitorio  per  al  quale  la
 normativa  concernente  la  immediata   esecutorieta'   del   decreto
 ingiuntivo  e'  quella  prevista dall'art. 642, primo comma, del cod.
 proc. civ. (il secondo comma di detta disposizione,  consentendo  una
 valutazione  discrezionale del giudice, e' privo di interesse ai fini
 che ora interessano).
    Per tale norma il  giudice  e'  vincolato  alla  emissione  di  un
 decreto   ingiuntivo   immediatamente   esecutivo  ogni  qualvolta  a
 fondamento  del  ricorso  vengono  prospettati  debiti  derivanti  da
 rapporti  tassativamente  elencati  e  risultanti  da  prove  scritte
 fornite di particolare efficacia; la ratio di  tale  regola  consiste
 nelle  circostanze che i documenti posti a fondamento del ricorso per
 ingiunzione hanno gia', di per se', l'efficacia di titoli  esecutivi.
 Non  altrettanto  puo' dirsi invece per il verbale dell'essemblea dei
 condomini con cui si approva  la  ripartizione  delle  spese;  invece
 l'art.  63  disp.  att.  al cod. civ. equipara, sostanzialmente, tale
 verbale ai titoli elencati nell'art. 642,  primo  comma,  cod.  proc.
 civ.,  e  cio' senza che la scelta sia sorretta da una medesima ratio
 giustificativa.
    Da cio' deriva una violazione del principio di uguaglianza sancito
 dall'art. 3  della  Costituzione;  infatti  al  credito  vantato  dal
 condominio  nei  confronti di un condominio viene concessa una tutela
 privilegiata rispetto a  qualsiasi  altro  credito  non  fondato  sui
 titoli  elencati al citato art. 642, primo comma, cod. proc. civ.; e'
 cio'  senza  che  sussista   nessuna   valida   giustificazione   che
 giustifichi tale scelta normativa.
    Correlativamente  ai  condomini  inadempienti  viene  riservato un
 trattamento piu' sfavorevole rispetto a  quello  applicato  ad  altre
 categorie  di  debitori  e  cio',  anche sotto questo punto di vista,
 senza che sussista un valido fondamento che possa  giustificare  tale
 deteriore trattamento.
                               P. Q. M.
    Il giudice conciliatore di Massa:
      1)  Conferma  la  sospensione  della  provvisoria  esecutorieta'
 concessa al decreto ingiuntivo opposto;
      2)   Dichiara   manifestamente   infondata   la   eccezione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 63 disp. att. al cod. civ. in
 relazione  all'art.  24  della  Costituzione,  non  sussistendo alcun
 contrasto con tale norma;
      3)  Solleva  di   ufficio   la   eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale dell'art. 63 disp. att. al cod. civ. per contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione repubblicana;
      4)  Ritenuta  la  rilevanza  di  tale  eccezione  ai  fini delle
 decisione sospende il presente giudizio;
      5) Ordina la trasmissione degli atti  del  processo  alla  Corte
 costituzionale  acche' la stessa si pronunci in ordine alla eccezione
 sollevata al precedente punto tre;
      6) Dispone che la  cancelleria  provveda  alle  comunicazioni  e
 notificazioni  prescritte  dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11
 marzo 1953, n. 83.
      Massa, addi' 2 luglio 1991
             Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)
    Depositato in cancelleria oggi 3 luglio 1991.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

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