N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 1991
N. 579 Ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Guidugli Umberto e condominio di viale Stazione n. 136, Massa Condominio - Ripartizione delle spese condominiali approvata dall'assemblea - Contributi dovuti dai singoli condomini - Riscossione da parte dell'amministratore - Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione - Ingiustificata tutela privilegiata del credito condominiale rispetto agli altri crediti non fondati sui titoli elencati dall'art. 642, primo comma, del c.p.c. - Disparita' di trattamento tra debitori. (C.C. (disposizioni di attuazione del), art. 63). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 25-9-1991 )
IL GIUDICE CONCILIATORE Esaminati gli atti emette la seguente ordinanza: F A T T O Con ricorso depositato in cancelleria il 14 febbraio 1991 Iacopetti Giovanni, nella di lui qualita' di amministratore del condominio di viale Stazione n. 13, Massa, chiedeva a questo giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 633 del c.p.c. e 63 del disp. att. al cod. civ., nei confronti del condomino Guidugli Umberto per la riscossione di quote di oneri condominiali non pagate ed ammontanti a L. 202.096. Con decreto 15 febbraio 1991 questo giudice ingiungeva a Guidugli Umberto di pagare senza dilazione in favore dell'amministratore del condominio la somma richiesta. Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione il debitore convenendo il ricorrente per l'udienza del 22 marzo 1991, prospettando diverse eccezioni e chiedendo, in via preliminare, la sospensione della immediata esecutorieta' del decreto opposto in quanto carenti i presupposti di cui all'art. 63 del disp. att. al cod. civ. Con successiva memoria autorizzata depositata il 15 maggio 1991 l'opponente eccepiva anche l'incostituzionalita' del detto art. 63 del disp. att. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione. A sostegno di tale eccezione la parte opponente sostiene che il contrasto costituzionale discende, oltre che dalla stessa norma criticata, anche dalla disposizione contenuta nell'art. 1137 del cod. civ., per il quale il ricorso avverso la delibera non sospende la esecuzione del provvedimento. Ad ogni eventuale opposizione del condomino, proposta sia con la forma della impugnazione della delibera assembleare, sia con la forma della opposizione ad ingiunzione, non conseguirebbe, quindi, alcuna pratica efficacia. Cio' significherebbe, a detta dell'opponente, una reintroduzione surrettizia del principio del solve et repete, di cui la Corte costituzionale aveva gia' fatto giustizia. D I R I T T O Questo giudice ritiene, in punto di contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che la eccezione di illegittimita' costituzionale sia manifestamente infondata. In effetti il principio del solve et repete subordinava la possibilita' per il debitore contribuente di far valere le proprie ragioni al previo pagamento di quanto richiesto. Nel caso in esame, invece, la tutela giurisdizionale non e' subordinata al pagamento di quanto deciso dall'assemblea dei condomini che ha approvato il piano di ripartizione delle spese. D'altra parte nel nostro ordinamento sono numerose le ipotesi in cui provvedimenti ancora impugnabili sono esecutivi ope legis, come quello previsto dall'art. 63 delle disp. att. al cod. civ.; ipotesi tutte in cui il debitore puo' essere costretto a pagare quanto stabilito ancor prima di aver dato corso alla tutela dei propri diritti medianted la proposizione delle previste impugnative, oppure anche dopo la proposizione di tali rimedi. Basta pensare alle seguenti ipotesi: decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex art. 642 del cod. proc. civ., sentenze del giudice conciliatore, sentenze emesse in primo grado in materia di lavoro, sentenze emesse in gradi di appello, sentenze emesse in materia di incidenti stradali. Per quanto detto l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 63 del disp. att. al cod. civ. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata in quanto l'obbligo di pagare quanto stabilito dall'assemblea dei condomini non preclude affatto al condomino inadempiente di agire in giudizio per la tutela di diritti che si ritengono lesi. Questo giudice ritiene invece di dover sollevare di ufficio la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 63 delle disp. att. al cod. civ. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. In effetti il citato art. 63 deve essere interpretato nel senso che il giudice e' vincolato alla concessione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e cio', presumibilmente, in conseguenza della efficacia probatoria privilegiata riconosciuta da tale norma al verbale dell'assemblea dei condomini in cui e' stata approvata la ripartizione delle spese. Per una migliore comprensione delle ragioni della censura sollevata tale norma deve essere considerata in relazione alla disciplina del normale procedimento monitorio per al quale la normativa concernente la immediata esecutorieta' del decreto ingiuntivo e' quella prevista dall'art. 642, primo comma, del cod. proc. civ. (il secondo comma di detta disposizione, consentendo una valutazione discrezionale del giudice, e' privo di interesse ai fini che ora interessano). Per tale norma il giudice e' vincolato alla emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ogni qualvolta a fondamento del ricorso vengono prospettati debiti derivanti da rapporti tassativamente elencati e risultanti da prove scritte fornite di particolare efficacia; la ratio di tale regola consiste nelle circostanze che i documenti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione hanno gia', di per se', l'efficacia di titoli esecutivi. Non altrettanto puo' dirsi invece per il verbale dell'essemblea dei condomini con cui si approva la ripartizione delle spese; invece l'art. 63 disp. att. al cod. civ. equipara, sostanzialmente, tale verbale ai titoli elencati nell'art. 642, primo comma, cod. proc. civ., e cio' senza che la scelta sia sorretta da una medesima ratio giustificativa. Da cio' deriva una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; infatti al credito vantato dal condominio nei confronti di un condominio viene concessa una tutela privilegiata rispetto a qualsiasi altro credito non fondato sui titoli elencati al citato art. 642, primo comma, cod. proc. civ.; e' cio' senza che sussista nessuna valida giustificazione che giustifichi tale scelta normativa. Correlativamente ai condomini inadempienti viene riservato un trattamento piu' sfavorevole rispetto a quello applicato ad altre categorie di debitori e cio', anche sotto questo punto di vista, senza che sussista un valido fondamento che possa giustificare tale deteriore trattamento.
P. Q. M. Il giudice conciliatore di Massa: 1) Conferma la sospensione della provvisoria esecutorieta' concessa al decreto ingiuntivo opposto; 2) Dichiara manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 63 disp. att. al cod. civ. in relazione all'art. 24 della Costituzione, non sussistendo alcun contrasto con tale norma; 3) Solleva di ufficio la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 63 disp. att. al cod. civ. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana; 4) Ritenuta la rilevanza di tale eccezione ai fini delle decisione sospende il presente giudizio; 5) Ordina la trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale acche' la stessa si pronunci in ordine alla eccezione sollevata al precedente punto tre; 6) Dispone che la cancelleria provveda alle comunicazioni e notificazioni prescritte dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 83. Massa, addi' 2 luglio 1991 Il giudice conciliatore: (firma illeggibile) Depositato in cancelleria oggi 3 luglio 1991. Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C1052