N. 584 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1991
N. 584 Ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Petrucci Marco Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Violazione della legge delega, del principio del giudice naturale e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge. (C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma, seconda parte). (Cost., artt. 25, 76 e 101).(GU n.38 del 25-9-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Rilevato, in fatto, che: a seguito di richiesta del p.m. di rinvio a giudizio di Petrucci Marco in ordine al reato di cui agli artt. 71 e 74, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (allora vigente) fu disposta l'udienza preliminare del 5 novembre 1990 nel corso della quale il difensore del Petrucci chiese di potersi avvalere del giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 e segg. del c.p.p.: Lo scrivente, ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti (art. 440, primo comma, del c.p.p.), rigetto' la richiesta e, successivamente, con decreto contestuale, dispose il rinvio al giudizio del Petrucci innanzi al tribunale di Roma; il collegio, con ordinanza del 24 gennaio 1991, dichiaro' la nullita' dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, per mancanza di valida motivazione e, per conseguenza (sempre secondo il tribunale), la nullita' del decreto che aveva disposto il rinvio a giudizio del Petrucci rimettendo gli atti al giudice dell'udienza preliminare; Lo scrivente, ritenuto di trovarsi in presenza di una decisione abnorme per violazione patente e flagrante dei principi generali del diritto, rimise la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto (improprio) di competenza che si era determinato; La Corte di cassazione, con sentenza del 30 aprile 1991, ha dichiarato l'inamissibilita' del conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p.; Ritenuto, in diritto, che: l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. deve essere esaminato sotto il profilo costituzionale per accertare se sia conforme o meno ai principi della Carta costituzionale; Ad avviso dello scrivente tre sono i motivi che fanno ritenere contrario alla Costituzione la norma in questione: a) violazione della legge di delega, b) violazione dell'art. 25 della Costituzione, c) violazione dell'art. 101, primo capoverso, della Costituzione: A) la direttiva n. 15 di cui all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione alla disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza non prevede alcuna statuizione in ordine ai rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, ritenendo ovviamente, il legislatore, che in ipotesi del genere si applicassero i principi generali del diritto cioe' che in presenza di situazioni derivate da provvedimenti abnormi o da palesi nullita' per violazione dei suddetti principi, il giudice dell'udienza preliminare, in assenza di previsione d'impugnativa da parte del p.m., potesse eccepire la questione innanzi alla Corte di cassazione supremo giudice della legalita'. Il legislatore delegato, invece, dando preminenza all'interesse di una sollecita definizione del processo, in assenza di qualsivoglia direttiva o previsione del legislatore delegante in tal senso, ha preferito privilegiare tale interesse (sollecita definizione) a quella del giudice a non essere vincolato alla definizione di altro giudice (v. relazione ministeriale al progetto preliminare p. I, libro I, capo V, capo settimo e seg.) in violazione della prima parte della direttiva 15 che prevede l'attibuzione, ad ogni parte, del potere di denunciare il conflitto proprio o improprio che sia. In conclusione, il divieto al giudice dell'udienza preliminare di denunciare conflitti col giudice del dibattimento non solo non e' previsto dalla norma delegante, ma e' in contrasto con la stessa: viola quindi l'art. 76 della Costituzione con tutte le conseguenze del caso; B) nel caso di specie, l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. viola anche il principio del giudice naturale: infatti, in presenza di un provvedimento abnorme o, quantomeno, affetto da palese nullita' assoluta, non essendo possibile elevare il conflitto (improprio) di competenza, l'imputato sarebbe sottratto al suo giudice naturale (giudice del dibattimento) in violazione dell'art. 25 della Costituzione in virtu' di un principio "di frettolosita'" (ci si scusa per la terminologia non giuridica) che non ha, non puo' avere e, si spera, non avra' mai ingresso nel nostro sistema giuridico; C) infine l'art. 28, seconda comma, parte seconda, nel c.p.p. viola il principio della sottoposizione del giudice solo alla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione): impedendo l'elevazione di un eventuale conflitto di competenze costringe il giudice dell'udienza preliminare a sottostare alla decisione di altro giudice in palese violazione del dettato costituzionale. Nel caso di specie, infatti il g.u.p. dovra' dar corso a un giudizio abbreviato, rebus sic stantibus, in aperta violazione con la precedente ordinanza di rigetto. Ad abundantiam, valga anche una considerazione metagiuridica: la norma in questione impedisce l'intervento della Corte regolatrice in tutti quei casi che sorgono dalla diversa interpretazione di una stessa norma di legge ad opera del tribunale e del g.u.p., intervento tanto piu' necessario tenuto conto delle novita' introdotte dal codice vigente. Ritenuto, pertanto, di non poter proseguire nel giudizio indipendentementedalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, seconda parte, in relazione agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina, a cura della cancelleria, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, e la comunicazione della stessa ai Presidenti pro-tempore delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 28 giugno 1991 Il giudice: CAPPIELLO 91C1057