N. 584 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1991

                                N. 584
 Ordinanza  emessa  il  28  giugno  1991  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Roma  nel  procedimento  penale  a
 carico di Petrucci Marco
 Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento -
    Prevista prevalenza della decisione del secondo - Violazione della
    legge   delega,   del  principio  del  giudice  naturale  e  della
    sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma, seconda parte).
 (Cost., artt. 25, 76 e 101).
(GU n.38 del 25-9-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Rilevato, in fatto, che: a seguito di richiesta del p.m. di rinvio
 a giudizio di Petrucci Marco in ordine al reato di cui agli artt.  71
 e  74,  della  legge  22  dicembre  1975,  n. 685 (allora vigente) fu
 disposta l'udienza preliminare del 5 novembre 1990  nel  corso  della
 quale  il  difensore  del  Petrucci  chiese  di  potersi avvalere del
 giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 e segg. del c.p.p.:
    Lo scrivente, ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti
 (art. 440,  primo  comma,  del  c.p.p.),  rigetto'  la  richiesta  e,
 successivamente,  con  decreto  contestuale,  dispose  il  rinvio  al
 giudizio del Petrucci innanzi al tribunale di Roma; il collegio,  con
 ordinanza  del  24 gennaio 1991, dichiaro' la nullita' dell'ordinanza
 di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato,  per  mancanza  di
 valida  motivazione e, per conseguenza (sempre secondo il tribunale),
 la nullita' del decreto che aveva disposto il rinvio a  giudizio  del
 Petrucci rimettendo gli atti al giudice dell'udienza preliminare;
    Lo  scrivente,  ritenuto  di trovarsi in presenza di una decisione
 abnorme per violazione patente e flagrante dei principi generali  del
 diritto,  rimise  la  questione  alla  Corte  di  cassazione  per  la
 risoluzione del  conflitto  (improprio)  di  competenza  che  si  era
 determinato;
    La  Corte  di  cassazione,  con  sentenza  del  30 aprile 1991, ha
 dichiarato l'inamissibilita' del conflitto  ai  sensi  dell'art.  28,
 secondo comma, parte seconda, del c.p.p.;
    Ritenuto,  in  diritto,  che:  l'art.  28,  secondo  comma,  parte
 seconda,  del  c.p.p.  deve  essere  esaminato   sotto   il   profilo
 costituzionale per accertare se sia conforme o meno ai principi della
 Carta costituzionale;
    Ad  avviso  dello  scrivente  tre sono i motivi che fanno ritenere
 contrario alla Costituzione la norma in questione:
  a) violazione della legge di  delega,  b)  violazione  dell'art.  25
 della  Costituzione,  c)  violazione  dell'art. 101, primo capoverso,
 della Costituzione:
       A) la direttiva n. 15 di cui all'art. 2 della legge 16 febbraio
 1987,  n.  81,  in  relazione  alla  disciplina  dei   conflitti   di
 giurisdizione  e  di  competenza  non  prevede  alcuna statuizione in
 ordine ai rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
 dibattimento, ritenendo ovviamente, il legislatore,  che  in  ipotesi
 del  genere si applicassero i principi generali del diritto cioe' che
 in presenza di situazioni derivate  da  provvedimenti  abnormi  o  da
 palesi  nullita'  per  violazione  dei  suddetti principi, il giudice
 dell'udienza preliminare, in assenza di previsione  d'impugnativa  da
 parte  del  p.m., potesse eccepire la questione innanzi alla Corte di
 cassazione supremo giudice della legalita'.
    Il legislatore delegato, invece, dando preminenza all'interesse di
 una sollecita definizione del processo, in  assenza  di  qualsivoglia
 direttiva  o  previsione  del  legislatore delegante in tal senso, ha
 preferito  privilegiare  tale  interesse  (sollecita  definizione)  a
 quella  del  giudice a non essere vincolato alla definizione di altro
 giudice (v. relazione ministeriale  al  progetto  preliminare  p.  I,
 libro I, capo V, capo settimo e seg.) in violazione della prima parte
 della  direttiva  15  che  prevede  l'attibuzione, ad ogni parte, del
 potere di denunciare il conflitto proprio o improprio che sia.
    In conclusione, il divieto al giudice dell'udienza preliminare  di
 denunciare  conflitti  col  giudice  del dibattimento non solo non e'
 previsto dalla norma delegante, ma e' in  contrasto  con  la  stessa:
 viola  quindi  l'art.  76 della Costituzione con tutte le conseguenze
 del caso;
       B) nel caso di specie, l'art. 28, secondo comma, parte seconda,
 del c.p.p. viola anche il principio del giudice naturale: infatti, in
 presenza di un provvedimento abnorme o, quantomeno, affetto da palese
 nullita'  assoluta,  non  essendo  possibile  elevare  il   conflitto
 (improprio)  di  competenza,  l'imputato  sarebbe  sottratto  al  suo
 giudice naturale (giudice del dibattimento) in  violazione  dell'art.
 25  della  Costituzione  in virtu' di un principio "di frettolosita'"
 (ci si scusa per la terminologia non giuridica) che non ha, non  puo'
 avere  e,  si  spera,  non  avra'  mai  ingresso  nel  nostro sistema
 giuridico;
       C) infine l'art. 28, seconda comma, parte seconda,  nel  c.p.p.
 viola  il  principio della sottoposizione del giudice solo alla legge
 (art. 101, secondo comma, della Costituzione): impedendo l'elevazione
 di  un  eventuale  conflitto  di  competenze  costringe  il   giudice
 dell'udienza preliminare a sottostare alla decisione di altro giudice
 in  palese violazione del dettato costituzionale. Nel caso di specie,
 infatti il g.u.p. dovra' dar corso a un  giudizio  abbreviato,  rebus
 sic  stantibus,  in  aperta violazione con la precedente ordinanza di
 rigetto.
    Ad abundantiam, valga anche una considerazione  metagiuridica:  la
 norma  in questione impedisce l'intervento della Corte regolatrice in
 tutti quei casi che sorgono  dalla  diversa  interpretazione  di  una
 stessa norma di legge ad opera del tribunale e del g.u.p., intervento
 tanto  piu'  necessario  tenuto  conto  delle  novita' introdotte dal
 codice vigente.
    Ritenuto,  pertanto,  di  non  poter   proseguire   nel   giudizio
 indipendentementedalla  risoluzione  della  questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  28,  secondo  comma,  seconda  parte,   in
 relazione agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina, a cura della cancelleria, la notificazione della  presente
 ordinanza  alle  parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  pro-tempore,  e  la  comunicazione  della  stessa   ai
 Presidenti pro-tempore delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 28 giugno 1991
                         Il giudice: CAPPIELLO

 91C1057