N. 599 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 1991

                                N. 599
 Ordinanza emessa il  20  giugno  1991  dal  pretore  di  Isernia  nel
 procedimento penale a carico di Colaianni Luciano ed altro
 Processo penale - Persona offesa dal reato costituitasi parte civile
    -   Possibilita'  di  rendere  testimonianza  -  Lamentata  omessa
    previsione  di  incompatibilita'  con  l'ufficio  di  testimone  -
    Sperequazione  tra  le  parti  processuali:  parte civile-attore e
    imputato-convenuto - Violazione del principio di  eguaglianza  tra
    cittadini - Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 197, lett. c)).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.39 del 2-10-1991 )
                              IL PRETORE
   Vista  l'istanza  del  difensore  dell'imputato  con  cui  e' stata
 sollevata eccezione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  197,
 lett. c) del c.p.p. nella parte in cui non include tra i soggetti per
 i  quali  vi  e'  incompatibilita' dell'ufficio di testimone anche la
 parte civile per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
                             O S S E R V A
     A) La questione appare rilevante nel presente processo.
    Invero, nessuno dei testi esaminati ha riferito di aver  assistito
 ai  fatti  per  cui e' processo, si che nella specie sui fatti esiste
 unicamente la deposizione di Ruzzo Antonio, persona offessa dal reato
 costituita parte civile ed esaminata
 come teste.
   Ed e' di tutta evidenza che la valutazione  della  deposizione  del
 Ruzzo  appare determinante per l'esito del processo, onde l'eventuale
 declaratoria di illegittimita'  costituzionale  nella  norma  de  qua
 influirebbe  sulla  decisione  poiche'  renderebbe  inutilizzabile la
 deposizione del Ruzzo.
     B) La questione appare altresi' non manifestatamente infondata.
    Invero  da  un  complesso  di  norme contenute nel nuovo codice di
 procedura penale si evince che il legislatore, attraverso  l'istituto
 della  costituzione  di  parte  civile,  ha  operato  un  inserimento
 dell'azione civilistica in senso stretto nel processo penale.
    Tanto risulta:
      1)  dall'art.  127,  lett.   c),   del   c.p.p.   che   prevede,
 l'incompatibilita'  a  testimoniare  del  responsabile civile e della
 persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
      2) dall'art. 75,  secondo  comma,  del  c.p.p.  che  prevede  il
 proseguimento  dell'azione  civile nella sede propria nell'ipotesi di
 mancato trasferimento del processo penale;
      3) dall'art. 652, primo comma, del  c.p.p.  che  disciplina  gli
 effetti  della  sentenza  irrevocabile  di  assoluzione, salvo che il
 danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile;
      4) dall'art. 538 del c.p.p. che prevede l'obbligo  del  giudice,
 quando pronuncia sentenza di condannna, di decidere sulla domanda per
 le restituzioni e il risarcimento del danno;
      5)  degli  artt.  90  e  95  del c.p.p. che introducono un nuovo
 soggetto processuale - la persona offesa -  soggetto  al  quale  sono
 riconosciute   facolta'   e   diritti   per  contribuire  attivamente
 all'accertamento della verita' processuale.
    Dal complesso di norme sopraindicate risulta aggevolmente  che  il
 soggetto  che  si  costituisce  parte  civile  agisce  non  gia'  per
 apportare un contributo alla punizione del reo, ne' per impedire  che
 su  se  stesso  si riflettano gli effetti negativi di una sentenza di
 assoluzione, bensi' soltanto al fine di conseguire la restituzione  o
 il risarcimento del danno.
    In  tal  modo  la  parte civile assume la figura dell'attore cosi'
 come l'imputato (e l'eventuale responsabile civile) assume quella del
 convenuto.
    A questo  punto  risulta  evidente  la  lesione  dei  fondamentali
 princili  dell'uguaglianza  dei  cittadini di fronte alla legge e del
 diritto di difesa del convenuto, ove si consideri che solo  l'attore-
 parte  civile  e'  consentito,  attraverso la possibilita' di rendere
 testimonianza,  di  contribuire   alla   formazione   del   materiale
 probatorio,  possibilita'  negata  invece  all'imputato-convenuto  ed
 esclusa nella ordinaria sede civili. Sul punto vale rilevare  che  il
 progetto   preliminare   del   c.p.p.   del   1978   aveva   statuito
 l'incompatibilita'  della  parte  civile  ad  assumere  l'ufficio  di
 testimone in quanto portatore nel processo di un interesse personale.
    La  norma tuttavia fu eliminata in base alla considerazione che la
 rinuncia al contributo probatorio della parte civile, costituisce  un
 sacrificio  troppo grande nella ricerca della verita' processuale. In
 tal modo tuttavia si e' creata una  evidente  sperequazione  tra  due
 parti   processuali   quali  la  parte  civile-attore  e  l'imputato-
 convenuto, consentendo al primo di conseguire  vantaggi  che  giammai
 avrebbe   ottenuto   nella   sede   civile   ordinaria  e  menomando,
 conseguentemente, il diritto di difesa del secondo.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1), e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestatamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 197, lett.  c),  del  c.p.p.
 nella  parte  in  cui  non  include, tra i soggetti per i quali vi e'
 incompatibilita' per l'ufficio di  testimone,  la  parte  civile  per
 violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Sospende  il  presente  processo  a  carico di Colaianni Luciano e
 Ristori Elio imputati come in atti;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina   che  a  cura  della  cancelleria,  copia  della  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Isernia, addi' 20 giugno 1991
                      Il cons. pretore: DI NARDO

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