N. 599 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 1991
N. 599 Ordinanza emessa il 20 giugno 1991 dal pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Colaianni Luciano ed altro Processo penale - Persona offesa dal reato costituitasi parte civile - Possibilita' di rendere testimonianza - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' con l'ufficio di testimone - Sperequazione tra le parti processuali: parte civile-attore e imputato-convenuto - Violazione del principio di eguaglianza tra cittadini - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 197, lett. c)). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.39 del 2-10-1991 )
IL PRETORE Vista l'istanza del difensore dell'imputato con cui e' stata sollevata eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 197, lett. c) del c.p.p. nella parte in cui non include tra i soggetti per i quali vi e' incompatibilita' dell'ufficio di testimone anche la parte civile per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; O S S E R V A A) La questione appare rilevante nel presente processo. Invero, nessuno dei testi esaminati ha riferito di aver assistito ai fatti per cui e' processo, si che nella specie sui fatti esiste unicamente la deposizione di Ruzzo Antonio, persona offessa dal reato costituita parte civile ed esaminata come teste. Ed e' di tutta evidenza che la valutazione della deposizione del Ruzzo appare determinante per l'esito del processo, onde l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale nella norma de qua influirebbe sulla decisione poiche' renderebbe inutilizzabile la deposizione del Ruzzo. B) La questione appare altresi' non manifestatamente infondata. Invero da un complesso di norme contenute nel nuovo codice di procedura penale si evince che il legislatore, attraverso l'istituto della costituzione di parte civile, ha operato un inserimento dell'azione civilistica in senso stretto nel processo penale. Tanto risulta: 1) dall'art. 127, lett. c), del c.p.p. che prevede, l'incompatibilita' a testimoniare del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; 2) dall'art. 75, secondo comma, del c.p.p. che prevede il proseguimento dell'azione civile nella sede propria nell'ipotesi di mancato trasferimento del processo penale; 3) dall'art. 652, primo comma, del c.p.p. che disciplina gli effetti della sentenza irrevocabile di assoluzione, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile; 4) dall'art. 538 del c.p.p. che prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condannna, di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno; 5) degli artt. 90 e 95 del c.p.p. che introducono un nuovo soggetto processuale - la persona offesa - soggetto al quale sono riconosciute facolta' e diritti per contribuire attivamente all'accertamento della verita' processuale. Dal complesso di norme sopraindicate risulta aggevolmente che il soggetto che si costituisce parte civile agisce non gia' per apportare un contributo alla punizione del reo, ne' per impedire che su se stesso si riflettano gli effetti negativi di una sentenza di assoluzione, bensi' soltanto al fine di conseguire la restituzione o il risarcimento del danno. In tal modo la parte civile assume la figura dell'attore cosi' come l'imputato (e l'eventuale responsabile civile) assume quella del convenuto. A questo punto risulta evidente la lesione dei fondamentali princili dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del diritto di difesa del convenuto, ove si consideri che solo l'attore- parte civile e' consentito, attraverso la possibilita' di rendere testimonianza, di contribuire alla formazione del materiale probatorio, possibilita' negata invece all'imputato-convenuto ed esclusa nella ordinaria sede civili. Sul punto vale rilevare che il progetto preliminare del c.p.p. del 1978 aveva statuito l'incompatibilita' della parte civile ad assumere l'ufficio di testimone in quanto portatore nel processo di un interesse personale. La norma tuttavia fu eliminata in base alla considerazione che la rinuncia al contributo probatorio della parte civile, costituisce un sacrificio troppo grande nella ricerca della verita' processuale. In tal modo tuttavia si e' creata una evidente sperequazione tra due parti processuali quali la parte civile-attore e l'imputato- convenuto, consentendo al primo di conseguire vantaggi che giammai avrebbe ottenuto nella sede civile ordinaria e menomando, conseguentemente, il diritto di difesa del secondo.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197, lett. c), del c.p.p. nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi e' incompatibilita' per l'ufficio di testimone, la parte civile per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il presente processo a carico di Colaianni Luciano e Ristori Elio imputati come in atti; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Isernia, addi' 20 giugno 1991 Il cons. pretore: DI NARDO 91C1072