N. 614 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1991
N. 614 Ordinanza emessa il 1 giugno 1991 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Technicolor e S.p.a. Tele- color Arbitrato - Lodo arbitrale - Deposito in pretura, entro l'anno, a cura della parte che intende eseguirlo - Apposizione, con decreto, della formula esecutiva previa convocazione delle parti - Omessa previsione - Inammissibilita' dell'impugnativa di tale provvedimento - Conseguente lesione del diritto di difesa. (C.P.C. art. 825). (Cost., art. 24).(GU n.40 del 9-10-1991 )
IL PRETORE Letti gli atti; OSSERVA Nella specie la doglianza e' diretta contro la regolarita' dell'apposizone della formula esecutiva e, quindi, contro la regolare formazione del Titolo esecutivo nella parte che non attiene al contenuto del titolo stesso. Tale opposizione e' diretta specificamente anche contro tutti gli atti successivi ed e' certamente da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e, quindi, esperibili anche prima che sia iniziata l'esecuzione e addirittura prima della notifica del precetto che, dall'altra parte, risulta comunque essere stato notificato nelle more. Ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. la competenza e' rimessa al giudice dell'esecuzione e non puo' assumere rilievo alcuno che questi sia stato adito con ricorso invece che con citazione ai sensi del primo comma dell'art. 617 del c.p.c. in quanto il contraddittorio si e' comunque perfezionato in forma piena ed ampia (cfr., cass. n. 617/1974). Nel merito con l'opposizione si lamenta che la normativa vigente (non suscettibile di diversa interpretazione) prevede che l'esecutivita' sul lodo arbitrale venga apposta dal pretore ai sensi dell'art. 825 del c.p.c. con decreto inaudita altera parte. Tale sistema poteva essere compatibile con l'art. 24 della Costituzione e quindi, con il diritto alla difesa nella vecchia formulazione dell'art. 825 del c.p.; che prevedeva il deposito del lodo da parte di uno degli arbitri entro cinque giorni dalla data della sottoscrizione. Conseguentemente, seppure non in forma piena, la parte soccombente aveva una concreta possibilita' di opporsi alla emanazione del decreto che conferisce al lodo efficacia di sentenza. Nella nuova articolazione dell'art. 825 tale termine e' scomparso ed e' rimessa alle parti la scelta del momento in cui depositare il lodo nell'arco di tempo di un anno. Con questo anche dal punto di vista pratico ogni difesa appare impossibile. E' chiaro dunque, che in questo sistema, qualora non sia prevista la previa convocazione delle parti la possibilita' della difesa di far valere in quella sede le eccezione di cu intende farsi portatrice, sono pressocche' nulle. Ne' si puo' dire che il sindacato del giudice e' solo formale se e' vero che la dottrina e' portata a considerare il decreto del pre- tore come un atto complesso, untutt'uno con il lodo arbitrale. E, comunque, il lodo, cosi' trasformato in sentenza almeno per quanto riguarda l'efficacia, e' il solo caso nel nostro ordinamento in cui ad un atto formatosi fuori dal sistema viene data la forza di un provvedimento del giudice. Il decreto pertanto, assume una particolare influenza senza che su questo la parte soccombente possa interloquire per una qualsiasi evenienza (si pensi al caso, prospettato dall'apponente, del deposito di un lodo falso). Per rafforzare maggiormente non solo l'opportunita' ma la necessita' che l'exequatur segua ad una previa comparizione delle parti e' opportuno osservare che la norma prevede la possibiita' di impugnare il provvedimento negativo del pretore ma non il contrario. Appare piu' che evidente pertanto, il profilo di incostituzionalita' della norma richiamata nella parte in cui non prevede l'obbligo da pare del giudice della previa convocazione delle parti, ed e' del tutto pacifica la rilevanza della questione nel presente giudizio in quanto strettamente legata alla decisione del merito dell'opposizione. Considerato, poi', l'evidente danno conseguente all'inizio e alla prosecuzione della procedura di esecuzione, tanto che si e' provato ad eseguire in unico contesto tutti gli atti precedenti ed insieme il pignoramento, e' indispensabile che medio termine resti sospesa l'effficacia del decreto con il quale e' stato apposto l'exquatur al lodo arbitrale e di tutti gli atti successivi.
P. Q. M. Visto l'art. 618 del c.p.c. il pretore sospende la efficacia esecutiva del decreto con il quale e' stato opposto l'exequatur sul lodo arbitrale reso tra la Technicolor S.p.a. e la Telecolor S.p.a. sottoscritto il 24 aprile 1991 e depositato presso la pretura di Roma il 9 maggio 1991 nonche' di tutti gli atti successivi e inibisce l'esecuzione; Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 825 del c.p.c. nella parte in cui non prevede l'obbligo da parte del giudice della previa convocazione delle parti non manifestamente infondata in relazione all'art. 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, nonche' di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, e al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone, infine, che l'ordinanza venga comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, 1ยบ giugno 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C1088