N. 621 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo - 23 settembre 1991
N. 621 Ordinanza emessa il 20 marzo 1991 (pervenuta il 23 settembre 1991) dalla Corte dei conti sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Cremonini Guido Pensioni - Iscritti alla C.P.D.E.L. - Corresponsione dell'indennita' integrativa speciale accessoria alla pensione, in caso di cumulo con retribuzione da lavoro dipendente, in misura intera fino al 31 dicembre 1978 e con decurtazione a partire dal 1º gennaio 1979 - Mancata previsione del limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, in relazione alla quale la decurtazione diviene operante - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 566/1989. (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17, primo comma; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 15, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33. (Cost., art. 36).(GU n.40 del 9-10-1991 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. C/121253 del registro di segreteria, presentato dal sig. Cremonini Guido nato il 30 ottobre 1912, elettivamente domiciliato in Roma, V.G. Marcora n. 20 presso l'avv. Darwin Albanese, avverso il decreto n. 2766 in data 30 marzo 1981 della direzione generale degli istituti di previdenza (C.P.D.E.L.), uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 1991, con l'assistenza del segretario dott.ssa Laura Camilleri, il consigliere relatore Manlio Licari, l'avv. Darwin Albanese, l'avvocato dello Stato Nadia Palmieri e il pubblico ministero in persona del v. procuratore generale dott. Gennaro Saccone; Visti gli atti e previa decisione parziale; RITENUTO IN FATTO Con odierna decisione parziale questa sezione, sul ricorso in epigrafe, ha riconosciuto (in relazione alla sentenza n. 566 del 1989 della Corte costituzionale) il diritto del sig. Guido Cremonini (pensionato C.P.D.E.L. svolgente attivita' lavorativa presso l'orfanatrofio di Castelfranco Emilia) all'indennita' integrativa speciale accessoria alla pensione, in misura intera fino al 31 dicembre 1978 e, dal 1º gennaio 1979 alla cessazione del servizio contemporaneo a pensione (31 ottobre 1979), con le limitazioni (intanto) di cui agli artt. 17 della legge n. 843/1978 e 15 del d.-l. n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980; ha, per il resto, sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione che viene sollevata con la presente separata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Con la sentenza n. 566 del 13-22 dicembre 1989 la Corte costituzionale - accogliendo in parte le argomentazioni di cui alla ordinanza di questa sezione n. 61680 del 9 febbraio 1988 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12, 1a serie spec. dell'anno 1989) - ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per parziale contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, in quanto "non ha stabilito il limite dell'emolumento per le attivita' alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennita' integrativa". Identica questione ritiene il collegio sussistente nei riguardi degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante; con cio' ponendosi in contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, nel senso gia' ritenuto dalla Corte costituzionale con la citata sentenza. E' pur vero che le norme implicate prevedono un meccanismo di parziale conservazione delll'indennita' integrativa speciale, ma e' altrettanto vero che le relative modalita' (salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e limitazione agli incrementi dell'indennita' integrativa speciale accertati dal 1º gennaio 1979 in poi) non corrispondono al criterio di legittimita' costituzionale indicato dalla Corte costituzionale, che ha riguardo - invece - all'entita' del compenso per l'attivita' lavorativa svolta dal pensionato. Nella ritenuta applicabilita' alla fattispecie delle predette norme di legge e negli attuali limiti della decisione parziale favorevole al ricorrente (che ne conseguono allo stato) risiede la rilevanza della questione che il collegio solleva d'ufficio, ritenendola non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospesa ogni ulteriore pronuncia, ordina che gli atti di causa e copia della decisione parziale siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche', in relazione all'art. 36, primo comma, della Costituzione sia risolta la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 15 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, di cui in motivazione; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 1991. Il presidente: BISOGNO Depositata nella segreteria il 16 aprile 1991. Il primo dirigente - direttore della segreteria: CAPOGNI 91C1095