N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 1991
N. 622 Ordinanza emessa il 9 maggio 1991 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Sapri Broker di assicurazioni e amministrazione delle poste e telecomunicazioni Poste e telecomunicazioni - Servizio postale - Assegni non trasferibili - Spedizione ai creditori a mezzo di raccomandata - Perdita o manomissione della stessa - Versamento dell'indennita' prevista dall'art. 28 del d.P.R. n. 156/1973, pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione - Esonero dell'amministrazione dalla responsabilita' per danni - Violazione del principio di eguaglianza delle parti nel contratto - Disparita' di trattamento tra il regime delle raccomandate spedite dalla Banca d'Italia contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato (riguardo alle quali le norme impugnate sono state riconosciute illegittime con sentenza n. 303/1988 della Corte costituzionale) e quello delle altre raccomandate - Lesione del principio che sancisce la responsabilita' civile dello Stato e degli altri enti pubblici e quella diretta dei funzionari e dipendenti pubblici. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28 48 e 93). (Cost., artt. 3, 28, 43 e 113).(GU n.40 del 9-10-1991 )
IL TRIBUNALE DI ROMA Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1989 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26 aprile 1991 e vertente tra la S.p.a Sapri Broker di assicurazioni elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere de' Cenci, 10 presso lo studio del procuratore avv. Aldo Lucio Laura che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, attrice, e l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, convenuta. Oggetto: Risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1989 la S.p.a. Sapri Broker di assicurazioni conveniva in giudizio la amministrazione delle poste e telecomunicazioni assumendo che il 22 settembre 1987 aveva spedito alla societa' Nitlloyd una raccomandata contenente un assegno non trasferibile di L. 19.042.600 tratto sull'ag. 3 del Monte dei Paschi di Siena, che dopo alcuni giorni dalla spedizione, la Nitlloyd le aveva telefonato per sollecitare il pagamento delle predette L. 19.042.600, che aveva proposto subito reclamo alle Poste, richiedendo informazioni anche al Monte dei Paschi di Siena; che l'istituto di credito l'aveva informata che in data 7 ottobre 1987 l'assegno era stato negoziato presso la succursale di Roma Tiburtina dell'Istituto San Paolo di Torino; che si era allora rivolta a tale banca dalla quale aveva saputo che il titolo era stato pagato a certa Basile Anna, abitante in Roma, via Chiana, 112; che non era stato possibile rintracciare la donna (risultava ovviamente sconosciuta all'indirizzo di via Chiana, 112), che oltre ad alterare il nome della societa' penditrice (modificandolo da Nitllyd in Illiloid), gli ignoti ladri avevano cancellato anche la dicitura "non trasferibile" che soltanto un dipendente delle poste avrebbe potuto sottrarre il titolo; che l'amministrazione era percio' tenuta a risarcirlo dell'intero pregiudizio patito. Concludeva pertanto per la condanna della convenuta al pagamento di L. 19.042.600 maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi, anche anatocistici. Con vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva. Si costituiva l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni eccedendo che al di fuori dei casi e dei limiti espressamente previsti dalla legge non avrebbe potuto incorrere in alcuna responsabilita' per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni (art. 6 del cod. post.), che in caso di perdita totale di una lettera raccomandata, gli artt. 48 e 28 del codice postale riconoscevano al mittente soltanto il diritto di pretendere il pagamento di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione con esclusione di qualsiasi risarcimento ulteriore; che la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita' delle suindicate disposizioni unicamente nella parte in cui escludevano il risarcimento dei danni nel caso di perdita o manomissione di raccomandate contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato; che al di fuori di simile ipotesi, quindi, le norme in questione continuavano percio' a spiegare completa efficaccia; che il sistema non comportava alcun irragionevole privilegio in quanto chiunque avesse voluto garantirsi dell'arrivo della corrispondenza avrebbe potuto spedirla in forma assicurata; che il danno subito dall'attrice dipendeva comunque in via esclusiva dal comportamento negligente dell'istituto bancario che aveva pagato l'assegno. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle pretesa avversa con vittoria di spese ed onorari. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al collegio che all'udienza del 26 aprile 1991 l'assegnava a sentenza sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalle deposizioni dei testi Bonn e Bolleni nonche' dalla distinta timbrata dall'ufficio postale Roma 47 e dalle lettere spedite alla Sapri dal Monte dei Paschi di Siena e dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino (v. fascicolo di parte) risulta che in data 22 settembre 1987 l'attrice spedi' veramente alla Nitlloyd un assegno di L. 19.042.600 tratto sul Monte dei Paschi di Siena. Tale assegno non giunse pero' mai alla Nitlloyd e venne pagato ad una donna (qualificatasi per Basile Anna) che, da sola od in concorso con altri, aveva provveduto a modificare il nome della societa' prenditrice (da Nitlloyd ad Illiloid) ed a cancellare la dicitura "non trasferibile" apposta sul titolo dalla S.p.a. Sapri (l'effettiva apposizione di tale dicitura appare infatti credibile non soltanto perche' non contestata dalla amministrazione convenuta ma anche perche' conforme alla normale prassi ed avvalorata dal comportamento anche ante processuale dell'attrice che, nel contestare il pagamento dello assegno all'Istituto Bancario San Paolo di Torino, preciso' subito che il titolo era stato emesso col timbro "non trasferibile" v. lettera allegata al fascicolo di parte). Cio' posto, osserva il collegio che asserendo che l'assegno era stato rubato da un ignoto dipendente della convenuta, l'attrice ne ha richiesto la condanna al risarcimento dell'intero danno subito. L'amministrazione delle poste si e' opposta allo accoglimento dell'istanza avversa sostenendo che in base alla legge non poteva essere chiamata a rifondere l'intero pregiudizio patito dalla controparte. Tali essendo i termini della controversia, giova rammentare che nell'originario sistema del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, la perdita totale di una raccomandata obbligava l'amministrazione delle Poste unicamente al pagamento di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione (artt. 6, 28, 48 e 93). Con sentenza 17 marzo 1988, n. 303 (in Foro it. 1989, I, 56) la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' delle predette norme ma soltanto nella parte in cui limitavano la responsabilita' dell'amministrazione nel caso di perdite di lettere raccomandate contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. Ne consegue che ancora oggi l'amministrazione delle poste continua a rispondere nei ridotti limiti sopra evidenziati in tutti i casi di perdita di lettere raccomandate non contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato. Tale limitazione appare tuttavia ingiustificata innanzitutto perche' in contrasto con l'art. 43 della Costituzione che, avendo istituito uno stretto collegamento fra la nozione di servizi pubblici essenziali e la nozione d'impresa, impone di organizzare e gestire tutti i servizi pubblici essenziali in forma d'impresa e, cioe' "con criteri di economicita' i quali comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (Corte costituzionale 17 marzo 1988, n. 303, nonche' C. Sot. 18 gennaio 1991, n. 15 in Foro it. 1991, I, 363). Dovendosi conformare al diritto privato la disciplina dei rapporti fra gli utenti e l'amministrazione delle poste, la limitazione di responsabilita' sopra indicata sembrerebbe in contrasto pure con l'art. 3 della Costituzione in quanto viola il principio di eguaglianza delle parti nel contratto (Corte costituzionale 18 gennaio 1991, n. 15). L'art. 3 della Costituzione appare poi ulteriormente violato anche sotto il profilo della disparita' di trattamento che il sistema attuale sembra riservare alla Banca d'Italia da un lato ed agli altri mittenti di lettere dall'altro. Mentre quest'ultimi dovrebbero accontentarsi del ridottissimo indennizzo di cui agli artt. 48 e 29 del d.P.R. n. 156/1973, la prima puo' invece richiedere il risarcimento dell'intero danno patito a seguito della perdita della lettera raccomandata con la quale avesse spedito un vaglia cambiario emesso a commutazione di un debito dello Stato. Simile disparita' di trattamento appare ormai ingiustificata in quanto la Banca d'Italia ha - oltretutto - cessato di trovarsi in una situazione del tutto peculiare non essendo piu' obbligata a spedire i titoli a mezzo lettera raccomandata. Modificandosi l'art. 1 del d.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, l'art. 1 del d.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, ha infatti stabilito che - salvo diversa richiesta del beneficiario (che potrebbe percio' accontentarsi della semplice raccomandata) - i vaglia cambiari emessi a commutazione dei debiti dello Stato debbono essere inviati in piego postale assicurato con spesa a carico del destinatario. Non operando infine alcuna distinzione fra l'ipotesi in cui il disservizio sia dipeso da un fatto lecito ovvero da un fatto illecito dei dipendenti delle poste ed assicurando un indennizzo in molti casi uniscono, le norme in questione finiscono con l'escludere ogni responsabilita' dell'amministrazione ed appaiono percio' in contrasto pure con gli artt. 113 e 28 della Costituzione (il quale prevede la responsabilita' civile dello Stato e degli altri enti pubblici accanto a quella diretta dei funzionari e dei dipendenti per gli atti lesi dei diritti compiuti in violazione delle leggi penale, civile ed amministrative: v. nello stesso senso, su Foro It. 1987, I, 1022, l'ordinanza emessa da questo tribunale in data 31 dicembre 1985). Consegue percio' inevitabilmente la necessita' d'investire la Corte costituzionale della questione di legittimita' degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui limitano a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto dalle poste nel caso di perdita totale di lettere raccomandate. Simile questione assume evidente rilievo ai fini della decisione della presente causa in quanto l'accoglimento od il rigetto della pretesa attrice dipende proprio dalla possibilita' di continuare o meno ad applicare le predette norme. La Sapri ha peraltro sostenuto che l'assegno sarebbe stato rubato da un dipendente delle poste e che pertanto l'amministrazione convenuta non potrebbe invocare l'anzidetta limitazione di responsabilita' in quanto la stessa scatterebbe soltanto nelle ipotesi di perdita incolpevole e non di sottrazione dolosa delle raccomandate. L'assunto della Sapri non pare da condividere in quanto l'ampia e generica formula usata dallo art. 48 induce a ritenere che il medesimo abbia inteso riferirsi alla sparizione delle lettere raccomandate comunque e per qualsiasi motivo avvenuta. Aggiungasi inoltre che l'art. 93 stabilisce espressamente che nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, l'amministrazione delle poste e' tenuta a nessun altro risarcimento oltre gli indennizzi di cui agli artt. 48, 49, 70 e 85. Affermando percio' che l'art. 48 prevede soltanto la perdita incolpevole delle raccomandate e non la loro sottrazione dolosa, si arriverebbe dunque non gia' alla piena risarcibilita' di questa ultima ma - al contrario - alla sua totale inindennizzabilita' (con conseguente quasi maggiore rilevanza della questione di legittimita' costituzionale delle norme). Neppure varrebbe obiettare (come sembrerebbe essere stato adombrato dall'avvocatura) che la Sapri non potrebbe richiedere alcun risarcimento per avere colposamente spedito l'assegno a mezzo raccomandata anziche' nella piu' sicura forma dell'assicurata. Trattandosi oltrettutto di titolo non trasferibile, l'assegno di L. 19.042.600 poteva essere legittimamente spedito nella forma prescelta dall'attrice in quanto l'art. 83 del d.P.R. n. 156/1973 fa divieto d'includere nelle raccomandate soltanto il denaro, gli oggetti preziosi e le carte di valore esigibili al portatore (v. d'altronde, anche la citata Corte costituzionale n. 303/1988 secondo la quale, fermi restando i divieti di cui all'art. 83, la distinzione fra raccomandata ed assicurata attiene propriamente alla prova del danno subito e puo' quindi rilevare soltanto sotto tale limitato profilo in quanto in entrabi i casi l'amministrazione assume contrattualmente l'obbligazione di trasportare e consegnare al destinatario il plico intatto nella sua originaria consistenza).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 3, 28, 43 e 113 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 9 maggio 1991 Il presidente: GOLDONI 91C1096