N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 1991

                                N. 622
 Ordinanza  emessa  il  9  maggio  1991  dal  tribunale  di  Roma  nel
 procedimento civile vertente tra S.p.a. Sapri Broker di assicurazioni
 e amministrazione delle poste e telecomunicazioni
 Poste e telecomunicazioni - Servizio postale - Assegni non
    trasferibili - Spedizione ai creditori a mezzo di  raccomandata  -
    Perdita  o  manomissione della stessa - Versamento dell'indennita'
    prevista dall'art. 28 del d.P.R. n. 156/1973, pari a  dieci  volte
    l'ammontare    dei    diritti   di   raccomandazione   -   Esonero
    dell'amministrazione dalla responsabilita' per danni -  Violazione
    del   principio   di  eguaglianza  delle  parti  nel  contratto  -
    Disparita' di trattamento tra il regime delle raccomandate spedite
    dalla  Banca  d'Italia  contenenti  vaglia  cambiari   emessi   in
    commutazione  di  debiti dello Stato (riguardo alle quali le norme
    impugnate sono state  riconosciute  illegittime  con  sentenza  n.
    303/1988   della   Corte  costituzionale)  e  quello  delle  altre
    raccomandate   -   Lesione   del   principio   che   sancisce   la
    responsabilita'  civile  dello Stato e degli altri enti pubblici e
    quella diretta dei funzionari e dipendenti pubblici.
 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28 48 e 93).
 (Cost., artt. 3, 28, 43 e 113).
(GU n.40 del 9-10-1991 )
                         IL TRIBUNALE DI ROMA
    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo  grado
 iscritta  al  n.  26737 del ruolo generale per gli affari contenziosi
 dell'anno 1989 posta in deliberazione all'udienza collegiale  del  26
 aprile  1991  e  vertente  tra la S.p.a Sapri Broker di assicurazioni
 elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere de' Cenci,  10  presso
 lo  studio del procuratore avv. Aldo Lucio Laura che la rappresenta e
 difende per procura a margine  dell'atto  di  citazione,  attrice,  e
 l'amministrazione   delle  poste  e  telecomunicazioni  elettivamente
 domiciliata in Roma, via  dei  Portoghesi,  12,  presso  l'Avvocatura
 generale  dello  Stato  che  la  rappresenta  e  difende  per  legge,
 convenuta.
    Oggetto: Risarcimento danni.
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1989 la S.p.a.  Sapri
 Broker  di  assicurazioni  conveniva  in  giudizio la amministrazione
 delle poste e telecomunicazioni assumendo che il  22  settembre  1987
 aveva  spedito  alla societa' Nitlloyd una raccomandata contenente un
 assegno non trasferibile di L. 19.042.600 tratto sull'ag. 3 del Monte
 dei Paschi di Siena, che dopo  alcuni  giorni  dalla  spedizione,  la
 Nitlloyd  le  aveva  telefonato  per  sollecitare  il pagamento delle
 predette L. 19.042.600, che aveva proposto subito reclamo alle Poste,
 richiedendo informazioni anche al Monte  dei  Paschi  di  Siena;  che
 l'istituto  di  credito  l'aveva informata che in data 7 ottobre 1987
 l'assegno era stato negoziato presso la succursale di Roma  Tiburtina
 dell'Istituto  San  Paolo di Torino; che si era allora rivolta a tale
 banca dalla quale aveva saputo che il titolo era stato pagato a certa
 Basile Anna, abitante in Roma, via Chiana, 112;
      che non era stato possibile  rintracciare  la  donna  (risultava
 ovviamente  sconosciuta  all'indirizzo di via Chiana, 112), che oltre
 ad alterare il  nome  della  societa'  penditrice  (modificandolo  da
 Nitllyd  in  Illiloid),  gli ignoti ladri avevano cancellato anche la
 dicitura "non trasferibile" che soltanto un  dipendente  delle  poste
 avrebbe potuto sottrarre il titolo;
      che   l'amministrazione   era   percio'   tenuta   a  risarcirlo
 dell'intero pregiudizio patito. Concludeva pertanto per  la  condanna
 della  convenuta  al  pagamento  di  L.  19.042.600  maggiorate della
 rivalutazione monetaria e degli interessi,  anche  anatocistici.  Con
 vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.
    Si  costituiva  l'Amministrazione  delle poste e telecomunicazioni
 eccedendo che al  di  fuori  dei  casi  e  dei  limiti  espressamente
 previsti   dalla   legge  non  avrebbe  potuto  incorrere  in  alcuna
 responsabilita'  per  i  servizi  postali,  di  bancoposta  e   delle
 telecomunicazioni  (art.  6  del  cod. post.), che in caso di perdita
 totale di una lettera raccomandata, gli artt.  48  e  28  del  codice
 postale  riconoscevano  al mittente soltanto il diritto di pretendere
 il pagamento di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei  diritti
 di   raccomandazione   con   esclusione   di  qualsiasi  risarcimento
 ulteriore;
      che  la  Corte  costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita'
 delle  suindicate  disposizioni  unicamente  nella   parte   in   cui
 escludevano   il  risarcimento  dei  danni  nel  caso  di  perdita  o
 manomissione di raccomandate contenenti  vaglia  cambiari  emessi  in
 commutazione  di  debiti  dello  Stato;  che  al  di  fuori di simile
 ipotesi,  quindi,  le  norme  in  questione  continuavano  percio'  a
 spiegare completa efficaccia;
      che  il sistema non comportava alcun irragionevole privilegio in
 quanto  chiunque   avesse   voluto   garantirsi   dell'arrivo   della
 corrispondenza  avrebbe  potuto  spedirla in forma assicurata; che il
 danno subito dall'attrice dipendeva comunque  in  via  esclusiva  dal
 comportamento  negligente  dell'istituto  bancario  che  aveva pagato
 l'assegno. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle pretesa avversa
 con vittoria di spese ed onorari.
    Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al  collegio  che
 all'udienza   del   26  aprile  1991  l'assegnava  a  sentenza  sulle
 conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Dalle deposizioni dei testi Bonn e Bolleni nonche' dalla  distinta
 timbrata  dall'ufficio  postale  Roma 47 e dalle lettere spedite alla
 Sapri dal Monte dei Paschi di  Siena  e  dall'Istituto  Bancario  San
 Paolo  di  Torino  (v.  fascicolo  di  parte)  risulta che in data 22
 settembre 1987 l'attrice spedi' veramente alla Nitlloyd un assegno di
 L. 19.042.600 tratto sul Monte dei Paschi di Siena.  Tale assegno non
 giunse  pero'  mai  alla  Nitlloyd  e  venne  pagato  ad  una   donna
 (qualificatasi  per  Basile  Anna)  che,  da  sola od in concorso con
 altri,  aveva  provveduto  a  modificare  il  nome   della   societa'
 prenditrice  (da  Nitlloyd  ad  Illiloid) ed a cancellare la dicitura
 "non trasferibile" apposta sul titolo dalla S.p.a. Sapri (l'effettiva
 apposizione di tale dicitura appare infatti  credibile  non  soltanto
 perche'  non  contestata  dalla  amministrazione  convenuta  ma anche
 perche' conforme alla normale prassi ed avvalorata dal  comportamento
 anche  ante processuale dell'attrice che, nel contestare il pagamento
 dello assegno all'Istituto Bancario San  Paolo  di  Torino,  preciso'
 subito  che  il titolo era stato emesso col timbro "non trasferibile"
 v. lettera allegata al fascicolo di parte).
    Cio' posto, osserva il collegio che asserendo  che  l'assegno  era
 stato rubato da un ignoto dipendente della convenuta, l'attrice ne ha
 richiesto  la  condanna  al  risarcimento  dell'intero  danno subito.
 L'amministrazione  delle  poste  si  e'  opposta  allo   accoglimento
 dell'istanza  avversa  sostenendo  che  in base alla legge non poteva
 essere  chiamata  a  rifondere  l'intero  pregiudizio  patito   dalla
 controparte.    Tali  essendo  i  termini  della  controversia, giova
 rammentare che nell'originario sistema del d.P.R. 29 marzo  1973,  n.
 156,    la    perdita    totale   di   una   raccomandata   obbligava
 l'amministrazione delle Poste unicamente al pagamento  di  una  somma
 pari  a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione (artt.
 6, 28, 48 e 93).  Con sentenza 17 marzo 1988, n.  303  (in  Foro  it.
 1989,  I, 56) la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita'
 delle predette norme ma soltanto nella parte  in  cui  limitavano  la
 responsabilita'  dell'amministrazione  nel caso di perdite di lettere
 raccomandate contenenti vaglia cambiari  emessi  in  commutazione  di
 debiti dello Stato.
    Ne consegue che ancora oggi l'amministrazione delle poste continua
 a  rispondere nei ridotti limiti sopra evidenziati in tutti i casi di
 perdita di lettere raccomandate non contenenti vaglia cambiari emessi
 in commutazione di debiti  dello  Stato.    Tale  limitazione  appare
 tuttavia  ingiustificata innanzitutto perche' in contrasto con l'art.
 43 della Costituzione che, avendo istituito uno stretto  collegamento
 fra la nozione di servizi pubblici essenziali e la nozione d'impresa,
 impone  di  organizzare e gestire tutti i servizi pubblici essenziali
 in forma d'impresa e, cioe' "con  criteri  di  economicita'  i  quali
 comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti
 contrattuali fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato"
 (Corte  costituzionale  17  marzo  1988,  n.  303, nonche' C. Sot. 18
 gennaio 1991, n. 15 in Foro it. 1991, I, 363).  Dovendosi  conformare
 al  diritto  privato  la  disciplina  dei  rapporti  fra gli utenti e
 l'amministrazione delle  poste,  la  limitazione  di  responsabilita'
 sopra  indicata  sembrerebbe  in  contrasto  pure  con l'art. 3 della
 Costituzione in quanto viola il principio di eguaglianza delle  parti
 nel contratto (Corte costituzionale 18 gennaio 1991, n. 15).
    L'art. 3 della Costituzione appare poi ulteriormente violato anche
 sotto  il  profilo  della  disparita'  di  trattamento che il sistema
 attuale sembra riservare alla Banca d'Italia da un lato ed agli altri
 mittenti di  lettere  dall'altro.    Mentre  quest'ultimi  dovrebbero
 accontentarsi  del  ridottissimo indennizzo di cui agli artt. 48 e 29
 del  d.P.R.  n.  156/1973,  la  prima  puo'  invece   richiedere   il
 risarcimento  dell'intero  danno patito a seguito della perdita della
 lettera raccomandata con la quale avesse spedito un vaglia  cambiario
 emesso a commutazione di un debito dello Stato.  Simile disparita' di
 trattamento  appare  ormai ingiustificata in quanto la Banca d'Italia
 ha - oltretutto - cessato di trovarsi in  una  situazione  del  tutto
 peculiare  non  essendo  piu'  obbligata  a  spedire i titoli a mezzo
 lettera raccomandata.  Modificandosi l'art. 1 del d.P.R.  25  gennaio
 1962,  n. 71, l'art. 1 del d.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, ha infatti
 stabilito  che  -  salvo  diversa  richiesta  del  beneficiario  (che
 potrebbe  percio'  accontentarsi  della  semplice  raccomandata)  - i
 vaglia cambiari emessi a commutazione dei debiti dello Stato  debbono
 essere  inviati  in  piego  postale assicurato con spesa a carico del
 destinatario.
    Non operando infine alcuna distinzione fra  l'ipotesi  in  cui  il
 disservizio sia dipeso da un fatto lecito ovvero da un fatto illecito
 dei dipendenti delle poste ed assicurando un indennizzo in molti casi
 uniscono,  le  norme  in  questione  finiscono  con  l'escludere ogni
 responsabilita' dell'amministrazione ed appaiono percio' in contrasto
 pure con gli artt. 113 e 28 della Costituzione (il quale  prevede  la
 responsabilita'  civile  dello  Stato  e  degli  altri  enti pubblici
 accanto a quella diretta dei funzionari e dei dipendenti per gli atti
 lesi dei diritti compiuti in violazione delle leggi penale, civile ed
 amministrative: v. nello stesso senso, su Foro  It.  1987,  I,  1022,
 l'ordinanza  emessa  da  questo  tribunale in data 31 dicembre 1985).
 Consegue percio' inevitabilmente la necessita' d'investire  la  Corte
 costituzionale  della questione di legittimita' degli artt. 6, 28, 48
 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui limitano  a
 dieci  volte  l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo
 dovuto  dalle  poste  nel  caso  di   perdita   totale   di   lettere
 raccomandate.
    Simile  questione  assume evidente rilievo ai fini della decisione
 della presente causa in quanto l'accoglimento  od  il  rigetto  della
 pretesa  attrice  dipende  proprio dalla possibilita' di continuare o
 meno ad applicare le predette norme.
    La Sapri ha peraltro sostenuto che l'assegno sarebbe stato  rubato
 da  un  dipendente  delle  poste  e  che  pertanto  l'amministrazione
 convenuta  non   potrebbe   invocare   l'anzidetta   limitazione   di
 responsabilita'  in  quanto  la  stessa  scatterebbe  soltanto  nelle
 ipotesi di perdita incolpevole e  non  di  sottrazione  dolosa  delle
 raccomandate.    L'assunto  della  Sapri  non  pare da condividere in
 quanto l'ampia e generica  formula  usata  dallo  art.  48  induce  a
 ritenere che il medesimo abbia inteso riferirsi alla sparizione delle
 lettere  raccomandate  comunque  e  per  qualsiasi  motivo  avvenuta.
 Aggiungasi inoltre che l'art. 93  stabilisce  espressamente  che  nei
 casi  di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati,
 l'amministrazione delle poste e' tenuta a nessun  altro  risarcimento
 oltre  gli  indennizzi di cui agli artt. 48, 49, 70 e 85.  Affermando
 percio' che l'art. 48 prevede soltanto la perdita  incolpevole  delle
 raccomandate  e non la loro sottrazione dolosa, si arriverebbe dunque
 non gia' alla piena risarcibilita' di questa ultima ma - al contrario
 - alla sua totale inindennizzabilita' (con conseguente quasi maggiore
 rilevanza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale   delle
 norme).
    Neppure   varrebbe   obiettare   (come  sembrerebbe  essere  stato
 adombrato dall'avvocatura) che la Sapri non potrebbe richiedere alcun
 risarcimento  per  avere  colposamente  spedito  l'assegno  a   mezzo
 raccomandata   anziche'  nella  piu'  sicura  forma  dell'assicurata.
 Trattandosi oltrettutto di titolo non trasferibile, l'assegno  di  L.
 19.042.600 poteva essere legittimamente spedito nella forma prescelta
 dall'attrice  in  quanto  l'art. 83 del d.P.R. n. 156/1973 fa divieto
 d'includere  nelle  raccomandate  soltanto  il  denaro,  gli  oggetti
 preziosi e le carte di valore esigibili al portatore (v.  d'altronde,
 anche  la  citata  Corte costituzionale n. 303/1988 secondo la quale,
 fermi restando i divieti di  cui  all'art.  83,  la  distinzione  fra
 raccomandata  ed assicurata attiene propriamente alla prova del danno
 subito e puo' quindi rilevare soltanto sotto tale limitato profilo in
 quanto in entrabi i casi  l'amministrazione  assume  contrattualmente
 l'obbligazione  di  trasportare e consegnare al destinatario il plico
 intatto nella sua originaria consistenza).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93
 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 3, 28, 43 e
 113 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata alle parte ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cosi' deciso in Roma, il 9 maggio 1991
                        Il presidente: GOLDONI

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