N. 379 ORDINANZA 9 ottobre 1991
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Ministro di grazia e giustizia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica in relazione alle dichiarazioni ed iniziative dei medesimi circa l'esercizio del potere di grazia riguardo a Renato Curcio - Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto - Assoluta precedenza dell'intervenuta rinuncia al ricorso - Estinzione del processo. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, art. 26)(GU n.41 del 16-10-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Ministro di grazia e giustizia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, depositato in Cancelleria il 4 settembre 1991 ed iscritto al n. 40 del registro ammissibilita' conflitti; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Ministro di Grazia e Giustizia, con ricorso depositato il 4 settembre 1991, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica in relazione alle dichiarazioni ed alle iniziative mediante le quali questi ultimi avevano affermato la competenza del Consiglio dei ministri a deliberare sull'esercizio del potere di grazia nei confronti di Renato Curcio, trattandosi di materia attinente all'indirizzo politico del Governo; che, con atto depositato il 14 settembre 1991, il Ministro di grazia e giustizia ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la Corte e' stata convocata in Camera di consiglio per deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina per se' stessa la necessita' di provvedere, con assoluta precedenza, a dichiarare l'estinzione del processo;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1991. Il cancelliere: DI PAOLA 91C1124