N. 380 SENTENZA 8 - 10 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Lavoro - Mensilita' di retribuzione ulteriori alla tredicesima -
 Incrementi  dell'indennita'  di  contingenza  maturati  dopo  il  1›
 febbraio 1977 - Computabilita' - Esclusione - Norma  gia'  dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 124/1991)
 - Manifesta inammissibilita' ed inammissibilita'.
 
 (D.-L. 1› febbraio 1977, n. 12, artt. 2, primo comma, e 4).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.42 del 23-10-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,  comma
 primo,  e  4  del  decreto-legge  1›  febbraio 1977, n. 12 (Norma per
 l'applicazione dell'indennita' di contingenza), convertito  in  legge
 31  marzo  1977,  n. 91, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da S.p.a.   Zust-
 Ambrosetti contro Maravigna Ernestina iscritta al n. 173 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Maravigna Ernestina;
    Udito  nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del giudizio promosso dalla S.p.a.  Zust-Ambrosetti
 per  l'annullamento  della sentenza del Tribunale di Genova 21 giugno
 1989, confermativa della sentenza  del  Pretore  con  cui  era  stata
 respinta  la  domanda  riconvenzionale  proposta dalla detta societa'
 contro la dipendente Ernestina Maravigna per ottenere la restituzione
 delle  somme  indebitamente  corrisposte  a  titolo  di indennita' di
 contingenza in relazione agli scatti maturati  dopo  il  1›  febbraio
 1977,  la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 novembre 1990, ha
 sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  36  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma,
 e 4 del d.-l. 1› febbraio 1977, n. 12, convertito in legge  31  marzo
 1977,  n.  91, nella parte in cui escludono, senza limiti temporali e
 con comminatoria di nullita' delle clausole  contrattuali  contrarie,
 la  computabilita'  dell'indennita'  di  contingenza sulle mensilita'
 aggiuntive  a  quelle  previste   dalla   contrattazione   collettiva
 prevalente nel settore dell'industria.
    2.  -  Si  e' costituita la resistente rilevando che questa Corte,
 con sentenza n. 124 del 1991,  ha  gia'  dichiarato  la  sopravvenuta
 illegittimita'  costituzionale  della  prima  delle  norme impugnate.
 Atteso che l'altra norma, cioe' l'art. 4, secondo comma,  del  citato
 decreto, e' una norma sanzionatrice delle clausole contrattuali stip-
 ulate  in  deroga  ai  massimi  legali  imperativamente stabiliti dal
 decreto, la parte costituita in giudizio conclude nel  senso  che  "o
 l'art. 4 e' gia' caduto e qualsiasi ulteriore sanzione formale dovra'
 ritenersi  superflua,  oppure  tale  norma dovra' essere fatta cadere
 anche formalmente".
                        Considerato in diritto
    1. - Sono impugnati dalla Corte di cassazione, per  contrasto  con
 gli  artt.  3 e 36 della Costituzione, gli artt. 2, primo comma, e 4,
 secondo comma, del d.-l. 1› febbraio 1977, n. 12, convertito in legge
 31 marzo 1991, n. 91, nella parte in cui escludono, senza  limiti  di
 tempo  e  con  comminatoria  di  nullita'  delle clausole difformi di
 regolamento  o  di  contratto,  la  computabilita'  degli  incrementi
 dell'indennita'  di  contingenza  maturati  dopo  il 1› febbraio 1977
 nelle mensilita' di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste
 in settori diversi da quello dell'industria.
    2. - In riferimento all'art. 2, primo comma, del d.-l. n.  12  del
 1977,  la  questione  e'  manifestamente  inammissibile  perche' tale
 disposizione e' gia' stata dichiarata costituzionalmente  illegittima
 in  parte  qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124
 del 1991.
    3.  -  Conseguentemente  la  questione  deve   essere   dichiarata
 inammissibile  anche  in relazione all'art. 4, secondo comma, sebbene
 non investito dal dispositivo della citata sentenza,  perche'  questa
 norma,  non  essendo  suscettibile di applicazione autonoma, non puo'
 formare   oggetto   di   un   autonomo   giudizio   di   legittimita'
 costituzionale.   Si   tratta,   infatti,   di   norma  secondaria  o
 strumentale, avente funzione di sanzione (nella forma della nullita')
 delle disposizioni di regolamento o di contratto in contrasto con  le
 norme imperative primarie del decreto. Come tale, essa e' applicabile
 solo  congiuntamente  a  tali  norme,  e quindi diventa inapplicabile
 nella misura in cui venga meno, in  forza  di  una  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale, l'efficacia delle norme primarie.
    Diversamente dall'invalidita' conseguenziale prevista dall'art. 27
 della  legge  11  marzo  1953, n. 87, l'inapplicabilita' di una norma
 secondaria, legata da un  nesso  di  complementarita'  e  insieme  di
 subordinazione    funzionale    alla    norma   primaria   dichiarata
 costituzionalmente  illegittima,  e'  una conseguenza automatica, che
 non va dichiarata dalla Corte, ma  deve  essere  valutata  volta  per
 volta  dal  giudice del merito. In questo senso la questione relativa
 all'art. 4 del decreto n. 12 del 1977 e' assorbita  dalla  questione,
 gia' risolta, relativa all'art. 2, primo comma.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l.    1›
 febbraio  1977,  n.  12  (Norma per l'applicazione dell'indennita' di
 contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977,  n.  91,  perche'
 gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  in  parte  qua,  a
 decorrere dal 28  febbraio  1986,  con  sentenza  n.  124  del  1991,
 questione   sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  36  della
 Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe;
    Dichiara   l'inammissibilita'   della  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4 del citato  decreto-legge,  sollevata,  in
 riferimento  alle  stesse  norme,  dalla  Corte sopra nominata con la
 medesima ordinanza.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1125