N. 380 SENTENZA 8 - 10 ottobre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Mensilita' di retribuzione ulteriori alla tredicesima - Incrementi dell'indennita' di contingenza maturati dopo il 1 febbraio 1977 - Computabilita' - Esclusione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 124/1991) - Manifesta inammissibilita' ed inammissibilita'. (D.-L. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 2, primo comma, e 4). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.42 del 23-10-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennita' di contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da S.p.a. Zust- Ambrosetti contro Maravigna Ernestina iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Maravigna Ernestina; Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso del giudizio promosso dalla S.p.a. Zust-Ambrosetti per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova 21 giugno 1989, confermativa della sentenza del Pretore con cui era stata respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla detta societa' contro la dipendente Ernestina Maravigna per ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennita' di contingenza in relazione agli scatti maturati dopo il 1 febbraio 1977, la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.-l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti temporali e con comminatoria di nullita' delle clausole contrattuali contrarie, la computabilita' dell'indennita' di contingenza sulle mensilita' aggiuntive a quelle previste dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria. 2. - Si e' costituita la resistente rilevando che questa Corte, con sentenza n. 124 del 1991, ha gia' dichiarato la sopravvenuta illegittimita' costituzionale della prima delle norme impugnate. Atteso che l'altra norma, cioe' l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, e' una norma sanzionatrice delle clausole contrattuali stip- ulate in deroga ai massimi legali imperativamente stabiliti dal decreto, la parte costituita in giudizio conclude nel senso che "o l'art. 4 e' gia' caduto e qualsiasi ulteriore sanzione formale dovra' ritenersi superflua, oppure tale norma dovra' essere fatta cadere anche formalmente". Considerato in diritto 1. - Sono impugnati dalla Corte di cassazione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, gli artt. 2, primo comma, e 4, secondo comma, del d.-l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1991, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti di tempo e con comminatoria di nullita' delle clausole difformi di regolamento o di contratto, la computabilita' degli incrementi dell'indennita' di contingenza maturati dopo il 1 febbraio 1977 nelle mensilita' di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste in settori diversi da quello dell'industria. 2. - In riferimento all'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 12 del 1977, la questione e' manifestamente inammissibile perche' tale disposizione e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991. 3. - Conseguentemente la questione deve essere dichiarata inammissibile anche in relazione all'art. 4, secondo comma, sebbene non investito dal dispositivo della citata sentenza, perche' questa norma, non essendo suscettibile di applicazione autonoma, non puo' formare oggetto di un autonomo giudizio di legittimita' costituzionale. Si tratta, infatti, di norma secondaria o strumentale, avente funzione di sanzione (nella forma della nullita') delle disposizioni di regolamento o di contratto in contrasto con le norme imperative primarie del decreto. Come tale, essa e' applicabile solo congiuntamente a tali norme, e quindi diventa inapplicabile nella misura in cui venga meno, in forza di una dichiarazione di illegittimita' costituzionale, l'efficacia delle norme primarie. Diversamente dall'invalidita' conseguenziale prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'inapplicabilita' di una norma secondaria, legata da un nesso di complementarita' e insieme di subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata costituzionalmente illegittima, e' una conseguenza automatica, che non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per volta dal giudice del merito. In questo senso la questione relativa all'art. 4 del decreto n. 12 del 1977 e' assorbita dalla questione, gia' risolta, relativa all'art. 2, primo comma.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennita' di contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, sollevata, in riferimento alle stesse norme, dalla Corte sopra nominata con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1125