N. 381 ORDINANZA 8 - 10 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Processo  penale  -  Nuovo  Codice - Reati   concernenti armi e reati
 commessi a mezzo stampa -  Giudizio  direttissimo  -  Violazione  dei
 principi  e  direttive della legge delega - Richiamo alla sentenza n.
 68/1991 dichiarativa della illegittimita'  costituzionaledella  norma
 imputata - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 76).
(GU n.42 del 23-10-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 233, secondo
 comma, del testo  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  codice  di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  4  febbraio 1991 dal Tribunale di Napoli nel procedimento
 penale a carico di Manzo Antonio, iscritta al  n.  284  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 luglio 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale  di
 Napoli   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato  con  il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271): a) in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso  di  delega),  in
 quanto  la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio
 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui  al  pubblico  ministero  e'
 riconosciuto  il  potere  di  presentare  l'imputato  direttamente  a
 giudizio, non comprende le altre due  ipotesi  previste  dalla  norma
 impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi
 con il mezzo della stampa); b) in quanto la soppressione dell'udienza
 preliminare,    conseguente    all'obbligatorieta'    del    giudizio
 direttissimo per i predetti reati, comporterebbe per chi sia chiamato
 a risponderne un trattamento ingiustificatamente differenziato ed una
 compressione del diritto di difesa;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata,  la
 quale pertanto e' stata espunta dall'ordinamento;
      che,   quindi,   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 233, secondo comma,  del  testo
 delle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
 di procedura penale (testo approvato con il  decreto  legislativo  28
 luglio  1989,  n. 271) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e
 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con  ordinanza  del  4
 febbraio  1991 - norma gia' dichiarata illegittima con sentenza n. 68
 del 1991.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1126