N. 382 ORDINANZA 8 - 10 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Processo penale - Grazia - Concessione -  Poteri  del  magistrato  di
 sorveglianza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn.
 81/1970,  224/1974,  8  e  74  del  1979)  -  Insussistenza di poteri
 decisori nel giudice  a quo - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 681; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, nono comma,
 come modificata dalle leggi 12 gennaio 1977, n. 1 e 10 ottobre  1986,
 n. 663).
 
 (Cost., artt. 3, 98, 101, 104 e 138).
(GU n.42 del 23-10-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 681 del codice
 di  procedura penale e 69, nono comma, della legge 26 luglio 1975, n.
 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
 misure  privative  e  limitative  della  liberta'), promossi con n. 4
 ordinanze emesse il 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991 dal  Magistrato
 di  sorveglianza di Mantova iscritte rispettivamente ai nn. 201, 202,
 203 e 204 del registro ordinanze 1991  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  14, prima serie speciale, dell'anno
 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 luglio 1991 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto (in  data
 21  novembre  1990  e  9  gennaio 1991), emesse in sede di parere nel
 corso di altrettanti procedimenti relativi a domande  di  grazia,  il
 Magistrato  di  sorveglianza  di  Mantova  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 681  del  codice  di  procedura
 penale,  e,  qualora  non  lo si consideri implicitamente abrogato da
 tale  disposizione,  anche  dell'art.  69,  comma  9,   della   legge
 sull'ordinamento  penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-
 cessive modifiche);
     che ad avviso  del  giudice  a  quo,  le  disposizioni  impugnate
 violerebbe  gli  artt. 98, comma 3, 101, 104 e 138 della Costituzione
 nella parte in cui, prevedendo, nel procedimento per  la  concessione
 della   grazia,   il   compimento   di  attivita'  istruttoria  e  la
 formulazione di  un  parere  motivato  da  parte  del  magistrato  di
 sorveglianza,  porrebbero quest'ultimo in posizioni di subordinazione
 funzionale  rispetto  al  Ministro  di   grazia   e   giustizia,   e,
 obbligandolo  a  partecipare  ad  una funzione di carattere politico,
 mediante un giudizio espresso in base a meri criteri di opportunita',
 determinerebbero una situazione di dipendenza e confusione tra poteri
 dello  Stato,  modificando  l'ordinamento  costituzionale  senza   il
 rispetto delle relative procedure di revisione;
      che,  peraltro  l'art.  681  del  codice  di procedura penale e'
 autonomamente   denunciato   in   riferimento   all'art.   3    della
 Costituzione,  per  la ingiustificata diversita' dei procedimenti che
 da esso  deriverebbe  a  seconda  dell'organo  cui  viene  presentata
 l'istanza  per  la  grazia,  o  a seconda dello stato di detenzione o
 liberta' dell'interessato;
      che  nel  giudizio  cosi'  promosso   ha   spiegato   intervento
 l'Avvocatura generale dello Stato ritenendo le questioni sollevate in
 via  preliminare,  inammissibili  per  difetto  di legittimazione del
 giudice a quo, e, comunque, infondate nel merito.
    Considerato che le questioni sono state sollevate nel corso di  un
 procedimento   relativo   alla  domanda  di  grazia,  nel  quale,  al
 magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di
 carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili
 ed esprimere un parere, strumentale  alla  decisione  definitiva  che
 altra   autorita'   adottera'  nell'esercizio  di  una  funzione  non
 giurisdizionale;
      che, secondo quanto questa Corte ha avuto piu'  volte  occasione
 di   affermare,  anche  in  relazione  a  fattispecie  procedimentali
 analoghe (vedi sentt. nn. 81 del 1970, 224  del  1974,  8  e  74  del
 1979),  il giudice a quo, cui non compete alcun potere decisionale in
 applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter  sollevare
 le relative questioni di legittimita' costituzionale;
      che pertanto, non sussistendo nella specie poteri decisori (vedi
 ancora  sentt.  nn.  112  del  1964, 13 del 1966, 74 del 1971, 17 del
 1980, 116 del 1983) propri del giudice che ha sollevato le questioni,
 le stesse vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 681 del codice  di  procedura
 penale  e  69,  comma  9,  della  legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
 sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
 privative e limitative della liberta') come modificata dalle leggi 12
 gennaio  1977,  n.  1  e,  10  ottobre  1986,  n.  663,  sollevate in
 riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 della Costituzione,  dal
 Magistrato  di  sorveglianza di Mantova, con le ordinanze indicate in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1127