N. 383 SENTENZA 8 - 10 ottobre 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Demanio - Regione Valle d'Aosta - Courmayeur - Rivendicazione al
 demanio  regionale  dell'immobile  denominato    ex  casermetta  dei
 carabinieri  -  Richiamo  alla  sentenza  n.  31/1959  della  Corte -
 Cessazione della destinazione del bene alla difesa dello Stato o
 a servizi di carattere nazionale - Vendita all'asta - Non  spettanza
 allo Stato - Annullamento dell'avviso d'asta pubblica dell'intendenza
 di finanza di Aosta del 1› marzo 1991
(GU n.42 del 23-10-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta
 notificato  il  26 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 7 maggio
 successivo,  per  conflitto  di  attribuzione   nei   confronti   del
 Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  avverso  l'avviso  d'asta
 pubblica dell'Intendenza di Finanza di Aosta in data  1›  marzo  1991
 relativo  ad  immobile  sito  in  Comune  di Courmayeur denominato ex
 Casermetta dei  Carabinieri,  ed  iscritto  al  n.  26  del  registro
 conflitti 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice  relatore
 dott. Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv.  Gustavo  Romanelli  per  la Regione Valle d'Aosta e
 l'Avvocato dello  Stato  Piergiorgio  Ferri  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato il 26 aprile 1991 la Regione Valle
 d'Aosta ha sollevato conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ed avverso l'avviso di asta
 pubblica dell'Intendenza di Finanza di Aosta (Ufficio  del  registro)
 del   1›   marzo  1991,  relativo  all'immobile  sito  in  Courmayeur
 denominato ex Casermetta dei Carabinieri,  lamentando  la  violazione
 degli  artt. 2, 4, 5 e 6 dello Statuto (l. cost. 26 febbraio 1948, n.
 4), per sentir dichiarare la  spettanza  in  via  esclusiva  ad  essa
 Regione  dell'attribuzione  costituzionale  relativa ai beni dismessi
 dal demanio dello Stato - e quindi al detto  immobile  -,  e  perche'
 fosse  annullato,  in  quanto  invasivo  delle  proprie attribuzioni,
 l'atto impugnato.
    Espone la ricorrente che  con  l'avviso  d'asta  l'Amministrazione
 delle  finanze  aveva  posto  in  vendita  l'immobile, gia' adibito a
 caserma dell'Arma  dei  Carabinieri  ed  attualmente  allo  stato  di
 rudere,  sul  presupposto  che  esso  appartenga  al patrimonio dello
 Stato. La Regione, ritenendo al contrario che, a norma degli artt.  5
 e  6 dello Statuto, l'immobile sia compreso nel patrimonio regionale,
 avendo perduto, sia pure successivamente all'entrata in vigore  dello
 Statuto, la destinazione ad usi inerenti alla difesa dello Stato o ad
 altra  finalita'  di  carattere  nazionale,  richiedeva al Pretore di
 Aosta, ottenendolo, un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il  quale
 veniva sospesa, ma solo fino al 2 maggio 1991, l'asta pubblica.
    Osserva  la  ricorrente  che  lo  Statuto della Valle d'Aosta, nel
 prevedere che tanto i beni del demanio dello  Stato  (art.  5,  primo
 comma) situati nel suo territorio, "eccettuati quelli che interessano
 la difesa dello Stato ed altri servizi di carattere nazionale", che i
 beni  patrimoniali dello Stato (art. 6, primo comma) "sono trasferiti
 al patrimonio della  Regione",  non  opera  alcuna  distinzione  -  a
 differenza  dello  Statuto  della  Regione Sardegna: art. 14, secondo
 comma - in relazione ai beni che, destinati a difesa dello Stato o ad
 altri servizi di carattere nazionale all'epoca di entrata  in  vigore
 dello  Statuto,  abbiano  successivamente  perduto  tale detinazione,
 sicche', una volta venuta meno la destinazione  che  ne  imponeva  la
 permanenza  nel  demanio  dello  Stato,  essi  sono  trasferiti  alla
 Regione.
    Tale  interpretazione,  confortata  da  un  recente   parere   del
 Consiglio  di Stato, risulta avvalorata dal confronto con le analoghe
 disposizioni in materia dello Statuto della Regione  Sicilia  (R.d.l.
 1›  maggio  1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n.
 2) che limitano (art. 33) l'efficacia del trasferimento alla  Regione
 dei beni del patrimonio dello Stato ai soli beni ad esso appartenenti
 al  momento  di  entrata  in  vigore  dello Statuto, sicche' non puo'
 essere pertinente, per il caso  in  esame,  la  remota  pronuncia  di
 questa  Corte  (sent. n. 31 del 1959) resa in un conflitto in cui era
 resistente la Regione Sicilia.
    La ricorrente, rilevato che si  controverte  dell'appartenenza  ad
 uno  degli  enti  di  una potesta' relativa ad un bene che la regione
 ritiene  trasferito  al  proprio  patrimonio,  osserva  poi  come  il
 conflitto  di  attribuzione  sia configurabile anche in connessione a
 questioni sostanzialmente patrimoniali.
    La Regione ha altresi' richiesto la sospensione dell'atto invasivo
 a norma dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953  in  quanto,  qualora
 l'avviso  d'asta  avesse  esecuzione  prima  dell'accoglimento  della
 domanda, non potrebbe comunque far  valere  il  proprio  diritto  nei
 confronti  dell'eventuale  aggiudicatario  della  gara  d'asta, anche
 perche' la pretesa fatta valere con un conflitto di attribuzione  non
 rientra fra le domande trascrivibili ex artt. 2652 - 2653 c.c.
    2. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
 che,   riservandosi  di  dedurre,  ha  chiesto  che  il  ricorso  sia
 dichiarato inammissibile e infondato.
    3. - In prossimita' dell'udienza,  la  Regione  Valle  d'Aosta  ha
 depositato  memoria  illustrativa insistendo per l'accoglimento della
 domanda.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La  Regione  Valle  d'Aosta  ha   sollevato   conflitto   di
 attribuzione  nei  confronti  dello Stato in ordine all'avviso d'asta
 del 1› marzo 1991, con il quale l'Intendenza di finanza di  Aosta  ha
 messo   in   vendita   l'immobile  denominato  "  ex  Casermetta  dei
 carabinieri", ridotto allo stato di rudere e da ritenere  trasferito,
 per  esser venuta meno la sua destinazione a un servizio di interesse
 nazionale, al demanio di essa Regione  ai  sensi  dell'art.  5  dello
 Statuto.
    Adduce  la ricorrente che in tal modo e' stata violata l'esclusiva
 attribuzione ad essa Regione della competenza relativa al detto  bene
 demaniale.
    2.  -  Va  anzitutto  affermata  l'ammissibilita' del conflitto di
 attribuzione,  vanamente  negata  dall'intervenuto   Presidente   del
 Consiglio dei ministri sotto l'aspetto che si tratterebbe di una mera
 vindicatio rei.
    Quando  si controverte, come nel caso, della pertinenza di un bene
 al demanio regionale anziche' a quello statale, viene  immediatamente
 in  discussione  la  spettanza,  e  cioe' il trasferimento o no dallo
 Stato alle regioni,  delle  relative  funzioni  in  attuazione  della
 normativa che concerne il trasferimento stesso.
    Tanto  ha  ritenuto  questa  Corte  con la sentenza n. 31 del 1959
 relativamente a un caso in cui si discuteva del trasferimento  di  un
 bene  dello Stato al "patrimonio" della Regione ai sensi dell'art. 32
 dello Statuto della Regione Sicilia  (Regio  decreto  legislativo  15
 maggio  1946,  n. 455), avendo allora la stessa Corte interpretato la
 nozione di "patrimonio" nel senso di "demanio".
    E tanto deve ritenersi a maggior ragione nel caso presente, in cui
 si discute del trasferimento  di  beni  demaniali  dallo  Stato  alla
 Regione  ai  sensi  dell'art.  5  dello  Statuto  della Regione Valle
 d'Aosta, che prevede il trasferimento dei beni  stessi  al  "demanio"
 della Regione.
    3.  -  Nel merito, il conflitto va risolto in favore della Regione
 ricorrente.
    L'art. 5 dello  Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta  (legge
 costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4) prevede il trasferimento ipso
 jure al demanio regionale dei beni del demanio dello Stato  "situati"
 nel  territorio  regionale,  esclusi quelli che interessano la difesa
 dello Stato o servizi di carattere nazionale.
    Nella specie non puo' dubitarsi che la  causa  di  esclusione  del
 trasferimento   -  e  cioe'  la  cennata  specifica  destinazione  (o
 attitudine) del bene demaniale - sia  cessata,  quanto  meno  con  la
 messa  in  vendita  da parte della pubblica amministrazione, mediante
 l'atto impugnato, del bene stesso a privati.
    Rimane da stabilire se la cessazione abbia effetto  nel  senso  di
 rendere inoperante l'esclusione e operante, invece, il trasferimento,
 anche   quando,   come   nel  caso,  la  cessazione  sia  intervenuta
 successivamente all'entrata in vigore dello Statuto.
    A risposta affermativa (che condiziona l'accoglimento del ricorso)
 persuadono piu' considerazioni.
    Anzitutto il testo della disposizione statutaria, nell'individuare
 il requisito positivo e la  causa  di  esclusione  del  trasferimento
 (natura  demaniale  dei  beni  e  loro destinazione specifica al fine
 suindicato) nulla  precisa  quanto  al  tempo  in  cui  essi  debbono
 verificarsi per essere rilevanti al fine avuto di mira: la qual cosa,
 in   riferimento  alla  stessa  tendenziale  ampiezza  dell'autonomia
 speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche  i  beni
 per  i  quali  la  causa  di esclusione venga a cessare in un momento
 successivo all'entrata in vigore dello Statuto.
    Del resto l'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna  (legge
 costituzionale  26  febbraio  1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo
 comma, che la Regione, nell'ambito del suo territorio,  succede  allo
 Stato  nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato
 i beni e diritti  connessi  a  servizi  di  competenza  statale,  da'
 rilievo  alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di
 esclusione  possa  cessare,  con  l'effetto  in  tal  caso   che   la
 successione  si  realizza,  in  un  momento posteriore all'entrata in
 vigore dello Statuto.
    Ne'  decisivi  argomenti   possono   trarsi   dall'interpretazione
 contraria  seguita  da  questa Corte con la richiamata sentenza n. 31
 del 1959  relativamente  all'art.  32  dello  Statuto  della  Regione
 Sicilia.   Invero   tale   precetto,   concernente   anche   esso  il
 trasferimento dei beni demaniali dello  Stato  alla  Regione,  assume
 espressamente  come  criterio  di individuazione dei beni oggetto del
 trasferimento l'esistenza delle  situazioni  considerate  al  momento
 dell'entrata  in vigore dello Statuto, mostrando cosi' esplicitamente
 di non dar rilievo alla sopravvenienza.
    L'interpretazione ora adottata dello Statuto della  Regione  Valle
 d'Aosta  in parte qua non trova poi smentita in cio', che le norme di
 attuazione contenute nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, all'art. 8,
 secondo comma, nel riferirsi all'identificazione dei beni del demanio
 dello Stato che interessano  la  difesa  dello  Stato  o  servizi  di
 carattere  nazionale  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 5 dello
 Statuto, prevede che l'identificazione stessa  "e'  effettuata"  (con
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministeri
 interessati e la Regione) entro due anni dall'entrata in vigore dallo
 stesso  d.P.R.  n.  182  del  1982. Questa normativa di attuazione si
 riferisce invero ad atti di identificazione dei beni, atti  alla  cui
 emanazione  e'  fissato  un  termine,  senza  che cio' importi che le
 situazioni oggetto di identificazione debbano ritenersi  solo  quelle
 esistenti  al momento di entrata in vigore dello Statuto, e non anche
 quelle verificatesi successivamente. Che' anzi il terzo  comma  dello
 stesso  art. 3, nel prevedere che i beni "assegnati" alla Regione che
 si rendessero successivamente  necessari  per  la  destinazione  alla
 difesa  dello Stato o a servizi di carattere nazionale possono essere
 retrocessi allo Stato, mostra di considerare rilevante, e addirittura
 decisiva, la sopravvenienza  delle  situazioni  cui  ha  riguardo  lo
 Statuto.
    E  neppure  e' significativa in senso opposto a quello ora seguito
 la legge 14 agosto 1971,  n.  907  con  la  quale  e'  specificamente
 disposto  il  trasferimento (entro un dato termine e mediante un dato
 procedimento) alla Regione Valle d'Aosta di beni gia' destinati a  un
 servizio  di  interesse  nazionale. Invero disposizioni del genere si
 spiegano con l'esigenza di una espressa valutazione  da  parte  dello
 Stato  della  non destinabilita' ulteriore dei beni ivi indicati allo
 stesso o ad altro servizio nazionale, valutazione  che  qui  non  era
 bisognevole  di  trovare espressione in uno specifico atto normativo,
 essendo implicita nella decisione di mettere il  bene  in  vendita  a
 privati.
    Va  dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a
 privati, con l'impugnato  avviso  d'asta,  l'immobile  in  questione,
 appartenendo questo al demanio della Regione Valle d'Aosta.
    L'esame   dell'istanza   di  sospensione  dell'atto  impugnato  e'
 assorbito dall'accoglimento del ricorso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spetta allo Stato porre in vendita con l'impugnato
 avviso  d'asta 1› marzo 1991 l'immobile denominato "ex Casermetta dei
 carabinieri", di pertinenza del demanio della Regione Valle  d'Aosta,
 e annulla, di conseguenza, l'atto ora indicato.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
                  Il Presidente: CORASANITI
                  Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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