N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 1991
N. 41 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 1991 (della regione Umbria) Turismo e spettacolo - Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche - Previsione della libera determinazione, da parte dei singoli operatori, dei prezzi dei servizi alberghieri e delle strutture ricettive - Determinazione libera e comunicazione alle regioni, nei termini indicati e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dei prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestito in regime di concessione - Materia gia' disciplinata con legge regionale n. 43 del 4 novembre 1988 - Asserita violazione della sfera di competenza regionale in materia di turismo ed industria alberghiera - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 559, 616, 977, 1034 e 1112 del 1988 e 162/1990. (Legge 25 agosto 1991, n. 284, art. 1). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.42 del 23-10-1991 )
La regione Umbria, in persona del presidente in carica pro-tempore rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dagli avv.ti Dante Duranti e Goffredo Gobbi nello studio del quale in Roma, via Maria Cristina n. 8 e' elettivamente domiciliata, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, inerente "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1991 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione; e, comunque, in subordine, della disposizione del quarto comma del detto articolo, ove e' previsto che le modalita' di trasmissione alle regioni e di pubblicazione dei prezzi sono stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, per violazione delle suddette norme nonche' dell'art. 115 della Costituzione. F A T T O Con l'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, inerente "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche", si e', in sintesi disposto che: i prezzi dei servizi alberghieri e delle strutture ricettive di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, sono liberamente determinati dai singoli operatori (primo comma); detti prezzi debbono essere semplicemente comunicati, entro le date previste, alle regioni ai soli fini della loro pubblicita', secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (secondo, terzo e quarto comma); conseguentemente e' abrogato l'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che prevedeva, per tutte le strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge gestite da imprese turistiche, un regime di prezzi concordati (quinto comma); sono, altresi', liberamente determinati e comunicati alle regioni, nei termini indicati e con le modalita' stabilite, col ricordato decreto ministeriale, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione. Questa normativa innova totalmente nella titolarita' e nell'esercizio di una funzione finora spettante e pacificamente esercitata dalle regionio e fatta oggetto di intervento da parte del legislatore regionale. In particolare, la regione Umbria ha provveduto in materia di prezzi per i servizi e le attivita' turistiche con la legge regionale n. 43 del 4 novembre 1988 ("Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche"). Secondo questa legge le tariffe in questione vengono determinate, entro massimi stabiliti annualmente dalla giunta regionale, in modo concordato tra gli operatori e l'amministrazione nell'ambito di una "Commissione tecnica regionale" nella quale i primi sono presenti tramite le loro associazioni. A questa commissione gli operatori comunicano annualmente i prezzi che intendono praticare nell'anno successivo. Sulla base di tali comunicazioni e applicando i criteri stabiliti dalla legge la commissione "previo accordo sulle tariffe", formula le proprie proposte alla giunta regionale che, a sua volta, adotta la decisione definitiva. Questa procedura, peraltro, non riguarda le strutture ricettive alberghiere classificate cinque stelle-lusso, cinque stelle e quattro stelle, le cui tariffe sono libere e debbono essere comunicate alla regione soltanto al fine di assicurarne la pubblicita'. Una simile normativa (assieme a quelle analoghe adottate da altre regioni) vale ad assicurare in ambito regionale la trasparenza dei prezzi, la loro proporzionalita' ai costi, la loro effettiva corrispondenza ai servizi offerti, realizzando, cosi', una indispensabile garanzia per gli utenti. Cio' chiarito le disposizioni considerate della legge n. 284/1991, disciplinando una materia riservata alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni ledono l'autonomia legislativa di queste ultime e percio' debbono essere ritenute e dichiarate costituzionalmente illeggittime da questa ecc.ma Corte costituzionale per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Ribaltando la logica seguita col d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, con cui fu disposto il primo trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di "turismo e industria alberghiera", il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha data di tale materia - come ha riconosciuto questa stessa ecc.ma Corte, ad es. sent. n. 618/1988 - una definizione assai ampia ricomprendendovi tutto cio' che concerne "i servizi, le strutture e le attivita' pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonche' gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano lo- cale". In questa come nelle altre materie elencate nell'art. 117 della Costituzione, la regione ha, dunque, una competenza generale e residuale. Invero, nelle materie in questione spettano allo Stato soltanto le funzioni espressamente previste, come si e' positivamente riconosciuto con l'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977. Cosi' per quel che riguarda il turismo e l'industria alberghiera sono di competenza dello Stato esclusivamente le funzioni elencate nell'art. 58 del medesimo d.P.R. In relata' la materia in questione e', per generale ammissione, tra quelle di piu' sicura appartenenza regionale, in essa l'intervento dello Stato e', piu' che per altre, ammissibile soltanto in casi individuati dove vengano in gioco interessi di dimensione effettivamente nazionale per la tutela dei quali sia indispensabile emanare norme di principio ovvero disposizioni di indirizzo e coordinamento: cio' vale sia sul piano legislativo con riguardo alla normazione di principio, sia su quello amministrativo delle funzioni individuate da riservare al potere centrale e, appunto, della funzione di indirizzo e coordinamento. In questo contesto complessivo la legge n. 217/1983 - legge-quadro sul turismo - ha tra l'altro riconosciuto l'appartenenza alle regioni, in sede di disciplina della classificazione delle strutture turistiche (art. 7), della funzione di determinare secondo un regime di "prezzi concordati" le tariffe delle strutture turistiche ricettive ricomprendendo le stesse nell'ambito della competenza legislativa regionale in materia di "turismo e industria alberghiera". Invero, la disciplina delle tariffe degli alberghi, dei campings, dei villaggi turistici, ecc. nonche', in genere, delle attivita' turistiche, mentre non e' prevista tra le funzioni riservate allo Stato dall'art. 58 del d.P.R. n. 616/1977, costituisce parte integrante della materia "turismo e industria alberghiera", in quanto attivita' che presenta profili sia economici, sia di ordine sociale e culturale che debbono essere tutti tenuti presenti nel contesto di un'adeguata politica dei prezzi. Politica, pertanto, che deve potersi svolgere a livello locale, tenendo, cioe', conto delle peculiarita' della regione, della sua piu' o meno spiccata vocazione turistica, del livello organizzativo raggiunto, del tessuto ricettivo esistente e cosi' via. Ora la legge n. 284/1991, ignora tutto questo imponendo un indifferenziato regime di liberalizzazione dei prezzi - non limitato, come ad es. nella regione Umbria, agli alberghi di lusso e comunque di piu' alto livello e destinati a una clientela ristretta - laddove la Costituzione, attribuendo all'autonomia e alla potesta' legislativa regionale la materia "turismo e industria alberghiera", in tutte le sue implicazioni, vuole, anche per l'aspetto qui considerato, che la situazione sia valutata caso per caso dai legislatori regionali, adottanto di volta in volta le soluzioni normative maggiormente adeguate alle singole realta'. Innanzitutto per questa via, dunque, l'art. 1 di detta legge viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione. 2. - Come si e' or ora cercato di dimostrare la disciplina delle tariffe delle attivita' ricettive e turistiche in genere, in quanto necessariamente ricompresa nell'ambito della materia "turismo e industria alberghiera" secondo la definizione omnicomprensiva che ne ha dato il d.P.R. n. 616/1977 e che e' stata avallata da questa stessa ecc.ma Corte costituzionale, e' devoluta al legislatore regionale a titolo di competenza propria e non meramente delegata di modo che la regione possa emanare in materia soltanto norme legisla- tive di orgenizzazione e di spesa ex art. 7 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In altri termini la stessa non appare riconducibile tra le funzioni inerenti l'attivita' dei comitati provinciali prezzi del- egate alle regioni nell'ambito delle "attivita' commerciali", ai sensi del primo comma, lett. c), dell'art. 52, del d.P.R. n. 616/1977. Questa delega che, secondo una ragionevole lettura, riguarda non gia' le funzioni "sui" comitati provinciali prezzi - altrimenti la stessa non avrebbe senso dal momento che non esistono funzioni di secondo grado spettanti allo Stato in ordine all'attivita' dei c.p.p. - sebbene le funzioni "dei" c.p.p. deve, infatti, intendersi necessariamente riferita (pur nel quadro della disciplina di principio emanata dallo Stato e del sistema di definizione dei prezzi incentrato sulle funzioni di indirizzo del CIPE e quelle di determinazione del CIP come previsto dal d.l.l. 19 ottobre 1944, n. 347) alle funzioni riguardanti la determinazione, a livello locale, del regime dei prezzi e delle tariffe nelle materie non attribuite alla competenza regionale. Nelle materie attribuite alla regione dall'art. 117 della Costituzione, invece, la disciplina dei prezzi a livello locale spetta al legislatore regionale: tant'e' che in materia di "turismo e industria alberghiera" quest'ultimo e' potuto intervenire in senso profondamente innovatore. Cosi' in Umbria con la legge regionale n. 43/1988 si e' introdotto - salvo, come si e' visto, che per gli alberghi di categoria superiore - un articolato regime di prezzi concordati incentrato su un rapporto organico tra l'amministrazione e gli operatori del settore, notevolmente diverso da quello dei prezzi "amministrati", caretterizzato dal potere di determinazione attribuito ai comitati provinciali prezzi - (che peraltro continuano a svolgere la loro attivita' nell'ambito della delega di funzioni disposta con l'art. 52, lett. c), del d.P.R. n. 616/1977). Ma anche ove si dovesse ritenere che la legge n. 217/1983, con l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 7, abbia previsto una semplice delega a favore delle regioni, si dovrebbe ugualmente pervenire alla conclusione che la legge n. 284/1991, la quale, con l'art. 1, ha liberalizzato le tariffe turistiche introducendo un re- gime di mera comunicazione/pubblicita' delle medesime e abrogando, di conseguenza, l'ultimo periodo considerato (vale a dire il regime dei prezzi "concordati" e' costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Invero anche per le funzioni delegate e per la commessa competenza legislativa regionale vi e' una garanzia costituzionale offerta dalle dette norme ove tali funzioni debbono ritenersi assegnate alle regioni allo scopo di assicurare "l'esercizio organico" delle funzioni trasferite come a suo tempo precisato dalla lett. c) dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Si deve percio' ritenere che il legislatore statale non possa intervenire a proprio arbitrio nella materia delegata, privando senz'altro le regioni della relativa funzione. Cio' tano piu' si verifica quando - come si deve comunque ritenere nel caso oggetto del giudizio ove si intenda la disciplina dei prezzi come funzione non gia' trasferita ma semplicemente delegata - le competenze delegate "per il modo in cui sono disciplinate e per il fine in vista del quale sono conferite, costituiscono un'integrazione necessaria delle competenze proprie". In simili casi di delega c.d. "devolutiva o traslativa" questa stessa ecc.ma Corte ha riconosciuto la possibilita' (in precedenza negata) per le regioni di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti degli atti statali ritenuti invasivi della competenza, attraendo, percio', le funzioni delegate nell'ambito del regime costituzionale delle funzioni trasferite (Corte costituzionale n. 559/1988; a piu' riprese confermata, ad es. sentenze nn. 977, 1112 e 1034 del 1988). Questo progressivo attenuarsi della differenza tra funzioni delegate e funzioni trasferite (su cui ancor piu' recentemente Corte costituzionale n. 162/1990) non puo' non comportare un allagamento della garanzia costituzionale anche per la corrispondente potesta' legislativa regionale. Cosi', nella specie, dovendosi ritenere l'attribuzione alle regioni della disciplina delle tariffe turistiche, quantomeno, come un' "integrazione necessaria" delle competenze in materia di "turismo e industria alberghiera" non appare consentito allo Stato di intervenire in proposito neppure con norme legislative, abrogando senz'altro la funzione. Questo, invece, e' esattamente cio' che si e' verificato con l'art. 1 della legge n. 284/1991 che non ha semplicemente liberalizzato le tariffe turistiche ma ha abrogato una funzione spettante alle regioni e comunque appartenente, in virtu' di trasferimento o, quantomeno, di delega c.d. "organica", alla loro competenza legislativa: la quale, pertanto deve ritenersi lesa dalle norme impugnate in violazione degli artt. 117, ultimo comma, e 118 della Costituzione. 3. - In linea subordinata anche ammessa la legittimita' dell'intervento statale operato con l'art. 1 della legge n. 284/1991 nel senso della liberalizzazione delle tariffe turistiche, si rileva comunque l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del medesimo articolo dove e' previsto che le moalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi siano determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spetacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa. Anche qui si tratta di un aspetto gia' disciplinato dalle leggi regionali, nel caso della regione Umbria dagli artt. 6 e 8 della piu' volte ricordata legge regionale n. 43/1988. E non si vede la ragione, pur nell'ambito di un nuovo regime tariffario, di attribuire allo Stato una funzione, di ordine normativo ma comunque di estremo dettaglio e dunque tanto piu' da esercitarsi tenendo conto delle peculiarita' locali. Si finisce cosi' per ridurre la regione al ruolo meramente passivo di puro e semplice destinatario delle comunicazioni degli operatori in contrasto con la sua natura di ente ad autonomia cosituzionalmente garantita che lo Stato non puo' utilizzare a proprio piacimento. Si evidenzia percio' la violazione da parte del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 284/1991, oltre che degli artt. 117 e 118, anche dell'art. 115 della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, per contrasto con gli artt. 17 e 118 della Costituzione; In subordine voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della disposizione del quarto comma del detto art. 1 per contrasto oltre che con le citate norme, con l'art. 115 della Costituzione; Con ogni effetto di legge. Perugia, addi' 26 settembre 1991 Avv. Dante DURANTI - Avv. Goffredo GOBBI 91C1130