N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 1991

                                 N. 41
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
                     cancelleria il 4 ottobre 1991
                        (della regione Umbria)
 Turismo e spettacolo - Liberalizzazione dei prezzi del settore
    turistico e interventi  di  sostegno  alle  imprese  turistiche  -
    Previsione  della  libera  determinazione,  da  parte  dei singoli
    operatori, dei prezzi dei servizi alberghieri  e  delle  strutture
    ricettive  -  Determinazione  libera e comunicazione alle regioni,
    nei  termini indicati e con le modalita' stabilite con decreto del
    Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,  dei  prezzi   delle
    attivita'   turistiche  ad  uso  pubblico  gestito  in  regime  di
    concessione - Materia gia' disciplinata con legge regionale n.  43
    del   4  novembre  1988  -  Asserita  violazione  della  sfera  di
    competenza  regionale  in  materia   di   turismo   ed   industria
    alberghiera - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale
    nn. 559, 616, 977, 1034 e 1112 del 1988 e 162/1990.
 (Legge 25 agosto 1991, n. 284, art. 1).
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.42 del 23-10-1991 )
    La regione Umbria, in persona del presidente in carica pro-tempore
 rappresentata  e difesa per procura a margine del presente atto dagli
 avv.ti Dante Duranti e Goffredo Gobbi nello studio del quale in Roma,
 via Maria Cristina n.  8  e'  elettivamente  domiciliata,  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio  pro-tempore  per  la   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale  delle  disposizioni dell'art. 1 della legge 25 agosto
 1991, n. 284,  inerente  "Liberalizzazione  dei  prezzi  del  settore
 turistico   e   interventi   di  sostegno  alle  imprese  turistiche"
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre  1991  per
 violazione  degli artt. 117 e 118 della Costituzione; e, comunque, in
 subordine, della disposizione del quarto comma  del  detto  articolo,
 ove  e'  previsto  che le modalita' di trasmissione alle regioni e di
 pubblicazione dei prezzi sono stabilite con decreto del Ministro  del
 turismo  e  dello  spettacolo,  per  violazione  delle suddette norme
 nonche' dell'art. 115 della Costituzione.
                               F A T T O
    Con l'art.  1  della  legge  25  agosto  1991,  n.  284,  inerente
 "Liberalizzazione  dei  prezzi  del settore turistico e interventi di
 sostegno alle imprese turistiche", si e', in sintesi disposto che:
      i prezzi dei servizi alberghieri e delle strutture ricettive  di
 cui  alla  legge 17 maggio 1983, n. 217, sono liberamente determinati
 dai singoli operatori (primo comma);
      detti prezzi debbono essere semplicemente comunicati,  entro  le
 date  previste,  alle  regioni  ai  soli fini della loro pubblicita',
 secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro  del  turismo  e
 dello  spettacolo  da  emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla data di
 entrata in vigore della legge (secondo, terzo e quarto comma);
      conseguentemente e' abrogato  l'ultimo  periodo  dell'undicesimo
 comma  dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che prevedeva,
 per tutte le strutture  ricettive  di  cui  all'art.  6  della  legge
 gestite da imprese turistiche, un regime di prezzi concordati (quinto
 comma);
      sono,   altresi',  liberamente  determinati  e  comunicati  alle
 regioni, nei termini indicati  e  con  le  modalita'  stabilite,  col
 ricordato  decreto  ministeriale, i prezzi delle attivita' turistiche
 ad uso pubblico gestite in regime di concessione.
    Questa   normativa   innova   totalmente   nella   titolarita'   e
 nell'esercizio  di  una  funzione  finora  spettante  e pacificamente
 esercitata dalle regionio e fatta oggetto di intervento da parte  del
 legislatore regionale.
    In  particolare,  la  regione  Umbria  ha provveduto in materia di
 prezzi per i servizi e le attivita' turistiche con la legge regionale
 n. 43 del 4 novembre 1988 ("Tariffe delle strutture ricettive e delle
 professioni  turistiche").  Secondo  questa  legge  le   tariffe   in
 questione  vengono  determinate,  entro massimi stabiliti annualmente
 dalla giunta regionale,  in  modo  concordato  tra  gli  operatori  e
 l'amministrazione  nell'ambito di una "Commissione tecnica regionale"
 nella quale i primi sono presenti tramite  le  loro  associazioni.  A
 questa  commissione gli operatori comunicano annualmente i prezzi che
 intendono  praticare  nell'anno  successivo.  Sulla  base   di   tali
 comunicazioni  e  applicando  i  criteri  stabiliti  dalla  legge  la
 commissione  "previo  accordo  sulle  tariffe",  formula  le  proprie
 proposte  alla giunta regionale che, a sua volta, adotta la decisione
 definitiva. Questa procedura, peraltro,  non  riguarda  le  strutture
 ricettive alberghiere classificate cinque stelle-lusso, cinque stelle
 e  quattro  stelle,  le  cui  tariffe  sono  libere  e debbono essere
 comunicate  alla  regione  soltanto  al  fine   di   assicurarne   la
 pubblicita'.
    Una  simile normativa (assieme a quelle analoghe adottate da altre
 regioni) vale ad assicurare in ambito regionale  la  trasparenza  dei
 prezzi,   la  loro  proporzionalita'  ai  costi,  la  loro  effettiva
 corrispondenza  ai   servizi   offerti,   realizzando,   cosi',   una
 indispensabile garanzia per gli utenti.
    Cio' chiarito le disposizioni considerate della legge n. 284/1991,
 disciplinando  una  materia  riservata  alla competenza legislativa e
 amministrativa delle regioni ledono l'autonomia legislativa di queste
 ultime   e   percio'   debbono   essere   ritenute    e    dichiarate
 costituzionalmente illeggittime da questa ecc.ma Corte costituzionale
 per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Ribaltando la logica seguita col d.P.R. 14 gennaio 1972, n.
 6, con cui fu disposto il  primo  trasferimento  alle  regioni  delle
 funzioni  in  materia di "turismo e industria alberghiera", il d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616 ha data di tale materia - come ha riconosciuto
 questa  stessa  ecc.ma  Corte,  ad  es.  sent.  n.  618/1988  -   una
 definizione  assai  ampia ricomprendendovi tutto cio' che concerne "i
 servizi, le strutture e le attivita' pubbliche e private  riguardanti
 l'organizzazione  e  lo  sviluppo  del  turismo  regionale, anche nei
 connessi aspetti ricreativi, e  dell'industria  alberghiera,  nonche'
 gli  enti  e  le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano lo-
 cale".
    In questa come nelle altre materie elencate  nell'art.  117  della
 Costituzione,  la  regione  ha,  dunque,  una  competenza  generale e
 residuale. Invero, nelle materie in  questione  spettano  allo  Stato
 soltanto le funzioni espressamente previste, come si e' positivamente
 riconosciuto  con l'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977. Cosi' per quel che
 riguarda il turismo e  l'industria  alberghiera  sono  di  competenza
 dello  Stato  esclusivamente  le  funzioni  elencate nell'art. 58 del
 medesimo d.P.R.
    In relata' la materia in questione e',  per  generale  ammissione,
 tra   quelle   di   piu'   sicura  appartenenza  regionale,  in  essa
 l'intervento dello Stato e', piu' che per altre, ammissibile soltanto
 in casi individuati dove vengano in  gioco  interessi  di  dimensione
 effettivamente  nazionale  per la tutela dei quali sia indispensabile
 emanare  norme  di  principio  ovvero  disposizioni  di  indirizzo  e
 coordinamento:  cio' vale sia sul piano legislativo con riguardo alla
 normazione di principio, sia su quello amministrativo delle  funzioni
 individuate  da  riservare  al  potere  centrale  e,  appunto,  della
 funzione di indirizzo e coordinamento.
    In questo contesto complessivo la legge n. 217/1983 - legge-quadro
 sul  turismo  -  ha  tra  l'altro  riconosciuto  l'appartenenza  alle
 regioni,  in sede di disciplina della classificazione delle strutture
 turistiche (art. 7), della funzione di determinare secondo un  regime
 di   "prezzi   concordati"  le  tariffe  delle  strutture  turistiche
 ricettive  ricomprendendo  le  stesse  nell'ambito  della  competenza
 legislativa   regionale   in   materia   di   "turismo   e  industria
 alberghiera". Invero, la disciplina delle tariffe degli alberghi, dei
 campings, dei villaggi turistici,  ecc.  nonche',  in  genere,  delle
 attivita'   turistiche,  mentre  non  e'  prevista  tra  le  funzioni
 riservate allo Stato dall'art. 58 del d.P.R. n. 616/1977, costituisce
 parte integrante della materia "turismo e industria alberghiera",  in
 quanto  attivita'  che  presenta profili sia economici, sia di ordine
 sociale e culturale che debbono  essere  tutti  tenuti  presenti  nel
 contesto di un'adeguata politica dei prezzi.
    Politica,  pertanto,  che  deve potersi svolgere a livello locale,
 tenendo, cioe', conto delle peculiarita'  della  regione,  della  sua
 piu'  o  meno spiccata vocazione turistica, del livello organizzativo
 raggiunto, del tessuto ricettivo esistente e cosi' via.
    Ora la  legge  n.  284/1991,  ignora  tutto  questo  imponendo  un
 indifferenziato regime di liberalizzazione dei prezzi - non limitato,
 come  ad  es. nella regione Umbria, agli alberghi di lusso e comunque
 di piu' alto livello e destinati a una clientela ristretta -  laddove
 la   Costituzione,   attribuendo   all'autonomia   e   alla  potesta'
 legislativa regionale la materia "turismo e  industria  alberghiera",
 in  tutte  le  sue  implicazioni,  vuole,  anche  per  l'aspetto  qui
 considerato, che  la  situazione  sia  valutata  caso  per  caso  dai
 legislatori  regionali,  adottanto  di  volta  in  volta le soluzioni
 normative maggiormente adeguate alle  singole  realta'.  Innanzitutto
 per questa via, dunque, l'art. 1 di detta legge viola gli artt. 117 e
 118 della Costituzione.
    2.  -  Come si e' or ora cercato di dimostrare la disciplina delle
 tariffe delle attivita' ricettive e turistiche in genere,  in  quanto
 necessariamente  ricompresa  nell'ambito  della  materia  "turismo  e
 industria alberghiera" secondo la definizione omnicomprensiva che  ne
 ha  dato  il  d.P.R.  n.  616/1977  e che e' stata avallata da questa
 stessa  ecc.ma  Corte  costituzionale,  e'  devoluta  al  legislatore
 regionale  a titolo di competenza propria e non meramente delegata di
 modo che la regione possa emanare in materia soltanto norme  legisla-
 tive  di  orgenizzazione  e  di  spesa ex art. 7 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616. In altri termini la stessa non appare riconducibile tra
 le funzioni inerenti l'attivita' dei comitati provinciali prezzi del-
 egate alle regioni  nell'ambito  delle  "attivita'  commerciali",  ai
 sensi  del  primo  comma,  lett.  c),  dell'art.  52,  del  d.P.R. n.
 616/1977.
    Questa delega che, secondo una ragionevole lettura,  riguarda  non
 gia'  le  funzioni  "sui" comitati provinciali prezzi - altrimenti la
 stessa non avrebbe senso dal momento che  non  esistono  funzioni  di
 secondo grado spettanti allo Stato in ordine all'attivita' dei c.p.p.
 -   sebbene  le  funzioni  "dei"  c.p.p.  deve,  infatti,  intendersi
 necessariamente   riferita   (pur  nel  quadro  della  disciplina  di
 principio emanata dallo Stato e del sistema di definizione dei prezzi
 incentrato  sulle  funzioni  di  indirizzo  del  CIPE  e  quelle   di
 determinazione  del  CIP come previsto dal d.l.l. 19 ottobre 1944, n.
 347) alle funzioni riguardanti la determinazione, a  livello  locale,
 del  regime  dei  prezzi e delle tariffe nelle materie non attribuite
 alla competenza regionale.  Nelle  materie  attribuite  alla  regione
 dall'art.  117 della Costituzione, invece, la disciplina dei prezzi a
 livello locale  spetta  al  legislatore  regionale:  tant'e'  che  in
 materia  di  "turismo e industria alberghiera" quest'ultimo e' potuto
 intervenire in senso profondamente innovatore.
    Cosi' in Umbria con la legge regionale n. 43/1988 si e' introdotto
 - salvo, come  si  e'  visto,  che  per  gli  alberghi  di  categoria
 superiore  -  un articolato regime di prezzi concordati incentrato su
 un rapporto  organico  tra  l'amministrazione  e  gli  operatori  del
 settore,  notevolmente  diverso  da quello dei prezzi "amministrati",
 caretterizzato dal potere di determinazione  attribuito  ai  comitati
 provinciali  prezzi  -  (che  peraltro  continuano a svolgere la loro
 attivita' nell'ambito della delega di funzioni  disposta  con  l'art.
 52, lett. c), del d.P.R. n. 616/1977).
    Ma  anche  ove  si  dovesse ritenere che la legge n. 217/1983, con
 l'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 7,  abbia  previsto  una
 semplice  delega  a  favore  delle  regioni,  si  dovrebbe ugualmente
 pervenire alla conclusione che la legge n. 284/1991,  la  quale,  con
 l'art.  1, ha liberalizzato le tariffe turistiche introducendo un re-
 gime di mera comunicazione/pubblicita' delle medesime e abrogando, di
 conseguenza, l'ultimo periodo considerato (vale a dire il regime  dei
 prezzi  "concordati" e' costituzionalmente illegittima per violazione
 degli artt. 117  e  118  della  Costituzione.  Invero  anche  per  le
 funzioni  delegate e per la commessa competenza legislativa regionale
 vi e' una garanzia costituzionale offerta dalle dette norme ove  tali
 funzioni  debbono  ritenersi  assegnate  alle  regioni  allo scopo di
 assicurare "l'esercizio organico" delle funzioni  trasferite  come  a
 suo  tempo precisato dalla lett. c) dell'art. 1 della legge 22 luglio
 1975, n. 382. Si deve percio' ritenere che il legislatore statale non
 possa intervenire a proprio arbitrio nella materia delegata, privando
 senz'altro le regioni della relativa funzione.
    Cio' tano piu' si verifica quando - come si deve comunque ritenere
 nel caso oggetto del giudizio ove si intenda la disciplina dei prezzi
 come funzione non gia' trasferita  ma  semplicemente  delegata  -  le
 competenze  delegate  "per  il modo in cui sono disciplinate e per il
 fine in vista del quale sono conferite, costituiscono un'integrazione
 necessaria delle competenze proprie". In simili casi di  delega  c.d.
 "devolutiva  o traslativa" questa stessa ecc.ma Corte ha riconosciuto
 la possibilita' (in precedenza negata) per le  regioni  di  sollevare
 conflitto  di  attribuzioni nei confronti degli atti statali ritenuti
 invasivi della competenza, attraendo, percio', le  funzioni  delegate
 nell'ambito  del  regime  costituzionale  delle  funzioni  trasferite
 (Corte costituzionale n. 559/1988; a piu' riprese confermata, ad  es.
 sentenze   nn.  977,  1112  e  1034  del  1988).  Questo  progressivo
 attenuarsi  della  differenza  tra  funzioni  delegate   e   funzioni
 trasferite  (su  cui  ancor piu' recentemente Corte costituzionale n.
 162/1990) non puo'  non  comportare  un  allagamento  della  garanzia
 costituzionale  anche  per  la  corrispondente  potesta'  legislativa
 regionale.
    Cosi',   nella  specie,  dovendosi  ritenere  l'attribuzione  alle
 regioni della disciplina delle tariffe turistiche,  quantomeno,  come
 un' "integrazione necessaria" delle competenze in materia di "turismo
 e   industria  alberghiera"  non  appare  consentito  allo  Stato  di
 intervenire in proposito neppure  con  norme  legislative,  abrogando
 senz'altro la funzione.
    Questo,  invece,  e'  esattamente  cio'  che  si e' verificato con
 l'art.  1  della  legge  n.  284/1991  che   non   ha   semplicemente
 liberalizzato  le  tariffe  turistiche  ma  ha  abrogato una funzione
 spettante  alle  regioni  e  comunque  appartenente,  in  virtu'   di
 trasferimento  o,  quantomeno,  di  delega c.d. "organica", alla loro
 competenza legislativa: la quale, pertanto deve ritenersi lesa  dalle
 norme  impugnate  in  violazione degli artt. 117, ultimo comma, e 118
 della Costituzione.
    3.  -  In  linea  subordinata  anche   ammessa   la   legittimita'
 dell'intervento  statale operato con l'art. 1 della legge n. 284/1991
 nel senso della liberalizzazione delle tariffe turistiche, si  rileva
 comunque   l'illegittimita'   costituzionale  del  quarto  comma  del
 medesimo articolo dove e' previsto che le moalita' di trasmissione  e
 di  pubblicazione  dei  prezzi  siano  determinate  con  decreto  del
 Ministro del turismo e dello  spetacolo,  da  emanarsi  entro  trenta
 giorni  dalla  entrata  in  vigore  della  legge stessa. Anche qui si
 tratta di un aspetto gia' disciplinato  dalle  leggi  regionali,  nel
 caso  della  regione  Umbria  dagli  artt.  6  e  8  della piu' volte
 ricordata legge regionale n. 43/1988.
    E non si vede la ragione,  pur  nell'ambito  di  un  nuovo  regime
 tariffario,   di  attribuire  allo  Stato  una  funzione,  di  ordine
 normativo ma comunque di estremo dettaglio e  dunque  tanto  piu'  da
 esercitarsi tenendo conto delle peculiarita' locali. Si finisce cosi'
 per  ridurre la regione al ruolo meramente passivo di puro e semplice
 destinatario delle comunicazioni degli operatori in contrasto con  la
 sua  natura  di  ente ad autonomia cosituzionalmente garantita che lo
 Stato non puo' utilizzare a proprio piacimento.
    Si evidenzia percio' la  violazione  da  parte  del  quarto  comma
 dell'art. 1 della legge n. 284/1991, oltre che degli
 artt. 117 e 118, anche dell'art. 115 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Si  chiede  che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale voglia dichiarare
 costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nell'art.  1
 della  legge 25 agosto 1991, n. 284, per contrasto con gli artt. 17 e
 118 della Costituzione;
    In subordine  voglia  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
 della  disposizione  del  quarto comma del detto art. 1 per contrasto
 oltre che con le citate norme, con l'art. 115 della Costituzione;
    Con ogni effetto di legge.
      Perugia, addi' 26 settembre 1991
               Avv. Dante DURANTI - Avv. Goffredo GOBBI

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