N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 1991
N. 42 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 1991 (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia) Turismo e spettacolo - Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche - Previsione della libera determinazione, da parte dei singoli operatori, dei prezzi dei servizi alberghieri e delle strutture ricettive - Determinazione libera e comunicazione alle regioni, nei termini indicati e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dei prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestito in regime di concessione - Asserita violazione della sfera di competenza regionale in materia di turismo ed industria alberghiera. (Legge 25 agosto 1991, n. 284, art. 1). (Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 10).(GU n.42 del 23-10-1991 )
Ricorso del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto presso l'ufficio di Roma della regione Friuli- Venezia Giulia, in Roma, piazza Colonna n. 355, come da mandato a margine, nei confronti del Presidente in carica del Consiglio dei Ministri, avverso la legge 25 agosto 1991, n. 284 (art. 1), concernente "liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991). I. - L'art. 7 della legge-quadro per il turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217), all'ultimo periodo dell'undicesimo comma, in una sedes materiae scarsamente appropriata (il resto dell'articolo si riferisce, infatti, alla "classificazione delle strutture ricettive"), conteneva la seguente prescrizione: "Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, e' esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 6, gestite da imprese turistiche". In realta', al tempo della emanazione della legge-quadro, vigeva per gli alberghi il differente regime dei prezzi amministrati: ragione per cui la prescrizione fu intesa dalla giurisprudenza come se contemplasse, per l'appunto, la estensione del regime dei prezzi amministrati (t.a.r. del Lazio, III sez., 26 luglio 1988, n. 954). Quale che fosse la esatta portata della norma (estensione del re- gime dei prezzi "concordati" od estensione del regime dei prezzi "amministrati"), e' certo che la stessa e' stata, ora novata dalla recentissima legge 25 agosto 1991, n. 284, il cui art. 1, sotto il titolo "liberalizzazione dei prezzi del settore turistico", testualmente dispone che "i prezzi dei servizi albeghieri e delle altre strutture ricettive .. sono liberamente determinati dai singoli operatori". La novazione legislativa attiene manifestamente alla materia del turismo e dell'industria alberghiera, secondo l'ampia definizione che di tale materia e' data dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (riguardante le regioni ordnarie). Ed e' superfluo aggiungere che le funzioni amministrative statali in detta materia sono state, gia' da tempo, trasferite alle regioni ordinarie e speciali. II. - Per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia, che ha competenza esclusiva nella stessa materia (art. 4, n. 10, dello statuto speciale di autonomia), il trasferimento ebbe inizio con il d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (artt. 15 e 20) e fu completato con il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469. Di quest'ultimo d.P.R. giova evidenziare: l'art. 6, primo comma, dove e' stabilito che "la definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel d.P.R. n. 616/1977 (n.d.r. rispetto alle regioni ordinarie), per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli artt. 4 e 5 dello statuto speciale". l'art. 8, secondo comma, dove si afferma che "le funzioni dele- gate alle regioni ordinarie in forza del d.P.R. n. 616/1977, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale (n.d.r. materie di competenza esclusiva), sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia per la parte che gia' non le spetti per competenza propria". Va pure posto in rilievo che, in forza della previsione, appena citata, dell'art. 8 del d.P.R. n. 469/1987, la competenza esclusiva della regione Friuli-Venezia Giulia deve ritenersi estesa anche all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi, non potendosi negare che le funzioni delegate, di cui all'art. 52, primo comma, lettera c), per quanto attiene alla determinazione dei prezzi del settore turistico, rientrano a pieno titolo nella materia del turismo e della industria alberghiera. Ad integrazione del quadro normativo, sul quale incide la "liberalizzazione dei prezzi", introdotta dalla legge in epigrafe, va da ultimo ricordato che la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di turismo ed industria alberghiera, si e' dotata di una legge organica (l.r. 30 maggio 1988, n. 39), che "individua le strutture ricettive turistiche, disciplinandone la tipologia, la classifica, l'apertura e le tariffe" (art. 1), e che, per la determinazione dei prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, prefigura uno speciale regime di prezzi "concordati" (artt. 7 e 8) puntualmente osservato da oltre tre anni. III. - Le disposizioni concernenti la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico, contenute nell'art. 1 della legge statale n. 284/1991, invadono la sfera di competenza esclusiva, assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4, n. 10, dello statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria piu' sopra richiamate (titolo terzo del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116; titolo settimo del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902; art. 6, ultimo comma, ed art. 8, secondo e terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469). Tali disposizioni, infatti, in quanto regolano una materia compresa nella sfera di competenza esclusiva della regione e gia' ad essa trasferita, non hanno alcuna copertura costituzionale. Ne' puo' farsi richiamo all'art. 64 dello statuto speciale (laddove e' stabilito che "nelle materie attribuite alla competenza della regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato"): posto che questa prescrizione non e' invocabile quando gia' esiste una legge regionale che abbia diversamente disposto. E neppure puo' supporsi che le disposizioni anzidette possano essere fatte valere nei confront della regione Friuli-Venezia Giulia come norme di principio, alle quali il legislatore regionale debba adeguarsi: se e' vero che, nelle materie di competenza esclusiva, la regione Friuli-Venezia Giulia (cosi' come le altre regioni speciali) non e' nemmeno tenuta ad osservare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di illustrare, di precisare e di integrare nel corso del giudizio.
Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, nella parte in cui dispone, per il Friuli-Venezia Giulia, la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico, invadendo la sfera di competenza esclusiva, assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4, n. 10, dello statuto speciale e dalle norme di attuazione statutaria sopra richiamate. Trieste-Roma, addi' 27 settembre 1991 AVV. Gaspare PACIA 91C1131