N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 1991

                                 N. 42
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
                     cancelleria il 4 ottobre 1991
   (del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia)
 Turismo e spettacolo - Liberalizzazione dei prezzi del settore
    turistico  e  interventi  di  sostegno  alle  imprese turistiche -
    Previsione della  libera  determinazione,  da  parte  dei  singoli
    operatori,  dei  prezzi  dei servizi alberghieri e delle strutture
    ricettive - Determinazione libera e  comunicazione  alle  regioni,
    nei  termini indicati e con le modalita' stabilite con decreto del
    Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,  dei  prezzi   delle
    attivita'   turistiche  ad  uso  pubblico  gestito  in  regime  di
    concessione  -  Asserita  violazione  della  sfera  di  competenza
    regionale in materia di turismo ed industria alberghiera.
 (Legge 25 agosto 1991, n. 284, art. 1).
 (Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 10).
(GU n.42 del 23-10-1991 )
    Ricorso  del  presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia
 Giulia, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.  Gaspare  Pacia,
 con  domicilio  eletto presso l'ufficio di Roma della regione Friuli-
 Venezia Giulia, in Roma, piazza Colonna n.   355, come da  mandato  a
 margine,  nei  confronti  del  Presidente in carica del Consiglio dei
 Ministri,  avverso  la  legge  25  agosto  1991,  n.  284  (art.  1),
 concernente  "liberalizzazione  dei  prezzi  del  settore turistico e
 interventi di sostegno alle  imprese  turistiche"  (pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991).
    I.  -  L'art. 7 della legge-quadro per il turismo (legge 17 maggio
 1983, n. 217), all'ultimo periodo dell'undicesimo comma, in una sedes
 materiae  scarsamente  appropriata   (il   resto   dell'articolo   si
 riferisce,    infatti,    alla   "classificazione   delle   strutture
 ricettive"), conteneva  la  seguente  prescrizione:  "Il  regime  dei
 prezzi  concordati,  previsto  dalla  presente  legislazione  per gli
 alberghi, e' esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'art.
 6, gestite da imprese turistiche".
    In realta', al tempo della emanazione della  legge-quadro,  vigeva
 per  gli  alberghi  il  differente  regime  dei  prezzi amministrati:
 ragione per cui la prescrizione fu intesa dalla  giurisprudenza  come
 se  contemplasse,  per l'appunto, la estensione del regime dei prezzi
 amministrati (t.a.r. del Lazio, III sez., 26 luglio 1988, n. 954).
    Quale che fosse la esatta portata della norma (estensione del  re-
 gime  dei  prezzi  "concordati"  od  estensione del regime dei prezzi
 "amministrati"), e' certo che la stessa e' stata,  ora  novata  dalla
 recentissima  legge  25  agosto 1991, n. 284, il cui art. 1, sotto il
 titolo  "liberalizzazione  dei   prezzi   del   settore   turistico",
 testualmente  dispone  che  "i  prezzi dei servizi albeghieri e delle
 altre strutture ricettive .. sono liberamente determinati dai singoli
 operatori".
    La novazione legislativa attiene manifestamente alla  materia  del
 turismo e dell'industria alberghiera, secondo l'ampia definizione che
 di  tale  materia  e' data dall'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616 (riguardante le regioni ordnarie). Ed e' superfluo aggiungere che
 le funzioni amministrative statali in detta materia sono state,  gia'
 da tempo, trasferite alle regioni ordinarie e speciali.
    II. - Per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia, che ha
 competenza  esclusiva  nella  stessa  materia  (art.  4, n. 10, dello
 statuto speciale di autonomia), il trasferimento ebbe inizio  con  il
 d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (artt. 15 e 20) e fu completato con il
 d.P.R. 15 gennaio 1987, n.  469.
    Di quest'ultimo d.P.R. giova evidenziare:
      l'art.  6,  primo  comma,  dove e' stabilito che "la definizione
 delle funzioni amministrative, come enunciata nel d.P.R. n.  616/1977
 (n.d.r.  rispetto  alle  regioni  ordinarie), per ciascuna materia in
 esso  considerata,  si   intende   riferita   anche   alle   funzioni
 amministrative  riguardanti  le corrispondenti materie elencate negli
 artt. 4 e 5 dello statuto speciale".
      l'art. 8, secondo comma, dove si afferma che "le funzioni  dele-
 gate  alle  regioni  ordinarie  in  forza  del d.P.R. n. 616/1977, se
 riguardano  materie  comprese  nell'art.  4  dello  statuto  speciale
 (n.d.r.  materie  di  competenza esclusiva), sono, nel Friuli-Venezia
 Giulia, trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia  per  la  parte
 che gia' non le spetti per competenza propria".
    Va  pure  posto  in rilievo che, in forza della previsione, appena
 citata, dell'art. 8 del d.P.R. n. 469/1987, la  competenza  esclusiva
 della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  deve  ritenersi  estesa anche
 all'attivita' dei comitati provinciali per i  prezzi,  non  potendosi
 negare  che  le  funzioni  delegate, di cui all'art. 52, primo comma,
 lettera c), per quanto attiene alla  determinazione  dei  prezzi  del
 settore turistico, rientrano a pieno titolo nella materia del turismo
 e della industria alberghiera.
    Ad   integrazione  del  quadro  normativo,  sul  quale  incide  la
 "liberalizzazione dei prezzi", introdotta dalla legge in epigrafe, va
 da  ultimo  ricordato   che   la   regione   Friuli-Venezia   Giulia,
 nell'esercizio  della  sua competenza esclusiva in materia di turismo
 ed industria alberghiera, si e' dotata di una legge organica (l.r. 30
 maggio  1988,  n.  39),  che  "individua   le   strutture   ricettive
 turistiche, disciplinandone la tipologia, la classifica, l'apertura e
 le  tariffe"  (art.  1),  e che, per la determinazione dei prezzi dei
 servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, prefigura  uno
 speciale  regime  di  prezzi  "concordati" (artt. 7 e 8) puntualmente
 osservato da oltre tre anni.
    III. - Le disposizioni concernenti la liberalizzazione dei  prezzi
 del  settore  turistico, contenute nell'art. 1 della legge statale n.
 284/1991, invadono la sfera di competenza esclusiva,  assegnata  alla
 regione  Friuli-Venezia  Giulia  dall'art.  4,  n.  10, dello statuto
 speciale e dalle norme di attuazione statutaria piu' sopra richiamate
 (titolo terzo del d.P.R.  26 agosto 1965, n. 1116; titolo settimo del
 d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902; art. 6, ultimo  comma,  ed  art.  8,
 secondo e terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469).
    Tali   disposizioni,  infatti,  in  quanto  regolano  una  materia
 compresa nella sfera di competenza esclusiva della regione e gia'  ad
 essa trasferita, non hanno alcuna copertura costituzionale.
    Ne'  puo'  farsi  richiamo  all'art.  64  dello  statuto  speciale
 (laddove e' stabilito che "nelle materie attribuite  alla  competenza
 della  regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge
 regionale, si applicano le leggi  dello  Stato"):  posto  che  questa
 prescrizione non e' invocabile quando gia' esiste una legge regionale
 che abbia diversamente disposto.
    E  neppure  puo'  supporsi  che  le disposizioni anzidette possano
 essere fatte valere nei confront della regione Friuli-Venezia  Giulia
 come  norme  di  principio, alle quali il legislatore regionale debba
 adeguarsi: se e' vero che, nelle materie di competenza esclusiva,  la
 regione  Friuli-Venezia Giulia (cosi' come le altre regioni speciali)
 non  e' nemmeno tenuta ad osservare i principi fondamentali stabiliti
 dalle leggi dello Stato.
    Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di  illustrare,
 di precisare e di integrare nel corso del giudizio.
   Si  chiede  che  l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991,
 n. 284, nella parte in cui dispone, per il Friuli-Venezia Giulia,  la
 liberalizzazione dei prezzi del settore turistico, invadendo la sfera
 di competenza esclusiva, assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia
 dall'art.  4,  n.  10,  dello  statuto  speciale  e  dalle  norme  di
 attuazione statutaria sopra richiamate.
      Trieste-Roma, addi' 27 settembre 1991
                          AVV. Gaspare PACIA

 91C1131