N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 1991

                                 N. 44
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
                     cancelleria l'8 ottobre 1991
                 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Turismo e spettacolo - Liberalizzazione dei prezzi del settore
    turistico e interventi  di  sostegno  alle  imprese  turistiche  -
    Previsione  della  libera  determinazione,  da  parte  dei singoli
    operatori, dei prezzi dei servizi alberghieri  e  delle  strutture
    ricettive  -  Determinazione  libera e comunicazione alle regioni,
    nei termini indicati e con le modalita' stabilite con decreto  del
    Ministro   del  turismo  e  dello  spettacolo,  dei  prezzi  delle
    attivita'  turistiche  ad  uso  pubblico  gestito  in  regime   di
    concessione  -  Materia gia' disciplinata con le leggi provinciali
    14 dicembre 1988, n. 58  e  15  gennaio  1982,  n.  3  -  Asserita
    violazione  della  sfera  di  competenza provinciale in materia di
    turismo ed industria alberghiera - Riferimenti alle sentenze della
    Corte costituzionale nn. 517/1987 e 204/1991.
 (Legge 25 agosto 1991, n. 284, art. 1, primo, secondo, terzo e quarto
    comma).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16, primo
    comma).
(GU n.42 del 23-10-1991 )
    Ricorso della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente   pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n.  5516/91
 del  23  settembre  1991,  rappresentata  e  difesa, tanto unitamente
 quanto disgiuntamente, in virtu' di  procura  speciale  23  settembre
 1991,  rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti Drioli, vice segretario
 della giunta ed ufficiale  rogante  (rep.  n.  16202),  dagli  avv.ti
 proff.ri  Sergio  Panunzio  e  Roland  Riz  e presso il primo di essi
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3,  contro:  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica,  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 dell'art.  1,  primo,  secondo,  terzo e quarto comma; della legge 25
 agosto 1991, n. 284, recante "Liberalizzazione dei prezzi del settore
 turistico e interventi di  sostegno  alle  imprese  turistiche",  per
 violazione  dell'art.  8,  cifra  20; art. 9, cifra 7; art. 16, primo
 comma; del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
 670, e delle relative norme di attuazione approvate con  decreti  del
 Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 686 e 22 marzo 1974,
 n. 278.
                               F A T T O
    1.  -  La  provincia  autonoma  di Bolzano ha potesta' legislativa
 primaria in materia di turismo ed industria alberghiera  compresi  le
 guide,  i  portatori  alpini,  i  maestri e le scuole di sci (art. 8,
 cifra 20, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, statuto speciale) e potesta'
 secondaria  in  materia di esercizi pubblici (art. 9, cifra 7, d.P.R.
 n. 670/1972).
    In base all'art. 16, primo comma, esercita  altresi'  le  relative
 potesta' amministrative.
    L'ambito  di  tali  competenze  risulta  poi  specificato  da  due
 dettagliate norme di attuazione che regolano la materia del turismo e
 dell'industria alberghiera (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278), nonche' la
 materia degli esercizi pubblici e degli spettacoli  pubblici  (d.P.R.
 1º novembre 1973, n. 686).
    La  provincia  ricorrente  ha a sua volta ampiamente esercitato le
 sue  attribuzioni,  dettando  tra  l'altro  un  ampia   ed   organica
 disciplina  relativa  all'intero settore turistico, ed in particolare
 nella legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, che detta "Norme  in
 materia  di esercizi pubblici", la legge provinciale 15 gennaio 1982,
 n.  3,  che  disciplina  l'attivita'  di  affittacamere  e  la  legge
 provinciale  7  giugno  1982,  n.  22, che prevede la "Disciplina dei
 rifugi alpini -  Provvidenze  a  favore  del  patrimonio  alpinistico
 provinciale".   In   particolare   va   ricordata  l'anzidetta  legge
 provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, che detta una specifica disciplina
 in materia di determinazione e comunicazione dei prezzi.
    La legge dello Stato 25 agosto 1991, n. 284, lede  l'autonomia  ed
 invade   le   competenze  esclusive  (legislative,  amministrative  e
 finanziarie) della provincia autonoma di Bolzano, che la impugna  per
 i seguenti motivi in
                             D I R I T T O
    I.  -  Violazione  delle  competenze  legislative  della provincia
 autonoma di Bolzano di cui all'art. 8, cifra 20;  art.  9,  cifra  7;
 art.  16,  primo  comma del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative
 norme di  attuazione  approvate  con  decreti  del  Presidente  della
 Repubblica  1º novembre 1973, n. 686 e 22 marzo 1974, n. 278 da parte
 dell'art. 1, primo secondo e terzo comma della legge 25 agosto  1991,
 n. 284.
    1.  - L'impugnata legge n. 284/1991 detta all'art. 1 norme in tema
 di liberalizzazione dei prezzi del settore turistico,  stabilendo  al
 primo  comma  che  "1. Dalla data in entrata in vigore della presente
 legge i prezzi  dei  servizi  alberghieri  e  delle  altre  strutture
 ricettive,  di  cui  alla  legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive
 modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori".
    Tale norma s'intende impugnata  in  via  condizionata  solo  nella
 denegata  ipotesi  che  si  dovesse ritenere che essa ha abrogato sul
 punto la legge statale 17 maggio 1983, n. 217, che ha fatto salva  la
 competenza  primaria  della provincia autonoma di Bolzano, stabilendo
 che: "La presente legge, emanata in attuazione  dell'art.  117  della
 Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo
 ed  industria  alberghiera, ferme restando le competenze previste dal
 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.    ..
 Sono  fatte  salve  le  attribuzioni in detta materia delle regioni a
 statuto speciale e  delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
 previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione" (art. 1).
    In  altri  termini,  solo qualora si ritenesse che l'art. 1, primo
 comma, della impugnata  legge  n.  284/1991  fosse  applicabile  alla
 provincia   autonoma  di  Bolzano  esso  dovrebbe  essere  dichiarato
 incostituzionale per contrasto con le competenze provinciali  di  cui
 agli  artt.  8,  cifra  20; art. 9, cifra 7; art. 16, primo comma del
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
    2. - Gravemente lesiva e'  la  disposizione  di  cui  all'art.  1,
 secondo  comma,  della legge impugnata n. 284/1991 laddove stabilisce
 che: "2. Gli operatori comunicano i  prezzi  di  pernottamento  nelle
 strutture  alberghiere  ed i prezzi dei servizi turistici delle altre
 strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di  Trento
 e Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al r.d.-l. 24 ottobre
 1935,  n.  2049,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
 1936, n. 536 e successive modificazioni".
    Ai sensi dello statuto di autonomia, art. 8, cifra 20 e successive
 norme di attuazione, in particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278,  la
 materia di turismo ed industria alberghiera e' primariamente devoluta
 alla competenza provinciale.
    Il  trasferimento  delle competenze primarie e' stato integrato ai
 sensi  dell'art.  1  del  d.P.R.  sopracitato:  "l.  Le  attribuzioni
 dell'amministrazione  dello  Stato  in materia di turismo e industria
 alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i  maestri  e  le
 scuole  di  sci,  esercitate sia direttamente dagli organi centrali e
 periferici dello Stato sia per il  tramite  di  enti  e  di  istituti
 pubblici  a  carattere  nazionale  o  sovraprovinciale  e quelle gia'
 spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia  sono
 esercitate,  per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e
 Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art.  16  del  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   31  agosto  1972,  n.  670,  e  con
 l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti".
    Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 278/1974,  cioe'  per  espresso
 disposto della norma di attuazione sono rimaste di competenza statale
 solamente le seguenti materie: "5. Restano riservati allo Stato: 1) i
 rapporti internazionali nelle materie di cui al precedente art. 1; 2)
 l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni
 e  di  promozione  all'estero,  nonche'  degli  uffici  turistici  di
 frontiera;  3)  la  promozione  all'estero  a  favore   del   turismo
 nazionale,  che  viene  esercitata  dallo  Stato  per mezzo dell'Ente
 nazionale italiano per il  turismo  (E.N.I.T.),  esclusa  l'attivita'
 promozionale  turistica  all'estero  per iniziative da realizzare nel
 territorio delle due province, le quali a tal fine possono  avvalersi
 dell'Ente nazionale italiano per il turismo".
    Questa  norma era frutto di un'intesa nell'ambito delle trattative
 sul pacchetto ed ha trovato approvazione unitaria e consenso  comune:
 essa non puo' essere ora superata unilateralmente da un inciso di una
 legge ordinaria.
    In  esecuzione  delle  proprie  competenze  cosi'  determinate  la
 provincia  autonoma  di  Bolzano  ha   compiutamente   definita   una
 disciplina  procedurale  che  regola  la materia e che ha dato ottimi
 risultati  come  possono  del  resto  constatare  tutti  coloro   che
 conoscono l'ambiente.
    All'art.  43,  terzo  comma, della legge provinciale n. 58/1988 e'
 stabilito: "43. (Pubblicita' dei prezzi).  .. Copia del  listino  dei
 prezzi giornalieri e' comunicata, entro il 10 settembre di ogni anno,
 all'assessorato  provinciale  del turismo, che provvede alla notifica
 ai sindaci competenti, e i prezzi stessi hanno effetto dal successivo
 1º dicembre al 30 novembre dell'anno seguente.
    Variazioni  possono  essere  apportate  entro  il 31 marzo di ogni
 anno, e con effetto dal 1º giugno al 30 novembre,  con  comunicazione
 di  nuovo  listino  dei  prezzi.  In  caso  di subingresso o di nuova
 apertura o di riclassificazione, la  comunicazione  del  listino  dei
 prezzi  deve  essere  effettuata  nel  termine  dei  sessanta  giorni
 successivi. In caso di mancata comunicazione sono prorogati i  prezzi
 precedenti".
    Per  quanto  riguarda  poi  la  determinazione e comunicazione dei
 prezzi di pernottamento delle stanze degli affittacamere esso avviene
 ai sensi della l.p. 15 gennaio 1982, n. 3.
    L'art. 2 di tale  legge  prevede  al  primo  comma:  "Chi  intende
 esercitare l'attivita' di cui all'art. 1, primo comma, della presente
 legge  ne  deve  dar  dichiarazione scritta al sindaco competente per
 territorio, indicando i prezzi massimi per  le  prestazioni  offerte,
 riferite  eventualmente a determinati periodi stagionali, .." e terzo
 comma:  "Il  sindaco,  sentita  l'organizzazione  turistica   locale,
 determina    la   classificazione   assegnando   i   vani   destinati
 all'attivita' ricettiva alle categorie I, II, III o IV  e  indica  la
 categoria  attribuita nell'attestazione nel comma precedente. In tale
 atto devono essere  anche  indicati  il  numero  dei  vani  destinati
 all'attivita'  ricettiva,  il  rispettivo  numero dei posti-letto e i
 prezzi massimi per le prestazioni offerte".
    Ai sensi dell'art. 4 di tale legge anche  una  eventuale  modifica
 dei prezzi soggiace alla stessa disciplina.
    Per  le  suesposte considerazioni riteniamo che lo Stato non possa
 dettare - come invece ha fatto - disposizioni circa la  comunicazione
 dei  prezzi per tali servizi anche alle province autonome di Trento e
 Bolzano (espressamente citate). Ad esso  manca  qualsiasi  competenza
 sul punto.
    Non  basta dichiarare che la comunicazione avverrebbe ai soli fini
 della  pubblicita'  di  cui  r.d.-l.  24  ottobre  1935,   n.   2049,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e
 successive modificazioni, in quanto - come abbiamo visto sopra  -  il
 trasferimento  delle competenze statali alla provincia ai sensi dello
 statuto autonomo e successive norme di attuazione e' stato  integrale
 (eccetto   -   giova   ripeterlo   -   "i   rapporti  internazionali,
 l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni
 e  di  promozione  all'estero,  nonche'  degli  uffici  turistici  di
 frontiera,   e   la   promozione  all'estero  a  favore  del  turismo
 nazionale") e quindi riguardava anche le disposizioni di cui ai  regi
 decreti e leggi sopracitati.
    3.  -  Altrettanto incostituzionale e' il terzo comma, dell'art. 1
 dell'impugnata  legge  n.  284/1991  nel  punto  in   cui   specifica
 addirittura  le date entro le quali le comunicazioni devono avvenire:
 "Ciascun operatore comunica entro il primo marzo ed  altro  il  primo
 ottobre  di  ogni  anno,  i  prezzi  di  cui  al  comma 2 che intende
 applicare, rispettivamente dal  primo  giugno  e  dal  primo  gennaio
 dell'anno successivo".
    Come  esposto sopra il termine entro il quale ai sensi della legge
 provinciale n. 58/1988 la comunicazione dei prezzi  in  provincia  di
 Bolzano   deve   avvenire  e'  il  10  settembre  di  ogni  anno  con
 possibilita' di comunicazione delle variazioni entro il 31  marzo  di
 ogni  anno, e su queste date si e' ormai consolidato tutto un sistema
 turistico, amministrativo e contabile.
    Per  quanto  riguarda  invece la denuncia delle tariffe dei rifugi
 alpini ai sensi dell'art. 5 della l.p. n. 22/1982, essa  deve  essere
 effettuata  in  provincia  di  Bolzano  congiuntamente  alla  domanda
 annuale di rinnovo  dell'autorizzazione  o  per  quanto  riguarda  le
 modifiche entro il 30 giugno di ogni anno.
    Anche nel presente caso vale quanto e' gia' stato detto sopra.
    Lo  Stato  non  ha alcuna competenza in materia e non deve dettare
 date diverse da quelle previste dalle leggi provinciali.
    Anzi,  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  base  alla   sua
 competenza  legislativa  primaria  (turismo)  e  secondaria (esercizi
 pubblici) sul punto sarebbe anche libera di non prevedere alcuna data
 o disciplinare la materia in modo del tutto differente.
    II. - Violazione  delle  competenze  legislative  della  provincia
 autonoma  di Bolzano di cui all'art. 8 cifra 20; art. 9 cifra 7; art.
 16, primo comma: del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative  norme
 di  attuazione  approvate con decreti del Presidente della Repubblica
 1º novembre 1973, n. 686 e 22 marzo 1974, n. 278, da parte  dell'art.
 1, quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284.
    Censure   del   tutto  analoghe  vanno  rivolte  anche  contro  la
 disposizione di cui all'art. 1, quarto  comma,  nella  parte  in  cui
 stabilisce  che  "Il  Ministro  del turismo e dello spettacolo, entro
 trenta gioni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
 stabilisce,  con  proprio  decreto  le modalita' di trasmissione e di
 pubblicazione dei prezzi di cui al secondo comma".
    Con tale norma (e quindi con una semplice legge) viene  trasferito
 ad  un  ministro  un  potere  legislativo della provincia autonoma di
 Bolzano.
    I  decreti  ministeriali  di  cui  sopra  verrebbero  de  facto  a
 modificare le disposizioni di leggi provinciali emanate in esecuzione
 di potesta' legislative provinciali costituzionalmente garantite.
    La incostituzionalita' della disposizione in esame appare evidente
 nella  parte  in cui prevede interventi da parte di un organo statale
 quale il Ministro del turismo e dello spettacolo nei settori che sono
 di esclusiva competenza della provincia autonoma  di  Bolzano  e  che
 sono stati da essa regolati con apposita legge.
    La  denunciata  lesione  delle  competenze  provinciali si sarebbe
 potuta evitare qualora nell'art. 1,  quarto  comma,  della  legge  n.
 284/1991  fosse  stata inserita la disposizione contenuta nelle leggi
 precedenti, che tali  decreti  ministeriali  non  si  applicano  alla
 provincia autonoma di Bolzano. Ma una siffatta disposizione non c'e';
 anzi   dall'espresso   riferimento  al  secondo  comma,  della  legge
 impugnata, il quale parla espressamente della provincia  autonoma  di
 Bolzano,  si  e'  costretti  a  ritenere  che il potere attribuito al
 Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo  debba  estendersi  alla
 provincia e trovare applicazione nella provincia stessa.
    Facciamo   doverosamente  presente  che  l'incostituzionalita'  di
 disposizioni del genere e' gia' stata affermata da numerose sentenze.
    Con  la  sentenza  n.  517/1987  per   esempio,   l'ecc.ma   Corte
 costituzionale  ha  affermato  che  al  Ministro  del turismo e dello
 spettacolo non puo' spettare alcun potere per  gli  interventi  sugli
 impianti  necessari  per  soddisfare le esigenze dei campionati delle
 varie discipline e per promuovere l'esercizio dello  Sport:  ("Quando
 l'art.  1,  quarto  e  quinto  comma,  (legge  6  marzo 1987, n. 65),
 disciplina tali interventi attribuendone la programmazione allo Stato
 nella  persona del Ministro per il turismo e lo spettacolo si pone in
 stridente contrasto con l'art. 9 n. 11, st. T.-A.A.,  del  d.P.R.  n.
 745  del  1975  che  affida  all'autonomia legislativa provinciale la
 disciplina e la programmazione delle attivita' sportive,  agonistiche
 e  non,  che  non  hanno un carattere programmato e non sono regolate
 dall'ordinamento sportivo internazionale").
    Visto che nella fattispecie il potere  attribuito  dalla  presente
 legge  al  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo e' ancor piu'
 specificamente lesivo, e tenuto conto che esso viene ad  incidere  in
 parte  su  materie assegnate alla provincia autonoma di Bolzano quale
 competenza primaria, la  violazione  dell'ordinamento  costituzionale
 appare ancora piu' grave.
    Sotto  un  ulteriore  profilo,  osserviamo  che  il  quarto  comma
 dell'art. 1 della legge  n.  284/1991  attribuisce  al  Ministro  del
 turismo il potere di adottare un atto normativo qualificabile come un
 vero  e proprio regolamento ministeriale. Ne risulta cosi' confermata
 la  incostituzionalita'  della  disposizione  legislativa  impugnata,
 posto che (come gia' affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza
 n.   204/1991)  in  base  ad  un  principio  derivante  dalle  regole
 costituzionali - ed oggi espressamente sancito  dall'art.  17,  primo
 comma  lett.  c),  e  terzo  comma,  della  legge  n.  400/1988  -  i
 regolamenti ministeriali non possono in alcun modo intervenire  nelle
 materie   riservate   alla   competenza   esclusiva  della  provincia
 ricorrente.
    Se poi (in estrema ipotesi) il decreto del Ministro previsto dalla
 disposizione legislativa impugnata si  dovesse  considerare  come  un
 atto   di   indirizzo   e  coordinamento,  anche  in  tal  caso  tale
 disposizione  sarebbe  incostituzionale  e  lesiva  delle  competenze
 provinciali.
    In  tal  caso,  infatti,  risulterebbero  violati  i  principi che
 presiedono allo svolgimento della funzione  statale  di  indirizzo  e
 coordinamento:   in   particolare   il   principio   della  legalita'
 sostanziale,  mancando  nella  disciplina  legislativa  in  questione
 qualsivoglia   criterio   od   indicazione  che  valga  a  guidare  e
 circoscrivere il potere del Ministro.
                               P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale,
 in parte qua, dell'art. 1 primo, secondo, terzo e quarto comma, della
 legge 25 agosto 1991, n. 284, recante  "Liberalizzazione  dei  prezzi
 del   settore  turistico  ed  interventi  di  sostegno  alle  imprese
 turistiche" per violazione dell'art. 8, cifra 20; art.  9,  cifra  7;
 art. 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle rel-
 ative  norme di attuazione approvate con decreti del Presidente della
 Repubblica 1º novembre 1973, n. 686 e 22 marzo 1974, n. 278.
    Si depositano con il presente atto:
      1) autorizzazione a  stare  in  giudizio  (deliberazione  giunta
 provinciale di Bolzano n. 5516/1991 del 23 settembre 1991);
      2) procura speciale rep. n. 16202 dd. 23 settembre 1991.
    Roma, addi' 25 settembre 1991
          Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO

 91C1133