N. 646 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1991

                                N. 646
       Ordinanza emessa il 17 aprile 1991 dal tribunale di Roma
   nel procedimento civile vertente tra Statuti Iacoucci Giovanna e
                    fallimento Rossi Meringhi Guido
 Procedure concorsuali - Crediti privilegiati - Assegno di
    mantenimento  da  corrispondere al coniuge separato o divorziato -
    Mancata previsione di tale credito fra quelli muniti di privilegio
    -  Prospettato  contrasto  con  i  principi   costituzionali   che
    garantiscono  una  particolare  tutela  alla  famiglia fondata sul
    matrimonio.
 (C.C., artt. 2751, 2770 e 2776).
 (Cost., artt. 2, 3, 29, 30 e 31).
(GU n.42 del 23-10-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunziato la presente ordinanza nella causa civile  di  primo
 grado,  iscritta  al  n.  36564 del ruolo generale affari contenziosi
 civili dell'anno 1990, posta in deliberazione all'udienza  collegiale
 del   3  aprile  1991  e  vertente  tra  Statuti  Iacoucci  Giovanna,
 elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n.  2,  presso  lo
 studio  dell'avv.  Francesco Palerno, che la rappresenta e difende in
 virtu' di delega a margine  del  ricorso  introduttivo,  opponente  e
 fallimento  Rossi Merighi Guido, in persona del curatore avv. Alverto
 Buzzi, con studio in Roma, via Romagna n. 14, opposto contumace.
    Oggetto: Opposizione a stato passivo.
    Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 maggio  1990,  la
 sig. Giovanna Statuti Iacoucci proponeva opposizione avverso lo stato
 passivo del fallimento della ditta Rossi Merighi Guido, lamentando il
 mancato riconoscimento del privilegio su un credito di L. 69.472.000:
 deduceva  che la somma era maturata per il mancato pagamento da parte
 del marito fallito. Rossi Merighi Guido dell'assegno di  mantenimento
 liquidato  dal  tribunale di Roma, in sede di separazione: l'assegno,
 fissato con decorrenza dal luglio 1985 in L. 1.000.000 mensili per  i
 tre  figli  minori  e  in L. 500.000 mensili per la moglie, era stato
 pagato soltanto per pochi  mesi:  di  qui  l'importo  maturato  nella
 suddetta  misura,  sino  alla data di dichiarazione di fallimento. Il
 giudice delegato, ritenuto applicabile, nella specie, l'art. 2751  n.
 7  del  c.c.,  aveva  riconosciuto il chiesto privilegio per sole tre
 mensilita'  e  aveva  ammesso  la  differenza  di  L.  64.972.000  in
 chirografo.
    Il fallimento opposto restava contumace.
    In  sede  di  conclusioni,  l'opponente  deduceva  la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776  del  c.c.,
 nella  parte  in  cui non prevedono che l'assegno di mantenimento del
 coniuge separato o divorziato e dei  figli  sia  considerato  credito
 privilegiato, con riguardo a quanto dispongono gli artt. 2, 3, 29, 30
 e 31 della Costituzione.
    Osserva  il  collegio che la questione assume indubbio rilievo nel
 presente procedimento di opposizione allo stato passivo, dal  momento
 che  l'opponente  lamenta  proprio  il  mancato  riconoscimento di un
 privilegio, che allo stato attuale dell'ordinamento non e'  previsto,
 se  non  nei  ristretti  limiti  di  cui all'art. 2751 n. 7 del c.c.:
 peraltro,  la  qualificazione   del   credito   come   chiorografario
 vanificherebbe, di fatto, ogni concreta aspettativa di partecipare al
 riparto dei modesti introiti realizzati dalla procedura concorsuale.
    Sotto   il  profilo  della  non  manifesta  infondatezza,  occorre
 rilevare che indubbiamente la scelta del legislatore, di  riconoscere
 la  natura privilegiata di taluni crediti, rispetto ad altri, rientra
 nella discrezionalita' tipica del titolare  del  potere  legislativo,
 non sindacabile in sede giurisdizionale; secondo l'insegnamento della
 Corte   costituzionale,   pero',   appare   possibile  verificare  se
 nell'esercizio della suddetta discrezionalita', il legislatore  abbia
 usato  correttamente dei propri poteri, e, in particolare, se esso si
 sia  attenuto  ai  principi  di  rilievo costituzionale. Nella stessa
 ottica, la Corte costituzionale, con sentenza 28  novembre  1983,  n.
 326,  pronunzio' la illegittimita' costituzionale della normativa che
 non riconosceva il privilegio generale  al  "credito  del  lavoratore
 subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale
 sia  responsabile  il  datore  di  lavoro":  in  tale  pronunzia,  si
 affermo', tra l'altro, che "la Corte, cosi'  giudicando,  non  invade
 l'area  riservata  alle  scelte  economico-politiche del legislatore,
 nelle quali non puo' non affondare le radici la 'causa'  del  credito
 che,  ai  sensi  dell'art.  2745  del  c.c.,  rappresenta  la ragione
 giustificatrice della creazione di qualsiasi privilegio, ma  inquadra
 la  disposizione  impugnata  nel sistema del codice civile, di cui il
 legislatore ordinario non ha dato adeguata rappresentazione nella pur
 novellata disciplina del privilegio generale a favore del  prestatore
 di  lavoro  subordinato,  il quale, se per l'attuazione nel corso dei
 creditori della responsabilita' patrimoniale del datore per infortuni
 sul  lavoro  fosse  confuso  nella  folla,  sempre  meno  folta,  dei
 creditori  chirografari,  sarebbe  posposto ai crediti che agli artt.
 2756, 2757, 2760 e  2761  (e  la  moltitudine  delle  leggi  speciali
 sopravvenute) muniscono di non effimeri privilegi speciali. Ditalche'
 la legislazione italiana del 1975 regredirebbe ai tempi in cui non si
 temeva  di  allineare  il lavoro speso dall'uomo a vantaggio di altri
 simili sul piano delle locationes bovis et rei".
    Da tali premesse, sembra al tribunale che quelle valutazioni oper-
 ate  dalla  Corte  con  riguardo  al  credito  per  risarcimento   da
 infortunio  sul  lavoro  debbano,  con  ben  maggiore  forza,  essere
 affermate con riferimento al credito per assegno di  mantenimento  al
 coniuge  separato  (o  divorziato)  e  ai  figli  minori. E' vero che
 l'ordinamento prevede una tutela (peraltro  assai  limitata)  per  il
 credito  di  alimenti  (art.  2751 n. 7 del c.c.), ma, evidentemente,
 questo assume un contenuto assai piu' ristretto rispetto  all'assegno
 di  mantenimento  sopra  ricordato.  Come  ricorda  opportunamente la
 difesa dell'opponente, nella comparsa conclusionale, la  Costituzione
 (agli  artt.  29,  30  e 31) offre una tutela concreta alla "famiglia
 fondata sul matrimonio", intesa  come  cellula  base  della  societa'
 civile,   riconoscendo  anche  sul  piano  economico  il  diritto  al
 mantenimento dei componenti della stessa.
    Riprendendo  il  riferimento  sopra  effettuato  ai  diritti   del
 lavoratore,  lo stesso art. 36 prevede il diritto ad una retribuzione
 che in ogni  caso  assicuri  una  esistenza  libera  e  dignitosa  al
 lavoratore  ed  alla  sua  famiglia.  Tali principi non costituiscono
 certo mere enunciazioni programmatiche, ma concrete norme precettive,
 che  debbono   trovare   applicazione   immediata   nell'ordinamento,
 vincolando  pertanto  lo  stesso  legislatore ordinario. E' appena il
 caso di rammentare che allo stato attuale del sistema dei  privilegi,
 se si escludono le modeste somme per crediti di alimenti (intesi come
 somministrazione  di  quanto  necessario  per la sopravvivenza) e per
 soli tre mesi, i crediti per il soddisfacimento di esigenze  ritenute
 primarie  dalla  Costituzione,  quali,  a  titolo esemplificativo, la
 educazione, la istruzione, la assistenza morale materiale  dei  figli
 minori  sono  relegati  nel novero (peraltro sempre piu' esiguo, come
 osserva  la  Corte  costituzionale)  dei  crediti  chirografari,  che
 troveranno  quindi  soddisfazione  soltanto sulle somme che dovessero
 rimanere  dopo  aver  pagato  le   varie   imposte   o   il   credito
 dell'albergatore .. ... ecc.  ecc.
    Ritenuta   pertanto   non   manifestamente  infondata  la  dedotta
 questione, si deve sospendere il presente giudizio  e  rimettere  gli
 atti alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  sollevata   dalla   oponente   Statuti
 Iacoucci Giovanna, degli artt. 2751, 2770 e 2776 del c.c. nella parte
 in  cui  non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere
 al coniuge separato o divorziato e ai figli sia munito di privilegio,
 con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del presente procedimento;
    Ordina la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria,  alla
 Corte costituzionale;
    Ordina   la  notifica  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
 cancelleria,  alle  parti  in  causa,  al  pubblico   ministero,   al
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia comunicata, a cura della
 cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, nella Camera  di  Consiglio  del  17  aprile
 1991.
                         Il presidente: GUELI
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
    Depositata in cancelleria oggi 3 luglio 1991.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

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