N. 648 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1991

                                N. 648
       Ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal tribunale di Genova
  nel procedimento civile vertente tra Di paola Giuseppe e l'I.N.P.S.
 Pensioni - Personale del comparto sanitario in servizio o gia'
    cessato  dal  servizio che ha optato, ai sensi dell'art. 75, primo
    comma, del d.P.R. n. 761/1979, per il trattamento di quiescenza  a
    carico   dell'a.g.o.  e  dei  fondi  integrativi  -  Diritto  alla
    pensionabilita' degli emolumenti a carattere fisso e  continuativo
    -  Decorrenza  dal  1º  gennaio  1989  -  Mancata previsione della
    decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 131/1983  che  ha
    concesso  il medesimo diritto ai dipendenti del comparto sanitario
    iscritti alla Cassa di previdenza gestita dal Ministero del tesoro
    ovvero  a  quella  per  i   dipendenti   degli   enti   locali   -
    Irrazionalita'  ed  ingiustificata  disparita'  di  trattamento di
    situazioni analoghe.
 (Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2, quinto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 23-10-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia
 di  previdenza  ed  assistenza  obbligatoria  promossa  da  Di  Paola
 Giuseppe appellante, contro l'I.N.P.S. appellato.
    Premesso  in fatto che il dotto. Di Paola Giuseppe ha convenuto in
 giudizio l'I.N.P.S. esponendo:
      che e' stato iscritto  al  fondo  di  previdenza  del  personale
 dipendente dell'I.N.A.M. dal 1953 al 1980;
      che soppresso il fondo tutte le relative posizioni attive e pas-
 sive  vennero attribuite all'I.N.P.S. istituendosi presso di esso una
 gestione  speciale  ad  esaurimento   con   l'onere   di   provvedere
 all'erogazione  di  trattamenti integrativi previdenziali gia' dovuti
 dal soppresso fondo I.N.A.M. a favore dei  sanitari  transitati  alle
 u.s.l.  i quali, in forza dell'art. 75 del d.P.R. n. 761/1979 avevano
 optato,  come  il  Di  Paola,  per  il  mantenimento  del trattamento
 contributivo e di pensione a carico dell'I.N.P.S.;
      che  in  forza  dell'art.  5  del  regolamento  deliberato   dal
 consiglio  di  amministrazione  dell'I.N.A.M.  il  3  ottobre 1969 la
 retribuzione  utile  alla  pensione  integrativa  era  costituita  da
 stipendio   lordo,  assegni  personali  pensionabili,  competenze  di
 carattere  fisso  e  continuativo  riconosciute  utili  ai  fini  del
 trattamento   di   quiescenza   con   delibera   del   consiglio   di
 amministrazione approvata dal Ministero del tesoro;
      che l'art. 30 del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55,  convertito  in
 legge  26  aprile  1983, n. 131, limitatamente alle casse gestite dal
 Ministero del tesoro, espressamente dichiarava  pensionabile  per  il
 personale   sanitario  delle  uu.ss.ll.  l'indennita'  per  strutture
 specialistiche,  l'indennita'  di   partecipazione   all'ufficio   di
 direzione  e  l'indennita'  medico professionale di tempo pieno, come
 esplicitato nella successiva circolare del Ministero  del  tesoro  n.
 608, del 15 novembre 1983;
      che  il  Di  Paola,  non subendo trattenuta contributiva su tali
 indennita' regolarmente percepite in busta paga,  chiedeva  al  fondo
 spiegazioni   sentendosi   comunicare   che   per   assoggettarle   a
 contribuzione ai fini pensionistici occorreva, per  regolamento,  una
 delibera  del  consiglio  di  amministrazione del disciolto I.N.A.M.,
 delibera pertanto impossibile non esistendo piu'  tale  consiglio  di
 amministrazione, onde nessuno poteva deliberare i miglioramenti ed il
 loro assoggettamento a contribuzione;
     che,  di conseguenza, il sanitario veniva collocato in quiescenza
 il 27 marzo 1987 percependo una  pensione  notevolmente  inferiore  a
 quella  percepita  dal  sanitario di pari grado e anzianita' iscritto
 alla C.P.S. che aveva altresi' goduto, in costanza di rapporto, di un
 identico trattamento  retributivo  (ammontando,  per  la  precisione,
 l'importo  di  pensione  percepito  in meno, in L. 2.174.979 mensili,
 secondo le indicazioni dell'appellante non contestate ex adverso);
      che tale disparita' di trattamento veniva, quindi,  parzialmente
 eliminata  con la successiva legge n. 482/1988 che all'art. 2, quinto
 comma,  ha  esteso  il  diritto  alla  pensionabilita'  anche   degli
 emolumenti  corrisposti  a  carattere fisso e continuativo cosi' come
 previsto dal d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito  nella  citata
 legge  n.  131/1983  per  il  personale del comparto sanitario che ha
 optato per il trattamento di quiescenza a.g.o. e  fondi  integrativi,
 analogamente   ai  dipendenti  che  hanno  optato  per  le  casse  di
 previdenza amministrate dal Ministero del tesoro "a decorrere dal  1º
 gennaio 1989";
      che,  infine,  a  seguito  dell'entrata in vigore di detta legge
 l'I.N.P.S., con propria circolare  n.  111  del  29  maggio  1989  ha
 condizionato   l'adeguamento   del   trattamento   di  pensione  alla
 riscossione dei contributi a favore del fondo per l'intero periodo 1º
 gennaio 1984-ottobre 1988, trattenendo cosi' al Di Paola la somma  di
 L.  1.793.000  mentre la u.s.l. datrice di lavoro ha versato al fondo
 la somma di L. 4.088.568 senza che a tale contribuzione  corrisponda,
 per tutto tale periodo, alcun adeguamento di pensione;
                          RITENUTO IN DIRITTO
      che  la  disparita'  di  trattamento  pensionistico  venutasi  a
 determinare tra sanitari iscritti all'a.g.o. e fondi  integrativi  da
 un  lato  e  sanitari  iscritti  alle casse gestite dal Ministero del
 tesoro dall'altro, a seguito  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  2,
 comma 2.1 del d.-l. n. 55/1983 convertito nella legge n. 131/1983, e'
 stata  solo parzialmente eliminata con la norma di cui al citato art.
 2, quinto comma, della legge n. 482/1988 stabilendosi,  senza  alcuna
 giustificazione,  la  piena equiparazione tra le due categorie solo a
 decorrere dal 1º gennaio 1989;
      che appare, di  conseguenza,  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale di detta norma nella parte
 in cui ha limitato l'equiparazione da tale data anziche'  dalla  data
 di  entrata  in  vigore  del d.-l. n. 55/1983, sotto il profilo della
 violazione  dell'art.  3   della   Costituzione   per   l'irrazionale
 differenziazione  che  viene  mantenuta  tra  i  sanitari  delle  due
 categorie collocati in quiescenza, come il Di Paola  nel  periodo  1º
 gennaio  1984-ottobre  1988 i quali, pur a parita' di mansioni svolte
 nello stesso comparto sanitario, parita' di grado  e  di  anzianita',
 hanno ricevuto un trattamento pensionistico notevolmente diverso;
      che  detta  irrazionalita'  risulta,  inoltre,  aggravata  dalla
 interpretazione data alla norma dell'I.N.P.S.  che  ha  sottoposto  a
 contribuzione,  in via retroattiva, le indennita' utili a pensioni in
 forza dell'art. 5 regolamento del fondo, ritenuto operante anche  per
 il  periodo  in  contestazione  anteriore alla vigenza della legge n.
 482/1988, determinando cosi' una  scissione  temporale  significativa
 (di   quasi   5  anni)  tra  voci  pensionabili  e  voci  retributive
 imponibili;
      che, inoltre, la decorrenza fissata per  legge  dal  1º  gennaio
 1989  del  trattamento uniforme delle due categorie di sanitari, solo
 apparentemente puo' ritenersi frutto di discrezionalita' legislativa,
 come affermato dal pretore, nel momento  in  cui,  essendo  lo  scopo
 della  legge  quello  di  eliminare  una  situazione di disparita' di
 trattamento di situazioni identiche, che gia' poteva  essere  rimossa
 dallo  stesso  I.N.P.S. appliando l'art. 5 del regolamento citato del
 1969 dell'I.N.A.M. per il trattamento  di  quiescenza  del  personale
 dipendente,   istituisce   al   contrario   periodi   di   decorrenza
 differenziati della disciplina che si voleva unificare;
      che la questione, infine, appare altresi' rilevante in causa  in
 quanto   la   norma   della   cui  legittimita'  si  dubita  preclude
 all'appellante di percepire per il periodo  marzo  1987-ottobre  1988
 (cioe' dalla data di collocamento in quiescenza all'entrata in vigore
 della legge n. 482/1988), una pensione identica a quella dei sanitari
 iscritti  alla  C.P.S. di pari anzianita' e grado e che hanno versato
 gli stessi contributi, onde la decisione della causa dipende  proprio
 dalla soluzione della questione di costituzionalita' qui sollevata.
                               P. Q. M.
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27
 ottobre 1988, n. 482, nella parte in cui limita  l'equiparazione  del
 trattamento  pensionistico  dei  sanitari  che  hanno  optato  per il
 trattamento I.N.P.S. e fondi integrativi e sanitari che hanno  optato
 per  le casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro dal
 1º gennaio 1989 anziche' dalla data di entrata in  vigore  del  d.-l.
 28  febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131,
 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale sospendendo il presente giudizio;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Genova, addi' 6 marzo 1991
                      Il presidente: SCIACCHITANO
    Depositata in cancelleria addi' 15 marzo 1991.
               Il collaboratore di cancelleria: LOMBARDO

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