N. 649 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 1991
N. 649 Ordinanza emessa il 17 maggio 1991 dal pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Ferroni Nazzareno e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano fruito o titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione inizialmente ai titolari di pensioni con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n. 944/1988, anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data, ma, sia per gli uni che per gli altri, solo dal 1º gennaio 1989 - Ingiustificata disparita' di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione. (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.42 del 23-10-1991 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede; O S S E R V A Il ricorrente e' titolare di trattamento pensionistico a carico dell'I.N.P.S. con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968. Quale ex combattente, qualita' non contestata dall'I.N.P.S. e, peraltro, provata documentalmente, ha chiesto che l'I.N.P.S. venga condanna a corrispondergli la maggioranzione di L. 30.000 mensili, soggetta a perequazione automatica, a decorrere dal 1º gennaio 1985, previa declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui limita detti benefici ai combattenti titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968. L'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ha esteso i benefici di cui alla citata legge 15 aprile 1985, n. 140, anche a coloro che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico anteriormente al 7 marzo 1968, facendone pero' decorrere gli effetti dal 1º genniaio 1989. La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, appare senz'altro rilevante ai fini della decisione della controversia. Del pari sembra sussistere l'ulteriore requisito della non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalita'. L'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, sembra essere in contrasto con il dettato costituzionale, li' dove viola il principio della uguaglianza tra i cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, la disparita' di trattamento tra coloro che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968 (beneficiari della maggiorazione a decorrere dal 1º gennaio 1985) e coloro che l'abbiano ottenuto con decorrenza anteriore il 7 marzo 1968 (in un primo esclusi dal beneficiario e, successivamente ammessi a fruirne, ma solo dal 1º gennaio 1989), non trova alcuna giustificazione logica. Infatti se e' vero che il legislatore puo' a volte effettuare scelte discrezionali e' pur vero che alla base delle stesse deve sempre esserci un presupposto logico. Nella fattispecie in esame, per contro, la scelta discriminatrice sembra del tutto arbitraria ed assolutamente priva di motivazioni effettivamente valide.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140; Sospende il giudizio in corso; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, altresi', che la presente ordinanza sia notificata ai difensori delle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 17 maggio 1991 Il vice pretore onorario: Truja 91C1140