N. 386 SENTENZA 9 - 17 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 Enti  pubblici-  Provincie  autonome  di Trento e Bolzano- UU.SS.LL.-
 Nuovi  organi  del  Comitato  dei   garanti   e   dell'amministratore
 straordinario-   Nomina   elezione   e   loro   funzioni-  Contestata
 applicazionedi poteri sostitutivi, al commissario del Governo  ed  al
 Ministro della sanita'- Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.-L.  6  febbraio 1991, n. 35, art. 1, settimo e ottavo comma, come
 convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111).
 
 Enti pubblici - Province autonome di Trento e Bolzano -  UU.SS.LL.  -
 Nuovi   organi   del   Comitato  dei  garanti  e  dell'amministratore
 straordinario - Nomina, elezione e loro funzioni - Riserva  esclusiva
 alla  legge  regionale  e  provinciale  -  Esigenza di una disciplina
 unitaria in tutto il territorio nazionale - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35,  art.  1,  ottavo  comma,  u.p.,  come
 convertito  nella legge 4 aprile 1991, n. 111; d.-l. 6 febbraio 1991,
 n. 35, art. 1, secondo, terzo,  quarto,  quinto,  settimo,  ottavo  e
 decimo comma, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111).
 
 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 87 e 88, 4, primo comma,
 n. 7; 9, primo comma, n. 10; 16, primo comma; 54, primo comma)
(GU n.42 del 23-10-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  prof.
    Giuliano VASSALLI;
   ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi  riuniti  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del
 decreto-legge  6  febbraio  1991,  n.  35   (Norme   sulla   gestione
 transitoria  delle  unita'  sanitarie  locali), convertito in legge 4
 aprile 1991, n. 111, promossi con ricorsi delle Province autonome  di
 Bolzano  e  Trento,  notificati  il  4  maggio  1991,  depositati  in
 cancelleria il 10 e 13 maggio successivi ed iscritti ai nn. 21  e  22
 del registro ricorsi 1991;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice  relatore
 Gabriele Pescatore;
    Uditi  gli  avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia di Trento e  l'avv.  dello
 Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Provincia autonoma di Bolzano, con atto notificato il 4
 maggio 1991, ha proposto ricorso in via principale, impugnando l'art.
 1 del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella l. 4  aprile
 1991, n. 111.
    Nel  ricorso  si  espone  che i commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 del detto
 articolo  1  prevedono  la  disciplina  di  due  nuovi  organi  delle
 Uu.ss.ll.:  il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario,
 destinati a sostituire gli  organi  attuali.  La  disciplina  statale
 regola  specificamente  le  modalita' di nomina e di elezione di tali
 nuovi organi, individuandone le relative funzioni.
    Secondo la Provincia, tale normativa  si  pone  in  contrasto  con
 l'art. 4, comma primo, n. 7; 9, comma primo, n. 10 e 16, comma primo,
 dello  Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (e relative norme
 di  attuazione),  i  quali  attribuiscono   alla   Regione   potesta'
 legislativa  esclusiva  in materia di ordinamento degli enti sanitari
 ed ospedalieri e conferiscono alle  province  autonome  una  potesta'
 legislativa  concorrente  in materia d'igiene e sanita', ivi compresa
 l'assistenza sanitaria e ospedaliera.
    Nel ricorso si deduce, altresi', che il secondo comma del suddetto
 art. 1 del d.l.  n.  35  del  1991  detta  una  nuova  normativa  sui
 controlli  di  legittimita' e di merito sugli atti degli organi delle
 Unita' sanitarie locali, in contrasto con la previsione dell'art. 54,
 comma primo, nn. 5 e 6 dello Statuto speciale  per  il  Trentino-Alto
 Adige, che riserva alle province ogni competenza in materia.
    Si  rileva,  infine,  che i commi settimo e ottavo dell'art. 1 del
 d.l. n. 35 del 1991, prevedono l'attribuzione di  poteri  sostitutivi
 al   Commissario  del  governo  ed  al  Ministro  della  sanita',  in
 violazione degli artt. 87 e 88 dello Statuto.  Tali poteri,  infatti,
 sarebbero  esercitati  senza  la necessaria, previa deliberazione del
 Consiglio dei ministri e senza  l'antecedente  messa  in  mora  della
 provincia, in violazione del principio di leale cooperazione.
    2.  -  Si  e'  costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
 chiedendo  che  il  primo   motivo   del   ricorso   sia   dichiarato
 inammissibile e gli altri due infondati.
    Quanto  alla  prima  censura  si  deduce  che  la provincia non e'
 legittimata a ricorrere in luogo della  Regione  Trentino-Alto  Adige
 per  proporre  una asserita violazione dell'art. 4, primo comma, n. 7
 dello Statuto, poiche'  esso  concerne  competenze  regionali  e  non
 provinciali.
    Quanto  al secondo motivo del ricorso, si afferma che la provincia
 invoca unicamente (e genericamente) il  parametro  offerto  dall'art.
 54,  nn. 5 e 6 dello Statuto, senza indicare specificamente per quali
 ragioni tale parametro sarebbe violato dalla disposizione impugnata.
    Sul terzo motivo d'impugnazione si osserva  che  i  commi  7  e  8
 dell'art.  1  del  d.l.  n.  35  del  1991  disciplinano tre distinti
 procedimenti; il primo riguarda la formazione dell'elenco regionale o
 provinciale   degli   aspiranti   alla   carica   di   amministratore
 straordinario  delle  Uu.ss.ll. della regione o provincia; il secondo
 la nomina dell'amministratore straordinario di  ciascuna  U.S.L.;  il
 terzo   la   revoca   (e   sostituzione)   di   detto  amministratore
 straordinario.
    La formazione dell'elenco e' compito del Presidente  della  Giunta
 regionale  o  provinciale,  che  deve  procedervi prima del 31 maggio
 1991. In caso  di  omissione  vi  provvede,  in  via  sostitutiva  il
 commissario del Governo.
    Il  procedimento  di  nomina  dell'amministratore straordinario e'
 articolato in una "proposta", ad opera dei  garanti,  di  almeno  una
 terna  e  in una "deliberazione" della Giunta anzidetta. Se la nomina
 non avviene entro il 15 giugno 1991, provvede in via  sostitutiva  il
 commissario del Governo.
    Il  procedimento  di  revoca  e  la  conseguente sostituzione sono
 articolati in una deliberazione della Giunta regionale o  provinciale
 e  -  conforme  a  questa - in un decreto del Presidente di essa. "In
 caso di inerzia", e "previo invito ai predetti organi ad adottare  le
 misure  indicate",  provvede  in  via  sostitutiva  il Ministro della
 sanita'.
    Nell'atto  di  costituzione,  pur  contestandosi la fondatezza del
 ricorso anche per quanto attiene ai primi  due  procedimenti,  ci  si
 riserva ogni deduzione al riguardo ad una successiva memoria.
    Quanto  al  terzo  procedimento,  si osserva che il Ministro della
 sanita' e' organo del Governo e il suo  intervento  "sostitutivo"  e'
 emanato   previo   invito  agli  organi  regionali  e  provinciali  a
 provvedere.  Si  contesta,  comunque,   che   detto   atto   concreti
 l'esercizio di una funzione di controllo sostitutivo, essendo emanato
 nell'esercizio di poteri di supplenza.
    3.  -  La  provincia  autonoma di Trento, a sua volta, con ricorso
 notificato parimenti il 4 maggio 1991, ha promosso in via  principale
 giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, del
 d.l.  6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella l. 4 aprile 1991,
 n. 111.
    Nel ricorso si lamenta che le due ipotesi di "sostituzione"  degli
 organi statali a quelli regionali, ivi previste, violino l'art. 9, n.
 10,  l'art.  55 e l'art. 87 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige,
 ledendo l'autonomia provinciale.
    Si osserva al riguardo che, secondo  i  principi  stabiliti  dalla
 giurisprudenza  costituzionale  in  materia di sostituzione di organi
 statali a quelli regionali, il relativo potere deve  avere  una  base
 legale,  deve  essere  strumentale  all'adempimento  di obblighi o al
 perseguimento di interessi tutelati  costituzionalmente  come  limiti
 all'autonomia  regionale,  deve  essere esercitato da un'autorita' di
 governo, deve essere assistito  da  garanzie  ispirate  al  principio
 della  "leale  cooperazione"  e,  infine,  deve  riguardare attivita'
 sottoposte a termini perentori o la cui mancanza metterebbe in  serio
 pericolo  la  cura  di  interessi affidati alla responsabilita' dello
 Stato.
    Con tali princi'pi, secondo la Provincia di Trento, contrasterebbe
 innanzitutto il potere  sostitutivo  attribuito  al  Commissario  del
 governo,  in  quanto  esso  non  e'  autorita'  di  governo  ai sensi
 dell'art. 92 Cost.; il suo potere non  e'  vincolato  ad  adempimenti
 procedurali  e,  in  particolare,  alla  messa  in  mora  dell'organo
 sostituito; l'attivita' regionale nei cui confronti  e'  prevista  la
 sostituzione  non  e'  tale  da  comportare omissione suscettibile di
 serio pericolo per l'esercizio di  funzioni  fondamentali  o  per  il
 perseguimento  di  interessi essenziali affidati alla responsabilita'
 dello Stato e tutelati a livello costituzionale.
    Parimenti illegittima sarebbe la previsione secondo  la  quale  il
 Ministro  della  sanita'  e' chiamato a provvedere in via sostitutiva
 (previo invito agli organi regionali ad adottare le relative misure),
 alla revoca e alla sostituzione degli amministratori straordinari nei
 casi in cui  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione  presenti  una
 situazione di grave disavanzo o, infine, trattandosi di violazione di
 legge   o   di   principi   di  buon  andamento  e  di  imparzialita'
 dell'amministrazione.
    Infatti tale potere sostitutivo si correla al mancato  svolgimento
 di  attivita' discrezionali nell'an, posto che i relativi presupposti
 sono indicati dalla legge in modo generico ed elastico;  il  relativo
 potere  non  e'  esercitato da un organo di Governo; mancano adeguate
 garanzie procedimentali.
    4. - Si e' costituito dinanzi a questa  Corte  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  chiedendo che le questioni sollevate siano
 dichiarate non fondate per le stesse ragioni  indicate  nell'atto  di
 costituzione,   relativo  al  ricorso  proposto  dalla  Provincia  di
 Bolzano.
    5. - Successivamente le parti hanno depositato memorie, insistendo
 nelle rispettive richieste e argomenti.
    Il  Presidente  del Consiglio dei ministri ha anche dedotto che la
 materia del  contendere  sarebbe  parzialmente  cessata  quanto  alle
 questioni  concernenti  i  poteri  sostitutivi  del Commissario dello
 Stato rispetto alla formazione degli  elenchi  e  alla  nomina  degli
 amministratori straordinari nella Provincia di Trento, essendo queste
 avvenute,  da parte della Giunta provinciale, rispettivamente in data
 30 maggio e 21 giugno 1991.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia  di  Bolzano  contesta   preliminarmente   la
 legittimita'  costituzionale dei commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 dell'art. 1
 del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella  l.  4  aprile
 1991,  n.  111:  tali  norme  prevedono l'istituzione di nuovi organi
 delle  Uu.ss.ll.,  il  comitato   di   garanti   e   l'amministratore
 straordinario,   destinati   a   sostituire   uffici  previsti  dalla
 precedente normativa. Esse dettano al riguardo  una  disciplina  che,
 secondo  la provincia, e' in contrasto con l'art. 4, comma primo, nn.
 7 e 9, comma primo, nn. 10 e 16, comma primo, dello  Statuto  per  il
 Trentino-Alto  Adige  (e  relative norme di attuazione). Queste norme
 attribuiscono alla regione potesta' legislativa esclusiva in  materia
 di  ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri e conferiscono alle
 province autonome una potesta'  legislativa  concorrente  in  materia
 d'igiene   e   sanita',   ivi   comprese   l'assistenza  sanitaria  e
 ospedaliera.
    La Provincia di Bolzano contesta, a  sua  volta,  la  legittimita'
 costituzionale  del  secondo  comma dell'art. 1 del suddetto decreto-
 legge, in quanto pone una disciplina del controllo sugli  atti  degli
 organi  delle  Uu.ss.ll.,  in  contrasto  con l'art. 54, comma primo,
 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, che riserva  alle  province
 ogni   competenza   in   materia.   Denuncia,  poi,  l'illegittimita'
 costituzionale dei commi settimo e ottavo dell'art. 1 suddetto, prev-
 edendo essi l'attribuzione di poteri sostitutivi al  Commissario  del
 governo  ed al ministro della sanita', in contrasto con gli artt.  87
 e 88 dello Statuto. Tali poteri, infatti, sarebbero stati  attribuiti
 senza  che  fosse  garantita  l'osservanza  del  principio  di  leale
 collaborazione tra Stato e regioni, attraverso una  preventiva  messa
 in  mora  della  provincia  (e  senza  la  previa  deliberazione  del
 Consiglio dei ministri).
    Questione analoga e'  stata  sollevata  pure  dalla  Provincia  di
 Trento,  la  quale  ha  dedotto  che  l'attivita'  regionale, nei cui
 confronti e' previsto l'esercizio dei poteri sostitutivi, non e' tale
 che, se omessa,  determinerebbe  pericolo  per  il  perseguimento  di
 interessi  affidati  alla  cura  dello  Stato  e  tutelati  a livello
 costituzionale. Inoltre l'intervento  di  sostituzione  del  ministro
 sarebbe  previsto  in  relazione  ad  attivita'  discrezionali  e non
 vincolate.
    2. - I giudizi  vanno  riuniti  per  essere  decisi  con  un'unica
 sentenza, essendo le questioni proposte analoghe.
    3. - La prima questione e' infondata.
    Come questa Corte ha gia' statuito (sentenze nn. 107 del 1987, 274
 e  610  del  1988), le norme che modificano gli assetti organizzativi
 fondamentali della riforma sanitaria del 1978, hanno  -  al  pari  di
 questa  -  carattere  di  norme  di grande riforma, essendo dirette a
 soddisfare, secondo criteri innovativi, interessi primari di  rilievo
 costituzionale,  i  quali esigono una disciplina unitaria in tutto il
 territorio nazionale. Ne' alla detta qualificazione osta il carattere
 transitorio della  normativa,  di  cui  e'  questione,  destinata  ad
 operare  in  attesa  di  una piu' radicale e definitiva sistemazione,
 dato che  le  riforme  economico-sociali  non  sempre  si  realizzano
 attraverso  un  unico  intervento legislativo, ma spesso sono attuate
 con una sequenza di interventi normativi diretti a definire anche  le
 esigenze sopravvenute nella materia.
    Le  norme  contenute  nei commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 dell'art. 1 del
 d.l. n. 35 del 1991, cosi' come modificati dalla legge di conversione
 n. 111 del 1991, istituiscono e regolano l'elezione e  le  competenze
 dei  due  nuovi organi delle unita' sanitarie locali (il comitato dei
 garanti e l'amministratore straordinario). Come tali, anch'esse hanno
 natura di norme di grande riforma,  connettendosi  all'istituzione  e
 all'organizzazione  di  soggetti  operanti  nel  complesso  normativo
 innovatore, costituito dal servizio sanitario nazionale. Cosicche' la
 potesta' dello Stato e il suo esercizio  non  incontrano  limiti  ne'
 nella competenza esclusiva, ne' in quella concorrente delle regioni e
 province autonome ma operano, al contrario, come limite di esse.
    Ne consegue l'infondatezza della questione proposta, senza che sia
 necessario  soffermarsi ad indagare sul tipo di potesta' legislativa,
 su cui la legislazione statale abbia inciso.
    4. - Parimenti infondata e' la seconda questione, con la quale  si
 lamenta  la  lesione  dell'art. 54, comma primo, dello Statuto per il
 Trentino-Alto Adige, per avere l'art. 1, comma secondo, del  d.l.  n.
 35  del  1991  disposto  in materia di disciplina dei controlli sugli
 atti delle unita' sanitarie locali.
    L'art. 54, comma primo, dello Statuto per il  Trentino-Alto  Adige
 attribuisce  alla  giunta provinciale "la vigilanza e la tutela sulle
 amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
 beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti  locali,  con
 "la  facolta'  di  sospensione e scioglimento dei loro organi in base
 alla legge". Tale attribuzione riguarda i controlli  sugli  organi  e
 non  puo'  confliggere  con la disposizione impugnata, che attiene al
 controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali.
    5. - Parzialmente fondate sono, invece, le questioni  relative  ai
 commi  settimo  e  ottavo  dell'art.  1 del d.l. n. 35 del 1991, come
 modificato dalla legge n. 111 del 1991, sollevate dalle  Province  di
 Trento e Bolzano.
    Al  riguardo va premesso che l'avvenuta formazione degli elenchi e
 la nomina dei commissari straordinari da  parte  della  provincia  di
 Trento,  non  ha  fatto  cessare la materia del contendere: non puo',
 infatti, escludersi, per  il  futuro,  l'eventualita'  d'integrazione
 degli   elenchi  e  di  nuove  nomine,  a  seguito  della  cessazione
 dall'ufficio dei commissari straordinari gia' nominati,  cosicche'  i
 poteri  sostitutivi,  che  ora  si  contestano, possono essere ancora
 operanti.
    Nel merito va osservato che il comma settimo del suddetto  art.  1
 stabilisce,  ai  fini  della nomina dell'amministratore straordinario
 delle  unita'  sanitarie  locali,  che  il  Presidente  della  giunta
 regionale o provinciale forma l'elenco degli aspiranti a tale ufficio
 e  nomina  una  commissione  di esperti per la verifica dei requisiti
 degli aspiranti. Di essi, entro un termine prestabilito, il  comitato
 dei  garanti  propone  una  terna,  nell'ambito della quale la giunta
 nomina l'amministratore straordinario. E' previsto che, ove  l'elenco
 degli   aspiranti   non   sia   tempestivamente  formato  dall'organo
 competente, "decorsi inutilmente i termini, vi provvede,  nei  cinque
 giorni successivi, il Commissario del governo". Parimenti, in caso di
 mancata  nomina  del  commissario straordinario da parte della giunta
 regionale o provinciale entro il termine stabilito,  vi  provvede  lo
 stesso Commissario del governo.
    Le Province di Trento e di Bolzano lamentano che i suddetti poteri
 sostituitivi siano stati affidati a tale organo.
    Questa  Corte  ha  piu'  volte affermato (sentenze nn. 37 e 49 del
 1991; n. 85 del 1990; nn. 101, 338, 460 del 1989; n.  177  del  1988)
 che  i poteri di controllo sostitutivo hanno carattere eccezionale e,
 quando si  riferiscono  ad  attivita'  amministrative  di  competenza
 regionale, possono essere devoluti dalla legge allo Stato soltanto in
 relazione  all'adempimento  di  obblighi  attinenti  a  interessi  di
 rilievo     costituzionale,     circa     i     quali     l'attivita'
 dell'amministrazione  regionale  sia  vincolata.  Detti  poteri,  nei
 confronti  delle  regioni  e  province   autonome,   possono   essere
 esercitati  solo  da un'autorita' di governo e il loro esercizio deve
 essere  subordinato   al   rispetto   di   garanzie   sostanziali   e
 procedimentali.  Con  sentenza  n.  177  del 1988 questa Corte ha poi
 affermato, in linea generale, che il commissario del governo, non  e'
 legittimato  alla  titolarita'  di  tali  poteri,  dato  che  non  e'
 identificabile con alcuno degli organi che l'art. 92 Cost.  definisce
 come  organo di governo. La mancanza di legittimazione e' ancora piu'
 evidente nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano,  tenuto
 conto che l'art. 87 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige contiene
 i  poteri  del Commissario del governo alla vigilanza "sull'esercizio
 da parte delle province e degli  altri  enti  pubblici  locali  delle
 funzioni ad essi delegate dallo Stato", con facolta' di comunicazione
 "degli eventuali rilievi al Presidente della giunta provinciale".
    Ne  deriva  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi
 settimo e ottavo, del d.l. n. 35  del  1991,  cosi'  come  convertito
 nella  l.  n.  111  del 1991, nelle parti in cui, in tali commi, sono
 attribuiti al Commissario del governo poteri di controllo sostitutivo
 che eccedono la delimitazione statutaria ora detta.
    6. - Infondata e', invece, la questione relativa  all'attribuzione
 al  Ministro  della  sanita'  (art.  1 del d.l. n. 35 del 1991, comma
 ottavo)  di  poteri  sostitutivi  in  ordine  alla  revoca   e   alla
 sostituzione dell'amministratore straordinario.
    L'ultima  parte  dell'ottavo  comma dell'art. 1 del d.l. n. 35 del
 1991 (come modificato dalla legge di conversione)  nei  casi  in  cui
 ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
 disavanzo,  ovvero  in  caso  di violazione di leggi o di principi di
 buon andamento e d'imparzialita' dell'amministrazione, dispone che il
 Presidente della giunta della regione o della provincia autonoma,  su
 conforme  delibera  della  rispettiva giunta, provvede alla revoca ed
 alla conseguente sostituzione  del'amministratore  straordinario.  In
 caso  d'inerzia  da  parte  della  regione o delle province autonome,
 previo invito ai predetti organi  ad  adottare  le  misure  suddette,
 "provvede in via sostitutiva il Ministro della sanita'".
    Secondo  quanto questa Corte ha avuto modo piu' volte di affermare
 a proposito di analoghe potesta' conferite a ministri (sentenze n. 37
 del  1991,  nn.  101  e  338  del  1989),  si  tratta  di  un  potere
 surrogatorio  attribuito  dalla  legge  ad  un  organo di governo, in
 relazione ad  interessi  di  rilievo  costituzionale;  esso  riguarda
 attivita',  il  cui  mancato  tempestivo  esercizio  compromette tali
 qualificati  interessi.  E'  inoltre   espressamente   previsto   che
 l'esercizio  del  potere  sostitutivo  sia preceduto dall'invito agli
 organi regionali  e  provinciali  a  procedere  agli  adempimenti  in
 questione,  i  quali,  in presenza dei presupposti di legge, non sono
 discrezionali  ma  vincolati.  Si  tratta,  dunque,  di  un'attivita'
 dovuta,  la  cui  omissione  concreta  gli  elementi  che, secondo la
 giurisprudenza di questa Corte, legittimano  l'esercizio  del  potere
 sostitutivo.
    7.  -  E'  del  pari  infondata  la  censura finale, inerente alle
 modalita' di attuazione del potere sostitutivo. La  censura  si  basa
 sul  rilievo  che  non  e'  previsto  che  l'esercizio del potere sia
 preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei ministri.
    E' da osservare, innanzitutto, che non si rinviene nella l. n. 400
 del 1988 - alla quale e' stato  fatto  specifico  riferimento  -  una
 norma  che  prescriva  nei  casi,  come quello di specie, l'anzidetta
 deliberazione. E' prevista, invece, nell'art. 2, n. 3, lett. f) della
 legge stessa la deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  per  le
 proposte di sostituzione delle amministrazioni regionali inadempienti
 "in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle
 funzioni  delegate".  Si tratta di situazione del tutto differenziata
 da quella che interessa, sia per l'oggetto che per la specificita'  e
 la  qualita' della normativa. L'art. 2, n. 3, lett. f) si riferisce a
 potesta'   sostitutiva   di    carattere    generale,    a    seguito
 dell'inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni
 delegate,  con  conseguente "ritorno" all'organo dello Stato titolare
 della potesta'. Nel caso, di cui e' ricorso, si  tratta,  invece,  di
 potesta'  sostitutiva del Ministro per la sanita' - art. 1, spec. nn.
 7 e 8, l. n. 35  del  1991  -,  nell'adozione  dei  provvedimenti  di
 "nomina-revoca" e "conseguente sostituzione" del commissario, in caso
 di inerzia delle regioni o delle province autonome.
    Si  tratta  di  una fattispecie sostitutiva del tutto particolare,
 correlata ad azioni da svolgere entro termini  prefissati  o  "previo
 invito"  a  compierle,  aventi  la  finalita'  di realizzare norme di
 grande riforma. L'inerzia degli organi regionali o provinciali incide
 sull'attuazione della nuova normativa posta dalla l. n. 35 cit.,  che
 e'   intesa   a   soddisfare   esigenze   unitarie.   La   previsione
 dell'intervento sostitutivo del Ministro per la  sanita'  appare  non
 irrazionale, ponendosi esso come l'organo governativo, specifico, cui
 compete  la  proposta,  l'avvio  e la responsabilita' attuativa della
 riforma.
    In questo quadro di adempimenti  devoluti  in  via  primaria  alla
 regione  e alle province autonome non si profilano (considerati anche
 il meccanismo tecnico e l'esigenza amministrativa e finanziaria,  cui
 gli  adempimenti  stessi  sono  diretti) margini per l'intervento del
 Consiglio dei ministri, oltre tutto non previsto ne' dalla l. n.  400
 del 1988 ne', nella specifica materia, dalla l. n. 35 del 1991.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
 settimo e ottavo, del decreto- legge 6 febbraio 1991,  n.  35  (Norme
 sulla  gestione  transitoria  delle  unita'  sanitarie  locali), come
 convertito nella l. 4  aprile  1991,  n.  111,  nelle  parti  in  cui
 attribuiscono  al  Commissario  del governo i poteri sostitutivi, ivi
 previsti;
      dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1,  comma  ottavo,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  6
 febbraio 1991, n. 35, come convertito dalla l. 4 aprile 1991, n. 111,
 sollevate  con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe dalle Province di
 Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 87 e 88 dello Statuto  per
 il Trentino-Alto Adige;
      dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1,  commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo ottavo e
 decimo del decreto-legge 6 febbraio  1991,  n.  35,  come  convertito
 nella  l. 4 aprile 1991, n. 111, sollevate con il ricorso indicato in
 epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in  riferimento  agli  artt.  4,
 comma  primo, n. 7; 9, comma primo, n. 10; 16, comma primo; 54, comma
 primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il relatore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1147