N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 1991

                                 N. 47
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 12 ottobre 1991 (della provincia autonoma di Trento)
 Turismo e spettacolo - Liberalizzazione dei prezzi del settore
    turistico e interventi  di  sostegno  alle  imprese  turistiche  -
    Previsione  della  libera  determinazione,  da  parte  dei singoli
    operatori, dei prezzi dei servizi alberghieri  e  delle  strutture
    ricettive  -  Determinazione  libera e comunicazione alle regioni,
    nei  termini indicati e con le modalita' stabilite con decreto del
    Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,  dei  prezzi   delle
    attivita'   turistiche  ad  uso  pubblico  gestite  in  regime  di
    concessione - Previsione  di  interventi  finanziari  statali  nel
    campo   della  promozione  turistica  all'estero  -  Materia  gia'
    disciplinata con le leggi provinciali 16 novembre 1981, n. 23,  10
    marzo  1986,  n. 9 e 13 dicembre 1990, n. 33 - Asserita violazione
    della sfera di competenza provinciale in  materia  di  turismo  ed
    industria alberghiera.
 (Legge 25 agosto 1991, n. 284, artt. 1, primo, secondo, terzo e
    quarto comma, e 2, quinto e sesto comma).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 20; 9, n. 7; 16, primo
    comma, e titolo V).
(GU n.43 del 30-10-1991 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente della giunta provinciale sig. Mario Malossini, autorizzato
 con deliberazione della giunta provinciale n. 12534 del 27  settembre
 1991,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  prof. Valerio Onida e
 Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo  in
 Roma,  largo  della  Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del
 notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 30 settembre  1991,  n.
 56828  di  rep., contro il presidente del Consiglio dei Ministri pro-
 tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  degli
 artt.  1,  secondo,  terzo, quarto e sesto comma, e 2, quinto e sesto
 comma,  della   legge   25   agosto   1991,   n.   284,   concernente
 "liberalizzazione  dei  prezzi  del settore turistico e interventi di
 sostegno  delle  imprese  turistiche",  pubblicata   nella   Gazzetta
 Ufficiale n. 205 del 2 settembre 1991.
    La   provincia  ricorrente,  come  e'  noto,  gode  di  competenza
 legislativa primaria in materia di "turismo e industria alberghiera",
 di  competenza  legislativa  secondaria  in  materia   di   "esercizi
 pubblici",  nonche'  della  correlativa competenza amministrativa, ai
 sensi degli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello  statuto  speciale  e
 della relative norme di attuazione.
    Nell'esercizio  di  tali  competenze  la  provincia si e' data nel
 tempo, fra l'altro, una completa e organica  disciplina  in  tema  di
 prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive.
    In  particolare  la  l.p.  16  novembre  1981,  n. 23, concernente
 "disciplina  degli  esercizi  alberghieri   e   degli   esercizi   di
 affittacamere",  contiene  fra  l'altro al capo terzo disposizioni in
 tema di "pubblicita' dei prezzi degli esercizi alberghieri" (artt. 24
 e 32), e al capo quarto disposizioni  in  tema  di  "pubblicita'  dei
 prezzi  degli  esercizi  di affittacamere" (artt. 33 e 36); gli artt.
 39, 40 e 41 stabiliscono inoltre le sanzioni per la violazione  delle
 disposizioni  concernenti  la  pubblicita'  e  la  pubblicazione  dei
 prezzi.
    A sua volta la legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, e successive
 modificazioni e integrazioni, contiene fra l'altro, all'art.  8,  una
 disciplina  della  tariffa dei prezzi nel settore dell'agriturismo; e
 la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, contiene agli artt.  10
 e  11  una  disciplina in materia di tariffe degli esercizi ricettivi
 all'aperto e di loro pubblicita'.
    Ora  l'art.  1  della  legge  25  agosto 1991, n. 284, stabilisce,
 anzitutto, che dalla data di entrata in vigore della  legge  medesima
 "i  prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive,
 di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni,
 sono  liberamente  determinati  dai  singoli  operatori",  con   cio'
 sottraendo  tali  prezzi al regime dei prezzi "concordati" (cfr. art.
 7, undicesimo comma, ultima parte, della legge  17  maggio  1983,  n.
 217, ora abrogata dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 284/1991:
 rectius di prezzi amministrati) cui essi erano per l'innanzi soggetti
 in base alla previgente normativa statale sul controllo dei prezzi.
    Sembra   pacifico   che   l'abrogazione   del  regime  dei  prezzi
 amministrati in  questa  materia  non  faccia  venir  meno  le  altre
 specifiche  discipline  che  in  materia  di  prezzi  degli  esercizi
 ricettivi erano state dettate dal legislatore:  non  certo  le  norme
 sulla pubblicita' dei prezzi, che al contrario vengono esplicitamente
 richiamate  dallo  stesso  secondo comma dell'art. 1 della legge; ne'
 quelle, implicite nelle  prime,  che  comportano  il  vincolo  a  non
 variare  i  prezzi  per  l'intero  semestre  cui  le comunicazioni si
 riferiscono (cfr. lo stesso terzo comma dell'art. 1); ne'  infine  le
 specifiche  norme  concernenti  alcuni  vincoli  "interni" in tema di
 determinazione dei prezzi, e cosi' ad esempio la durata  dei  diversi
 periodi  stagionali cui possono corrispondere prezzi diversi (art. 1,
 secondo comma, del r.d.-l. n. 2049/1935, come modificato dall'art. 12
 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630); le prestazioni  obbligatoriamente
 comprese  nei  prezzi  e  quelle  viceversa escluse (art. 1, quarto e
 quinto comma, del r.d.-l. n. 2049/1935); lo scarto fra prezzi  minimi
 e  massimi  (art. 3 del r.d.-l. n. 2049/1935); i limiti alla facolta'
 di applicare prezzi inferiori  ai  minimi  (art.  9  del  r.d.-l.  n.
 2049/1935  come  sostituito  dall'art. 5 del r.d.-l. n. 2469/1936); e
 cosi' via.
    Parimenti, dunque, la nuova disciplina recata dall'art. 1, primo e
 quinto  comma,  della  legge  n.  284/1991  non  puo',  evidentemente
 incidere sulla applicabilita' delle norme provinciali, corrispondenti
 a quelle prima citate, che pure dettano specifiche discipline in tema
 di  comunicazione e pubblicita' dei prezzi e di vincoli "interni" cui
 sono tenuti i titolari degli esercizi in questa materia (cfr. ad  es.
 artt. 24 e 31 della citata della l.p. 16 novembre 1981, n. 23).
    Se,  infatti,  le  disposizioni dell'art. 1, primo e quinto comma,
 della legge n. 284/1991  dovessero  intendersi  -  ma  cio'  pare  da
 escludersi - come suscettibili di incidere anche sulla applicabilita'
 della  ricordata  normativa  specifica,  esse non potrebbero sfuggire
 alla censura di invasione della competenza legislativa primaria della
 provincia.
    Ma  l'art.  1  della  legge   non   si   limita   a   sancire   la
 "liberalizzazione" dei prezzi.
    Esso va oltre, pretendendo di dettare norme specifiche, secondo le
 quali  gli  operatori sono tenuti alla comunicazione dei prezzi "alle
 regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini
 della pubblicita' di  cui  al  r.d.-l.  24  ottobre  1935,  n.  2049,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e
 successive  modificazioni"  (secondo  comma);  e  ciascun   operatore
 comunica  i  prezzi "entro il 1º marzo ed entro il 1º ottobre di ogni
 anno"  (terzo  comma),  con  riferimento  ai  prezzi   "che   intende
 applicare,  rispettivamente  dal  1º giugno e dal 2 gennaio dell'anno
 successivo". Si demanda inoltre  al  Ministro  del  turismo  e  dello
 spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
 legge,  il  compito  di stabilire con proprio decreto le modalita' di
 trasmissione e di pubblicazione dei prezzi (quarto comma).
    Ora,  mentre   quanto   all'introduzione   del   principio   della
 liberalizzazione,  di  cui al primo e quinto comma, si puo' discutere
 se esso attenga alla disciplina dell'industria alberghiera o a quella
 generale del controllo dei prezzi, e comunque esso incide, come si e'
 detto,  solo  sull'applicabilita'  della   normativa   generale   sul
 controllo  dei prezzi, e non su quella delle specifiche norme in tema
 di prezzi degli  esercizi  ricettivi,  e'  invece  indiscutibile  che
 appartengano  alla  disciplina  dell'industria  alberghiera  le norme
 specifiche dettate dal secondo, terzo e quarto comma dell'art.  1  in
 tema  di  comunicazione  e  di pubblicita' dei prezzi delle strutture
 ricettive.
    Si tratta di aspetti che da sempre trovano disciplina  nell'ambito
 della  speciale  legislazione  sugli  alberghi (r.d.-l. n. 2049/1935,
 r.d.-l. n. 2469/1936), e che in provincia di Trento  trovano  a  loro
 volta  disciplina  nella legislazione provinciale, dianzi richiamata,
 emanata nell'esercizio  della  competenza  primaria  della  provincia
 medesima.
    Pertanto  dovrebbe  essere  pacifico  che  le  norme  dell'art. 1,
 secondo, terzo e quarto comma,  della  legge  n.  284/1991  non  sono
 destinate a trovare applicazione, nemmeno temporanea, nella provincia
 di  Trento,  che  e'  gia' provvista di una completa disciplina della
 materia; e che parimenti non  e'  destinato  a  trovare  applicazione
 nella  provincia  il  decreto del Ministro del turismo, cui rinvia il
 quarto comma dell'art. 1 in esame.
    Da questo punto di  vista  la  provincia  ricorrente  non  avrebbe
 interesse  a  impugnare  disposizioni che ad essa non si applicano. E
 tuttavia, per la  sola  ipotesi  che  si  dovesse  pervenire  ad  una
 conclusione   diversa,   anche  sulla  base  del  richiamo  esplicito
 contenuto nel secondo  comma  dell'art.  1  in  esame  alle  province
 autonome   di   Trento   e   Bolzano,  la  ricorrente  impugna  dette
 disposizioni, in quanto, se applicabili ad essa, palesemente invasive
 della competenza primaria  della  provincia.  Si  tratta  infatti  di
 disposizioni  specifiche per le quali non si potrebbe rinvenire alcun
 titolo giustificativo di  un  eventuale  intervento  del  legislatore
 statale.
    La   ricorrente  confida  dunque,  in  linea  principale,  in  una
 pronuncia di  questa  Corte  che  chiarisca,  in  via  di  autorevole
 interpretazione, la non applicabilita' delle norme in questione nella
 provincia,  e,  in  caso  contrario, in una pronuncia che ne dichiari
 l'illegittimita' costituzionale.
    Il sesto comma  dell'art.  1  della  legge  stabilisce  che  "sono
 altresi'  liberamente  ed  annualmente  determinati e comunicati alle
 regioni ed alle capitanerie di porto competenti per  territorio,  con
 le  modalita'  stabilite nel decreto di cui al quarto comma, entro il
 1º ottobre di ogni  anno  con  validita'  dal  1º  gennaio  dell'anno
 successivo,  i  prezzi  della  attivita'  turistiche  ad uso pubblico
 gestite in regime di concessione".
    Tale disposizione appare veramente un fuor d'opera. I prezzi delle
 attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione
 (cioe' da concessionari di beni  demaniali  o  patrimoniali  pubblici
 utilizzati  per  l'attivita',  o  di  servizi  pubblici)  non possono
 evidentemente  configurarsi come prezzi liberamente determinati dagli
 operatori in regime di mercato, soggetti solo - fino ad oggi  -  alle
 disposizioni della legislazione generale sul controllo dei prezzi dei
 beni  e  dei  servizi.  Essi costituiscono un elemento essenziale del
 rapporto concessionale; infatti il titolare dell'attivita' in  questi
 casi  non  offre sul mercato servizi da lui stesso prodotti con mezzi
 propri, ma servizi per i quali utilizza beni pubblici  o  servizi  di
 pertinenza della pubblica amministrazione.
    E'   percio'   impensabile   che   alla  pubblica  amministrazione
 concedente, la quale trasferisce al concessionario facolta' e diritti
 ad essa spettanti, sia precluso di intervenire, in sede di disciplina
 del  rapporto  concessionale,  sulla  determinazione  delle   tariffe
 praticate al pubblico dal concessionario.
    Se  dunque  l'art.  1, sesto comma, della legge significa non solo
 che tali prezzi  sfuggono  d'ora  in  avanti  al  regime  dei  prezzi
 amministrati,  ma  che essi sfuggono anche a qualsiasi determinazione
 vincolante da parte dell'amministrazione concedente, e se -  come  e'
 possibile  -  il  riferimento  alle  regioni contenuto in detto sesto
 comma dovesse leggersi come esteso anche alle  province  autonome  di
 Trento   e   Bolzano,   risulterebbe  palese  l'illegittimita'  della
 disposizione con riguardo alle fattispecie di concessioni  rilasciate
 dalla provincia.
    Infatti tali concessioni appartengono interamente all'ambito delle
 materie di competenza provinciale, posto che i beni del demanio e del
 patrimonio  provinciale  sono,  per  norma statutaria, quelli e tutti
 quelli che si riferiscono alle materie di competenza della  Provincia
 (cfr.  art  68  dello statuto speciale, ai cui sensi "le province, in
 corrispondenza delle nuove materie attribuite alla  loro  competenza,
 succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti
 demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni
 e  diritti  demaniali  e  patrimoniali della regione, esclusi in ogni
 caso quelli relativi al demanio  militare,  a  servizi  di  carattere
 nazionale  e  a  materie  di  competenza  regionale");  e  i  servizi
 concedibili della provincia sono servizi rientranti nell'ambito delle
 competenze di questa.
    Spettano dunque alla provincia, insieme a tutti gli  altri  poteri
 propri  del  concedente,  anche  la  competenza  a  dettare norme e a
 disporre in via amministrativa anche in ordine ai  vincoli  a  carico
 del  concessionario  in  tema  di  tariffe  praticate al pubblico dal
 concessionario medesimo.
    La pretesa del legislatore statale di impedire l'esercizio di tale
 competenza    risulterebbe    palesemente    lesiva    dell'autonomia
 costituzionalmente garantita della provincia.
    L'art.  2  della legge contiene, oltre ad alcune disposizioni (dal
 primo al quarto comma) riguardanti interventi nei comuni costieri  di
 alcune  regioni,  la  previsione  di un intervento statale diretto di
 spesa nel campo della promozione turistica all'estero.
    Il quinto comma dispone  infatti  che  "per  la  realizzazione  di
 interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano
 sui   mercati  dei  paesi  generatori  della  domanda  turistica,  e'
 autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per
 cento riservato ad  interventi  per  il  sostegno  dell'immagine  del
 turismo  dei  territori"  di  cui  al  testo  unico delle leggi sugli
 interventi nel mezzogiorno.
    Il  successivo  sesto  comma  stabilisce  che gli interventi "sono
 effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il
 tramite dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo  (Enit),  in
 attuazione  del  programma  all'uopo  predisposto  dal  Ministro  del
 turismo e dello spettacolo, sentita la conferenza  permanente  per  i
 rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano".
    Si  prevede   infine   (con   singolare   norma   derogatoria   di
 contabilita')  che  gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi
 previsto, eventualmente  non  assunti  entro  il  31  dicembre  1991,
 possono essere effettuati entro il 30 giugno 1992.
    Ora,  la  materia della promozione turistica all'estero e' oggetto
 di specifica disciplina nell'ambito  della  normativa  di  attuazione
 statutaria.
    L'art.  5  del  d.P.R.  22  marzo  1974,  n.  278, nel definire le
 competenze  residuali  dello  Stato  nella  materia  del  turismo   e
 dell'industria  alberghiera,  vi  include "la promozione all'estero a
 favore del turismo nazionale, che viene esercitato  dallo  Stato  per
 mezzo  dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo  (Enit)",  ma
 "esclusa l'attivita' promozionale turistica all'estero per iniziative
 da realizzare nel territorio delle due province, le quali a tal  fine
 possono avvalersi dell'Ente nazionale italiano per il turismo".
    Tale norma si diversifica solo formalmente o per aspetti secondari
 da  quelle contenute per le regioni ordinarie negli artt. 57 e 58 del
 d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616.  In  base  a  queste  ultime,  "ferma
 restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma,
 del   d.P.R.   14  gennaio  1972,  n.  6  "secondo  cui  'l'attivita'
 promozionale  turistica  all'estero   spetta,   per   le   iniziative
 realizzate  nel proprio territorio, alle regioni, le quali utilizzano
 normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale  italiano
 per  il turismo'" e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4
 dello stesso d.P.R. n. 616/1977 "secondo cui 'le regioni non  possono
 svolgere  all'estero  attivita' promozionale relativa alle materie di
 loro competenza se non previa intesa con  il  Governo  e  nell'ambito
 degli  indirizzi e degli atti di coordinamento' emanati dallo Stato",
 "per  la  propaganda  all'estero  delle   iniziative   ed   attivita'
 turistico-alberghiere  proprie  di  ciascuna  regione,  le regioni si
 avvalgono  dell'Ente  nazionale   italiano   per   il   turismo   per
 l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione
 e  di promozione turistica all'estero" (art. 57, primo comma); mentre
 allo Stato sono riservate solo le funzioni amministrative concernenti
 "la  istituzione  e  gestione  di  uffici   di   rappresentanza,   di
 informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici
 stranieri e di frontiera" (art. 58, n. 3).
    In  ogni caso, a troncare ogni eventuale dubbio circa l'estensione
 delle competenze della provincia di Trento a tutto cio' che e'  stato
 attribuito  alle  regioni  ordinarie  -  ferme restando le maggiori o
 ulteriori competenze specificamente attribuite dallo statuto speciale
 e dalle relative norme di attuazione -  varrebbe  il  disposto  degli
 artt.  9,  10  e 12 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, ai cui sensi
 "fra le funzioni amministrative trasferite  alla  regione  'Trentino-
 Alto  Adige'  e  alle province con i precedenti decreti di attuazione
 statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte  quelle
 rientranti   nella  definizione  datane  per  le  regioni  a  statuto
 ordinario"  dal  d.P.R.  n.  616/1977  (art.  9,  terzo  comma);  "e'
 attribuita  alla  regione  e alle province, in aggiunta alle funzioni
 amministrative  gia'  di  loro  competenza,   ogni   altra   funzione
 amministrativa  che,  dismessa dallo Stato, per effetto del d.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616,  nel  territorio  della  suddetta  regione,  sia
 ancora  di  competenza  statale  nel  territorio stesso, nonche' ogni
 altra funzione amministrativa che dallo stesso d.P.R. 24 luglio 1977,
 n. 616, sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario
 e non sia stata ancora estesa alla regione o alle province" (art. 10,
 primo comma); e "sono estesi alla regione e alle province, in  quanto
 non  ne  siano gia' investite, ogni facolta' o potere attribuiti alle
 regioni a statuto ordinario con d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  alle
 condizioni,  con  le modalita' ed entro i limiti per essere previsti"
 (art. 12).
    La materia dell'attivita' di promozione turistica all'estero, come
 e' noto, e' stata poi oggetto di un atto di indirizzo e coordinamento
 emanato con d.P.C.M.  11  marzo  1980  (contenente  "disposizioni  di
 indirizzo  e  coordinamento  per le attivita' promozionali all'estero
 delle regioni sulle materie di  competenza"),  e  successivamente  e'
 stata  presa  in  considerazione dalla legge 11 ottobre 1990, n. 292,
 sull'"ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il  turismo",  che
 all'art.  3  attribuisce  all'Enit  la  funzione  di provvedere "alla
 promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero"  (art.  3,
 primo  comma,  promuovendo  e  attuando fra l'altro "il coordinamento
 delle iniziative di promozione turistica all'estero delle  regioni  a
 statuto  ordinario  e,  fatte  salve le specifiche competenze e salvo
 quanto disposto dall'art. 5, n. 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n.  278,
 delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province  di Trento e
 Bolzano" (art. 2, secondo comma, lett. a)); e all'art.  6  disciplina
 il "rapporto con le regioni".
    Ora,  in  questo  contesto  normativo,  da un lato e' riconosciuta
 espressamente la competenza  delle  province  autonome  a  realizzare
 l'attivita'  promozionale  turistica  all'estero  per  iniziative  da
 realizzare nel proprio territorio  (art.  5,  n.  3,  del  d.P.R.  n.
 278/1974),   dall'altro   lato   e'   esclusa   qualsiasi   attivita'
 promozionale  diretta  dello  Stato  all'estero,   oltre   a   quella
 attribuita istituzionalmente all'Enit.
    Ora,  invece,  l'art.  2,  quinto  e  sesto  comma, della legge n.
 284/1991 configura per la prima volta  interventi  "per  il  sostegno
 dell'immagine   del   turismo  italiano"  all'estero,  programmati  e
 direttamente attuali dal Ministero del turismo (il quale in tal  modo
 verrebbe  a  riappropriasi  di  un'attivita'  anche gestoria) "anche"
 (dunque non  soltanto)  per  il  tramite  dell'Enit,  e  direttamente
 finanziati dallo Stato con uno stanziamento nello stato di previsione
 della spesa del Ministero del turismo.
    Per  di  piu'  niente,  nelle  disposizioni  in  esame, limita gli
 interventi  in  questione  a  quelli  che  secondo  le  norme  dianzi
 esaminate  possono  spettare  allo  Stato,  cioe'  gli  interventi di
 promozione  all'estero  dell'"immagine  Italia"  in  generale,  e  ne
 esclude gli interventi di promozione per iniziative da realizzare nel
 territorio  delle singole regioni o delle province autonome di Trento
 e Bolzano.
    Al  contrario,  proprio  la  riserva  del 50% dello stanziamento a
 "interventi per il sostegno dell'immagine del turismo" dei  territori
 meridionali  fa  capire  chiaramente  che  si  intendono effettuare e
 finanziare  anche  interventi  che  non  si  limitano  a   promuovere
 l'"immagine Italia", ma promuovono iniziative e realta' turistiche di
 singoli territori regionali o provinciali.
    Non  a  caso  il  legislatore  statale, consapevole di invadere un
 campo riservato alle regioni e alle province autonome, ha cercato  di
 mascherare  il  proprio  intervento  sotto  la  rituale  etichetta di
 "interventi urgenti", quasi a voler  ancora  una  volta  invocare  la
 solita  giustificazione  dell'urgenza  o  dell'emergenza per derogare
 all'ordine  costituzionale  delle  competenze,  e   come   se   fosse
 plausibile  una  "urgenza"  di  interventi in un campo in cui si puo'
 solo  configurare  una  piu'  o  meno  estesa  e   intensa   presenza
 promozionale in un mercato, quello turistico, che si fonda su risorse
 stabili e ha carattere permanente o ricorrente con le stagioni.
    Cosi'  pure  e' sintomo della cattiva coscienza del legislatore la
 previsione di un (semplice) parere della conferenza permanente per  i
 rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province sul programma
 predisposto e attuato dal Ministero: quasi che un parere di tal fatta
 potesse servire (ma non serve)  a  rendere  legittimo  un  intervento
 diretto dello Stato in materia di competenza regionale e provinciale.
    E'  violata  dunque  la  competenza  legislativa, amministrativa e
 programmatoria provinciale in  materia  di  turismo;  ed  e'  violata
 altresi'   l'autonomia   finanziaria  e  di  spesa  della  provincia,
 attraverso la previsione di una spesa diretta dello Stato in  materia
 di  competenza provinciale, laddove le uniche forme e i limiti in cui
 puo' darsi spesa erogata a carico del bilancio dello  Stato  in  tali
 materie   sono   quelli  fissati  dallo  statuto  e  dalle  norme  di
 attuazione,  nonche'  dalle  norme  di  coordinamento  della  finanza
 provinciale  con quella statale (art. 5 della legge 30 novembre 1989,
 n. 386).
    Nessuna delle fattispecie ivi contemplate trova infatti  riscontro
 nel  caso  previsto dall'art. 2, quinto e sesto comma, della legge n.
 284/1991.
                               P. Q. M.
    Chiede   che   la   Corte   voglia   dichiarare   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  5,  secondo,  terzo,  quarto e sesto comma
 (nella ipotesi che  dette  disposizioni  siano  ritenute  applicabili
 nella  provincia  autonoma  di Trento), nonche' dell'art. 5, quinto e
 sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, in riferimento  agli
 artt.  8,  n.  20,  9,  n.  7  e  16 e al titolo quinto dello statuto
 speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670,  e  alle  relative
 norme  di  attuazione,  nonche' in riferimento alla legge 30 novembre
 1989, n. 386.
      Roma, addi' 2 ottobre 1991
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 91C1150