N. 663 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1990- 17 ottobre 1991

                                N. 663
       Ordinanza emessa il 13 luglio 1990 (pervenuta alla Corte
           costituzionale il 17 ottobre 1991) dal tribunale
    di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Errante
             Angelo e Broussard Vincenza Beatrice ed altre
 Successione ereditaria - Successione legittima apertasi prima della
    riforma del diritto di famiglia - Figli  naturali  riconosciuti  -
    Attribuzione  di  quote di eredita' - Lamentata non applicabilita'
    della  nuova  disciplina   (equiparazione   dei   figli   naturali
    riconosciuti  ai  figli  legittimi)  introdotta  con  la riforma -
    Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  con   incidenza   sul
    principio  che  garantisce ai figli nati fuori del matrimonio ogni
    tutela giuridica.
 (C.C., art. 574 abrogato).
 (Cost., artt. 3 e 30).
(GU n.44 del 6-11-1991 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al  n.
 1027/1979  r.g.  e promossa da: Errante Angelo rappresentato e difeso
 dall'avv. Mario  De  Tommasi,  giusta  procura  a  margine  dell'atto
 introduttivo  contro Broussard Vincenza Beatrice, Errante Concetta ed
 Errante Angela, rappresentate e difese le prime due dall'avv.  Franco
 Bagnoli  per  mandato  in  calce  alla  copia notificata dell'atto di
 citazione e la terza dall'avv. Pietro Romano Giusta procura in  calce
 alla comparsa di costituzione;
    Esaminati gli atti;
    Rilevato  che  in  data  26 ottobre 1970 e' deceduto Errante Rocco
 lasciando il coniuge Vincenza Beatrice Broussard ed i figli legittimi
 Concetta ed Angela; che con sentenza del  giorno  8  aprile  1977  e'
 stato  dichiarato  che l'Errante Rocco era altresi' padre naturale di
 Altomonte Angelo nato il 16 novembre 1940 e che ha quindi assunto  il
 nome  di  Errante  Angelo,  che  quest'ultimo ha promosso il presente
 giudizio al fine di ottenere la quota di eredita' di  sua  spettanza,
 sui beni relitti del padre; che vertendosi in tema di successione per
 legge  fra  gli eredi, le figlie legittime sostengono che debba farsi
 riferimento alle disposizioni  in  vigore  al  momento  dell'apertura
 della   successione   e  quindi  riconoscersi  che  ad  Angelo  debba
 attribuirsi la meta'  di  quanto  loro  spettante  e  cio'  in  forza
 dell'art.  574  del  Codice civile ora abrogato ma vigente al momento
 del decesso del de cuius;
      che, di contro, l'avvenuta equiparazione dei  figli  naturali  a
 quelli  legittimi  (  ex  art. 261 cod. civ. nella nuova formulazione
 introdotta con la legge  n.  157  del  1975)  appare  chiaramente  in
 contrasto  con  sifatta  ripartizione  del  relictum; che tuttavia il
 principio secondo cui la divisione ereditaria  va  fatta  secondo  la
 normativa vigente al momento dell'apertura della successione (ottobre
 1970) importa l'attribuzione pro quota al figlio naturale rionosciuto
 secondo  il  citato art. 574 abrogato; che la giurisprudenza costante
 della Corte di cassazione e' nel senso che il principio secondo cui i
 diritti successori sono regolati dalla legge  in  vigore  al  momento
 dell'apertura  della  successione  non  e' stato derogato dalla norma
 dell'art. 230 legge  n.  151/1975,  in  quanto  questa  si  limita  a
 stabilire  che  il riconoscimento invalido di figli naturali compiuto
 prima del 20 settembre 1975, data di entrata in  vigore  della  legge
 stessa,   vale   anche   agli   effetti   delle   successioni  aperte
 anteriormente a tale data, senza nulla disporre in ordine ai  diritti
 successori  spettanti ai figli invalidamente riconosciuti (cfr. Cass.
 n. 543 del 1986); che analoga  soluzione  non  puo'  non  esser  data
 all'ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternita'; che, tuttavia,
 tanto  appare  in  contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della
 Costituzione  esigendo  il   primo   "pari   dignita'   sociale"   ed
 "eguaglianza  giuridica"  per tutti i cittadini senza distinzione "di
 condizioni personali e sociali" e prevedendo il  secondo:  "La  legge
 assicura  ai  figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
 sociale,  compatibile  con  i  diritti  dei  membri  della   famiglia
 legittima";  che  i  limiti  della compatibilita' con i diritti della
 famiglia legittima,  visti  i  principi  degli  artt.  2  e  3  della
 Costituzione sul valore primario della persona e della sua tutela nel
 nucleo  formato  in  virtu' della generazione, non possono che essere
 intesi nel senso piu' stretto;
      che appare  non  manifestamente  infondata  la  questione  della
 incostituzionalita'  del  dettato  dell'art.  574  del  Codice civile
 abrogato, atteso che questo, mentre nel  secondo  comma  consente  ai
 figli  legittimi di soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari
 la quota spettante ai naturali appagandosi cosi' l'esigenza a che non
 si verifichi una  intromissione  non  voluta  nella  comunione  della
 famiglia  legittima  senza  tuttavia  ridurre  l'entita'  del diritto
 successorio del figlio riconosciuto; con il  primo  comma  incide  in
 maniera  pesante  e  discriminatoria  sugli  aspetti patrimoniali del
 diritto a succedere dei figli naturali e cio' in contrasto con  tutta
 l'evoluzione   giuridica   nell'interpretazione,  anche  della  Corte
 costituzionale, degli artt. 3 e 30 della  Costituzione  nei  rapporti
 familiari  (cfr.  Corte  costituzionale  14  aprile 1969 n. 79; Corte
 costituzionale 30 aprile 1973 n. 50; Corte  costituzionale  27  marzo
 1974 n. 82);
      che   il   trattamento   penalizzante   e   non   giuridicamente
 giustificato di disparita' successoria dei figli naturali rispetto ai
 figli legittimi appare incompatibile con la "piena tutela  giuridica"
 assicurata  dalla  Carta  costituzionale  ai  figli  nati  fuori  dal
 matrimonio e riconosciuti, oltre che con il maturato costume  sociale
 che ha imposto la nuova legislazione;
      che   la  soluzione  di  ordine  costituzionale  prospettata  e'
 rilevante  ai  fini  della   decisione   dovendosi   procedere   alla
 determinazione  delle  quote  spettanti nel caso in esame alle figlie
 legittime ed al figlio naturale giudizialmente dichiarato  come  tale
 del de cuius;
                               P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Dispone  altresi'  che  a  cura  della  cancelleria  la   presente
 ordinanza  venga  notificata alle parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Reggio Calabria, addi' 13 luglio 1990
                       Il presidente: PONTORIERI
    Depositata in cancelleria il 24 novembre 1990.
              Il collaboratore di cancelleria: MIGLIACCIO

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