N. 663 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1990- 17 ottobre 1991
N. 663 Ordinanza emessa il 13 luglio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 ottobre 1991) dal tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Errante Angelo e Broussard Vincenza Beatrice ed altre Successione ereditaria - Successione legittima apertasi prima della riforma del diritto di famiglia - Figli naturali riconosciuti - Attribuzione di quote di eredita' - Lamentata non applicabilita' della nuova disciplina (equiparazione dei figli naturali riconosciuti ai figli legittimi) introdotta con la riforma - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul principio che garantisce ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica. (C.C., art. 574 abrogato). (Cost., artt. 3 e 30).(GU n.44 del 6-11-1991 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1027/1979 r.g. e promossa da: Errante Angelo rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo contro Broussard Vincenza Beatrice, Errante Concetta ed Errante Angela, rappresentate e difese le prime due dall'avv. Franco Bagnoli per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e la terza dall'avv. Pietro Romano Giusta procura in calce alla comparsa di costituzione; Esaminati gli atti; Rilevato che in data 26 ottobre 1970 e' deceduto Errante Rocco lasciando il coniuge Vincenza Beatrice Broussard ed i figli legittimi Concetta ed Angela; che con sentenza del giorno 8 aprile 1977 e' stato dichiarato che l'Errante Rocco era altresi' padre naturale di Altomonte Angelo nato il 16 novembre 1940 e che ha quindi assunto il nome di Errante Angelo, che quest'ultimo ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la quota di eredita' di sua spettanza, sui beni relitti del padre; che vertendosi in tema di successione per legge fra gli eredi, le figlie legittime sostengono che debba farsi riferimento alle disposizioni in vigore al momento dell'apertura della successione e quindi riconoscersi che ad Angelo debba attribuirsi la meta' di quanto loro spettante e cio' in forza dell'art. 574 del Codice civile ora abrogato ma vigente al momento del decesso del de cuius; che, di contro, l'avvenuta equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi ( ex art. 261 cod. civ. nella nuova formulazione introdotta con la legge n. 157 del 1975) appare chiaramente in contrasto con sifatta ripartizione del relictum; che tuttavia il principio secondo cui la divisione ereditaria va fatta secondo la normativa vigente al momento dell'apertura della successione (ottobre 1970) importa l'attribuzione pro quota al figlio naturale rionosciuto secondo il citato art. 574 abrogato; che la giurisprudenza costante della Corte di cassazione e' nel senso che il principio secondo cui i diritti successori sono regolati dalla legge in vigore al momento dell'apertura della successione non e' stato derogato dalla norma dell'art. 230 legge n. 151/1975, in quanto questa si limita a stabilire che il riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, data di entrata in vigore della legge stessa, vale anche agli effetti delle successioni aperte anteriormente a tale data, senza nulla disporre in ordine ai diritti successori spettanti ai figli invalidamente riconosciuti (cfr. Cass. n. 543 del 1986); che analoga soluzione non puo' non esser data all'ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternita'; che, tuttavia, tanto appare in contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione esigendo il primo "pari dignita' sociale" ed "eguaglianza giuridica" per tutti i cittadini senza distinzione "di condizioni personali e sociali" e prevedendo il secondo: "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima"; che i limiti della compatibilita' con i diritti della famiglia legittima, visti i principi degli artt. 2 e 3 della Costituzione sul valore primario della persona e della sua tutela nel nucleo formato in virtu' della generazione, non possono che essere intesi nel senso piu' stretto; che appare non manifestamente infondata la questione della incostituzionalita' del dettato dell'art. 574 del Codice civile abrogato, atteso che questo, mentre nel secondo comma consente ai figli legittimi di soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la quota spettante ai naturali appagandosi cosi' l'esigenza a che non si verifichi una intromissione non voluta nella comunione della famiglia legittima senza tuttavia ridurre l'entita' del diritto successorio del figlio riconosciuto; con il primo comma incide in maniera pesante e discriminatoria sugli aspetti patrimoniali del diritto a succedere dei figli naturali e cio' in contrasto con tutta l'evoluzione giuridica nell'interpretazione, anche della Corte costituzionale, degli artt. 3 e 30 della Costituzione nei rapporti familiari (cfr. Corte costituzionale 14 aprile 1969 n. 79; Corte costituzionale 30 aprile 1973 n. 50; Corte costituzionale 27 marzo 1974 n. 82); che il trattamento penalizzante e non giuridicamente giustificato di disparita' successoria dei figli naturali rispetto ai figli legittimi appare incompatibile con la "piena tutela giuridica" assicurata dalla Carta costituzionale ai figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, oltre che con il maturato costume sociale che ha imposto la nuova legislazione; che la soluzione di ordine costituzionale prospettata e' rilevante ai fini della decisione dovendosi procedere alla determinazione delle quote spettanti nel caso in esame alle figlie legittime ed al figlio naturale giudizialmente dichiarato come tale del de cuius;
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone altresi' che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, addi' 13 luglio 1990 Il presidente: PONTORIERI Depositata in cancelleria il 24 novembre 1990. Il collaboratore di cancelleria: MIGLIACCIO 91C1161