N. 665 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1991
N. 665 Ordinanza emessa l'11 luglio 1991 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di San Cipriano Picentino nel procedimento penale a carico di Di Meo Nicola Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione del giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dirett. 101).(GU n.44 del 6-11-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nell'udienza dell'11 luglio 1991 nella causa penale contro Di Meo Nicola. Premesso che lo scrivente, quale giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Salerno, in data 13 dicembre 1990 respingeva la richiesta di archiviazione del presente procedimento per il reato di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.; che all'odierna udienza ad esercitare le funzioni di pretore del dibattimento destinato in supplenza a questa sezione distaccata; che la Corte costituzionale con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza ex art. 554, secondo comma, del c.p.p.; Rilevato che per la identita' di ratio analoga illegittimita' costituzionale si profila qualora debba possedersi al giudizio dibattimentale ordinario anziche' a quello abbreviato, essendo comune l'esigenza di tutelare il principio di terzieta' del giudice di cui alla direttiva n. 101 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraiuo 1987, n. 81); in relazione all'art. 76 della Costituzione; Ritenuta la suddetta questione rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio e della decisione di merito;
P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla direttiva n. 101 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non prevede che possa partecipare al successivo giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.; Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. S. Cipriano Picentino, addi' 11 luglio 1991 Il pretore: DANIELE 91C1163