N. 665 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1991

                                N. 665
   Ordinanza emessa l'11 luglio 1991 dal pretore di Salerno, sezione
                 distaccata di San Cipriano Picentino
           nel procedimento penale a carico di Di Meo Nicola
 Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione
    al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m.
    per formulazione  dell'imputazione  -  Adempimento  -  Conseguente
    fissazione del giudizio innanzi allo stesso magistrato - Lamentata
    omessa  previsione di incompatibilita' di tale giudice - Contrasto
    con i principi e le direttive della legge delega.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, dirett. 101).
(GU n.44 del 6-11-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura  del  dispositivo  la
 seguente  ordinanza  nell'udienza  dell'11  luglio  1991  nella causa
 penale contro Di Meo Nicola.
    Premesso  che  lo  scrivente,  quale  giudice  per   le   indagini
 preliminari  presso  la  pretura circondariale di Salerno, in data 13
 dicembre 1990 respingeva la richiesta di archiviazione  del  presente
 procedimento  per  il  reato  di cui all'art. 554, secondo comma, del
 c.p.p.;
      che all'odierna udienza ad esercitare le funzioni di pretore del
 dibattimento destinato in supplenza a questa sezione distaccata;
      che la Corte costituzionale con sentenza n. 496 del  26  ottobre
 1990  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa
 partecipare al successivo giudizio abbreviato  il  g.i.p.  presso  la
 pretura  che abbia emesso l'ordinanza ex art. 554, secondo comma, del
 c.p.p.;
    Rilevato che per la  identita'  di  ratio  analoga  illegittimita'
 costituzionale  si  profila  qualora  debba  possedersi  al  giudizio
 dibattimentale ordinario anziche' a quello abbreviato, essendo comune
 l'esigenza di tutelare il principio di terzieta' del giudice  di  cui
 alla  direttiva  n. 101 della legge delega per l'emanazione del nuovo
 codice di procedura penale (legge  16  febbraiuo  1987,  n.  81);  in
 relazione all'art. 76 della Costituzione;
    Ritenuta   la   suddetta   questione   rilevante   ai  fini  della
 prosecuzione del giudizio e della decisione di merito;
                                P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in
 corso la questione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,
 secondo   comma,  del  c.p.p.,  per  violazione  dell'art.  76  della
 Costituzione in relazione  alla  direttiva  n.  101  della  legge  16
 febbraio  1987,  n.  81,  nella  parte  in  cui non prevede che possa
 partecipare al successivo giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la
 pretura che abbia emesso l'ordinanza di  cui  all'art.  554,  secondo
 comma, del c.p.p.;
    Sospende  il presente procedimento e dispone la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  trasmissione   della   presente
 ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  la
 comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      S. Cipriano Picentino, addi' 11 luglio 1991
                          Il pretore: DANIELE

 91C1163