N. 673 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1991

                                N. 673
       Ordinanza emessa il 17 giugno 1991 dal pretore di Bologna
      nel procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e
                             I.N.A.D.E.L.
 Previdenza e assistenza sociale - Riscatto per i periodi
    corrispondenti  alla  durata  del  corso  di  laurea  o  di titoli
    equipollenti -  Corsi  di  scuole  universitarie  diretti  a  fini
    speciali  (nella specie: corso per tecnico in logopedia) - Mancata
    previsione della facolta' di  riscattare  i  periodi  di  servizio
    corrispondenti  alla  durata legale dei corsi per il conseguimento
    del diploma di  tecnico  in  logopedia,  rilasciato  dalle  scuole
    universitarie  dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato
    richiesto quale condizione necessaria per la  relativa  ammissione
    in  servizio - Ingiustificato deteriore trattamento dei tecnici in
    logopedia  rispetto  ai  tecnici  in  fisioterapia  ai  quali   e'
    concesso, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
    133/1991,  di riscattare il periodo di studio per il conseguimento
    del relativo diploma - Incidenza sui principi di  imparzialita'  e
    buon andamento della pubblica amministrazione.
 (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, convertito in legge 9 gennaio
    1939,  n.  41,  in relazione alla legge 8 marzo 1968, n. 152, art.
    12).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.44 del 6-11-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  iscritta  al  n.
 r.g.l.  7319/90  promossa da Corticelli Patrizia (avvocati Passanti e
 Naldi)  contro  l'I.N.A.D.E.L.  (avv.  Mario  Ghezzi),  in  punto  a:
 ammissione  al  riscatto  ai fini della liquidazione della indennita'
 premio di servizio;
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Premesso che  la  ricorrente  Patrizia  Corticelli  frequento'  la
 scuola  di  perfezionamento per tecnici in logopedia istituita, quale
 scuola diretta a fini speciali, nell'ambito della facolta' di lettere
 e filosofia dell'Universita' di Padova conseguendo, in data 30  marzo
 1983,  il  diploma  di  tecnico  di  logopedia  in  forza  del quale,
 espressamente prescritto  allo  scopo,  fu  assunta  alle  dipendenze
 dell'u.s.l. n. 20, Casalecchio di Reno (Bologna);
    Sottolineato   che,   con   provvedimento   del  23  maggio  1990,
 l'I.N.A.D.E.L. respinse la domanda, inoltrata dalla  Corticelli  l'11
 maggio  1990,  tendente  ad  essere  ammessa  al  riscatto,  ai  fini
 dell'indennita'  di  premio  di  servizio,  del  periodo   di   studi
 frequentato  per  il  conseguimento  del  diploma e che il rigetto fu
 motivato argomentando che "il diploma (in questione) non puo'  essere
 compreso  nelle  accezioni"  periodi  di studio universitario e corsi
 speciali di perfezionamento ai quali l'art. 12 della  legge  8  marzo
 1968, n. 152, limita "il riscatto";
    Considerato  che l'art. 12 della legge n. 152/1968 (Nuove norme in
 materia previdenziale per il  personale  degli  enti  locali),  nello
 stabilire,  per  la liquidazione della indennita' premio di servizio,
 la  facolta'  di  riscatto  dei  periodi  di   studio   universitario
 valutabili   ai   fini   del  trattamento  di  quiescenza,  coinvolge
 l'applicabilita',nella fattispecie, dell'art. 69 del  d.-l.  3  marzo
 1938,  n.  680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
 degli impiegati degli enti locali) che limita  il  riscatto  ai  soli
 anni  di  studio  per il conseguimento della laurea prescritta per la
 carriera intrapresa;
    Rilevato che l'insieme delle norme applicabili  crea  forti  dubbi
 circa   la   loro   legittimita'   costituzionale   segnatamente  con
 riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per le irragionevoli
 conseguenze discriminatorie nei confronti di  chi  abbia  conseguito,
 presso  scuole  dirette  a fini speciali universitarie, il titolo per
 l'esercizio dell'attivita' di tecnico in  logopedia  con  conseguente
 accesso alle corrispondenti mansioni;
    Ritenuto,  infine  e da un lato, che la valutazione che precede ha
 gia' trovato avallo, in casi analoghi (da ultimo e  a  proposito  dei
 tecnici fisioterapisti cfr. sentenza n. 133 del 29 marzo 1991), nella
 giurisprudenza della Corte costituzionale e, dall'altro, che trattasi
 di   questione  indiscutibilmente  rilevante  poiche',  ove  ritenuta
 fondata,  si  vanificherebbero   tutte   le   eccezioni   prospettate
 dall'istituto convenuto;
                               P. Q. M.
    Dichiara   la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 illegittimita', con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 dell'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge
 9 gennaio 1939, n. 41,  in  relazione  all'art.  12  della  legge  n.
 152/1968,  nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i
 periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per  il
 conseguimento  del  diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle
 scuole universitarie dirette a fini speciali, quando  il  titolo  sia
 stato   richiesto   quale   condizione  necessaria  per  la  relativa
 ammissione in servizio;
    Per l'effetto sospende il giudizio e ordina la trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-
 tempore  e  comunicata  al  Presidente della Camera dei deputati e al
 Presidente del Senato della Repubblica.
      Bologna, addi' 17 giugno 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 91C1171