N. 673 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1991
N. 673 Ordinanza emessa il 17 giugno 1991 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e I.N.A.D.E.L. Previdenza e assistenza sociale - Riscatto per i periodi corrispondenti alla durata del corso di laurea o di titoli equipollenti - Corsi di scuole universitarie diretti a fini speciali (nella specie: corso per tecnico in logopedia) - Mancata previsione della facolta' di riscattare i periodi di servizio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio - Ingiustificato deteriore trattamento dei tecnici in logopedia rispetto ai tecnici in fisioterapia ai quali e' concesso, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 133/1991, di riscattare il periodo di studio per il conseguimento del relativo diploma - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione alla legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.44 del 6-11-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g.l. 7319/90 promossa da Corticelli Patrizia (avvocati Passanti e Naldi) contro l'I.N.A.D.E.L. (avv. Mario Ghezzi), in punto a: ammissione al riscatto ai fini della liquidazione della indennita' premio di servizio; Sciogliendo la riserva che precede; Premesso che la ricorrente Patrizia Corticelli frequento' la scuola di perfezionamento per tecnici in logopedia istituita, quale scuola diretta a fini speciali, nell'ambito della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Padova conseguendo, in data 30 marzo 1983, il diploma di tecnico di logopedia in forza del quale, espressamente prescritto allo scopo, fu assunta alle dipendenze dell'u.s.l. n. 20, Casalecchio di Reno (Bologna); Sottolineato che, con provvedimento del 23 maggio 1990, l'I.N.A.D.E.L. respinse la domanda, inoltrata dalla Corticelli l'11 maggio 1990, tendente ad essere ammessa al riscatto, ai fini dell'indennita' di premio di servizio, del periodo di studi frequentato per il conseguimento del diploma e che il rigetto fu motivato argomentando che "il diploma (in questione) non puo' essere compreso nelle accezioni" periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento ai quali l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, limita "il riscatto"; Considerato che l'art. 12 della legge n. 152/1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nello stabilire, per la liquidazione della indennita' premio di servizio, la facolta' di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, coinvolge l'applicabilita',nella fattispecie, dell'art. 69 del d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali) che limita il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa; Rilevato che l'insieme delle norme applicabili crea forti dubbi circa la loro legittimita' costituzionale segnatamente con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per le irragionevoli conseguenze discriminatorie nei confronti di chi abbia conseguito, presso scuole dirette a fini speciali universitarie, il titolo per l'esercizio dell'attivita' di tecnico in logopedia con conseguente accesso alle corrispondenti mansioni; Ritenuto, infine e da un lato, che la valutazione che precede ha gia' trovato avallo, in casi analoghi (da ultimo e a proposito dei tecnici fisioterapisti cfr. sentenza n. 133 del 29 marzo 1991), nella giurisprudenza della Corte costituzionale e, dall'altro, che trattasi di questione indiscutibilmente rilevante poiche', ove ritenuta fondata, si vanificherebbero tutte le eccezioni prospettate dall'istituto convenuto;
P. Q. M. Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita', con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge n. 152/1968, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio; Per l'effetto sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro- tempore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Bologna, addi' 17 giugno 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C1171