N. 397 ORDINANZA 15 - 31 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e assistenza - Personale medico dirigente delle uu.ss.ll.
 - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di  eta'
 -  Esclusione - Identica questione gia' decisa con la restituzione ai
 giudici  a quibus (sentenza n. 143/1991) -   Ius superveniens:  legge
 19  febbraio  1991, n. 50 - Necessita' di esame della rilevanza della
 questione - Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n.
 413, art. 1, comma 4- quinquies,  convertito  in  legge  28  febbraio
 1990, n. 37)
 
 (Cost., artt. 3, 97, primo comma e 38, secondo comma).
(GU n.45 del 13-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53  del  d.P.R.
 20  dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unita'
 sanitarie  locali),  e  dell'art.  1,  comma  quarto  quinquies,  del
 decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.  413  (Disposizioni urgenti in
 materia di trattamento economico dei dirigenti dello  Stato  e  delle
 categorie   ad  essi  equiparate,  nonche'  in  materia  di  pubblico
 impiego), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  28  febbraio
 1990,  n.  37,  promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal
 Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Campania  sui  ricorsi
 riuniti  proposti da De Luca Antonino contro il Comitato regionale di
 controllo di Napoli  ed  altra,  iscritta  al  n.  309  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  10  luglio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui il ricorrente,
 primario di ruolo di Unita'  sanitaria  locale,  con  trentasei  anni
 contributivi    d'anzianita'    pensionabile,   aveva   impugnato   i
 provvedimenti che gli avevano precluso il trattenimento  in  servizio
 sino   al   raggiungimento   dell'anzianita'   massima  ed  oltre  il
 sessantacinquesimo  anno  di  eta',   il   Tribunale   amministrativo
 regionale  per la Campania, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990,
 ha sollevato, in relazione agli artt.  3,  97,  primo  comma,  e  38,
 secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 53 del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761
 (Stato  giuridico  del  personale  delle  Unita' sanitarie locali), e
 dell'art. 1, comma quarto quinquies, del  decreto-legge  27  dicembre
 1989,   n.  413  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trattamento
 economico dei  dirigenti  dello  Stato  e  delle  categorie  ad  essi
 equiparate,  nonche' in materia di pubblico impiego), convertito, con
 modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37,  nella  parte  in
 cui  non consentono al personale medico delle Unita' sanitarie locali
 in posizione apicale  di  continuare  a  prestare  servizio  fino  al
 settantesimo  anno  di eta' per raggiungere od incrementare il minimo
 della pensione;
      che, in particolare, a parere del giudice rimettente, la seconda
 delle citate  disposizioni  risulterebbe  censurabile  per  non  aver
 esteso anche al personale in argomento la normativa di cui agli artt.
 15,  secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10,
 sesto  comma,  del  decreto-legge  6  novembre  1989,  n.  357,  come
 convertito  nella  legge  27  dicembre  1989,  n. 417 (concernente il
 mantenimento in servizio fino  al  settantesimo  anno  del  personale
 della  scuola),  riconosciuta, invece, applicabile ai dirigenti dello
 Stato, rispetto ai  quali  il  trattamento  riservato  ai  medici  in
 analoga  posizione  di  vertice e di responsabilita' si appaleserebbe
 irrazionalmente deteriore, in quanto li  priverebbe  del  diritto  ad
 un'adeguata  pensione  senza  alcuna giustificazione, con l'ulteriore
 conseguenza  dell'impossibilita',  per l'Amministrazione, di giovarsi
 completamente dell'opera di personale qualificato;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   dall'Avvocatura   dello   Stato,   che   ha  rilevato
 l'identita' della questione rispetto a quella decisa con la  sentenza
 n. 143 del 1991;
    Considerato  che  identica  questione  e'  gia' stata sottoposta a
 questa Corte, la quale ha disposto  la  restituzione  degli  atti  ai
 giudici  a  quibus  per  un  riesame  della rilevanza alla luce della
 sopravvenuta  legge  19  febbraio  1991,  n.  50  (Disposizioni   sul
 collocamento  a  riposo  del  personale  medico  dipendente),  che ha
 consentito il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri  sino
 al  settantesimo  anno di eta' per il conseguimento del massimo della
 pensione;
      che analoga soluzione va adottata nel presente giudizio;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale  amministrativo
 regionale per la Campania.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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