N. 397 ORDINANZA 15 - 31 ottobre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Personale medico dirigente delle uu.ss.ll. - Trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' - Esclusione - Identica questione gia' decisa con la restituzione ai giudici a quibus (sentenza n. 143/1991) - Ius superveniens: legge 19 febbraio 1991, n. 50 - Necessita' di esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4- quinquies, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37) (Cost., artt. 3, 97, primo comma e 38, secondo comma).(GU n.45 del 13-11-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali), e dell'art. 1, comma quarto quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da De Luca Antonino contro il Comitato regionale di controllo di Napoli ed altra, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, primario di ruolo di Unita' sanitaria locale, con trentasei anni contributivi d'anzianita' pensionabile, aveva impugnato i provvedimenti che gli avevano precluso il trattenimento in servizio sino al raggiungimento dell'anzianita' massima ed oltre il sessantacinquesimo anno di eta', il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali), e dell'art. 1, comma quarto quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non consentono al personale medico delle Unita' sanitarie locali in posizione apicale di continuare a prestare servizio fino al settantesimo anno di eta' per raggiungere od incrementare il minimo della pensione; che, in particolare, a parere del giudice rimettente, la seconda delle citate disposizioni risulterebbe censurabile per non aver esteso anche al personale in argomento la normativa di cui agli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 (concernente il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno del personale della scuola), riconosciuta, invece, applicabile ai dirigenti dello Stato, rispetto ai quali il trattamento riservato ai medici in analoga posizione di vertice e di responsabilita' si appaleserebbe irrazionalmente deteriore, in quanto li priverebbe del diritto ad un'adeguata pensione senza alcuna giustificazione, con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilita', per l'Amministrazione, di giovarsi completamente dell'opera di personale qualificato; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato l'identita' della questione rispetto a quella decisa con la sentenza n. 143 del 1991; Considerato che identica questione e' gia' stata sottoposta a questa Corte, la quale ha disposto la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), che ha consentito il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri sino al settantesimo anno di eta' per il conseguimento del massimo della pensione; che analoga soluzione va adottata nel presente giudizio;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1186