N. 398 ORDINANZA 15 - 31 ottobre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  G.I.P.  - Difensore dell'imputato - Diritto alla
 ricezione  autonoma  della  notifica  dell'impugnazione  del  p.m.  -
 Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 436/1990 -
 Intervenuta   definizione   del   grado   di  giudizio  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 584).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.45 del 13-11-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 584 del c.p.p.
 promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990  dal  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di Siena nel procedimento
 penale a carico di Franchi Franco, iscritta al n.  183  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  9  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 (pervenuta il 2
 marzo  1991) il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
 di Siena, nel procedimento penale a  carico  di  Franchi  Franco,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 584
 c.p.p., nella parte in cui "non prevede il  diritto  processuale  del
 difensore  dell'imputato  (almeno  di quello risultante dagli atti al
 momento   della   sentenza)   di   ricevere,   indipendentemente   ed
 autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla
 cancelleria  del  giudice  del  provvedimento  impugnato  dal p.m. la
 notifica di tale impugnazione", in riferimento agli  artt.  3  e  24,
 secondo comma, della Costituzione;
      che  e' intervenuto in giudizio, per il Presidente del Consiglio
 dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che  ha  eccepito  la
 manifesta inammissibilita' per irrilevanza della questione;
    Considerato  che,  come  infatti  osservato,  il  g.i.p.  ha  gia'
 pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio,  senza  che  sia
 chiamato  ad  applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni
 poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase  di
 gravame;
      che,  in  effetti,  e' in quest'ultima sede che la norma avrebbe
 potuto essere censurata tenendo conto che la  delibazione  in  ordine
 alla  ammissibilita'  dell'impugnazione compete, con il nuovo c.p.p.,
 al solo giudice del gravame;
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile,  pur ricordandosi i principi affermati con sentenza n.
 436 del 1990, in ordine a norma analoga a quella qui in esame;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 584 c.p.p. in riferimento agli
 artt. 3 e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  sollevata  dal
 giudice  per  le indagini preliminari presso la Pretura di Siena, con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1187