N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 1991

                                N. 678
      Ordinanza emessa il 2 ottobre 1991 dal pretore di Lucca nel
     procedimento civile vertente tra Riccomini Elio e l'I.N.P.S.
 Pensioni E.N.P.A.L.S. - Esclusione dell'integrazione al minimo nel
    caso  di  concorso  con  pensione I.N.P.S. a carico della gestione
    speciale commercianti - Ingiustificata disparita'  di  trattamento
    rispetto  alle  ipotesi  analoghe  di  concorso di pensioni per le
    quali  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
    costituzionale  delle  norme  che  escludevano  l'integrazione  al
    minimo (sentenze nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989).
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.45 del 13-11-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Riccomini  Elvio,  titolare  di  pensione  dell'E.N.P.A.L.S.,   ha
 chiesto l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria
 SO/COM decorrente dal dicembre 1981, non integrata al minimo.
    L'I.N.P.S.  a  prescindere  dalla  generica  memoria difensiva, ha
 contestato  la  domanda  assumendo  che  la  sentenza   della   Corte
 costituzionale  n.  314/85 e' applicabile solo alle pensioni a carico
 dell'a.g.o.
    In  effetti  la  Corte  costituzionale  non  si e' ancora occupata
 specificatamente della particolare situazione  oggetto  del  presente
 giudizio, riguardante soggetto titolare di pensione E.N.P.A.L.S. e di
 pensione   SO/COM,   cioe'   appartenente   alla   gestione  speciale
 commercianti, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613  (v.  sentenze
 nn. 1086/1988, 179, 250 e 504/1989). In dette sentenze, peraltro, non
 e'  stata  fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87, come  invece  e'  avvenuto  in  occasione  della  sentenza  n.
 314/1985  al  dichiarato  scopo  di  evitare  ulteriori  pronunce  di
 accoglimento.
    Si rende quindi necessario proporre la questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine,
 dalla difesa ricorrente non potendo la domanda essere ascolta in base
 alla   sentenza  n.  314/1985  che  riguarda  le  pensioni  a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria  ai  sensi  della  legge  12
 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S.
    Circa  la  non  manifesta  infondatezza per violazione dell'art. 3
 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte
 costituzionale, che nelle numerose sentenze  emesse  in  materia,  ha
 inteso far venire meno per criterio di omogeneita' sino al 1ยบ ottobre
 1983  (data  di  entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina di cui
 all'art. 6 del d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463,  convertita  con
 modificazioni  dalla  legge  11  novembre 1983, n. 638) ogni ostacolo
 all'integrazione al minimo delle pensioni che,  avendo  identita'  di
 natura   e   funzione,  discendono  dallo  stesso  presupposto  della
 diminuita capacita' di guadagno per infermita' e  per  eta',  si'  da
 rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.
    Non vi e' dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso
 in esame.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966,
 n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento
 minimo   di   pensione   categoria  SO/COM  in  caso  di  contestuale
 contitolarita' di pensione  E.N.P.A.L.S.,  qualora  per  effetto  del
 cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e che a cura della cancelleria, copia  della  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Lucca, addi' 2 ottobre 1991
          Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile)

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