N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 ottobre 1991
N. 678 Ordinanza emessa il 2 ottobre 1991 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Riccomini Elio e l'I.N.P.S. Pensioni E.N.P.A.L.S. - Esclusione dell'integrazione al minimo nel caso di concorso con pensione I.N.P.S. a carico della gestione speciale commercianti - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi analoghe di concorso di pensioni per le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme che escludevano l'integrazione al minimo (sentenze nn. 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989). (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.45 del 13-11-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Riccomini Elvio, titolare di pensione dell'E.N.P.A.L.S., ha chiesto l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria SO/COM decorrente dal dicembre 1981, non integrata al minimo. L'I.N.P.S. a prescindere dalla generica memoria difensiva, ha contestato la domanda assumendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 314/85 e' applicabile solo alle pensioni a carico dell'a.g.o. In effetti la Corte costituzionale non si e' ancora occupata specificatamente della particolare situazione oggetto del presente giudizio, riguardante soggetto titolare di pensione E.N.P.A.L.S. e di pensione SO/COM, cioe' appartenente alla gestione speciale commercianti, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 (v. sentenze nn. 1086/1988, 179, 250 e 504/1989). In dette sentenze, peraltro, non e' stata fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come invece e' avvenuto in occasione della sentenza n. 314/1985 al dichiarato scopo di evitare ulteriori pronunce di accoglimento. Si rende quindi necessario proporre la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine, dalla difesa ricorrente non potendo la domanda essere ascolta in base alla sentenza n. 314/1985 che riguarda le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 12 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S. Circa la non manifesta infondatezza per violazione dell'art. 3 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che nelle numerose sentenze emesse in materia, ha inteso far venire meno per criterio di omogeneita' sino al 1ยบ ottobre 1983 (data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertita con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni che, avendo identita' di natura e funzione, discendono dallo stesso presupposto della diminuita capacita' di guadagno per infermita' e per eta', si' da rendere il soggetto meritevole di eguale protezione. Non vi e' dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso in esame.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo di pensione categoria SO/COM in caso di contestuale contitolarita' di pensione E.N.P.A.L.S., qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Lucca, addi' 2 ottobre 1991 Il pretore giudice del lavoro: (firma illeggibile) 91C1190