N. 404 SENTENZA 4 - 12 novembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Commissioni tributarie - Procedimento tributario - Sospensione - Applicabilita' - Richiamo alla sentenza n. 560/1989 della Corte - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).(GU n.46 del 20-11-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Verbania nel ricorso proposto da Aghina Giampiero contro l'Ufficio imposte dirette di Arona iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Verbania sul ricorso proposto da Aghina Giampiero contro l'Ufficio imposte dirette di Arona (Reg. ord. n. 325 del 1991) avverso l'avviso di accertamento con il quale e' stato elevato il reddito di partecipazione dell'Aghina in qualita' di socio della "PI.EM. di Lazzaro Emilio e Aghina Giampiero s.n.c.", e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto non prevede l'applicabilita', al procedimento davanti alle commissioni tributarie, dell'art. 295 c.p.c (sospensione necessaria), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Rilevato infatti che ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 il reddito di partecipazione del socio e' subordinato alla determinazione del reddito della societa' e che pende il giudizio di appello relativo all'avviso di accertamento notificato alla suddetta societa' PI.EM., il Collegio a quo osserva come nella fattispecie in esame la sospensione del processo non solo sarebbe opportuna, ma "addirittura necessaria", poiche' la decisione del ricorso dipenderebbe "totalmente" dalla definizione della causa promossa dalla PI.EM. s.n.c. La sospensione, secondo il Collegio, non e' tuttavia prevista dalle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, senza che l'art. 295 del Codice di procedura civile possa trovare applicazione nel processo tributario. Di conseguenza, l'eventualita' di giudicati contraddittori in caso di mancata sospensione giustificherebbe la relativa censura di incostituzionalita' in relazione all'art. 3, primo comma, (principio di razionalita') e all'art. 97, primo comma, (principio del buon andamento). 2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' o infondatezza della questione. A parte un adombrato automatismo, nella sfera tributaria, correlante il reddito societario premesso con quello di partecipazione del socio, si osserva, infatti, che la finalita' sostanziale perseguita nell'art. 295 c.p.c. in una forma - quella della sospensione del processo - coerente ad un procedimento caratterizzato dall'impulso di parte, sarebbe pur sempre salvaguardata, in procedimenti - come quello tributario - con strumenti diversi (quali, ad esempio, il rinvio o la cancellazione dal ruolo d'udienza). Considerato in diritto 1. - L'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) dichiara espressamente applicabili al procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, con salvezza di talune specifiche disposizioni, le norme del libro primo del codice di procedura civile. Talche', la Commissione remittente ha ravvisato senz'altro escluso dal procedimento stesso l'istituto della sospensione necessaria quale contemplata invece nel codice di rito, ma in diverso libro (II: art. 295). Tanto contrasterebbe, secondo il remittente, con i principi di razionalita' e di buon andamento del procedimento espressi nell'art. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. 2. - La questione, nei termini di cui in appresso, non e' fondata. Gia' la Corte di Cassazione, seguita da gran parte della giurisprudenza della Commissione Centrale delle imposte, con svariate univoche decisioni, ha ritenuto applicabile al procedimento tributario, quando ne ricorrono i presupposti, l'istituto di cui trattasi. Anche in dottrina e' stato rilevato, ed ancorche' nel silenzio della legge, che sussiste ragione sufficiente per ritenere non estranea al contenzioso tributario la sospensione in parola. D'altronde, questa stessa Corte ha avuto modo di affermare nel recente passato, in termini piu' generali, che la disciplina del processo comune va riferita ed e' pertanto applicabile anche al procedimento tributario, tutte quelle volte che esso risulti compatibile con esso (sent. n. 560 del 1989). Cio' acquista particolare valore per la situazione in esame, considerati gli scopi della regolamentazione dettata nell'art. 295 del codice di rito, avente il fine di evitare la contraddittorieta' di giudicati. In definitiva, con l'avvertenza che il giudice tributario dovra' tener presente, nella disamina, la compatibilita' effettiva della sospensione - come in punto adombrato dalla stessa Avvocatura - con quanto deriva dalla iscrizione provvisoria a termini di legge nei ruoli, la questione nei sensi qui descritti va dichiarata infondata.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata quanto all'applicazione dell'art. 295 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1201