N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 1991
N. 686 Ordinanza emessa il 6 agosto 1991 dalla pretura di Como, sezione distaccata di Menaggio, nel procedimento civile vertente tra Vanini Rita ed altra e Cigolotti Maria Antonietta Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione - Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza da parte del locatore - Immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda - Condizioni: esercizio della medesima attivita' - Regime differenziato nell'ambito della disciplina delle locazioni - Limitazione del diritto di proprieta'. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29). (Cost., artt. 3 e 42).(GU n.46 del 20-11-1991 )
IL VICE-PRETORE Letti gli atti di causa e sciolta la riserva; Rilevato che effettivamente l'art. 29 della legge n. 392/1978 indica motivi i quali devono essere indicati a pena di nullita' al fine di determinare il meccanismo del diniego alla prima scadenza contrattuale; che infatti dall'analisi letterale della norma appare in piena evidenza, l'impossibilita' per il proprietario dell'immobile di rientrare nel pieno possesso del medesimo, ancorche' lo stesso sia adibito a locazione alberghiera, se non eserciti la specifica attivita'; che allo stato, pertanto, le eccezioni di parte ricorrente, circa il contrasto tra la normativa in tema di locazioni e gli artt. 3 e 42 della Costituzione, non appaiono prive di fondamento se viste con opportuno buon senso; che infatti al proprietario dell'immobile "albergo" viene precluso il diritto naturale ed insito nel diritto di proprieta', nella sua accezione romanistica, di imperio sulla cosa ed il relativo utilizzo nella misura piu' ampia accordata dalla legge; che ora la tematica posta in essere dalla normativa di cui alla legge n. 392/1978, involge tematiche che vanno a collidere con i principi sanciti dalla Costituzione ed universalmente riconosciuti, ulteriormente anche de iure condendo, si assiste ad un florilegio di proposte atte da modificare in modo sostanziale la predetta normativa, al fine di renderla aderente alla realta' attuale, pertanto non appare equo "scaricare" sul proprietario locatore i volteggi semantici o giuridici posti in essere da parte della giurisprudenza per rendere agevole l'utilizzo di beni in locazione, anche se tale impostazione ha reso praticamente asfittico il mercato; che pertanto, il giudicante ritiene non manifestamente infondate le eccezioni di Vanini Rita e Puricelli Maria, in ordine alla violazione dell'art. 29 della legge n. 392/1978, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione della Repubblica italiana, e conseguentemente, deve essere, il presente procedimento, sospeso in attesa della pronuncia da parte della Corte costituzionale in ordine a quanto precedentemente indicato;
P. Q. M. Ordina la sospensione del presente procedimento, stante la non manifesta infondatezza del contrasto fra la norma di cui all'art. 29 della legge n. 392/1978 e gli artt. 3 e 42 della Costituzione della Repubblica italiana, conseguentemente dispone la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale affinche' si pronunci in merito al predetto contrasto di norme; Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti regolarmente costituite. Menaggio, addi' 6 agosto 1991 Il vice-pretore: (firma illeggibile) 91C1211