N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 1991

                                N. 686
 Ordinanza  emessa  il  6  agosto  1991 dalla pretura di Como, sezione
 distaccata di Menaggio, nel procedimento civile vertente  tra  Vanini
 Rita ed altra e Cigolotti Maria Antonietta
 Locazione - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione - Diniego
    di rinnovo del contratto alla prima scadenza da parte del locatore
    -  Immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda -
    Condizioni:  esercizio   della   medesima   attivita'   -   Regime
    differenziato  nell'ambito  della  disciplina  delle  locazioni  -
    Limitazione del diritto di proprieta'.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29).
 (Cost., artt. 3 e 42).
(GU n.46 del 20-11-1991 )
                            IL VICE-PRETORE
    Letti gli atti di causa e sciolta la riserva;
    Rilevato che effettivamente l'art.  29  della  legge  n.  392/1978
 indica  motivi  i  quali devono essere indicati a pena di nullita' al
 fine di determinare il meccanismo del  diniego  alla  prima  scadenza
 contrattuale;
      che  infatti  dall'analisi letterale della norma appare in piena
 evidenza,  l'impossibilita'  per  il  proprietario  dell'immobile  di
 rientrare  nel  pieno  possesso del medesimo, ancorche' lo stesso sia
 adibito  a  locazione  alberghiera,  se  non  eserciti  la  specifica
 attivita';
      che  allo  stato,  pertanto,  le  eccezioni di parte ricorrente,
 circa il contrasto tra la normativa in tema di locazioni e gli  artt.
 3  e 42 della Costituzione, non appaiono prive di fondamento se viste
 con opportuno buon senso;
      che  infatti  al  proprietario  dell'immobile  "albergo"   viene
 precluso  il  diritto  naturale  ed insito nel diritto di proprieta',
 nella sua accezione romanistica, di imperio sulla cosa ed il relativo
 utilizzo nella misura piu' ampia accordata dalla legge;
      che ora la tematica posta in essere dalla normativa di cui  alla
 legge  n.  392/1978,  involge  tematiche  che vanno a collidere con i
 principi sanciti dalla Costituzione ed  universalmente  riconosciuti,
 ulteriormente  anche de iure condendo, si assiste ad un florilegio di
 proposte  atte  da  modificare  in  modo  sostanziale   la   predetta
 normativa,  al  fine  di  renderla  aderente  alla  realta'  attuale,
 pertanto non appare equo  "scaricare"  sul  proprietario  locatore  i
 volteggi  semantici  o  giuridici  posti  in  essere  da  parte della
 giurisprudenza per rendere agevole l'utilizzo di beni  in  locazione,
 anche se tale impostazione ha reso praticamente asfittico il mercato;
      che pertanto, il giudicante ritiene non manifestamente infondate
 le  eccezioni  di  Vanini  Rita  e  Puricelli  Maria,  in ordine alla
 violazione dell'art. 29 della legge n. 392/1978,  in  relazione  agli
 artt.  3  e  42  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana,  e
 conseguentemente, deve essere, il presente procedimento,  sospeso  in
 attesa  della pronuncia da parte della Corte costituzionale in ordine
 a quanto precedentemente indicato;
                               P. Q. M.
    Ordina la sospensione del presente  procedimento,  stante  la  non
 manifesta  infondatezza del contrasto fra la norma di cui all'art. 29
 della legge n. 392/1978 e gli artt. 3 e 42 della  Costituzione  della
 Repubblica  italiana,  conseguentemente dispone la trasmissione degli
 atti di causa alla Corte  costituzionale  affinche'  si  pronunci  in
 merito al predetto contrasto di norme;
    Manda  alla  cancelleria  per  le comunicazioni di rito alle parti
 regolarmente costituite.
      Menaggio, addi' 6 agosto 1991
                 Il vice-pretore: (firma illeggibile)

 91C1211