N. 688 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 1991
N. 688 Ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Ceraldi Franco ed altri e OPAFS Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di buonuscita corrisposta dall'O.P.A.F.S. ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Esclusione dal computo di detta indennita' dall'indennita' integrativa speciale - Ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato rispetto ai dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti locali - Incidenza sul diritto al lavoro nonche' sui principi di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia. (Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14; legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, quarto comma). (Cost., artt. 3, 4, 36 e 38).(GU n.46 del 20-11-1991 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 30 maggio 1991; Premesso di fatto che l'OPAFS, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 829/1973 corrisponde ai dipendenti ferrovieri cessati dal servizio, a titolo d'indennita' di buonuscita, la somma pari all'80% dell'ultima retribuzione, senza calcolare la indennita' integrativa speciale; che tale esclusione sarebbe prevista dall'art. 1 lett. c) legge 27 maggio 1959, n. 324, istitutiva dell'indennita' integrativa speciale; che tale indennita', solo inizialmente, aveva finalita' assistenziale poiche' non concorreva a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare; era esente da ritenute erariali e che con la legge n. 364/1975 la ii.s., corrisposta in aggiunta alla 13a mensilita', veniva ad assimilarsi alle altre voci dello stipendio e veniva ad essere considerato ex artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 597/1973, vero e proprio reddito soggetto a tassazione; che, pertanto, per effetto di tali disposizioni di legge l'indennita' in parola ha assunto un'indubbia natura di "retribuzione differita" che si acquista sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'ente F.S. ed e' correlata direttamente al servizio cosicche' ha acquisito natura e funzione della indennita' di anzianita' corrisposta ai dipendenti privati, quest'ultima, peraltro, comprensiva anche dell'indennita' di contingenza; che non si rinviene ormai nel vigente ordinamento giuridico una ratio giustificativa di una diversa regolamentazione dell'indennita' in parola, di gia' nell'ambito dei pubblici dipendenti (con riguardo ai dipendenti degli enti locali l'ii.s. ha assunto funzione integrativa dello stipendio ed e' computata nella buonuscita con efffetto dal 1ยบ gennaio 1974 dovuta al personale iscritto all'Inadel (v. corte costituzionale sentenza n. 236/1986); che tale situazione di disparita' si attua in danno del personale ex dipendente dell'ente F.S. rispetto ai privati come riguardo agli altri dipendenti degli enti pubblici economici e cio' in violazione dell'artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione; che la norma dell'art. 14 della legge del 14 dicembre 1973, n. 829 che consente la liquidazione dell'indennita' di buonuscita con esclusione dalla ii.s. appare, pertanto, in contrasto con le norme di cui alla Costituzione teste' richiamate; che la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14 della legge n. 829/1973 e 21, quarto comma della legge n. 210/1985 appare rilevante e non manifestamente infondata;
P. Q. M. Sospende il presente procedimento; Dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria di notificare l'ordinanza presente al Presidente del Consiglio dei Ministri, con comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 13 giugno 1991 Il pretore: (firma illeggibile) 91C1213