N. 688 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 1991

                                N. 688
 Ordinanza  emessa  il  13  giugno  1991  dal  pretore  di  Roma   nel
 procedimento civile vertente tra Ceraldi Franco ed altri e OPAFS
 Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di buonuscita
    corrisposta dall'O.P.A.F.S. ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello
    Stato - Esclusione dal computo di detta indennita' dall'indennita'
    integrativa  speciale  -  Ingiustificato deteriore trattamento dei
    dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato rispetto  ai  dipendenti
    degli  enti pubblici economici e degli enti locali - Incidenza sul
    diritto al lavoro nonche'  sui  principi  di  proporzionalita'  ed
    adeguatezza     della    retribuzione    (anche    differita)    e
    dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso
    di vecchiaia.
 (Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14; legge 17 maggio 1985, n.
    210, art. 21, quarto comma).
 (Cost., artt. 3, 4, 36 e 38).
(GU n.46 del 20-11-1991 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 30 maggio 1991;
    Premesso di fatto che l'OPAFS, ai sensi dell'art. 14  della  legge
 n.   829/1973   corrisponde  ai  dipendenti  ferrovieri  cessati  dal
 servizio, a titolo d'indennita' di buonuscita, la somma pari  all'80%
 dell'ultima  retribuzione,  senza calcolare la indennita' integrativa
 speciale; che tale esclusione sarebbe prevista dall'art. 1  lett.  c)
 legge  27 maggio 1959, n. 324, istitutiva dell'indennita' integrativa
 speciale;
      che   tale   indennita',   solo  inizialmente,  aveva  finalita'
 assistenziale poiche' non concorreva a formare il reddito  imponibile
 ai fini dell'imposta complementare; era esente da ritenute erariali e
 che  con  la legge n. 364/1975 la ii.s., corrisposta in aggiunta alla
 13a mensilita', veniva ad assimilarsi alle altre voci dello stipendio
 e veniva ad essere considerato ex artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 597/1973,
 vero e proprio reddito soggetto a tassazione;
      che,  pertanto,  per  effetto  di  tali  disposizioni  di  legge
 l'indennita' in parola ha assunto un'indubbia natura di "retribuzione
 differita"  che  si  acquista  sulla  base del servizio prestato alle
 dipendenze dell'ente F.S. ed e' correlata  direttamente  al  servizio
 cosicche'   ha  acquisito  natura  e  funzione  della  indennita'  di
 anzianita' corrisposta ai dipendenti privati, quest'ultima, peraltro,
 comprensiva anche dell'indennita' di contingenza;
      che non si rinviene ormai nel vigente ordinamento giuridico  una
 ratio  giustificativa di una diversa regolamentazione dell'indennita'
 in parola, di gia' nell'ambito dei pubblici dipendenti (con  riguardo
 ai   dipendenti   degli  enti  locali  l'ii.s.  ha  assunto  funzione
 integrativa dello stipendio ed  e'  computata  nella  buonuscita  con
 efffetto  dal 1ยบ gennaio 1974 dovuta al personale iscritto all'Inadel
 (v. corte costituzionale sentenza n. 236/1986);
      che  tale  situazione  di  disparita'  si  attua  in  danno  del
 personale  ex  dipendente  dell'ente  F.S.  rispetto  ai privati come
 riguardo agli altri dipendenti degli enti pubblici economici  e  cio'
 in violazione dell'artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione;
      che  la  norma dell'art. 14 della legge del 14 dicembre 1973, n.
 829 che consente la liquidazione dell'indennita'  di  buonuscita  con
 esclusione dalla ii.s. appare, pertanto, in contrasto con le norme di
 cui alla Costituzione teste' richiamate;
      che  la  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14
 della legge n. 829/1973 e 21, quarto comma della  legge  n.  210/1985
 appare rilevante e non manifestamente infondata;
                               P. Q. M.
    Sospende il presente procedimento;
    Dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda   la  cancelleria  di  notificare  l'ordinanza  presente  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, con comunicazione della stessa
 ai  Presidenti  della  Camera  dei  Deputati  e  del   Senato   della
 Repubblica.
      Roma, addi' 13 giugno 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 91C1213