N. 690 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1991
N. 690 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal giudice istruttore presso il tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. F.I.T. e la S.r.l. Tintostampa Procedimento civile - Procedimento d'ingiunzione - Ammissibilita' per i crediti relativi a "forniture di merci" e non per quelli relativi a "mere prestazioni" - Irragionevole diversita' di disciplina processuale anche rispetto ai sistemi giudiziari stranieri. (C.P.C., art. 634, primo comma). (Cost., artt. 3 e 10).(GU n.46 del 20-11-1991 )
IL GIUDICE ISTRUTTORE Il g.i., a scioglimento riserva e letti gli atti; Impregiudicata, allo stato, ogni altra pronuncia; Ritenuta controversa principalmente la procedibilita' monitoria delle "mere prestazioni", dall'opponente sostenendosi la procedibilita' monitoria delle sole "forniture merci"; Considerato, finalmente dopo anni di opposte soluzioni, portare la questione all'esame della Corte, poiche' non sembra lecita quella letterale limitazione, che, incidendo sul pagamento del prezzo (monitorio oppure solo con lite ordinaria, proprio considerati i tempi lunghi del processo civile), "spiazza", il commercio nazionale rispetto ad altri, ben piu' rapidi, sistemi giudiziari stranieri; Rammentato l'irragionevole differenza di recupero nel tempo, dato al creditore a fronte debitore egualmente insolvente; Non apparendo la rilevante questione manifestamente infondata sia nei confronti degli artt. 10, primo comma, e 3, della Costituzione, essendo piuttosto "scoperto" il maldestro trattamento di favore processuale, da quella mera letteralita', operato pei venditori di sole merci; Non dimenticata, infine, l'obbligatorieta' contabile e tributaria anche pei fornitori di prestazioni; Applicata la normativa vigente sul processo costituzionale;
Sospende il processo in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 634 del codice di procedura civile, primo comma, in quanto contiene le parole "di merci", per contrasto con gli artt. 3 e 10 della Costituzione; Dispone la notifica della presente alle parti costituite in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Prato, addi' 12 ottobre 1991 Il giudice istruttore: (firma illeggibile) Depositata addi' 14 ottobre 1991, al tribunale di Prato. Il cancelliere: (firma illeggibile) 91C1215