N. 690 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1991

                                N. 690
 Ordinanza  emessa il 12 ottobre 1991 dal giudice istruttore presso il
 tribunale di Prato nel procedimento civile  vertente  tra  la  S.r.l.
 F.I.T. e la S.r.l.  Tintostampa
 Procedimento civile - Procedimento d'ingiunzione - Ammissibilita' per
    i  crediti  relativi  a  "forniture  di  merci"  e  non per quelli
    relativi  a  "mere  prestazioni"  -  Irragionevole  diversita'  di
    disciplina   processuale  anche  rispetto  ai  sistemi  giudiziari
    stranieri.
 (C.P.C., art. 634, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 10).
(GU n.46 del 20-11-1991 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Il g.i., a scioglimento riserva e letti gli atti;
    Impregiudicata, allo stato, ogni altra pronuncia;
    Ritenuta controversa principalmente  la  procedibilita'  monitoria
 delle    "mere    prestazioni",    dall'opponente   sostenendosi   la
 procedibilita' monitoria delle sole "forniture merci";
    Considerato, finalmente dopo anni di opposte soluzioni, portare la
 questione all'esame della Corte, poiche'  non  sembra  lecita  quella
 letterale  limitazione,  che,  incidendo  sul  pagamento  del  prezzo
 (monitorio oppure solo con  lite  ordinaria,  proprio  considerati  i
 tempi  lunghi del processo civile), "spiazza", il commercio nazionale
 rispetto ad altri, ben piu' rapidi, sistemi giudiziari stranieri;
    Rammentato l'irragionevole differenza di recupero nel tempo,  dato
 al creditore a fronte debitore egualmente insolvente;
    Non  apparendo la rilevante questione manifestamente infondata sia
 nei confronti degli artt. 10, primo comma, e 3,  della  Costituzione,
 essendo  piuttosto  "scoperto"  il  maldestro  trattamento  di favore
 processuale, da quella mera letteralita', operato  pei  venditori  di
 sole merci;
    Non  dimenticata, infine, l'obbligatorieta' contabile e tributaria
 anche pei fornitori di prestazioni;
    Applicata la normativa vigente sul processo costituzionale;
   Sospende il processo in corso;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 634  del  codice  di  procedura
 civile,  primo  comma,  in  quanto contiene le parole "di merci", per
 contrasto con gli artt. 3 e 10 della Costituzione;
    Dispone la notifica della presente alle parti costituite in causa,
 al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione ai
 sensi  dell'art.  23,  ultimo  comma,  della  legge  n.  87/1953   ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Prato, addi' 12 ottobre 1991
              Il giudice istruttore: (firma illeggibile)
    Depositata addi' 14 ottobre 1991, al tribunale di Prato.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 91C1215