N. 433 ORDINANZA 20 - 27 novembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione  pubblica - Personale della scuola - Trattamento minimo di
 servizio - Conseguimento - Prolungamento  del  rapporto  di  servizio
 limitato  ai  dipendenti  in servizio al 1› ottobre 1974 - Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza  n.  444/1990)  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.48 del 4-12-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  terzo
 comma,  della  legge  30  luglio  1973, n. 477 (Delega al Governo per
 l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale  direttivo,
 ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna, elementare,
 secondaria e artistica dello Stato) promosso con ordinanza emessa  il
 13  luglio  1990  dal  T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da
 Colucci Anna contro Provveditorato agli Studi  di  Milano  ed  altro,
 iscritta  al  n.  340  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  22,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il T.A.R.  della  Lombardia,  con  ordinanza  del  13
 luglio  1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 1991),
 ha  sollevato  questione  di   legittimita'   costituzionale   -   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  38 della Costituzione - dell'art. 15,
 terzo  comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui
 limita  il  prolungamento  del  rapporto  di  servizio  al  fine   di
 conseguire  il  trattamento  minimo  di  pensione  al personale della
 scuola in servizio al 1› ottobre 1974";
      che, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola:
        a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparita'  di
 trattamento   tra   i  pubblici  dipendenti,  chiamati  ad  esplicare
 identiche funzioni, a seconda che si siano trovati o meno in servizio
 al 1› ottobre 1974, poiche' l'esigenza di raggiungere  un  numero  di
 anni  di  lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione e'
 un interesse di tutti i lavoratori, a  prescindere  dall'epoca  della
 loro assunzione;
        b)  l'art.  38,  secondo comma, della Costituzione, in quanto,
 non consentendo ai lavoratori assunti dopo la data anzidetta, in eta'
 avanzata,  di  completare  il  periodo  minimo   richiesto   per   il
 conseguimento  del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale
 alla pensione minima;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n.  444  del  1990,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  impugnata
 "nella parte in cui non consente al  personale  assunto  dopo  il  1›
 ottobre  1974,  che  al  compimento  del  65›  anno di eta' non abbia
 raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere  il  minimo  della
 pensione,  di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento
 di tale anzianita' minima (e  comunque  non  oltre  il  70›  anno  di
 eta')";
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile (cfr., da ult., ord. n. 140 del 1991);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30
 luglio 1973, n. 477 (Delega al  Governo  per  l'emanazione  di  norme
 sullo  stato  giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e
 non docente della scuola materna, elementare, secondaria e  artistica
 dello  Stato),  sollevata  in  riferimento  agli  artt.  3 e 38 della
 Costituzione dal T.A.R. della Lombardia con l'ordinanza in  epigrafe,
 norma gia' dichiarata illegittima con sentenza n. 444 del 1990 "nella
 parte  in  cui  non  consente al personale assunto dopo il 1› ottobre
 1974, che al compimento del 65› anno di eta' non abbia  raggiunto  il
 numero  di  anni  richiesto per ottenere il minimo della pensione, di
 rimanere in servizio su  richiesta  fino  al  conseguimento  di  tale
 anzianita' minima (e comunque non oltre il 70› anno di eta')".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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