N. 434 ORDINANZA 20 - 27 novembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Undienza preliminare - Istanze istruttorie di parte - Richiesta ex novo di consulenza tecnica - Omessa previsione - P.M. - Chiarimenti in sede di trasmissione del fascicolo al g.i.p. - Citazione del verbalizzante della p.g. - Mancata previsione - Identiche questioni gia' dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 252 e 303 del 1991) - Manifesta infondatezza. (C.P.P., artt. 416, secondo comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma). (Cost., artt. 2, 3, 26 e 97).(GU n.48 del 4-12-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 416, secondo comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma, del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Panzini Luciano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Latini Massimiliano, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che, con ordinanza del 4 febbraio 1991 (r.o. n. 344/91), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona - nel corso di un'udienza preliminare nella quale la difesa dell'imputato aveva richiesto "apposita c.t. fiscale-tributaria" - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non comprende nella dizione "consulenti tecnici" anche la consulenza tecnica richiesta ex novo dalle parti, quando ne appaia evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: cio' per disparita' di trattamento tra prova per testi (ammessa) e "c.t.u." (nonche' tra quest'ultima e le perizie che vengono disposte in sede dibattimentale), e per violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia; che, con ordinanza del 5 febbraio 1991 (r.o. n. 360/91), lo stesso giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale "e prima ancora dell'art. 416 n. 2 laddove non consentono al P.M., in sede di trasmissione del fascicolo contenente la notizia di reato, di disporre preventiva citazione per l'udienza preliminare del verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti sulla notizia di reato stessa, o quanto meno di richiederla all'udienza preliminare, prescindendo da eventuale prova per testi, prima di esporre sinteticamente quanto previsto dal secondo comma del detto art. 421"; b) dell'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale "laddove non sembra contemplare l'esplicita eventualita' che siano le stesse parti ad attivare il meccanismo probatorio di cui alla stessa norma", nonche' "laddove nella riduttiva dizione "audizione di consulenti tecnici" non contempla esplicitamente la facolta' di tutte le parti di richiedere apposita autonoma c.t.u.": il tutto per violazione degli artt. 2, 3, 97 (per i motivi sopra esposti), e 24 della Costituzione (per violazione del diritto di difesa); che e' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni; Considerato che, per l'identicita' delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente; che le questioni, gia' proposte sostanzialmente nei medesimi termini dallo stesso giudice a quo, sono state dichiarate manifestamente infondate con ordd. nn. 252 e 303 del 1991 e gli attuali provvedimenti di rimessione non contengono, come detto, argomentazioni nuove; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 416, secondo comma, 421, secondo comma, e 422, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1254