N. 704 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1991

                                N. 704
 Ordinanza emessa il  3  ottobre  1991  dal  pretore  di  Treviso  nel
 procedimento penale a carico di Bolzan Francesco
 Processo penale - Procedimento pretorile - Istruzione dibattimentale
    -  Modifica dell'imputazione - Richiesta del c.d. patteggiamento -
    Rimessione  in   termini   -   Lamentata   omessa   previsione   -
    Ingiustificata   discriminazione   rispetto   agli   imputati  con
    originario capo d'accusa - Compressione del diritto  di  difesa  -
    Mancata attuazione delle "finalita' preventive" della pena.
 (C.P.P. 1988, artt. 446, 516, 519, 563 e 567).
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
(GU n.48 del 4-12-1991 )
                              IL PRETORE
    A  scioglimento  della propria riserva, ha pronunciato la seguente
 ordinanza nell'udienza dibattimentale del 3 ottobre 1991 relativa  al
 procedimento penale n. 154/91 r.g. dib.:
                            I N  F A T T O
    Considerato  che  con  decreto notificato in data 21 marzo 1991 il
 p.m. in sede disponeva la citazione  innanzi  a  questo  pretore  per
 l'udienza  del  6 giugno 1991 di Bolzan Francesco, imputato del reato
 di cui all'art. 648 del  c.p.  per  avere  al  fine  di  procurarsene
 profitto  ricevuto  e/o acquistato un ciclomotore Piaggio Ciao colore
 nero telaio 1032412 provento di furto  in  danno  di  Rinaldo  Paolo,
 reato accertato in Treviso il 17 luglio 1990;
    Considerato   che   nel   corso  dell'istruttoria  dibattimentale,
 all'udienza del 4 luglio 1991, in relazione  a  quanto  emerso  dalle
 deposizioni  dei  testomoni  escussi e dall'esame del Bolzan, il p.m.
 modificava a norma dell'art. 516 del c.p.p. la suddetta imputazione e
 procedeva quindi alla relativa  contestazione  all'imputato  presente
 del  reato  di  cui agli artt. 624 e 625, n. 7, nel c.p., per essersi
 egli impossessato al fine di trarne profitto del ciclomotore  Piaggio
 Ciao  colore  nero  telaio  1032412,  di proprieta' di Rinaldo Paolo,
 esposto per consuetudine alla pubblica fede,  reato  commesso  in  S.
 Trovaso di Preganziol il 15 luglio 1990;
    Considerato  che  a  questo  punto  l'imputato  si  avvaleva della
 facolta' di chiedere un termine a difesa a norma  dell'art.  519  del
 c.p.p.,  e quindi il dibattimento veniva sospeso fino all'udienza del
 26 settembre 1991;
    Considerato che in apertura di tale  udienza  l'imputato  avanzava
 richiesta  di  applicazione della pena a' sensi degli artt. 444 e 563
 del c.p.p., in relazione appunto al reato di furto  aggravato,  nella
 misura  di  giorni  trenta  di reclusione e L. 150.000 di multa, pena
 cosi' determinata previa  concessione  delle  circostanze  attenuanti
 generiche  prevalenti  sulla  contestata  aggravante:  p.b. mesi 2 di
 reclusione e L. 300.000 di multa, diminuita di 1/3 ex  art.  62-  bis
 del  c.p.,  ed  ulteriormente  ridotta  ex  art.  444 del c.p.p.; con
 richiesta di conversione della suddetta pena detentiva, a norma degli
 artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, nella  corrispondente  pena
 pecuniaria  di  L.  750.000;  e  che  in  via subordinata, in caso di
 rigetto  dell'istanza  di  patteggiamento,   veniva   sollevata   dal
 difensore  del  Bolzan questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 446, 516 e  519  del  c.p.p.,  cosi'  come  richiamati  per  il
 procedimento   pretorile  dagli  artt.  563  e  567  del  c.p.p.,  in
 riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo
 comma, della Costituzione, laddove i predetti articoli del codice  di
 rito non prevedono, nel caso di modifica dell'imputazione in corso di
 dibattimento,  la rimessione in termini dell'imputato per l'eventuale
 proposizione di richiesta  di  patteggiamento  ai  sensi  e  per  gli
 effetti degli artt. 444 e segg. del c.p.p.;
    Considerato   che   il   p.m.,  pur  concordando  in  merito  alla
 quantificazione della pena proposta dall'imputato, negava  quindi  il
 proprio   consenso   al   patteggiamento,  trattandosi  di  richiesta
 intervenuta oltre il termine stabilito dal legislatore  all'art.  446
 del  c.p.p. della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
 grado, mentre si associava anch'egli d'altra parte  all'eccezione  di
 legittimita' costituzionale cosi' come prospettata dalla difesa;
                          I N  D I R I T T O
    Ritenuto innanzitutto che, conformemente a quanto addotto dal p.m.
 a   giustificazione   del   proprio   dissenso,   la   richiesta   di
 patteggiamento avanzata  dall'imputato  appare  nella  presente  fase
 processuale  inammissibile,  in  quanto  appunto intervenuta oltre il
 termine stabilito dal primo comma dell'art.  446  del  c.p.p.  e  non
 prevedendo  d'altra parte le disposizioni di cui agli artt. 516 e 519
 del c.p.p. deroghe ne' espresse ne' implicite in merito;
    Ritenuta pertanto, oltre che evidentemente rilevante nel  presente
 giudizio,  non  manifestamente infondata la questione di legittimita'
 delle norme in discussione sollevata dalla difesa sia con riferimento
 all'art. 3, primo comma,  della  Costituzione,  poiche'  gli  effetti
 preclusivi che alla loro applicazione conseguono determinano ingiusta
 disparita'  e discriminazione nei confronti di quegli imputati che in
 corso di dibattimento si  trovino  a  rispondere  di  fatti  e  reati
 diversi  rispetto  a  quelli  dell'originario  capo d'accusa; sia con
 riferimento all'art. 24, secondo comma,  della  Costituzione  essendo
 chiara  la  conseguente  ingiustificata compressione del diritto alla
 difesa,  di  cui  e'  indubbia  esplicazione  anche  la  facolta'  di
 avvalersi  dei  riti  speciali  previsti  dall'ordinamento qualora ne
 ricorrano i presupposti di legge; sia infine con riferimento all'art.
 27, terzo comma,  della  Costituzione,  in  ragione  delle  finalita'
 specialpreventive che pure la pena giudizialmente inflitta deve poter
 assolvere  e  che  attraverso  il  riconoscimento  della facolta' per
 l'imputato  di  ricorrere  al  patteggiamento  possono  trovare   una
 concreta attuazione;
    Rilevato   inoltre   che,  poiche'  nel  vigente  processo  penale
 l'indagine preliminare, quand'anche vi  sia,  in  ragione  della  sua
 natura  estremamente  provvisoria  presenta  di  norma  carattere  di
 approssimativita', mentre la vera e propria istruzione probatoria  ha
 luogo al dibattimento, in funzione non soltanto di accertamento della
 responsabilita'   ma   anche,   preliminarmente,  di  precisazione  e
 chiarimento della stessa imputazione, la possibilita' di modifica del
 capo d'accusa  a  norma  dell'art.  516  del  c.p.p.  deve  ritenersi
 evenienza   tutt'altro   che   infrequente   anche   se   di   regola
 imprevedibile, e pertanto come tale non "strategicamente"  valutabile
 dalla   difesa   nella   fase   propria  degli  atti  preliminari  al
 dibattimento ai fini di un'eventuale richiesta di patteggiamento;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 446, 516 e 519 del c.p.p.,
 cosi' come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e
 567 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
 comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui  non
 prevedono  la  possibilita'  per  l'imputato,  nel  caso  di modifica
 dell'imputazione  nel  corso   dell'istruzione   dibattimentale,   di
 richiedere  il  patteggiamento a' sensi e per gli effetti degli artt.
 444 e segg. del c.p.p.;
    Sospende il giudizio in corso e dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza venga notificata a cura della
 cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Treviso, addi' 3 ottobre 1991
                        Il pretore: NAPOLITANO

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