N. 704 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1991
N. 704 Ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Bolzan Francesco Processo penale - Procedimento pretorile - Istruzione dibattimentale - Modifica dell'imputazione - Richiesta del c.d. patteggiamento - Rimessione in termini - Lamentata omessa previsione - Ingiustificata discriminazione rispetto agli imputati con originario capo d'accusa - Compressione del diritto di difesa - Mancata attuazione delle "finalita' preventive" della pena. (C.P.P. 1988, artt. 446, 516, 519, 563 e 567). (Cost., artt. 3, 24 e 27).(GU n.48 del 4-12-1991 )
IL PRETORE A scioglimento della propria riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza dibattimentale del 3 ottobre 1991 relativa al procedimento penale n. 154/91 r.g. dib.: I N F A T T O Considerato che con decreto notificato in data 21 marzo 1991 il p.m. in sede disponeva la citazione innanzi a questo pretore per l'udienza del 6 giugno 1991 di Bolzan Francesco, imputato del reato di cui all'art. 648 del c.p. per avere al fine di procurarsene profitto ricevuto e/o acquistato un ciclomotore Piaggio Ciao colore nero telaio 1032412 provento di furto in danno di Rinaldo Paolo, reato accertato in Treviso il 17 luglio 1990; Considerato che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 4 luglio 1991, in relazione a quanto emerso dalle deposizioni dei testomoni escussi e dall'esame del Bolzan, il p.m. modificava a norma dell'art. 516 del c.p.p. la suddetta imputazione e procedeva quindi alla relativa contestazione all'imputato presente del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, nel c.p., per essersi egli impossessato al fine di trarne profitto del ciclomotore Piaggio Ciao colore nero telaio 1032412, di proprieta' di Rinaldo Paolo, esposto per consuetudine alla pubblica fede, reato commesso in S. Trovaso di Preganziol il 15 luglio 1990; Considerato che a questo punto l'imputato si avvaleva della facolta' di chiedere un termine a difesa a norma dell'art. 519 del c.p.p., e quindi il dibattimento veniva sospeso fino all'udienza del 26 settembre 1991; Considerato che in apertura di tale udienza l'imputato avanzava richiesta di applicazione della pena a' sensi degli artt. 444 e 563 del c.p.p., in relazione appunto al reato di furto aggravato, nella misura di giorni trenta di reclusione e L. 150.000 di multa, pena cosi' determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante: p.b. mesi 2 di reclusione e L. 300.000 di multa, diminuita di 1/3 ex art. 62- bis del c.p., ed ulteriormente ridotta ex art. 444 del c.p.p.; con richiesta di conversione della suddetta pena detentiva, a norma degli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, nella corrispondente pena pecuniaria di L. 750.000; e che in via subordinata, in caso di rigetto dell'istanza di patteggiamento, veniva sollevata dal difensore del Bolzan questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del c.p.p., cosi' come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, laddove i predetti articoli del codice di rito non prevedono, nel caso di modifica dell'imputazione in corso di dibattimento, la rimessione in termini dell'imputato per l'eventuale proposizione di richiesta di patteggiamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 444 e segg. del c.p.p.; Considerato che il p.m., pur concordando in merito alla quantificazione della pena proposta dall'imputato, negava quindi il proprio consenso al patteggiamento, trattandosi di richiesta intervenuta oltre il termine stabilito dal legislatore all'art. 446 del c.p.p. della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mentre si associava anch'egli d'altra parte all'eccezione di legittimita' costituzionale cosi' come prospettata dalla difesa; I N D I R I T T O Ritenuto innanzitutto che, conformemente a quanto addotto dal p.m. a giustificazione del proprio dissenso, la richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato appare nella presente fase processuale inammissibile, in quanto appunto intervenuta oltre il termine stabilito dal primo comma dell'art. 446 del c.p.p. e non prevedendo d'altra parte le disposizioni di cui agli artt. 516 e 519 del c.p.p. deroghe ne' espresse ne' implicite in merito; Ritenuta pertanto, oltre che evidentemente rilevante nel presente giudizio, non manifestamente infondata la questione di legittimita' delle norme in discussione sollevata dalla difesa sia con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' gli effetti preclusivi che alla loro applicazione conseguono determinano ingiusta disparita' e discriminazione nei confronti di quegli imputati che in corso di dibattimento si trovino a rispondere di fatti e reati diversi rispetto a quelli dell'originario capo d'accusa; sia con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione essendo chiara la conseguente ingiustificata compressione del diritto alla difesa, di cui e' indubbia esplicazione anche la facolta' di avvalersi dei riti speciali previsti dall'ordinamento qualora ne ricorrano i presupposti di legge; sia infine con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in ragione delle finalita' specialpreventive che pure la pena giudizialmente inflitta deve poter assolvere e che attraverso il riconoscimento della facolta' per l'imputato di ricorrere al patteggiamento possono trovare una concreta attuazione; Rilevato inoltre che, poiche' nel vigente processo penale l'indagine preliminare, quand'anche vi sia, in ragione della sua natura estremamente provvisoria presenta di norma carattere di approssimativita', mentre la vera e propria istruzione probatoria ha luogo al dibattimento, in funzione non soltanto di accertamento della responsabilita' ma anche, preliminarmente, di precisazione e chiarimento della stessa imputazione, la possibilita' di modifica del capo d'accusa a norma dell'art. 516 del c.p.p. deve ritenersi evenienza tutt'altro che infrequente anche se di regola imprevedibile, e pertanto come tale non "strategicamente" valutabile dalla difesa nella fase propria degli atti preliminari al dibattimento ai fini di un'eventuale richiesta di patteggiamento;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del c.p.p., cosi' come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilita' per l'imputato, nel caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruzione dibattimentale, di richiedere il patteggiamento a' sensi e per gli effetti degli artt. 444 e segg. del c.p.p.; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Treviso, addi' 3 ottobre 1991 Il pretore: NAPOLITANO 91C1257