N. 707 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 1991

                                N. 707
 Ordinanza  emessa  il  7  ottobre  1991  dal  pretore  di Firenze nel
 procedimento civile vertente tra Lorenzi Annunziata ed altri e l'Ente
 Ferrovie dello Stato ed altra
 Lavoro - Prestazione di attivita' lavorativa (nella specie
    manodopera) alle dipendenze di societa'  appaltatrice  di  servizi
    per  le Ferrovie dello Stato - Riconosciuta sussistenza, nel caso,
    stante  il  divieto  dell'intermediazione  di  manodopera  di  cui
    all'art.  1  della  legge n. 1369/1960, di un rapporto di pubblico
    impiego direttamente in  capo  all'Ente  Ferrovie  dello  Stato  -
    Conseguente costituzione di tale rapporto al di fuori di qualsiasi
    procedura  consorsuale  e  senza la previsione di copertura per la
    spesa che ne deriva a carico dello Stato  -  Irragionevolezza  con
    incidenza  anche  sul principio di buon andamento ed imparzialita'
    della p.a.
 (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1, quarto e quinto comma, e
    8).
 (Cost., artt. 3, 4, 81 e 97).
(GU n.48 del 4-12-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  iscritta  al  n.
 941/1990 r.g., nel corso dell'udienza del 7 ottobre 1991.
    Con  separati  ricorsi  depositati  il 28 marzo 1990 e il 31 marzo
 1990, e poi riuniti a  norma  dell'art.  151  delle  disp.  att.  del
 c.p.c.,  Lorenzi Annunziata ed altri trentatre ricorrenti convenivano
 in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato e la S.p.a. Bucalossi  Walton
 e   figli,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti,  ed
 esponevano di  avere  prestato  attivita'  lavorativa  -  in  periodi
 rispettivamente  diversi  ricompresi  nell'arco temporale 1974-1989 -
 alle dipendenze della societa' convenuta, appaltatrice di servizi per
 le Ferrovie dello Stato.
    In   particolare,   i  ricorrenti  deducevano  che  tali  servizi,
 consistenti nella selezione e nel riordino dei documenti di  viaggio,
 si  erano  risolti  in  un'intermediazione  di  mano  d'opera vietata
 dall'art. 1 della legge  23  ottobre  1960,  n.  1369,  e  chiedevano
 pertanto  che  il  pretore  accertasse  in  questa  sede che tra essi
 ricorrenti e l'Ente Ferrovie  dello  Stato  si  era  instaurato,  fin
 dall'inizio,  un  rapporto  di  impiego  pubblico  e quindi di lavoro
 subordinato, con conseguente condanna dell'ente stesso a  "iscriverli
 nei ruoli paga e di anzianita'", a reintegrarli nel posto di lavoro e
 a     corrispondere    loro    differenze    retributive    derivanti
 dall'inquadramento ab origine come ferrovieri.
    Costituitosi ritualmente il  contraddittorio  la  causa  e'  stata
 istruita  con  l'assunzione  di  prova  per  testi  e  con produzioni
 documentali.
    In primo luogo, va ritenuta la  giurisdizione  del  giudice  adito
 poiche',  nella prospettazione dei ricorrenti, trattasi o di rapporti
 di  impiego  pubblico  sorti  con  l'azienda  autonoma  F.S.  e   poi
 proseguiti  con  l'ente,  dopo la riforma di cui alla legge 17 maggio
 1985, n. 210; oppure di rapporti di lavoro subordinato nati  dopo  la
 riforma stessa (v. Cass. 19 luglio 1990, n. 7382).
    Nel  merito,  in  base  alle  prove  assunte,  per  le  obbiettive
 modalita' di espletamento dell'appalto, vi  e'  motivo  per  ritenere
 sussistenti  tutti gli elementi della fattispecie vietata dall'art. 1
 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
    In altre parole, si  e'  trattato  di  mere  prestazioni  di  mano
 d'opera  affidate  in  appalto  in violazione del d.P.R.  22 novembre
 1961, n. 1192, emanato secondo la previsione dell'art. 8 della  legge
 n. 1369/1960 citata.
    Ricorrono   pertanto  i  presupposti  per  il  riconoscimento  del
 rapporto di impiego  pubblico  (e  poi  di  lavoro)  direttamente  ed
 automaticamente  in  capo all'Ente Ferrovie dello Stato, in quanto la
 disposizione  di  cui  all'art.  1,  ultimo  comma,  della  legge  n.
 1369/1960,  per  il  chiaro tenore della norma stessa, e per costante
 giurisprudenza, si applica agli enti pubblici economici (v. Cass.  22
 ottobre  1980,  n.  5684; Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1984, n.
 511; Cass. s.u. 1ยบ ottobre 1979, n. 5019).
    Cio' posto, ritiene il  pretore  di  dover  sollevare  di  ufficio
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1, quarto e
 quinto comma, e  8,  della  legge  23  ottobre  1960,  n.  1369,  per
 violazione degli artt. 3, 4, 81 e 97 della Costituzione.
    Le  norme  denunziate,  infatti,  consentono  la  costituzione  di
 rapporti di lavoro (talvolta in grandissimo numero) al  di  fuori  di
 qualsiasi  procedura  concorsuale  o  comunque  comparativa,  e senza
 alcuna previsione per la copertura della spesa a carico dello  Stato.
 In tal modo, inoltre, si viene a precludere l'accesso all'occupazione
 (in  enti  pubblici)  ad  altri  aspiranti  e  si  frusta l'interesse
 pubblico alla scelta dei piu' capaci.
    Quanto al  riferimento  all'art.  81  della  Costituzione,  sembra
 sufficiente ricordare gli "apporti statali" espressamente previsti in
 favore  del  nuovo  ente  F.S.  dall'art.  17  della  citata legge di
 riforma; mentre per l'ampio significato che deve darsi  alla  nozione
 di  bilancio  statale valgono le considerazioni gia' svolte, in altre
 occasioni,   dalla  stessa  Corte  costituzionale  (v.  per  esempio,
 sentenza 8 giugno 1981, n. 92).
    Ma cio' che preme segnalare e' che  altri  dipendenti  da  imprese
 appaltatrici  di  servizi ferroviari, in condizioni analoghe a quelle
 dei ricorrenti, hanno ottenuto in passato l'"inquadramento a  ruolo",
 mediante  legge formale e apposita previsione di spesa (v. la legge 6
 giugno 1975, n.  197,  la  quale,  fra  l'altro,  si  riferisce,  per
 l'appunto,  agli  addetti  all'apertura  dei  "pacchi  C"  presso  la
 divisione "controllo viaggiatori e bagagli di Firenze").
    Tale circostanza, e cioe'  il  fatto  che  il  legislatore  stesso
 ritenga necessario di dover frequentemente intervenire per sanare con
 legge  formale  situazioni  irregolari  di  prestazione  lavorativa a
 favore di enti pubblici, rende ancora piu' evidente il contrasto  che
 si e' denunziato.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e
 8, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, con riferimento  agli  artt.
 3, 4, 81 e 97 della Costituzione;
    Sospende il giudizio;
    Dispone  che  gli  atti  siano trasmessi immediatamente alla Corte
 costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza, a cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e, inoltre
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Firenze, addi' 7 ottobre 1991
                         Il pretore: BRONZINI

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