N. 707 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 1991
N. 707 Ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Lorenzi Annunziata ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altra Lavoro - Prestazione di attivita' lavorativa (nella specie manodopera) alle dipendenze di societa' appaltatrice di servizi per le Ferrovie dello Stato - Riconosciuta sussistenza, nel caso, stante il divieto dell'intermediazione di manodopera di cui all'art. 1 della legge n. 1369/1960, di un rapporto di pubblico impiego direttamente in capo all'Ente Ferrovie dello Stato - Conseguente costituzione di tale rapporto al di fuori di qualsiasi procedura consorsuale e senza la previsione di copertura per la spesa che ne deriva a carico dello Stato - Irragionevolezza con incidenza anche sul principio di buon andamento ed imparzialita' della p.a. (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1, quarto e quinto comma, e 8). (Cost., artt. 3, 4, 81 e 97).(GU n.48 del 4-12-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 941/1990 r.g., nel corso dell'udienza del 7 ottobre 1991. Con separati ricorsi depositati il 28 marzo 1990 e il 31 marzo 1990, e poi riuniti a norma dell'art. 151 delle disp. att. del c.p.c., Lorenzi Annunziata ed altri trentatre ricorrenti convenivano in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato e la S.p.a. Bucalossi Walton e figli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ed esponevano di avere prestato attivita' lavorativa - in periodi rispettivamente diversi ricompresi nell'arco temporale 1974-1989 - alle dipendenze della societa' convenuta, appaltatrice di servizi per le Ferrovie dello Stato. In particolare, i ricorrenti deducevano che tali servizi, consistenti nella selezione e nel riordino dei documenti di viaggio, si erano risolti in un'intermediazione di mano d'opera vietata dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e chiedevano pertanto che il pretore accertasse in questa sede che tra essi ricorrenti e l'Ente Ferrovie dello Stato si era instaurato, fin dall'inizio, un rapporto di impiego pubblico e quindi di lavoro subordinato, con conseguente condanna dell'ente stesso a "iscriverli nei ruoli paga e di anzianita'", a reintegrarli nel posto di lavoro e a corrispondere loro differenze retributive derivanti dall'inquadramento ab origine come ferrovieri. Costituitosi ritualmente il contraddittorio la causa e' stata istruita con l'assunzione di prova per testi e con produzioni documentali. In primo luogo, va ritenuta la giurisdizione del giudice adito poiche', nella prospettazione dei ricorrenti, trattasi o di rapporti di impiego pubblico sorti con l'azienda autonoma F.S. e poi proseguiti con l'ente, dopo la riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210; oppure di rapporti di lavoro subordinato nati dopo la riforma stessa (v. Cass. 19 luglio 1990, n. 7382). Nel merito, in base alle prove assunte, per le obbiettive modalita' di espletamento dell'appalto, vi e' motivo per ritenere sussistenti tutti gli elementi della fattispecie vietata dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. In altre parole, si e' trattato di mere prestazioni di mano d'opera affidate in appalto in violazione del d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, emanato secondo la previsione dell'art. 8 della legge n. 1369/1960 citata. Ricorrono pertanto i presupposti per il riconoscimento del rapporto di impiego pubblico (e poi di lavoro) direttamente ed automaticamente in capo all'Ente Ferrovie dello Stato, in quanto la disposizione di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge n. 1369/1960, per il chiaro tenore della norma stessa, e per costante giurisprudenza, si applica agli enti pubblici economici (v. Cass. 22 ottobre 1980, n. 5684; Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1984, n. 511; Cass. s.u. 1ยบ ottobre 1979, n. 5019). Cio' posto, ritiene il pretore di dover sollevare di ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 8, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, per violazione degli artt. 3, 4, 81 e 97 della Costituzione. Le norme denunziate, infatti, consentono la costituzione di rapporti di lavoro (talvolta in grandissimo numero) al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale o comunque comparativa, e senza alcuna previsione per la copertura della spesa a carico dello Stato. In tal modo, inoltre, si viene a precludere l'accesso all'occupazione (in enti pubblici) ad altri aspiranti e si frusta l'interesse pubblico alla scelta dei piu' capaci. Quanto al riferimento all'art. 81 della Costituzione, sembra sufficiente ricordare gli "apporti statali" espressamente previsti in favore del nuovo ente F.S. dall'art. 17 della citata legge di riforma; mentre per l'ampio significato che deve darsi alla nozione di bilancio statale valgono le considerazioni gia' svolte, in altre occasioni, dalla stessa Corte costituzionale (v. per esempio, sentenza 8 giugno 1981, n. 92). Ma cio' che preme segnalare e' che altri dipendenti da imprese appaltatrici di servizi ferroviari, in condizioni analoghe a quelle dei ricorrenti, hanno ottenuto in passato l'"inquadramento a ruolo", mediante legge formale e apposita previsione di spesa (v. la legge 6 giugno 1975, n. 197, la quale, fra l'altro, si riferisce, per l'appunto, agli addetti all'apertura dei "pacchi C" presso la divisione "controllo viaggiatori e bagagli di Firenze"). Tale circostanza, e cioe' il fatto che il legislatore stesso ritenga necessario di dover frequentemente intervenire per sanare con legge formale situazioni irregolari di prestazione lavorativa a favore di enti pubblici, rende ancora piu' evidente il contrasto che si e' denunziato.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 8, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, con riferimento agli artt. 3, 4, 81 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone che gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e, inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 7 ottobre 1991 Il pretore: BRONZINI 91C1260