N. 710 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 ottobre 1991

                                N. 710
      Ordinanza emessa il 4 ottobre 1991 dal pretore di Fermo nei
                             procedimenti
  civili riuniti vertenti tra Bracalente Assunta ed altre ed I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alla
    integrazione  al  minimo  -  Termine di decadenza (dieci anni) per
    l'impugnativa  in  giudizio  dei  provvedimenti  dell'I.N.P.S.   -
    Prevista  retroattivita'  di  tale  disposizione  tranne che per i
    processi gia' in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. 29
    marzo 1991, n. 103 - Ingiustificata disparita' di trattamento  tra
    coloro che hanno presentato domanda giudiziale prima di detta data
    e coloro che l'hanno presentata dopo, attesa la mancanza, prima di
    detta   disposizione   innovativa,   di  termini  di  decadenza  o
    prescrizione   -   Riferimento   alle   sentenze    della    Corte
    costituzionale nn. 314/1985, 1086/1988, 81/1989 e 142/1989.
 (D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in legge 1º giugno
    1991, n. 166).
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 11-12-1991 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa previdenziale
 promossa  dalle  ricorrenti  Bracalente  Assunta,  Boccaccini  Laura,
 Diomedi  Egle,  Faletra  Irma,  Montelpare  Brandina,  Mercuri  Rosa,
 Perugini Elena,  Tombolini  Ida,  Vesprini  Palma,  Zampaloni  Angela
 contro l'I.N.P.S.;
    Rilevato  che le ricorrenti hanno convenuto l'Inps domandandone la
 condanna  ad  erogare  l'integrazione  al  minimo   di   un   secondo
 trattamento  pensionistico, goduto dalle ricorrenti, integrazione che
 esse assumono  essere  stata  illegittimamente  negata  dall'istituto
 convenuto,  che  ha  corrisposto  soltanto l'integrazione di un primo
 trattamento pensionistico;
    Rilevato  che  l'I.N.P.S.  contesta  che  alle  ricorrenti  spetti
 l'integrazione  al  minimo  del secondo trattamento pensionistico, ai
 sensi dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103,  convertito  nella
 legge  1º  giugno  1991,  n.  166,  che  ha  introdotto un termine di
 decadenza per i crediti previdenziali dedotti in giudizio;
    Rilevato che la norma succitata e' del tutto  innovativa,  essendo
 sopravvenuta in un contesto normativo che:
      1)    prevedeva    l'integrazione    del   secondo   trattamento
 pensionistico (vedi sentenza n. 314/1985 della Corte  costituzionale,
 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
 secondo, lettera a) della legge 1338/1962, e dell'art. 23 della legge
 153/1969,  e  vedi  le  successive  sentenze  abrogative,  che  hanno
 riaffermato il principio, come la n. 1086 del  1988,  la  n.  81  del
 1989,  la  n.  142  del  1989),  con  il  limite derivante dalla c.d.
 "cristallizzazione" introdotta dall'art. 6 della legge n. 638 dell'11
 novembre 1983;
      2) non prevedeva ne' prescrizione,  ne'  decadenza  del  diritto
 alla  pensione,  da considerarsi pertanto imprescrittibile, mentre il
 diritto alla percezione dei ratei scaduti e non  anora  liquidati  e'
 prescrittibile  soltanto  nel termine decennale (cfr. sentenza n. 283
 del  1989  della  Corte  costituzionale,   che   ha   dichiarato   la
 illegittimita'  dell'art.  11  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67,
 autenticamente interpretativa dell'art. 129 del r.d.l.  n.  1827  del
 1935,  e  sentenze Cass. s.u. del 21 giugno 1990, n. 6245 e sez. lav.
 27 giugno 1988, n. 4354, 23 gennaio 1989, n. 376, 6 luglio  1990,  n.
 7094);
    Ritenuto che, pertanto, il diritto al trattamento pensionistico di
 cui si controverte non i e' estinto per inattivita' degli interessati
 e  decorso  del  termine  temporale  entro  cui essi avrebbero dovuto
 agire, poiche' all'epoca i diritto  esisteva  e  non  esisteva  alcun
 termine  entro  il  quale  avrebbe dovuto essere fatto valere (e cio'
 secondo  la  normativa  vigente,  cosi'  come  essa   doveva   essere
 interpretata  e  resa  conforme ai principi costituzionali, e come e'
 risultata dopo gli interventi della Corte costituzionale); il diritto
 e'  stato  invece  estinto  di  imperio,  da  norma   sostanzialmente
 abrogativa,  che  in realta' non poneva, e non pone, alcun termine di
 decadenza o prescrizione, riferendosi a situazioni risalenti ad epoca
 ampiamente anteriore al termine oltre al quale opererebbe quella  che
 e'  stata  definita come decadenza, sicche' al momento in cui la cosi
 detta decadenza e' stata introdotta agli interessati non rimaneva che
 prendere atto della estinzione del diritto, non  avendo  essi  alcuna
 possibilita' di farlo valere in un tempo, per quanto breve, ancora da
 decorrere;
    Ritenuto  che  deve dubitarsi della legittimita' costituzionale di
 tale estinzione del diritto di percepire la  integrazione  al  minimo
 del  secondo  trattamento pensionistico (salvi i limiti rappresentati
 dalla c.d. "cristallizazione" succitata), poiche'  essa  travolge  il
 diritto  di  chi  non  avesse  proposto domanda giudiziale al momento
 dell'entrata in vigore del decreto n. 103 citato (come  espressamente
 previsto  dall'art. 6 cit.), operando una discriminazione irrazionale
 tra chi avesse, all'epoca, gia' agito in giudizio, e chi  non  avesse
 ancora agito;
    Ritenuto   che   tale   discriminazione  possa  rappresentare  una
 violazione  macroscopica  del  principio   di   eguaglianza   sancito
 dall'art.   3  della  Costituzione,  non  potendosi  distinguere  tra
 l'avente diritto che abbia gia' proposto  la  domanda  giudiziale,  e
 quello  che  non l'abbia ancora fatto, secondo un qualche criterio di
 bisogno, o di meritevolezza,  e  neppure  di  maggiore  accortezza  o
 diligenza (all'epoca non esisteva alcuna norma che potesse indurre ad
 una  maggiore  sollecitudine,  non  essendo previsto alcun termine di
 prescrizione o di decadenza);
    Rilevato che la questione e' gia' stata sollevata da altro giudice
 (pretore di Sanremo, ordinanza del 14 giugno 1991, Gazzetta Ufficiale
 28 agosto 1991);
    Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953 n. 87;
   Solleva  la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991,
 n. 103, convertito in legge 1º giugno 1991, n. 166;
    Dispone la sospensione del processo e la trasmissione  degli  atti
 alla Corte Costituzionale;
    Dispone  che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Fermo, addi' 4 ottobre 1991
                         Il pretore: IACOVACCI
                              Il dirigente la cancelleria: PIERGENTILI
 91C1265