N. 437 SENTENZA 2 - 9 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente   -  Tutela  -  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Funzioni
 amministrative trasferite alla regione - Inclusione di  tutte  quelle
 rientranti   nella  definizione  data  per  le  regioni  ordinarie  -
 Fraintendimento del significato della disposizione  impugnata  -  Non
 fondatezza.
 
 (D.P.R.  15  gennaio 1987, n. 469, art. 6, terzo comma; legge regione
 Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, artt. 1 e 2).
 
 (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 12, e 6,  n.
 3).
 
 Ambiente-  Tutela- Regione Friuli- Venezia Giulia- Controlli statali-
 Limitazione ai beni siti nei comuni dotati di  strumenti  urbanistici
 generali non ancora adeguati al piano urbanistica regionale generale-
 Vanificazione del potere statale di controllo sostitutivo e di quello
 di annullamento - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge  regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, art. 3;
 legge regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n.
 36, art. 1).
 
 (Stat. spec. Friuli- Venezia Giulia, artt. 4, n. 12 e 6, n. 3).
(GU n.50 del 18-12-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1,  2  e  3
 della  legge  della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n.
 42 (Applicazione nel territorio regionale del decreto-legge 27 giugno
 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
 disposizioni  urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di   particolare
 interesse  ambientale)  e  art. 6, comma terzo, del d.P.R. 15 gennaio
 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto  speciale
 della Regione Friuli-Venezia Giulia) promosso con ordinanza emessa il
 12  dicembre  1990 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-
 Venezia Giulia su ricorso proposto  dal  Consorzio  Ledra-Tagliamento
 contro  il  Ministero  per  i  beni  culturali e ambientali ed altri,
 iscritta al n.  141 del registro ordinanze 1991  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima serie speciale
 dell'anno 1991;
    Visti gli atti di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia
 e del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonche' l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi l'avvocato  Gaspare  Pacia  per  la  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia  e  l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Ministero
 per i beni culturali e ambientali e per il Presidente  del  Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -   Con   l'ordinanza   indicata  in  epigrafe  il  Tribunale
 Amministrativo  Regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della
 legge della Regione Friuli-Venezia Giulia  28  ottobre  1986,  n.  42
 (Applicazione  nel  territorio  regionale del decreto-legge 27 giugno
 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
 disposizioni  urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di   particolare
 interesse  ambientale),  nonche' dell'art. 6, terzo comma, del d.P.R.
 15  gennaio  1987,  n.  469  (Norme  integrative  di attuazione dello
 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione
 degli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3,  dello  Statuto  di  autonomia,  che
 rispettivamente   affidano  alla  Regione  ricorrente  la  competenza
 esclusiva  in  materia  urbanistica  e  la  competenza   integrativa-
 attuativa in tema di tutela del paesaggio.
    Secondo  il  giudice  a  quo, la legge regionale impugnata sarebbe
 espressione della  competenza  attuativa-integrativa  spettante  alla
 Regione  Friuli-Venezia  Giulia in materia di tutela del paesaggio ai
 sensi dell'art. 6, n. 3, dello Statuto, e  non  gia'  della  distinta
 competenza  esclusiva  che  la  stessa  Regione  possiede  in materia
 urbanistica a norma dell'art. 4, n.  12,  del  medesimo  Statuto.  In
 altri  termini,  la  legge  impugnata  non  potrebbe  contenere norme
 contrarie a quelle disposte in materia  di  protezione  paesaggistica
 dalla  legislazione  statale. Tuttavia, continua il giudice a quo, le
 disposizioni regionali denunziate  si  porrebbero  in  contrasto  con
 l'art.  1-  bis del decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito in
 legge  n.  431  del  1985,  poiche',  nel  prevedere  che  il   piano
 urbanistico   regionale   generale  sia  considerato  come  un  piano
 territoriale con specifica vocazione paesaggistica  e  ambientale  ai
 sensi  del  citato  art.  1- bis, dispone che nei comuni provvisti di
 piani adeguati al suddetto piano regionale  i  vincoli  paesaggistici
 siano  posti  con  gli ordinari strumenti urbanistici anziche' con la
 specifica autorizzazione  ministeriale  prevista  dall'art.  7  della
 legge n. 1497 del 1939. Tale disposizione, conclude il giudice a quo,
 sarebbe  costituzionalmente  illegittima,  in quanto, in virtu' della
 deroga al suddetto art. 7 della legge n. 1497 del 1939, farebbe venir
 meno tutti i poteri di vigilanza,  di  controllo  e  di  annullamento
 attribuiti  al  Ministro per i beni culturali e ambientali in materia
 paesaggistica, i quali sono sistematicamente connessi alla  ricordata
 autorizzazione ministeriale.
    Lo   stesso  giudice  a  quo  solleva  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in  riferimento  ai  medesimi  parametri,  anche  nei
 confronti  dell'art.  6,  terzo comma, del d.P.R. n. 469 del 1987, il
 quale, in sede di attuazione dello Statuto speciale  per  il  Friuli-
 Venezia  Giulia,  dispone,  con  una  norma interpretativa, che nella
 Regione  suddetta  la  materia   urbanistica   deve   essere   intesa
 nell'accezione  ampia  contenuta  nel  d.P.R.  n.  616  del  1977  in
 relazione alla omologa competenza trasferita alle regioni  a  statuto
 ordinario. In tal modo, conclude il giudice a quo, poiche' la materia
 urbanistica  verrebbe  a ricomprendere anche la tutela del paesaggio,
 l'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 469 del  1987  legittimerebbe  a
 posteriori  uno  spostamento  della  protezione  paesaggistica  dalla
 competenza attuativa-integrativa a quella esclusiva, spostamento  che
 dovrebbe   considerarsi   contrario   allo   Statuto  comportando  un
 sovvertimento dell'ordine delle competenze fissato da  una  fonte  di
 rango costituzionale.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Ministro per i beni culturali
 e  ambientali,  gia'  parte  nel  processo  a  quo,  sostenendo,  con
 riferimento alla legge  regionale  impugnata,  argomenti  analoghi  a
 quelli  svolti  nell'ordinanza  di  rimessione  e  sottolineando,  in
 aggiunta, che il contrasto con l'art. 1- bis del decreto-legge n. 312
 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del 1985,  comporterebbe
 una  lesione  dello  Statuto  speciale  anche a ritenere che la legge
 impugnata  fosse espressione di competenza esclusiva, dal momento che
 questa Corte ha gia' definito il predetto  decreto-legge  come  norma
 fondamentale di riforma economico-sociale.
    3.  - Si e' costituita in giudizio anche la Regione Friuli-Venezia
 Giulia per chiedere  che  le  questioni  sollevate  siano  dichiarate
 infondate.  La Regione sostiene, in primo luogo, che il decreto-legge
 n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del 1985, avrebbe
 essenzialmente natura cautelativa e provvisoria, nel senso che il suo
 fine consisterebbe nello stimolare le regioni a predisporre  i  piani
 paesistici o i piani urbanistico-territoriali con specifica vocazione
 paesistica  e  ambientale,  sicche'  la  relativa  disciplina statale
 esaurirebbe  i  propri  effetti  non  appena   le   singole   regioni
 predisponessero  quei piani. In secondo luogo, la Regione afferma che
 la sostituzione dell'autorizzazione ministeriale prevista nell'art. 7
 della legge n. 1497 del  1939  con  propri  provvedimenti  aventi  lo
 stesso  scopo  sarebbe  pienamente  consentita, poiche' la tutela del
 paesaggio  risulterebbe  assorbita   dall'urbanistica   e   dovrebbe,
 percio',  esser  considerata  come  materia assegnata alla competenza
 esclusiva della Regione.
    4. - E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  che  ha invece sostenuto la natura delegata delle funzioni
 in materia di tutela del paesaggio. Secondo l'Avvocatura dello Stato,
 sarebbe pertanto inammissibile  o  infondata  la  questione  relativa
 all'art.  6, terzo comma, del d.P.R. n. 469 del 1987, dal momento che
 quest'ultimo si riferirebbe soltanto a materie trasferite e,  quindi,
 dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso di specie.
    5.  - In prossimita' dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia
 ha presentato una memoria ulteriore. Oltre a ribadire argomenti  gia'
 svolti  nel precedente scritto difensivo, la Regione afferma che, ove
 si ritenesse che il decreto-legge n. 312 del 1985  non  abbia  natura
 provvisoria  e cautelativa, si verrebbe a riconoscere al Ministro per
 i beni culturali e ambientali un potere eccessivamente discrezionale,
 valevole  caso  per  caso  e  tale  da  ingolfare   l'amministrazione
 regionale.  In secondo luogo, la stessa Regione osserva che la tutela
 del paesaggio non potrebbe esser considerata una  materia  rientrante
 tra  le  funzioni  delegate,  poiche',  se  cosi' fosse, risulterebbe
 frustrato il principio del conferimento delle competenze alle regioni
 per settori organici.
                        Considerato in diritto
    1. - Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Friuli-Venezia
 Giulia  ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, questione
 di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  2  e  3  della  legge
 regionale   del   Friuli-Venezia   Giulia  28  ottobre  1986,  n.  42
 (Applicazione nel territorio regionale del  decreto-legge  27  giugno
 1985, n. 312, come convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
 disposizioni   urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di  particolare
 interesse ambientale), nonche' dell'art. 6, terzo comma,  del  d.P.R.
 15  gennaio  1987,  n.  469  (Norme  integrative  di attuazione dello
 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione
 degli artt. 4, n. 12, e 6,  n.  3,  dello  Statuto  speciale  per  il
 Friuli-Venezia  Giulia  (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1),
 che attribuiscono alle regioni, rispettivamente, potesta' legislativa
 esclusiva in materia urbanistica e potesta' integrativa-attuativa  in
 tema di tutela del paesaggio.
    2.  -  Non  fondata  va  dichiarata, innanzitutto, la questione di
 legittimita' costituzionale, sollevata - in riferimento agli artt. 4,
 n. 12, e 6, n. 3, dello  Statuto  speciale  per  la  Regione  Friuli-
 Venezia  Giulia  -  avverso l'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n.  469
 del 1987, il quale, in  sede  di  attuazione  del  predetto  Statuto,
 dispone  che  "fra le funzioni amministrative trasferite alla Regione
 Friuli-Venezia  Giulia  con  i  precedenti  decreti   di   attuazione
 statutaria  si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle
 rientranti nella definizione datane  per  le  regioni  ordinarie  dal
 d.P.R. n. 616".
    Non puo' infatti riconoscersi alcun fondamento al dubbio sollevato
 dal  giudice  a  quo,  secondo  il  quale  la  disposizione impugnata
 sovvertirebbe   l'ordine   delle   attribuzioni    costituzionalmente
 stabilito,  dal  momento che comporterebbe l'inclusione della materia
 della tutela del  paesaggio,  assegnata  alla  competenza  attuativa-
 integrativa    (art.   6,   n.   3,   dello   Statuto),   in   quella
 dell'urbanistica, conferita alla competenza esclusiva (art. 4, n. 12,
 dello  Statuto).  Tale  assunto  si   basa,   in   realta',   su   un
 fraintendimento  del  significato  della  disposizione  impugnata, la
 quale, come ha correttamente osservato  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, contiene una norma interpretativa diretta a riconoscere che la
 portata  delle  materie gia' trasferite alle competenze della Regione
 Friuli-Venezia Giulia deve intendersi nell'ampiezza riconosciuta alle
 stesse materie dal d.P.R. n. 616 del 1977 a favore  delle  regioni  a
 statuto  ordinario.  In  altri termini, quella impugnata e' una delle
 varie  norme  presenti  nell'ordinamento  che  mira  ad  adeguare  le
 competenze  delle regioni ad autonomia differenziata alla consistenza
 delle corrispondenti attribuzioni riconosciute alle regioni ordinarie
 dopo il rimodellamento e l'ampliamento operati  a  favore  di  queste
 ultime  dal  ricordato  d.P.R.  n.  616.  Come tale, essa non produce
 alcuno  spostamento  di  competenza  rispetto  alla  ripartizione  di
 attribuzione  precedentemente  fissata,  ma si limita semplicemente a
 rimuovere un'inammissibile situazione di inferiorita'  delle  regioni
 speciali rispetto a quelle ordinarie creatasi in seguito all'adozione
 del d.P.R. n. 616 del 1977.
    Questa   interpretazione   e'   suffragata   dalla  lettera  della
 disposizione   impugnata,   la   quale   fa   esplicito   riferimento
 esclusivamente  alle  materie  che  sono  state oggetto di precedente
 trasferimento  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia.  E'   evidente,
 pertanto, che la disposizione contestata non puo' essere interpretata
 nel senso che sarebbe diretta a innovare la preesistente ripartizione
 di   competenze   ricomprendendo  nella  potesta'  esclusiva  materie
 statutariamente assegnate alla potesta' attuativa-integrativa, per il
 semplice fatto che si riferisce unicamente alle materie trasferite  e
 non   gia'  a  quelle  delegate.  Cade,  cosi',  la  possibilita'  di
 ipotizzare una qualche lesione degli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello
 Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.
    3.  -  Va,  invece,   accolta   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  sollevata, in riferimento ai parametri costituzionali
 appena citati, nei confronti del  combinato  disposto  formato  dagli
 artt.  1,  2  e  3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28
 ottobre 1986, n. 42, nella parte in  cui  limita  l'applicazione  dei
 controlli  statali previsti dall'art. 1 del decreto- legge n. 312 del
 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, per  i
 beni  e  le  localita'  ivi  indicate,  ai Comuni dotati di strumenti
 urbanistici  generali  non  ancora  adeguati  al  Piano   urbanistico
 regionale generale, di cui all'art. 1 della stessa legge regionale.
    Ai sensi dell'art. 1- bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312
 (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di  particolare
 interesse ambientale), nel testo  convertito  dalla  legge  8  agosto
 1985,  n.  431,  alle  regioni  e' imposto l'obbligo di sottoporre il
 proprio territorio - per  quanto  riguarda  le  localita'  e  i  beni
 indicati  nell'art.  1  della  medesima  legge  n.  431 - a specifica
 normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante la  redazione
 di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica
 considerazione  dei  valori paesistici e ambientali. Sulla base della
 stessa disposizione  contenuta  nel  citato  art.  1,  i  beni  cosi'
 regolati  sono  "sottoposti  a  vincolo  paesaggistico ai sensi della
 legge 29 giugno 1939, n. 1497" (art. 7), vincolo che  consiste  nella
 necessita'  che  gli interventi sui relativi beni siano sottoposti ad
 autorizzazione rilasciata dall'autorita' amministrativa regionale  e,
 in  caso d'inerzia di quest'ultima, dal Ministro per i beni culturali
 e ambientali, il quale ha altresi' il potere di annullare,  con  atto
 motivato, la predetta autorizzazione regionale.
    In  attuazione di tale disciplina la Regione Friuli-Venezia Giulia
 ha adottato la legge  n.  42  del  1986,  la  quale,  negli  articoli
 impugnati,   provvede:  a)  a  identificare  il  "piano  urbanistico-
 territoriale con specifica considerazione  dei  valori  paesistici  e
 ambientali",  previsto dall'art. 1- bis della citata legge n. 431 del
 1985, con il Piano urbanistico regionale generale (art. 1),  peraltro
 da  tempo  approvato;  b)  a  predisporre la verifica del rispetto da
 parte del Piano urbanistico regionale generale dei valori  paesistici
 e  ambientali  tutelati  dalla  predetta  legge  n. 431 e a prevedere
 l'eventuale consequenziale revisione del Piano medesimo (art. 2);  c)
 a  limitare  l'applicazione  del  vincolo  paesaggistico previsto dal
 decreto-legge n. 312 ai beni situati nei comuni dotati  di  strumenti
 urbanistici   generali  non  ancora  adeguati  al  Piano  urbanistico
 regionale generale (art. 3).
    Diversamente da quel che suppone il giudice a quo, ai  fini  della
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata,
 gli  artt.  1, 2 e 3 della legge regionale n. 42 del 1986 non possono
 essere considerati come un combinato disposto. Tra  i  tre  articoli,
 infatti,   manca,   con   riferimento   alla   questione   sollevata,
 quell'essenziale rapporto  logico  che  dovrebbe  portare  a  dedurre
 dall'insieme  delle  disposizioni  colpite  il  significato  unitario
 costituente   la   norma   sospettata    d'incostituzionalita'.    Le
 disposizioni impugnate, pertanto, vanno esaminate partitamente.
    Gli  artt.  1 e 2 della legge regionale contestata non contrastano
 con i parametri costituzionali invocati, poiche', come  questa  Corte
 ha  gia'  riconosciuto (v. sent. n. 327 del 1990, nonche' ord. n. 385
 del 1985 e sent. n. 344 del 1990), nulla esclude - ed anzi l'art.  1-
 bis  della  legge  n. 431 del 1985 specificamente autorizza - che gli
 strumenti pianificatori  indicati  nell'appena  citato  art.  1-  bis
 coincidano  con  i  piani  urbanistico-territoriali,  purche'  questi
 contengano una "specifica  considerazione  dei  valori  paesistici  e
 ambientali".  Sotto quest'ultimo profilo, l'impugnato art. 2 fornisce
 una sufficiente garanzia perche' l'art. 1- bis della legge n. 431 sia
 rispettato, dal momento che vincola la Regione a provvedere: a)  alla
 verifica  del  rispetto  da  parte  del  Piano  urbanistico regionale
 generale dei valori paesistici e ambientali tutelati dall'art. 1- bis
 della legge n. 431 del 1985;  b)  all'invio  delle  risultanze  degli
 accertamenti  compiuti  al Ministro per i beni culturali e ambientali
 al fine di mettere in condizione quest'ultimo di svolgere la  propria
 vigilanza  e  i  propri  controlli; c) ad apportare le revisioni e le
 modifiche ritenute necessarie. Dal punto di  vista  del  giudizio  di
 legittimita'   costituzionale,  queste  disposizioni  contengono  una
 disciplina  attuativa  del  ricordato  art.  1-  bis  che  non   puo'
 considerarsi  contrastante  con quest'ultimo articolo, esulando dalla
 competenza di questa Corte verificare se in concreto  la  Regione  si
 sia  attenuta, nell'esercizio delle relative funzioni amministrative,
 al rispetto della suddetta disciplina.
    In radicale contrasto con la legge n. 431 del 1985 e, pertanto, in
 diretta violazione dell'art. 6, n. 12, dello Statuto speciale per  il
 Friuli-Venezia  Giulia  e', invece, l'art. 3 della legge regionale n.
 42 del 1986. Tale articolo, infatti, nel prevedere che siano soggetti
 al vincolo paesaggistico indicato nella legge  n.  1497  del  1939  e
 nella  legge  n. 431 del 1985 soltanto i beni elencati nell'art. 1 di
 quest'ultima legge che siano situati nei "comuni dotati di  strumenti
 urbanistici   generali  non  ancora  adeguati  al  Piano  urbanistico
 regionale", si pone in palese contrasto con la  disposizione  di  cui
 pretende  essere  attuazione,  cioe' l'art. 1- bis della legge n. 431
 del 1985, per la quale gli interventi sui  beni  sottoposti  a  piani
 paesistici   o   a   piani   urbanistico-territoriali  con  specifica
 considerazione dei valori paesistici e ambientali sono in  ogni  caso
 soggetti  ai  controlli  e ai poteri assegnati al Ministro per i beni
 culturali e ambientali dall'art.  1  della  medesima  legge  n.  431.
 L'effetto  dell'art.  3, in altri termini, e' quello, illegittimo, di
 sottrarre ai  suddetti  controlli  gli  interventi  rientranti  nelle
 previsioni  del Piano urbanistico regionale, una volta che questo sia
 stato fatto coincidere con  il  "piano  urbanistico-territoriale  con
 specifica  considerazione  dei  valori  paesistici e ambientali". Se,
 infatti, nel territorio dei comuni provvisti di strumenti urbanistici
 ritenuti adeguati al Piano urbanistico regionale generale viene  meno
 la necessita' di ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della
 legge  n. 1497 del 1939, risultano vanificati, di conseguenza, sia il
 controllo   sostitutivo,    sia    il    potere    di    annullamento
 dell'autorizzazione   stessa,  attribuiti  al  Ministro  per  i  beni
 culturali e ambientali dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985.
    Ne' si potrebbe obiettare, come sostiene la difesa della  Regione,
 che  la  disciplina  apprestata  dalla  legge  n.  431 del 1985 abbia
 carattere  meramente  cautelativo  e  provvisorio  e   sia,   quindi,
 destinata ad essere cedevole non appena le singole regioni pongano in
 essere  i  piani paesistici regionali. Questa Corte, infatti, ha gia'
 affermato in senso contrario che i poteri e i controlli ministeriali,
 che la disposizione impugnata cerca di eludere, sono posti "a estrema
 difesa" dei vincoli paesaggistici e, come tali,  costituiscono  parte
 di  una  disciplina  qualificabile, per la diretta connessione con il
 valore costituzionale primario della tutela  del  paesaggio  (art.  9
 della  Costituzione),  come "norme fondamentali di riforma economico-
 sociale" (v. sent. n. 151 del 1986, nonche' sent. n. 302  del  1988).
 Le  disposizioni  che  li  prevedono,  pertanto,  non  possono essere
 derogate, modificate o sostituite dalle leggi regionali, neppure  ove
 queste esercitassero competenze di carattere esclusivo.
    4.  -  Sulla  base  dell'art.  27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
 (Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
 costituzionale),  si  deve  poi  dichiarare,  in  via consequenziale,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione
 Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, il quale contiene, nei
 suoi quattro commi, una disciplina sostanzialmente identica a  quella
 dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  42  del  1986,  dichiarato
 incostituzionale  nel  punto  precedente  di  questa  motivazione  o,
 comunque,  avente  il  suo  titolo  di  validita'  in  quello  stesso
 articolo. I primi tre commi, infatti,  provvedono  a  sostituire,  in
 relazione  ai  beni indicati nell'art. 1 della legge n. 431 del 1985,
 le autorizzazioni previste dalla  legge  n.  1497  del  1939  con  le
 concessioni  e  le autorizzazioni edilizie rilasciate in applicazione
 degli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni del Pi-
 ano urbanistico regionale generale e a  sottoporre  i  medesimi  beni
 alla  particolare disciplina disposta dalla legge regionale medesima.
 Il quarto comma, infine, ripete che sono soggetti  all'autorizzazione
 di  cui  all'art.  7  della  legge  n.  1497  del  1939  soltanto gli
 interventi da realizzare nei comuni indicati nell'art. 3 della  legge
 regionale  n.  46  del  1986,  dichiarato incostituzionale con questa
 stessa sentenza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
 legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42;
      dichiara  -  in  applicazione  dell'art. 27 della legge 11 marzo
 1953, n. 87 - la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
 legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia 13 dicembre 1989, n. 36
 (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di   tutela   ambientale   e
 paesaggistica);
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  6,  terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme
 integrative  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della  Regione
 Friuli-Venezia   Giulia),  sollevata,  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale  del  Friuli-Venezia
 Giulia,  in riferimento agli artt. 4, n. 12, e 6, n. 3, dello Statuto
 speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31
 gennaio 1963, n. 1);
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia  28
 ottobre  1986,  n.  42  (Applicazione  nel  territorio  regionale del
 decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,  come  convertito  in  legge  8
 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle
 zone di particolare interesse ambientale), sollevata, con l'ordinanza
 indicata  in  epigrafe,  dal  Tribunale  amministrativo regionale del
 Friuli-Venezia Giulia in riferimento ai parametri indicati nel  punto
 precedente.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 91C1274