N. 438 SENTENZA 2 - 9 dicembre 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Beni  culturali  e  ambientali  -  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
 Gestione  -  Direttive   interpretative   statali   -   Inammissibile
 disapplicazione  di  legge  regionale - Richiamo alla declaratoria di
 illegittimita'  costituzionale  in  via  consequenziale  della  Corte
 (sentenza  n. 437/1991) - Cessazione dell'interesse a ricorrere della
 regione - Inammissibilita'.
(GU n.50 del 18-12-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  prof.
    Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato  il 19 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 23 aprile
 successivo, per conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della
 lettera  circolare  della  Soprintendenza  archeologica  e per i beni
 ambientali, architettonici, artistici e storici del  Friuli-  Venezia
 Giulia  -  Ufficio  staccato  di Udine - n. 781/66/30 del 15 febbraio
 1991 con  cui  e'  stata  disposta  la  disapplicazione  della  legge
 regionale  13  dicembre 1989, n. 36 ed iscritto al n. 24 del registro
 conflitti 1991;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice  relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito  l'Avvocato  Gaspare  Pacia  per  la  Regione Friuli-Venezia
 Giulia;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti  dello  Stato in relazione alla lettera-
 circolare  15  febbraio  1991,  n.  781/66/30,  della  Soprintendenza
 archeologica  e  per  i  beni ambientali, architettonici, artistici e
 storici del Friuli- Venezia Giulia - Ufficio staccato di  Udine,  con
 la  quale e' stata adottata una direttiva interpretativa del seguente
 tenore: nonostante l'emanazione della  legge  della  Regione  Friuli-
 Venezia Giulia 13 dicembre 1989, n. 36, "rimane l'obbligo di ottenere
 il  necessario nulla osta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39
 e non viene meno la necessita' di  dare  immediata  comunicazione  al
 Ministero   beni   culturali   e   ambientali   delle  autorizzazioni
 rilasciate".
    Secondo la ricorrente -  al  di  la'  di  qualsiasi  questione  di
 legittimita'  costituzionale  relativa alla legge regionale n. 36 del
 1989, che ha sostituito le autorizzazioni ministeriali  previste  dal
 decreto-legge n. 312 del 1985, come convertito nella legge n. 431 del
 1985,   con   analoghi   provvedimenti   regionali   -  la  direttiva
 interpretativa contenuta nella circolare impugnata avrebbe  l'effetto
 di   produrre   una   inammissibile   disapplicazione,  con  un  atto
 amministrativo statale, di una legge  regionale.  Come  tale,  l'atto
 impugnato,   di   cui   la   ricorrente   chiede   consequenzialmente
 l'annullamento, lederebbe i seguenti parametri costituzionali: a) gli
 artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale per il  Friuli-Venezia  Giulia,
 dal momento che la suddetta circolare ostacolerebbe l'applicazione di
 una legge adottata sulla base degli articoli statutari appena citati;
 b)  l'art.  8  dello  stesso  Statuto,  in  quanto analogo effetto si
 produrrebbe nei confronti delle  funzioni  amministrative  attribuite
 alla  ricorrente dalla suddetta disposizione statutaria; c) l'art. 31
 dello Statuto, il quale prevede che ogni legge regionale  sia  munita
 della  formula  promulgativa  e  di  quella esecutiva, poiche' l'atto
 impugnato contrasterebbe con l'obbligo ivi contenuto di osservare  la
 legge regionale e di farla osservare.
    2.  - Non si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
                         Considerato in diritto
    1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso  indicato  in
 epigrafe  ha  sollevato  conflitto  di attribuzione nei confronti del
 Ministro per i beni culturali e ambientali in relazione alla lettera-
 circolare 15 febbraio 1991 (pervenuta alla  Presidenza  della  Giunta
 regionale  il  26  febbraio  1991),  con  la  quale la Soprintendenza
 archeologica e per i beni  ambientali,  architettonici,  artistici  e
 storici  del  Friuli-Venezia  Giulia,  Ufficio  staccato di Udine, ha
 affermato  che  "anche  con  l'adozione  di   particolari   strumenti
 urbanistici di valenza ambientale denominati piani di conservazione e
 di  sviluppo'  ( ..) rimane l'obbligo di ottenere il necessario nulla
 osta ai sensi dell'art. 7 della legge 1497/39 e  non  viene  meno  la
 necessita'   di   dare  immediata  comunicazione  al  Ministero  beni
 culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate".  Poiche',  a
 suo  giudizio,  tale  circolare  mira  sostanzialmente a disporre una
 disapplicazione della legge regionale n. 36 del 1989 e  a  ostacolare
 le  relative  funzioni  amministrative,  la ricorrente chiede che sia
 ripristinata l'integrita' delle attribuzioni ad essa riservate  dagli
 artt.  4, 5, 6, 8 e 31 del proprio Statuto e sia, pertanto, annullato
 l'atto impugnato.
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    Per effetto della sentenza di questa Corte n. 437 del 1991, che ha
 pronunziato l'illegittimita'  costituzionale  in  via  consequenziale
 dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del
 1989,  viene  meno l'interesse a ricorrere di quest'ultima Regione in
 relazione al conflitto di  attribuzione  sollevato,  con  il  ricorso
 indicato in epigrafe, nei confronti del Ministro per i beni culturali
 e ambientali.
    La   ricorrente,  infatti,  lamentava  la  lesione  delle  proprie
 competenze in conseguenza del fatto che la circolare  impugnata,  nel
 mantenere  ferme  l'autorizzazione prevista all'art. 7 della legge n.
 1497 del 1939 e la necessita' di dare comunicazione al Ministro per i
 beni  culturali  e   ambientali   delle   autorizzazioni   rilasciate
 "nonostante   l'emanazione  della  Legge  regionale  36/89",  avrebbe
 prodotto, in sostanza, una disapplicazione di quest'ultima legge  con
 conseguente   intralcio   delle  funzioni  amministrative  da  quella
 dipendenti.
    La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della legge n. 36
 del  1989  proprio  in  relazione  ai   poteri   ministeriali   sopra
 menzionati,  operata  con  la  citata  sentenza  n. 437 del 1991, fa,
 dunque, venir meno la  possibilita'  della  lamentata  lesione  delle
 competenze  regionali.  Il  conflitto  di  attribuzione  in esame va,
 pertanto,  dichiarato  inammissibile  per  sopravvenuta  mancanza  di
 interesse della Regione ricorrente.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile,  per mancanza di interesse a ricorrere, il
 ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione  Friuli-
 Venezia  Giulia  nei  confronti  del  Ministro per i beni culturali e
 ambientali, in relazione alla lettera-  circolare  15  febbraio  1991
 della   Soprintendenza   archeologica   e   per  i  beni  ambientali,
 architettonici, artistici  e  storici  del  Friuli-  Venezia  Giulia,
 Ufficio staccato di Udine.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 91C1275