N. 442 ORDINANZA 2 - 9 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta
 delle  parti  -  Sanzioni  sostitutive - Discrasia logico-giuridica -
 Applicabilita' delle pene sostitutive limitata ai reati di competenza
 del pretore - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.50 del 18-12-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi  MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge
 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)  promosso  con
 ordinanza   emessa  il  26  marzo  1991  dal  Pretore  di  Siena  nel
 procedimento penale a carico di Tistoni Giorgio, iscritta al  n.  396
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Pretore di  Siena  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 60
 della  legge  24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
 deducendo a fondamento della questione medesima  l'esistenza  di  una
 "discrasia  logico-giuridica tra la portata dell'art. 444 c.p.p. e le
 restrizioni" previste dall'art. 60  della  legge  n.  689  del  1981,
 "atteso  che diventa patteggiabile con sanzione sostitutiva tutta una
 serie di reati di  competenza  del  tribunale  (purche'  la  pena  da
 irrogare  in  concreto  non  superi  i  sei mesi) per loro intrinseca
 natura  piu'  gravi  rispetto  a  quelli  oggettivamente  esclusi   e
 riportati" dalla norma oggetto di denuncia;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  l'istituto  della  applicazione  della  pena  su
 richiesta delle parti disciplinato nel titolo II  del  libro  VI  del
 codice  di procedura penale non ha introdotto, ne' poteva introdurre,
 in assenza di specifiche previsioni della  legge-delega  16  febbraio
 1987,   n.   81,  modifiche  al  regime  sostanziale  delle  sanzioni
 sostitutive disciplinato dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 681
 del 1981;
      e che, come evidenzia la Relazione al Progetto  preliminare  del
 nuovo  codice,  appare  "significativa  in proposito la modificazione
 della direttiva" 45 della legge-delega "operata dal  Senato,  che  ha
 sostituito  le  parole  'l'applicazione,  in  casi  consentiti, delle
 sanzioni  sostitutive  o  della  pena  detentiva'   con   le   parole
 'l'applicazione  delle  sanzioni  sostitutive  nei  casi consentiti',
 chiarendo cosi', da un lato, che il legislatore delegato  non  ha  il
 compito  di  specificare, al di la' delle previsioni del delegante, i
 casi in cui e' consentita  l'applicazione  delle  pene  su  richiesta
 delle   parti   e,  dall'altro,  che  l'applicazione  delle  sanzioni
 sostitutive su richiesta e' ammessa  nei  soli  casi  in  cui  queste
 sanzioni  risultano  applicabili in generale (indipendentemente cioe'
 dalla richiesta delle parti), in base alla l. n. 689 del 1981, che le
 ha introdotte nel nostro ordinamento e le disciplina";
      che   alla   stregua   delle   accennate    considerazioni,    e
 contrariamente  a  quanto  mostra  di ritenere il rimettente, permane
 inalterata,  anche  agli  effetti  del  nuovo  "patteggiamento",   la
 previsione  dettata  dall'art.  54  della  legge  n. 689 del 1981 che
 limita l'applicabilita' delle pene sostitutive ai reati di competenza
 del pretore, sicche' viene a cadere la premessa stessa sulla quale il
 rimettente  fonda  la  pretesa  "discrasia  logico-giuridica"  ed  il
 conseguente dubbio di costituzionalita' circa la ragionevolezza delle
 esclusioni oggettive stabilite dalla norma oggetto di denuncia;
      e   che,   pertanto,  la  questione  qui  proposta  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60 della legge  24  novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche  al  sistema  penale) sollevata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dal Pretore di Siena con ordinanza del  26  marzo
 1991.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 91C1279