N. 445 ORDINANZA 2 - 9 dicembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi in genere - Regione Sicilia - Riscossione - Concessione del servizio - S.p.a. costituite da istituti e aziende di credito - Limitazione alle stesse - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 367/1991) - Manifesta infondatezza. (Legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 20, primo comma, lett. c)). (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 17).(GU n.50 del 18-12-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, nel ricorso proposto dalla S.p.A. "Nuova G. Barbera" contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione della S.p.A. "Nuova G. Barbera" nonche' l'atto di intervento della Regione Sicilia rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, con ordinanza 14 marzo 1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale siciliano (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c) della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui limita la facolta' di conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi nella regione, alle societa' per azioni costituite da istituti e aziende di credito; Considerato che questione analoga e' stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 367 del 1991; che non sono stati prospettati profili nuovi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), sollevata in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991. Il cancelliere: DI PAOLA 91C1282