N. 465 SENTENZA 4 - 13 dicembre 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Publica    amministrazione   -   Regione   Liguria   -   Procedimento
 amministrativo - Autorizzazioni e licenze - Rilascio - Schema di
 regolamento in materia da parte della Presidenza del  Consiglio  dei
 Ministri  -  Lesione  di  competenze  regionali  - Fini informativi -
 Apporto   collaborativo   -    Identificazione    dei    procedimenti
 amministrativi  di  competenza  regionale - Osservazione e proposte -
 Richiesta - Spettanza allo Stato
 
(GU n.50 del 18-12-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
 15  maggio  1991,  depositato in cancelleria il 27 maggio successivo,
 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della  circolare  della
 Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
 pubblica - n. 72741/7463 del 14 marzo 1991 avente ad oggetto "Legge 7
 agosto 1990, n. 241. Procedimento amministrativo. Artt. 19 e  20"  ed
 iscritto al n. 31 del registro conflitti 1991.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi  l'avvocato  Giampaolo  Zanchini  per  la  Regione Liguria e
 l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato in data  15  maggio  1991  la  Regione
 Liguria  ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato in relazione alla circolare n. 72741/7463  del  14  marzo  1991
 emanata  dalla  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento
 per la funzione pubblica, avente ad oggetto "Legge 7 agosto 1990,  n.
 241. Procedimento amministrativo. Artt. 19 e 20".
    La ricorrente espone che, con la suddetta circolare, la Presidenza
 del Consiglio dei ministri ha trasmesso a tutte le Regioni tre schemi
 di  regolamento  per l'applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 7
 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo, al  fine
 di  determinare,  rispettivamente,  "i  casi  in  cui  l'esercizio di
 un'attivita'  privata   subordinato   ad   autorizzazione,   licenza,
 abilitazione,  nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque
 denominato  puo'  essere  intrapreso  su  denuncia   dell'interessato
 all'amministrazione  competente" (art. 19), nonche' i casi in cui "la
 domanda  di  rilascio  di  una autorizzazione, licenza, abilitazione,
 nulla osta, permesso, ..  si  considera  accolta  qualora  non  venga
 comunicato  all'interessato  il  provvedimento  di  diniego  entro il
 termine fissato" (art. 20).
    Secondo la Regione  Liguria  la  circolare  in  questione  sarebbe
 lesiva  delle  competenze  regionali  nella  parte  in cui obbliga le
 Regioni  ad  "inviare  elementi  utili   alla   identificazione   dei
 procedimenti   oggetto   delle   rispettive  competenze",  rientranti
 nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20 della citata legge n.
 241, e fissa un  termine  entro  cui  far  pervenire  osservazioni  e
 proposte  agli  schemi  di  regolamento  inviati,  scaduto  il  quale
 "ciascuna amministrazione .. sara' ritenuta consenziente".
    La circolare impugnata - indirizzata a  tutti  i  Ministeri  ed  a
 tutte  le  Regioni  -  si  porrebbe innanzitutto in contrasto con gli
 artt. 117 e 118 della Costituzione e con l'art. 29 della legge n. 241
 del 1990 giacche' con essa lo Stato avrebbe  preteso  identificare  e
 inserire  nell'ambito di applicazione dei regolamenti ministeriali di
 cui agli artt. 19 e 20 della stessa legge anche atti  e  procedimenti
 di competenza regionale, relegando le Regioni ad un ruolo di semplice
 "collaborazione" ai fini della identificazione di tali procedimenti.
    Una   impostazione,  questa,  che,  ad  avviso  della  ricorrente,
 risulterebbe gravemente lesiva dell'autonomia regionale in quanto non
 terrebbe conto dell'esplicito dettato dell'art.  29  della  legge  n.
 241,  secondo  cui  le disposizioni poste da tale legge in materia di
 procedimento amministrativo costituiscono per le  Regioni  a  statuto
 ordinario "mere norme di principio".
    Di  qui  l'esigenza  che  la materia "procedimento amministrativo"
 debba essere interamente regolata dalle Regioni (con il rispetto  del
 solo limite dei principi fondamentali desumibili dalla legge n. 241),
 spettando  alle  stesse  Regioni di "determinare autonomamente, per i
 procedimenti di propria competenza, i casi di  cui  alle  fattispecie
 previste  dagli  artt.  19  e  20  della  legge  n. 241, senza alcuna
 possibilita' da parte statale di porre a carico delle Regioni ne'  un
 obbligo  collaborativo (l'invio di elementi volti all'identificazione
 dei  procedimenti  di  competenza  regionale),  ne'  un  obbligo   di
 pronunciarsi  circa  gli schemi di regolamento inviati, estranei agli
 interessi di pertinenza regionale".
    Sotto altro profilo - sempre ad avviso della Regione ricorrente  -
 la  pretesa  statale  di  costringere  le  Regioni  ad identificare e
 comunicare i procedimenti oggetto della propria  competenza  verrebbe
 anche  a violare il principio di ragionevolezza: e cio' in quanto non
 vi  sarebbe  alcun  "comprensibile  interesse  a  che  compaiano  nei
 medesimi  elenchi  le  attivita'  regionali  e  le attivita' di altre
 amministrazioni di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 241", atteso
 che le Regioni procedono in piena autonomia a regolare i procedimenti
 di propria competenza.
    Sulla base di queste considerazioni la Regione Liguria chiede  che
 la  circolare  impugnata  sia  dichiarata  invasiva  delle competenze
 regionali e di conseguenza annullata.
    2. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
    La  Presidenza  del Consiglio ricorda che l'art. 29 della legge n.
 241 del 1990 - dopo aver assegnato valore ed  efficacia  di  principi
 generali  dell'ordinamento  alle regole desumibili dalle disposizioni
 della stessa legge - stabilisce  anche  che  le  disposizioni  stesse
 "operano  direttamente  nei riguardi delle Regioni fino a quando esse
 non avranno legiferato in materia".
    Pertanto, senza la sollecita adozione dei regolamenti di cui  agli
 artt.  19  e 20, la disciplina della legge n. 241 resterebbe in larga
 misura incompleta ed inoperante, venendo cosi' meno  anche  alla  sua
 funzione di transitoria supplenza delle normative regionali.
    In  questa  prospettiva - secondo la Presidenza del Consiglio - la
 richiesta  di  elementi  di  identificazione  dei   procedimenti   di
 competenza regionale nonche' la richiesta di proposte ed osservazioni
 agli  schemi di regolamento predisposti dal Governo troverebbe la sua
 razionale giustificazione nell'esigenza di assicurare - fino a che le
 singole Regioni a statuto ordinario non abbiano provveduto a  dotarsi
 di  proprie  normative  in  materia  -  l'effettiva  vigenza  di  una
 disciplina generale del  procedimento  amministrativo,  in  grado  di
 regolamentare, nel modo piu' uniforme possibile, i momenti e le forme
 di  condizionamento  dell'attivita'  dei  privati da parte dei poteri
 pubblici.
    3. - In prossimita' dell'udienza la Regione Liguria ha  depositato
 una  memoria dove si richiama il fatto che la stessa Regione, dopo la
 proposizione  del  conflitto  di  cui  e'  causa,  ha  provveduto  ad
 approvare  la legge 6 giugno 1991, n. 8, recante "Norme in materia di
 procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
 amministrativi",  ponendo  quindi  in  essere la disciplina regionale
 richiamata nell'art. 29 della legge n.    241  al  fine  di  limitare
 l'operativita'  di  tale  legge  nei  confronti delle Regioni ai soli
 principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute.
                        Considerato in diritto
    1. -  Con  la  circolare  n.  72741/7463  del  14  marzo  1991  la
 Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
 pubblica - ha inviato a tutti i Ministeri e a tutte  le  Regioni  tre
 schemi  di  regolamento  destinati  a  individuare  le attivita' ed i
 termini relativi ai procedimenti amministrativi di cui agli artt.  19
 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'invito a far pervenire,
 entro  un  termine  prefissato, "eventuali osservazioni e proposte" e
 con l'avvertimento che, in difetto di risposta  entro  tale  termine,
 ciascuna  amministrazione  sarebbe  stata  ritenuta consenziente alla
 disciplina proposta.
    Nella stessa circolare si ricorda anche che,  con  una  precedente
 lettera, le Amministrazioni destinatarie erano state gia' sollecitate
 "ad  inviare  elementi  utili  alla  identificazione dei procedimenti
 oggetto  delle  rispettive  competenze  e   che   possono   rientrare
 nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20".
    Secondo  la  Regione Liguria la circolare in questione rivelerebbe
 chiaramente l'intenzione del Governo di includere  anche  le  Regioni
 tra  i  soggetti disciplinati dai regolamenti governativi di cui agli
 artt. 19 e 20 della legge n. 241, cosi' da  estendere  la  normazione
 che  dovra'  essere  formulata  mediante  tali  regolamenti  anche ai
 procedimenti di competenza regionale, relegandosi le Regioni, ai fini
 della  disciplina  di  tali  procedimenti,  ad  un  ruolo   di   mera
 collaborazione con lo Stato.
    Da  qui  -  ad avviso della ricorrente - la lesione, oltre che del
 principio di ragionevolezza, degli artt. 117 e 118 della Costituzione
 e dell'art. 29 della legge n. 241  del  1990,  dove  si  affida  alle
 Regioni  a  statuto  ordinario  la  regolazione delle materie toccate
 dalla stessa  legge  "nel  rispetto  dei  principi  desumibili  dalle
 disposizioni  in  essa contenute, che costituiscono principi generali
 dell'ordinamento".
    2. - Il ricorso non e' fondato nei termini che verranno di seguito
 precisati.
    Gli artt.  19  e  20  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si
 riferiscono   alla   disciplina,   rispettivamente,  della  "denuncia
 preventiva" e del "silenzio - assenso"  nell'ambito  di  procedimenti
 dove  l'attivita' dei privati risulti subordinata ad atti di consenso
 dell'autorita' amministrativa.
    In particolare, l'art. 19 richiama la possibilita' per il  privato
 di  intraprendere  un'attivita' soggetta ad autorizzazione o ad altro
 atto   di   consenso   denunciandone   l'inizio   all'amministrazione
 competente,  salva  la  successiva  verifica  da  parte  della stessa
 amministrazione della effettiva sussistenza  dei  presupposti  e  dei
 requisiti di legge per lo svolgimento di tale attivita'.
    A  sua  volta,  l'art.  20,  sempre  in  tema di attivita' private
 sottoposte al consenso della pubblica amministrazione,  si  riferisce
 alle  ipotesi  in  cui il decorso di un termine prefissato, senza che
 sia intervenuto  un  esplicito  provvedimento  di  diniego  dell'atto
 autorizzatorio  richiesto,  equivale  ad  accoglimento  della domanda
 avanzata dal privato.
    Entrambe  le  disposizioni  stabiliscono  poi  che   i   casi   di
 applicazione   degli  istituti  della  "denuncia  preventiva"  e  del
 "silenzio-assenso" all'esercizio di attivita' private  subordinate  a
 consenso  della  pubblica  amministrazione  devono essere individuati
 mediante regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17,  secondo  comma,
 della  legge  23  agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
 Commissioni parlamentari.
    Ora, ai fini della  soluzione  della  controversia  in  esame,  la
 premessa  da  cui occorre muovere e' che i regolamenti governativi in
 questione  -  quand'anche  caratterizzati  dalla  speciale  efficacia
 propria dei regolamenti c.d. "delegati" - non risultano legittimati a
 disciplinare,   per   la   naturale  distribuzione  delle  competenze
 normative  tra  Stato  e  Regioni  desumibile  dall'art.  117   della
 Costituzione,  le materie di spettanza regionale e, conseguentemente,
 neppure i procedimenti amministrativi attinenti a tali materie.
    Se e' vero, infatti, che il procedimento amministrativo non  coin-
 cide con uno specifico ambito materiale di competenza, in quanto modo
 di   esercizio  delle  diverse  competenze,  e'  anche  vero  che  la
 disciplina dei vari  procedimenti  dovra'  essere  affidata  a  fonti
 statali  o  a  fonti  regionali,  a  seconda che gli stessi attengano
 all'esercizio di competenze materiali proprie  dello  Stato  o  delle
 Regioni. E questo tanto piu' ove si consideri la connessione naturale
 esistente   tra   la   disciplina   del  procedimento  e  la  materia
 dell'organizzazione, connessione  che  conduce  a  individuare  nella
 regolamentazione    ad   opera   della   Regione   dei   procedimenti
 amministrativi di propria spettanza un  corollario  della  competenza
 regionale,  richiamata  nell'art. 117 della Costituzione, concernente
 l'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle Regioni".
    Queste  considerazioni  trovano,  del  resto, piena conferma nella
 stessa legge n. 241 del 1990, che, all'art. 29, affida alle Regioni a
 statuto ordinario il potere di regolare gli oggetti investiti da tale
 legge "nel rispetto dei principi  desumibili  dalle  disposizioni  in
 essa  contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento
 giuridico". Ne' la previsione, espressa  nello  stesso  art.  29,  di
 un'operativita'  in via suppletiva di tutte le disposizioni contenute
 nella legge n. 241 nei confronti delle Regioni che non abbiano ancora
 legiferato in materia, puo' spostare  i  termini  del  problema,  dal
 momento  che  tale operativita' risulta pur sempre limitata alle sole
 disposizioni contenute nella legge n. 241, ne' puo' estendere la  sua
 efficacia  fino  a legittimare l'incidenza nell'ambito della sfera di
 competenza regionale di fonti statali di  livello  secondario,  quali
 quelle espresse nei regolamenti governativi di cui agli artt. 19 e 20
 della  legge n. 241. La possibilita' per tali regolamenti di svolgere
 la loro efficacia anche nella sfera regionale  verrebbe,  infatti,  a
 contrastare  non  solo con l'art. 29 della legge n. 241, ma anche con
 la disciplina formulata, in  tema  di  regolamenti,  dalla  legge  23
 agosto  1988, n. 400, dove espressamente si esclude che i regolamenti
 governativi destinati a disciplinare  l'attuazione  e  l'integrazione
 delle  leggi  recanti  norme di principio possano incidere su materie
 riservate alla competenza regionale (art. 17, primo comma, lett. b).
    3. - Quanto precede non conduce, d'altro canto, ad affermare anche
 l'esistenza della lesione che, con riferimento alla circolare di  cui
 e' causa, la Regione Liguria lamenta.
    Dalla  circolare  in  questione  non  risulta,  infatti, possibile
 dedurre con certezza l'intenzione dello  Stato  di  voler  provvedere
 all'adozione di una disciplina regolamentare, ai sensi degli artt. 19
 e   20  della  legge  n.  241,  comprensiva  anche  dei  procedimenti
 amministrativi di competenza regionale. Al contrario, il fine che  la
 circolare   dichiara  esplicitamente  di  voler  perseguire  riguarda
 soltanto l'assunzione di informazioni  relative  ai  procedimenti  di
 competenza  delle varie amministrazioni, statali e regionali, nonche'
 l'eventuale formulazione da parte  delle  stesse  amministrazioni  di
 osservazioni  e  proposte  relative  agli  schemi di regolamento gia'
 predisposti    dall'amministrazione    statale    con     riferimento
 all'esercizio di proprie competenze.
    La richiesta espressa dalla circolare in esame non mira, pertanto,
 a  intaccare  una  sfera  di competenza regionale, quanto a favorire,
 attraverso uno scambio di informazioni  e  valutazioni,  un  rapporto
 collaborativo  tra  le varie amministrazioni, centrali e periferiche,
 anche ai fini dell'adozione di modelli  procedurali  non  dissonanti:
 rapporto  particolarmente  giustificato nell'attuale fase di avvio di
 una  disciplina   fortemente   innovativa   e   di   grande   rilievo
 istituzionale quale quella espressa dalla legge n. 241 del 1990.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che spetta allo Stato, in relazione alla circolare della
 Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
 pubblica  - n. 72741/7463 del 14 marzo 1991, concernente l'attuazione
 degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedere  alla
 Regione  Liguria,  a  fini  informativi  e  di apporto collaborativo,
 elementi utili alla identificazione dei  procedimenti  amministrativi
 di competenza regionale nonche' osservazioni e proposte relative agli
 schemi  di  regolamenti  governativi  in  corso  di  adozione  per  i
 procedimenti amministrativi di competenza statale.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
                       Il presidente: CORASANITI
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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