N. 478 SENTENZA 16 - 19 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Trasporto - Regione Veneto - Esercizio di noleggio  da  banchina  con
 conducente,  di  natante a motore - Compimento del sessantacinquesimo
 anno di eta' del titolare - Rinnovo dell'autorizzazione -  Esclusione
 -   Ragionevolezza   della   presunzione   di  inidoneita'  fisica  -
 Discrezionalita' legislativa
 regionale - Esigenza della sicurezza dei trasporti - Non fondatezza.
 
 (Legge regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, art. 13, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 41, primo comma, e 117).
(GU n.51 del 24-12-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  ultimo
 comma,  della  legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47 (Norme
 per l'esercizio della delega di funzioni amministrative  ai  consorzi
 dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione
 lacuale,  fluviale,  lagunare,  e  sui  canali  navigabili  e idrovie
 relativamente ai servizi di trasporto non di linea) promossi con n. 2
 ordinanze emesse il 31  gennaio  1991  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale per il Veneto iscritte rispettivamente ai nn. 378 e 397 del
 registro  ordinanze  1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di intervento della regione Veneto;
    Udito nella camera di consiglio del 20 novembre  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con due
 ordinanze di analogo contenuto, emesse il 31 gennaio 1991  nel  corso
 di  altrettanti  giudizi  pendenti, ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, 41, primo comma, e  117  della  Costituzione,  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 13, ultimo comma, della legge
 della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, nella parte in cui esclude
 che l'autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico di  noleggio
 da  banchina  con  conducente  di  natante  a  motore  di portata non
 superiore a venti persone (c.d. taxi-acqueo) possa  essere  rinnovata
 dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare.
    La  norma  impugnata prevede, infatti, la decadenza delle suddette
 autorizzazioni al  compimento  del  sessantesimo  anno  di  eta'  del
 soggetto,   salvo   il   rinnovo   (solo)  "fino  al  compimento  del
 sessantacinquesimo anno, previo accertamento annuale della  idoneita'
 fisica  per  l'espletamento  del  servizio, effettuato dall'autorita'
 sanitaria competente per territorio".
    Poiche' si tratta di  attivita'  che,  pur  svolta  in  regime  di
 autorizzazione  ai  fini  della sicurezza del suo esercizio e del suo
 corretto svolgimento, rientra nella  generale  capacita'  e  liberta'
 economica   dei   privati,   e   poiche'  la  norma  regionale  vuole
 evidentemente garantire, per ragioni di  sicurezza,  che  i  titolari
 delle  autorizzazioni siano fisicamente idonei, ad avviso del giudice
 a quo essa, fissando una sorta di presunzione assoluta di inidoneita'
 per  gli  ultrassessantacinquenni,  determinerebbe  un'ingiustificata
 discriminazione  tra  soggetti in possesso dei requisiti di idoneita'
 fisica allo svolgimento del servizio a seconda  che  abbiano  o  meno
 raggiunto il predetto limite di eta'.
    Sotto   un   diverso   profilo   la   stessa   norma  riserverebbe
 un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  a   questi   soggetti
 rispetto  agli esercenti il servizio da piazza con autovetture, per i
 quali la legge 14 agosto 1974, n. 394 non prevede limiti  massimi  di
 eta', ma soltanto accertamenti sanitari biennali.
    Sarebbe   altresi'  ravvisabile  la  violazione  di  un  principio
 fondamentale della legislazione  statale  di  settore  (codice  della
 navigazione  e regolamento della navigazione interna), che non recano
 alcun limite di eta' per le autorizzazioni di cui si tratta.
    La norma impugnata si porrebbe, poi, in contrasto con  l'art.  41,
 primo   comma,   della  Costituzione,  in  quanto  determinerebbe  un
 impedimento al libero svolgimento di un'attivita' economica  privata,
 impedimento  che non sarebbe giustificato ne' in relazione al secondo
 comma dello stesso art. 41 della Costituzione, ne'  dalla  necessita'
 di  tutelare  beni  oggetto  di  altre  norme costituzionali, poiche'
 l'idoneita' psico-fisica degli esercenti sarebbe pur sempre garantita
 dagli accertamenti sanitari annuali.
    2. - E' intervenuta nel giudizio la regione Veneto precisando  che
 la  legge  regionale,  di  cui fa parte la norma impugnata, dopo aver
 definito il servizio pubblico di noleggio da banchina (art. 9),  aver
 sottoposto  il  servizio  stesso  ad  autorizzazione  (art.  11),  da
 rilasciarsi soltanto a chi e' in possesso di  determinati  requisiti,
 ed aver stabilito che il titolo abilitante non puo' essere rilasciato
 a  chi  e'  titolare  di  autorizzazioni o licenze per l'esercizio di
 altre attivita' remunerative (art. 12, terzo comma), ha previsto  che
 le   nuove   autorizzazioni  siano  assegnate  nel  rispetto  di  una
 graduatoria, per la cui formazione detta apposite modalita'.
    Cio' starebbe a testimoniare che si e' inteso dare rilevanza,  non
 soltanto  all'idoneita'  fisica del richiedente l'autorizzazione o il
 rinnovo della stessa, ma, fissandosi il limite al  sessantacinquesimo
 anno   di   eta'   -  che,  tra  l'altro,  coincide  con  quello  del
 pensionamento  -  si  sarebbe  tenuto  presente   l'interesse   della
 collettivita' al ricambio degli addetti ed alla conseguente creazione
 di nuovi posti di lavoro.
    Tanto  premesso  le  censure  di incostituzionalita' non sarebbero
 fondate, perche' non e' invocabile il principio  di  eguaglianza  tra
 categorie disomogenee, ne' e' possibile sostenere, nel silenzio della
 legislazione  statale  -  che  non  reca  alcun limite di eta' per le
 controverse autorizzazioni - l'esistenza di un principio generale che
 operi  come  limite  per  le  competenze  regionali  nella  specifica
 materia,  ne',  infine,  puo'  essere  ignorata,  a prescindere dalle
 esigenze di sicurezza, la finalita' sociale che  la  norma  impugnata
 intende  perseguire, e cioe' quella di dare spazio all'occupazione di
 altri lavoratori.
    3. - Nell'imminenza dell'udienza la regione Veneto  ha  presentato
 una memoria, nella quale ribadisce le considerazioni svolte nell'atto
 di intervento.
    In  particolare  contesta  l'esistenza  di  principi  fondamentali
 stabiliti dalle leggi dello Stato che, nella  specifica  materia,  si
 porrebbero  come  limite  alle  competenze  legislative regionali. In
 proposito ricorda che detti principi  sono  stati  individuati  dalla
 giurisprudenza  costituzionale  in  quegli  orientamenti  e in quelle
 direttive  di  carattere  generale  e  fondamentale  che  si  possono
 desumere dalla connessione delle norme che concorrono a formare in un
 dato  momento  storico  il  tessuto  dell'ordinamento vigente, e che,
 proprio in mancanza di leggi cornici  appositamente  emanate  per  le
 materie  di  competenza  concorrente  delle  regioni,  i  vincoli  in
 questione non possono consistere che in criteri generali ai quali  si
 uniforma  una  determinata  disciplina  legislativa  statale, perche'
 altrimenti il  potere  legislativo  regionale  si  ridurrebbe  ad  un
 semplice potere regolamentare.
    Con  riferimento  alla  norma  in esame, non vi e' dubbio che essa
 attiene ad una materia che l'art. 117 della Costituzione riserva alle
 regioni  e  che  il  legislatore  statale  non  ha  dettato  espresse
 normative  di  principio, sia omettendo di emanare una legge cornice,
 sia  mantenendo  sul  punto  il  silenzio  anche  in  occasione   del
 trasferimento,  avvenuto  con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, delle funzioni amministrative relative alla navigazione interna,
 ivi  compresa  "l'autorizzazione  al  pilotaggio".  Cosicche'   dalla
 constatazione  che  le  norme  del  codice  della  navigazione  e del
 regolamento della navigazione interna, invocate come norme interposte
 in relazione all'art. 117 della  Costituzione,  non  prevedono  alcun
 limite di eta' per il rinnovo delle autorizzazioni di cui si discute,
 non  puo'  farsi derivare l'affermazione di un principio fondamentale
 della materia come limite all'esercizio delle competenze regionali.
                        Considerato in diritto
    1. - Sono state sollevate questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13, ultimo comma, della legge della regione Veneto 8 maggio
 1980, n. 47, nella parte in cui esclude che l'autorizzazione comunale
 per l'esercizio del noleggio  da  banchina  con  conducente,  per  il
 trasporto  di persone con natanti a motore (taxi acquei) nella laguna
 di  Venezia,  possa  essere  rinnovata   dopo   il   compimento   del
 sessantacinquesimo anno di eta' del titolare.
    Si  sostiene  nelle  ordinanze  di  rinvio che la norma denunciata
 contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, per illogicita' e
 irragionevolezza, perche'  fisserebbe  una  presunzione  assoluta  di
 inidoneita'  per gli ultrasessantacinquenni, mentre si sarebbe potuto
 prevedere di sottoporre anche questi soggetti  a  controlli  sanitari
 ricorrenti,  al  fine  di  non  discriminarli, se idonei, rispetto ai
 colleghi piu' giovani;  b)  con  l'art.  3  della  Costituzione,  per
 disparita'  di trattamento, perche' per gli esercenti del servizio di
 piazza con autovetture non e' previsto dalla legge dello Stato n. 394
 del 1974 alcun limite di eta', essendo la relativa esigenza garantita
 da  accertamenti  sanitari  biennali;  c)  con   l'art.   117   della
 Costituzione  e  le  norme  interposte  (codice  della  navigazione e
 regolamento per la navigazione  interna  approvato  con  d.P.R.    28
 giugno  1949  n.  631,  che non recano alcun limite di eta' per dette
 autorizzazioni), assumendosi violato un principio fondamentale  della
 legislazione statale di settore; d) con l'art. 41, primo comma, della
 Costituzione  poiche'  si  determinerebbe  un  impedimento  al libero
 svolgimento di un'attivita' economica privata,  impedimento  che  non
 sarebbe  giustificato  ne' in relazione al secondo comma dello stesso
 art. 41 della Costituzione, ne'  dalla  necessita'  di  garantire  la
 sicurezza  delle persone e della navigazione, che potrebbe pur sempre
 essere assicurata attraverso l'accertamento sanitario della idoneita'
 psico-fisica.
    2. - I due giudizi possono essere riuniti per connessione e decisi
 con unica pronuncia.
    3.1. - Le questioni, sollevate in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, non sono fondate.
    Per   quel   che   riguarda   il   profilo  della  illogicita'  ed
 irragionevolezza, ritiene in  primo  luogo  la  Corte  di  non  poter
 condividere la tesi della regione interveniente che, per sostenere la
 validita'  della  norma,  osserva  che la censurata limitazione possa
 giustificarsi, fra l'altro, con l'esigenza di  favorire  nel  settore
 dei trasporti "il ricambio degli addetti creando cosi' nuovi posti di
 lavoro".  In proposito devesi ricordare come la Corte abbia affermato
 che esula  dalla  competenza  regionale  la  materia  della  politica
 sociale  in tema di occupazione (sentenze n. 20 del 1989 e n. 998 del
 1988) per cui non potrebbero giustificarsi limitazioni alla  liberta'
 di  lavoro  introdotte  con  leggi  regionali per il perseguimento di
 finalita' attinenti a tali categorie di interessi.
    La norma impugnata deve  ritenersi  invece  non  irragionevole  se
 considerata in relazione alla ratio che si desume dal contesto in cui
 si colloca, perche' essa risulta ispirata dalla presunzione del venir
 meno  della  idoneita'  fisica  del  titolare  dell'autorizzazione al
 raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Che sia questa la
 ratio della norma si evince dalla circostanza che la disposizione  in
 cui  essa  e'  contenuta  (art.  13,  quarto  comma cit., della legge
 regionale n. 47 del 1980) prevede  che  "l'autorizzazione  decade  al
 compimento  del  sessantesimo anno di eta' del titolare e puo' essere
 rinnovata fino al  compimento  del  sessantacinquesimo  anno,  previo
 accertamento  annuale  della idoneita' fisica ..". Cio' significa che
 dopo il sessantesimo anno la possibilita' del rinnovo e'  subordinata
 ad  un  accertamento  positivo  circa tale idoneita', mentre, dopo il
 sessantacinquesimo  anno,  il  legislatore,  nel  suo   discrezionale
 apprezzamento,  ritiene in via di presunzione che il requisito stesso
 venga a cessare.
    Cosi' individuata la ratio della norma, essa  non  puo'  reputarsi
 irragionevole  e discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai
 lavoratori piu' giovani, perche' la  scelta  del  legislatore  appare
 fondata  su  di  una  presunzione  tratta  da  una  regola  di comune
 esperienza  e  presente  nel nostro ordinamento positivo secondo cui,
 indipendentemente da accertamenti sanitari, al raggiungimento di  una
 certa  eta'  -  che  e'  poi  quella  che  per  la  maggior parte dei
 lavoratori dipendenti costituisce il  limite  massimo  dell'attivita'
 lavorativa,  proprio  in  virtu'  di  una ragionevole presunzione del
 genere - viene  meno  l'idoneita'  psico-fisica  per  l'esercizio  di
 attivita'  di lavoro. Cio' in particolare quando tali attivita', come
 nella specie quella della guida di natanti destinati al trasporto  di
 piu'  persone,  coinvolgano  la  sicurezza  del  trasporto  e  quindi
 l'incolumita' dei soggetti trasportati postulando percio' in  chi  le
 esercita   particolari   attitudini   psico-tecniche   destinate  con
 ragionevole presunzione ad attenuarsi con l'avanzare degli anni.
    3.2. - Per quel che riguarda poi l'asserita violazione dell'art. 3
 della  Costituzione  per  disparita'  di  trattamento  rispetto  agli
 esercenti del servizio di piazza con autovettura - per i quali non e'
 previsto  dalla  legge  n.  394  del 1974 alcun limite di eta', salvo
 (art. 3) il biennale accertamento sanitario attitudinale - osserva la
 Corte che il giudice a quo pone in realta' a raffronto situazioni fra
 loro  non  omogenee,  dovendosi  in  proposito  tener   conto   della
 diversita'  qualitativa  dei  due  tipi  di attivita' confrontate per
 giustificare  la  differente  disciplina  adottata.  Il   legislatore
 regionale  ha  evidentemente  considerato  che,  per  l'attivita'  di
 navigazione interna nel proprio territorio, che in gran parte attiene
 ai trasporti lagunari, si debba tener  conto  piu'  delle  attitudini
 proprie  della  gente  di  mare  che  non di quelle dei conducenti di
 autovetture e, quindi, una volta che si e' di  fronte  ad  una  cosi'
 evidente  diversita'  di  situazioni,  perde ogni valore il raffronto
 operato a sostegno della censura che non ha quindi fondamento.
    4. - Non fondata e' anche la questione  sollevata  in  riferimento
 all'art.  117  della  Costituzione  ed  alle  norme  (considerate dal
 giudice  a  quo  interposte,  in  quanto   espressive   di   principi
 fondamentali)  del  codice  della navigazione e del regolamento della
 navigazione interna.
    Il principio fondamentale - che secondo  le  ordinanze  di  rinvio
 sarebbe  desumibile dalle norme richiamate, costituendo limite per la
 legislazione  regionale  -   che   escluderebbe   l'esistenza   della
 presunzione  assoluta  del  venir  meno  del requisito dell'idoneita'
 fisica,  legato  all'eta',  ben  puo'   difatti,   ove   riconosciuto
 esistente,  conoscere deroghe, se queste appaiano dettate da elementi
 di obbiettiva diversita'  rispetto  alla  regola.  Nella  specie,  la
 ragionevolezza  della  deroga  rispetto  a  detto eventuale principio
 fondamentale trova un indubbio  referente  nella  peculiarita'  della
 navigazione   interna   della   regione   interessata,  che  solo  il
 legislatore  regionale,  titolare  della  materia,  e'  in  grado  di
 valutare  con  piena  cognizione  di causa e che quindi egli soltanto
 puo' adeguatamente apprezzare nello stabilire i requisiti  di  coloro
 che debbano esercitare l'attivita' nel proprio ambito territoriale.
   5.  -  Per le ragioni anzidette deve ritenersi non fondata anche la
 questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  in  riferimento
 all'art.  41  della  Costituzione.  Come e' noto, il secondo comma di
 quest'ultimo  articolo  prevede  la  possibilita'  di  una  serie  di
 limitazioni  all'iniziativa  economica  privata facendo riferimento a
 beni della vita quali, tra l'altro, quello della "sicurezza". Ma, una
 volta   esclusa,   in  base  a  quanto  in  precedenza  osservato  in
 riferimento agli altri parametri costituzionali invocati dal  giudice
 a  quo,  l'irragionevolezza di una scelta legislativa la cui ratio e'
 individuabile appunto nell'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei
 trasporti di interesse regionale, non  puo'  ritenersi  violato,  nel
 bilanciamento  dei contrapposti interessi, il precetto costituzionale
 in tema di liberta' dell'iniziativa economica, quando le  limitazioni
 rispondano a tale esigenza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondate  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto comma,  della  legge
 della  regione  Veneto  8  maggio  1980, n. 47 (Norme per l'esercizio
 della delega di funzioni amministrative ai  consorzi  dei  bacini  di
 trasporto  e  ai  singoli  comuni  in materia di navigazione lacuale,
 fluviale, lagunare, e sui canali navigabili e  idrovie  relativamente
 ai  servizi di trasporto non di linea) sollevate, in riferimento agli
 artt. 3, 41, primo comma, e 117  della  Costituzione,  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  per il Veneto con le ordinanze indicate in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
                       Il presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1324