N. 478 SENTENZA 16 - 19 dicembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Trasporto - Regione Veneto - Esercizio di noleggio da banchina con conducente, di natante a motore - Compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare - Rinnovo dell'autorizzazione - Esclusione - Ragionevolezza della presunzione di inidoneita' fisica - Discrezionalita' legislativa regionale - Esigenza della sicurezza dei trasporti - Non fondatezza. (Legge regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, art. 13, quarto comma). (Cost., artt. 3, 41, primo comma, e 117).(GU n.51 del 24-12-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 31 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto iscritte rispettivamente ai nn. 378 e 397 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di intervento della regione Veneto; Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 31 gennaio 1991 nel corso di altrettanti giudizi pendenti, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, nella parte in cui esclude che l'autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico di noleggio da banchina con conducente di natante a motore di portata non superiore a venti persone (c.d. taxi-acqueo) possa essere rinnovata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare. La norma impugnata prevede, infatti, la decadenza delle suddette autorizzazioni al compimento del sessantesimo anno di eta' del soggetto, salvo il rinnovo (solo) "fino al compimento del sessantacinquesimo anno, previo accertamento annuale della idoneita' fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dall'autorita' sanitaria competente per territorio". Poiche' si tratta di attivita' che, pur svolta in regime di autorizzazione ai fini della sicurezza del suo esercizio e del suo corretto svolgimento, rientra nella generale capacita' e liberta' economica dei privati, e poiche' la norma regionale vuole evidentemente garantire, per ragioni di sicurezza, che i titolari delle autorizzazioni siano fisicamente idonei, ad avviso del giudice a quo essa, fissando una sorta di presunzione assoluta di inidoneita' per gli ultrassessantacinquenni, determinerebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' fisica allo svolgimento del servizio a seconda che abbiano o meno raggiunto il predetto limite di eta'. Sotto un diverso profilo la stessa norma riserverebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento a questi soggetti rispetto agli esercenti il servizio da piazza con autovetture, per i quali la legge 14 agosto 1974, n. 394 non prevede limiti massimi di eta', ma soltanto accertamenti sanitari biennali. Sarebbe altresi' ravvisabile la violazione di un principio fondamentale della legislazione statale di settore (codice della navigazione e regolamento della navigazione interna), che non recano alcun limite di eta' per le autorizzazioni di cui si tratta. La norma impugnata si porrebbe, poi, in contrasto con l'art. 41, primo comma, della Costituzione, in quanto determinerebbe un impedimento al libero svolgimento di un'attivita' economica privata, impedimento che non sarebbe giustificato ne' in relazione al secondo comma dello stesso art. 41 della Costituzione, ne' dalla necessita' di tutelare beni oggetto di altre norme costituzionali, poiche' l'idoneita' psico-fisica degli esercenti sarebbe pur sempre garantita dagli accertamenti sanitari annuali. 2. - E' intervenuta nel giudizio la regione Veneto precisando che la legge regionale, di cui fa parte la norma impugnata, dopo aver definito il servizio pubblico di noleggio da banchina (art. 9), aver sottoposto il servizio stesso ad autorizzazione (art. 11), da rilasciarsi soltanto a chi e' in possesso di determinati requisiti, ed aver stabilito che il titolo abilitante non puo' essere rilasciato a chi e' titolare di autorizzazioni o licenze per l'esercizio di altre attivita' remunerative (art. 12, terzo comma), ha previsto che le nuove autorizzazioni siano assegnate nel rispetto di una graduatoria, per la cui formazione detta apposite modalita'. Cio' starebbe a testimoniare che si e' inteso dare rilevanza, non soltanto all'idoneita' fisica del richiedente l'autorizzazione o il rinnovo della stessa, ma, fissandosi il limite al sessantacinquesimo anno di eta' - che, tra l'altro, coincide con quello del pensionamento - si sarebbe tenuto presente l'interesse della collettivita' al ricambio degli addetti ed alla conseguente creazione di nuovi posti di lavoro. Tanto premesso le censure di incostituzionalita' non sarebbero fondate, perche' non e' invocabile il principio di eguaglianza tra categorie disomogenee, ne' e' possibile sostenere, nel silenzio della legislazione statale - che non reca alcun limite di eta' per le controverse autorizzazioni - l'esistenza di un principio generale che operi come limite per le competenze regionali nella specifica materia, ne', infine, puo' essere ignorata, a prescindere dalle esigenze di sicurezza, la finalita' sociale che la norma impugnata intende perseguire, e cioe' quella di dare spazio all'occupazione di altri lavoratori. 3. - Nell'imminenza dell'udienza la regione Veneto ha presentato una memoria, nella quale ribadisce le considerazioni svolte nell'atto di intervento. In particolare contesta l'esistenza di principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato che, nella specifica materia, si porrebbero come limite alle competenze legislative regionali. In proposito ricorda che detti principi sono stati individuati dalla giurisprudenza costituzionale in quegli orientamenti e in quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione delle norme che concorrono a formare in un dato momento storico il tessuto dell'ordinamento vigente, e che, proprio in mancanza di leggi cornici appositamente emanate per le materie di competenza concorrente delle regioni, i vincoli in questione non possono consistere che in criteri generali ai quali si uniforma una determinata disciplina legislativa statale, perche' altrimenti il potere legislativo regionale si ridurrebbe ad un semplice potere regolamentare. Con riferimento alla norma in esame, non vi e' dubbio che essa attiene ad una materia che l'art. 117 della Costituzione riserva alle regioni e che il legislatore statale non ha dettato espresse normative di principio, sia omettendo di emanare una legge cornice, sia mantenendo sul punto il silenzio anche in occasione del trasferimento, avvenuto con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni amministrative relative alla navigazione interna, ivi compresa "l'autorizzazione al pilotaggio". Cosicche' dalla constatazione che le norme del codice della navigazione e del regolamento della navigazione interna, invocate come norme interposte in relazione all'art. 117 della Costituzione, non prevedono alcun limite di eta' per il rinnovo delle autorizzazioni di cui si discute, non puo' farsi derivare l'affermazione di un principio fondamentale della materia come limite all'esercizio delle competenze regionali. Considerato in diritto 1. - Sono state sollevate questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, nella parte in cui esclude che l'autorizzazione comunale per l'esercizio del noleggio da banchina con conducente, per il trasporto di persone con natanti a motore (taxi acquei) nella laguna di Venezia, possa essere rinnovata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del titolare. Si sostiene nelle ordinanze di rinvio che la norma denunciata contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, per illogicita' e irragionevolezza, perche' fisserebbe una presunzione assoluta di inidoneita' per gli ultrasessantacinquenni, mentre si sarebbe potuto prevedere di sottoporre anche questi soggetti a controlli sanitari ricorrenti, al fine di non discriminarli, se idonei, rispetto ai colleghi piu' giovani; b) con l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento, perche' per gli esercenti del servizio di piazza con autovetture non e' previsto dalla legge dello Stato n. 394 del 1974 alcun limite di eta', essendo la relativa esigenza garantita da accertamenti sanitari biennali; c) con l'art. 117 della Costituzione e le norme interposte (codice della navigazione e regolamento per la navigazione interna approvato con d.P.R. 28 giugno 1949 n. 631, che non recano alcun limite di eta' per dette autorizzazioni), assumendosi violato un principio fondamentale della legislazione statale di settore; d) con l'art. 41, primo comma, della Costituzione poiche' si determinerebbe un impedimento al libero svolgimento di un'attivita' economica privata, impedimento che non sarebbe giustificato ne' in relazione al secondo comma dello stesso art. 41 della Costituzione, ne' dalla necessita' di garantire la sicurezza delle persone e della navigazione, che potrebbe pur sempre essere assicurata attraverso l'accertamento sanitario della idoneita' psico-fisica. 2. - I due giudizi possono essere riuniti per connessione e decisi con unica pronuncia. 3.1. - Le questioni, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non sono fondate. Per quel che riguarda il profilo della illogicita' ed irragionevolezza, ritiene in primo luogo la Corte di non poter condividere la tesi della regione interveniente che, per sostenere la validita' della norma, osserva che la censurata limitazione possa giustificarsi, fra l'altro, con l'esigenza di favorire nel settore dei trasporti "il ricambio degli addetti creando cosi' nuovi posti di lavoro". In proposito devesi ricordare come la Corte abbia affermato che esula dalla competenza regionale la materia della politica sociale in tema di occupazione (sentenze n. 20 del 1989 e n. 998 del 1988) per cui non potrebbero giustificarsi limitazioni alla liberta' di lavoro introdotte con leggi regionali per il perseguimento di finalita' attinenti a tali categorie di interessi. La norma impugnata deve ritenersi invece non irragionevole se considerata in relazione alla ratio che si desume dal contesto in cui si colloca, perche' essa risulta ispirata dalla presunzione del venir meno della idoneita' fisica del titolare dell'autorizzazione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Che sia questa la ratio della norma si evince dalla circostanza che la disposizione in cui essa e' contenuta (art. 13, quarto comma cit., della legge regionale n. 47 del 1980) prevede che "l'autorizzazione decade al compimento del sessantesimo anno di eta' del titolare e puo' essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno, previo accertamento annuale della idoneita' fisica ..". Cio' significa che dopo il sessantesimo anno la possibilita' del rinnovo e' subordinata ad un accertamento positivo circa tale idoneita', mentre, dopo il sessantacinquesimo anno, il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, ritiene in via di presunzione che il requisito stesso venga a cessare. Cosi' individuata la ratio della norma, essa non puo' reputarsi irragionevole e discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai lavoratori piu' giovani, perche' la scelta del legislatore appare fondata su di una presunzione tratta da una regola di comune esperienza e presente nel nostro ordinamento positivo secondo cui, indipendentemente da accertamenti sanitari, al raggiungimento di una certa eta' - che e' poi quella che per la maggior parte dei lavoratori dipendenti costituisce il limite massimo dell'attivita' lavorativa, proprio in virtu' di una ragionevole presunzione del genere - viene meno l'idoneita' psico-fisica per l'esercizio di attivita' di lavoro. Cio' in particolare quando tali attivita', come nella specie quella della guida di natanti destinati al trasporto di piu' persone, coinvolgano la sicurezza del trasporto e quindi l'incolumita' dei soggetti trasportati postulando percio' in chi le esercita particolari attitudini psico-tecniche destinate con ragionevole presunzione ad attenuarsi con l'avanzare degli anni. 3.2. - Per quel che riguarda poi l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento rispetto agli esercenti del servizio di piazza con autovettura - per i quali non e' previsto dalla legge n. 394 del 1974 alcun limite di eta', salvo (art. 3) il biennale accertamento sanitario attitudinale - osserva la Corte che il giudice a quo pone in realta' a raffronto situazioni fra loro non omogenee, dovendosi in proposito tener conto della diversita' qualitativa dei due tipi di attivita' confrontate per giustificare la differente disciplina adottata. Il legislatore regionale ha evidentemente considerato che, per l'attivita' di navigazione interna nel proprio territorio, che in gran parte attiene ai trasporti lagunari, si debba tener conto piu' delle attitudini proprie della gente di mare che non di quelle dei conducenti di autovetture e, quindi, una volta che si e' di fronte ad una cosi' evidente diversita' di situazioni, perde ogni valore il raffronto operato a sostegno della censura che non ha quindi fondamento. 4. - Non fondata e' anche la questione sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed alle norme (considerate dal giudice a quo interposte, in quanto espressive di principi fondamentali) del codice della navigazione e del regolamento della navigazione interna. Il principio fondamentale - che secondo le ordinanze di rinvio sarebbe desumibile dalle norme richiamate, costituendo limite per la legislazione regionale - che escluderebbe l'esistenza della presunzione assoluta del venir meno del requisito dell'idoneita' fisica, legato all'eta', ben puo' difatti, ove riconosciuto esistente, conoscere deroghe, se queste appaiano dettate da elementi di obbiettiva diversita' rispetto alla regola. Nella specie, la ragionevolezza della deroga rispetto a detto eventuale principio fondamentale trova un indubbio referente nella peculiarita' della navigazione interna della regione interessata, che solo il legislatore regionale, titolare della materia, e' in grado di valutare con piena cognizione di causa e che quindi egli soltanto puo' adeguatamente apprezzare nello stabilire i requisiti di coloro che debbano esercitare l'attivita' nel proprio ambito territoriale. 5. - Per le ragioni anzidette deve ritenersi non fondata anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione. Come e' noto, il secondo comma di quest'ultimo articolo prevede la possibilita' di una serie di limitazioni all'iniziativa economica privata facendo riferimento a beni della vita quali, tra l'altro, quello della "sicurezza". Ma, una volta esclusa, in base a quanto in precedenza osservato in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati dal giudice a quo, l'irragionevolezza di una scelta legislativa la cui ratio e' individuabile appunto nell'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei trasporti di interesse regionale, non puo' ritenersi violato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il precetto costituzionale in tema di liberta' dell'iniziativa economica, quando le limitazioni rispondano a tale esigenza.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto comma, della legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991. Il presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1324