N. 482 SENTENZA 18 - 27 dicembre 1991

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Energia elettrica- Regione autonoma Valle d'Aosta- Provincie autonome
 diTrento  e  Bolzano-  Nuovo  piano  energetico  nazionale- Aspetti i
 stituzionali- Permesso di prospezione e di  ricerca-  Concessione  di
 coltivazione-  Lavorazione  dei minerali- Concessioni idroelettriche-
 Interventi dello Stato- Attribuzioni- Intesa con  gli  enti  autonomi
 territoriali-  Mancata  previsione-  Violazione  del  rispetto  delle
 autonomie - Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita' e
 non fondatezza.
 
 (Legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 3, primo e terzo comma,  art.    5,
 primo  comma,  6,  primo comma, e art. 9; legge 9 gennaio 1991, n. 9,
 artt. 1, 16 e 17, secondo comma, lett.  b), 20, ottavo comma,  e  24,
 secondo e sesto comma).
 
 (Cost., art. 3; statuto Trentino-Alto Adige art. 8, nn. 5, 6, 17, 19,
 art.  9,  nn. 3, 8 e 9, artt. 12, 13, 104, primo comma, e 107; d.P.R.
 22 marzo 1974, n. 381, art. 11; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; statuto
 speciale Valle d'Aosta, artt. 3, lett.  d), 5, 6, 7 e  8;  d.P.R.  27
 dicembre 1985, n. 1142, art. 2).
(GU n.1 del 4-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  P.
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  della  legge  9  gennaio
 1991, n. 9 recante (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico
 nazionale;   aspetti   istituzionali,   centrali   idroelettriche  ed
 elettrodotti, idrocarburi e geotermia; autoproduzione e  disposizioni
 fiscali)  promossi  con  ricorsi della provincia autonoma di Bolzano,
 della regione autonoma della Valle d'Aosta e della provincia autonoma
 di Trento notificati il 15 febbraio 1991, depositati  in  cancelleria
 il  20, 22 e 25 febbraio 1991 ed iscritti rispettivamente ai nn. 5, 8
 e 10 del registro ricorsi 1991;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  consiglio  dei
 ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'8  ottobre  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per  la  provincia
 autonoma  di Bolzano, Gustavo Romanelli per la regione autonoma della
 Valle d'Aosta, Valerio Onida per la provincia autonoma  di  Trento  e
 l'avvocato  dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con tre distinti ricorsi le province autonome di Trento e  di
 Bolzano  e  la  regione autonoma Valle d'Aosta hanno impugnato alcuni
 articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione  del
 nuovo  piano  energetico  nazionale:  aspetti istituzionali, centrali
 idroelettriche   ed   elettrodotti,    idrocarburi    e    geotermia,
 autoproduzione  e  disposizioni  fiscali), assumendo la violazione di
 diversi parametri costituzionali;
    In particolare, la provincia autonoma di  Trento  -  ricordata  la
 propria competenza legislativa primaria e le conseguenti attribuzioni
 amministrative  in  materia  di "miniere" (artt. 8, n. 14, e 16 dello
 statuto speciale approvato con  d.P.R.  31  agosto  1972  n.  670)  e
 ricordato  altresi' che le miniere appartengono al proprio patrimonio
 indisponibile (artt. 67 e 68  dello  statuto),  ai  sensi,  oltreche'
 delle citate disposizioni statutarie, anche delle norme di attuazione
 nella specifica materia (d.P.R. 15 luglio 1988 n. 300 - art. 1) e che
 inoltre  detta  materia  e'  gia'  stata  disciplinata,  nel  proprio
 territorio, dalla legge della regione Trentino Alto Adige 21 novembre
 1958 n.  28  (Disciplina  delle  ricerche  e  delle  coltivazioni  di
 idrocarburi   liquidi  e  gassosi),  ancora  applicabile  nell'ambito
 provinciale per effetto dell'art. 106 dello statuto  -  denuncia  gli
 artt. 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, e 6, primo comma, della
 legge   n.9   sopra   richiamata   che,   con   indebita  avocazione,
 attribuiscono alla competenza statale il  rilascio  dei  permessi  di
 prospezione  e  di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, dettando
 norme di procedura che riservano alla provincia autonoma, a fronte di
 competenze   costituzionalmente   garantite,   un   ruolo   meramente
 consultivo,  del  tutto  parificato  a quello delle regioni a statuto
 ordinario prive di  attribuzioni  costituzionali  nel  settore  delle
 miniere;
    In   via  cautelativa,  la  medesima  provincia  autonoma  impugna
 altresi'  l'art.  9  della  legge  che,  nulla  precisando  circa  la
 competenza   al   rilascio   dei   permessi   di  coltivazione  degli
 idrocarburi,  ove  debba  interpretarsi  nel  senso  di  una  analoga
 attribuzione    di    funzioni   all'autorita'   statale   (ministero
 dell'industria),   lederebbe   anch'esso   le   medesime   competenze
 provinciali costituzionalmente garantite;
    2.  -  Avverso  i  medesimi  articoli della legge n. 9 del 1991 si
 appuntano le censure contenute nella prima parte  del  ricorso  della
 provincia  autonoma  di  Bolzano  la  quale, svolgendo considerazioni
 analoghe, lamenta la violazione delle proprie  competenze  statutarie
 in  materia  di  tutela del paesaggio, miniere, alpicoltura e parchi,
 lavori  pubblici  (art.  8,  nn.  6,14,16,17,dello  statuto)   e   la
 illegittima  sovrapposizione  delle  norme  impugnate alla disciplina
 legislativa adottata con legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67;
    La stessa provincia autonoma impugna, poi,  gli  artt.  16  e  17,
 secondo  comma,  lett  b),  della  legge  che, riservando al ministro
 dell'industria i provvedimenti di concessione e di autorizzazione per
 la  costruzione  e  la  gestione  di  stabilimenti  ed  opere   varie
 riguardanti  la lavorazione e il deposito di oli minerali, consentono
 alla ricorrente di esprimere soltanto un parere su tali provvedimenti
 statali e demandano ad  un  regolamento  governativo  di  fissare  un
 termine  perentorio,  trascorso  il  quale  il  parere  si intendera'
 comunque adottato dalla  provincia  in  senso  favorevole.  Le  norme
 impugnate, ad avviso della ricorrente, inciderebbero sulle competenze
 provinciali  in  materia di urbanistica e piani regolatori, di tutela
 del paesaggio, di lavori pubblici (art. 8, nn. 5,6,17, dello statuto)
 nonche' di commercio e di  incremento  della  produzione  industriale
 (art. 9, nn. 3 e 8, dello statuto);
    In  subordine la ricorrente osserva che, anche a voler riconoscere
 allo Stato la competenza ad emanare  i  provvedimenti  concessori  ed
 autorizzatori  in  questione, si avrebbe nella materia il concorso di
 competenze provinciali, anche di tipo  esclusivo,  per  la  incidenza
 delle  concessioni  di  costruzione degli stabilimenti industriali de
 quibus sulle scelte urbanistiche e di tutela del  paesaggio.  E  tale
 concorso,  secondo  il costante insegnamento del giudice delle leggi,
 postula necessariamente la cooperazione tra i due enti da realizzarsi
 esclusivamente attraverso lo strumento dell'intesa, il solo idoneo  a
 salvaguardare  la competenza provinciale e non suscettibile di essere
 sostituito da un semplice parere, obbligatorio ma non vincolante;
    Ancora la provincia autonoma di Bolzano  denuncia  l'ottavo  comma
 dell'art.  20 della legge citata, che, stabilendo che il ministro dei
 lavori pubblici, di concerto  con  quello  dell'industria  e  sentito
 l'ENEL,  possa,  su semplice istanza del concessionario, concedere la
 proroga delle concessioni di  grande  derivazione  idroelettrica  nei
 casi di rinuncia dell'ENEL alla facolta' di subentro ai concessionari
 scaduti  (ai  sensi  dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto
 1982 n. 529), lederebbe  le  competenze  provinciali  in  materia  di
 servizi  pubblici  (art. 8, n. 19, statuto), nonche' di utilizzazione
 di acque pubbliche  (art.  9,  n.  9,  statuto)  e  sarebbe  altresi'
 incompatibile con la disciplina stabilita in materia dagli artt. 12 e
 13  dello statuto e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 381
 del 1974 -art. 11, e d.P.R. n. 235 del 1977);
    L'incostituzionalita' rileverebbe sotto tre distinti e concorrenti
 profili:  in  primo luogo perche' la proroga sarebbe disposta in modo
 pressoche' automatico, in base alla sola istanza del  titolare  della
 concessione;  in  secondo  luogo perche' non sarebbe previsto per gli
 enti locali di poter subentrare ai concessionari; ed  infine  perche'
 la  procedura  dettata  non  prevederebbe la necessaria intesa con la
 provincia ricorrente;
    In proposito gli artt. 12 e 13 dello statuto e le  relative  norme
 di  attuazione sopra richiamate dettano una disciplina di particolare
 favore  per  il  subentro  degli  enti  locali   nelle   preesistenti
 concessioni  e  detto subentro risulterebbe precluso dalla previsione
 della proroga delle concessioni;
    In subordine la ricorrente sostiene  che,  anche  ammesso  che  le
 citate  norme  statutarie non precludano di per se' una proroga delle
 concessioni, certamente esse impongono che alla scadenza delle stesse
 gli enti locali possano almeno concorrere con  gli  autoproduttori  e
 con  l'ENEL  per  poter  subentrare  nelle concessioni. Ma, ad avviso
 della  ricorrente,  detto  concorso  verrebbe  ora   precluso   dalla
 procedura  dettata  dalla norma impugnata e comunque sulla domanda di
 concessione, da un canto, non sarebbe prevista la  necessaria  intesa
 con  la  provincia  (come  invece  e'  stabilito dall'art. 13, ultimo
 comma, dello statuto) e, dall'altro,  non  sarebbe  salvaguardata  la
 possibilita' per la provincia medesima di presentare "osservazioni ed
 opposizioni", come disposto dall'art. 12, primo comma, dello statuto;
    Da  ultimo,  la  disciplina  impugnata  (art.  20,  ottavo comma),
 pretendendo di derogare alle previsioni sempre degli artt.  12  e  13
 dello  statuto,  oltreche'  delle  specifiche norme di attuazione, si
 porrebbe altresi' in contrasto sia con l'art. 104, primo comma, dello
 statuto, che detta una procedura particolare  per  le  modifiche  del
 citato  art.13,  da attuarsi con legge ordinaria dello Stato soltanto
 "su concorde richiesta del governo e .. delle ..  province",  il  che
 nella  specie  non  e'  avvenuto,  sia  con  l'art.  107 del medesimo
 statuto, ai sensi del quale alle modifiche delle norme di  attuazione
 si  provvede  previa  consultazione  obbligatoria  della  commissione
 paritetica all'uopo prevista;
    3. - La regione autonoma Valle d'Aosta ha chiesto nel suo  ricorso
 che  siano  dichiarati  costituzionalmente illegittimi "l'art. 1; gli
 artt. 3 e ss.; gli artt. 20-24"  della  legge  n.  9  del  1991,  per
 violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello statuto nonche'
 dell'art. 3 della Costituzione;
    La  ricorrente  ricorda  che  l'art. 3, lett. d), dello statuto le
 riconosce  competenza  legislativa  "di  carattere   concorrente   ed
 attuativo"  in  tema  di  disciplina  dell'utilizzazione  delle acque
 pubbliche ad uso idroelettrico", e che gli artt.  5  e  seguenti  del
 medesimo  statuto  le  assegnano una speciale posizione in materia di
 acque pubbliche, disponendo l'acquisizione al  demanio  regionale  di
 tutte  le  "acque pubbliche ad uso di irrigazione e potabile (art. 5,
 ultimo comma) e la concessione gratuita  alla  regione  di  tutte  le
 altre   acque   pubbliche,   escluse  solo  quelle  gia'  oggetto  di
 provvedimento di utilizzazione anteriormente al 7  settembre  1945  e
 fermo  restando,  anche  per queste ultime, il subentro della regione
 alla scadenza dei detti provvedimenti (art. 7). E' altresi'  previsto
 che  le  concessioni  non  utilizzate alla data predetta passino alla
 regione che, pur non potendo cederle, ne puo'  far  oggetto  di  sub-
 concessione secondo una speciale procedura (art. 8);
    Analoghe disposizioni sono dettate in materia di miniere dall'art.
 11 delle medesime disposizioni statutarie);
    Cio'  premesso,  la  ricorrente  denuncia  che le norme impugnate,
 oltre ad ignorare la speciale posizione riconosciutale dallo statuto,
 avrebbero altresi' violato l'art. 3 della Costituzione avendo solo in
 determinate ipotesi previsto l'obbligo di assumere  il  parere  della
 regione,  viceversa non previsto in un complesso di altre ipotesi (in
 specie  in  materia  di  concessioni  idroelettriche),  nelle   quali
 egualmente necessario apparirebbe il suddetto parere;
    In  particolare la regione lamenta che l'art. 1 della legge, prev-
 edendo l'emanazione di norme statali regolamentari in materia di pro-
 cedure  per  le  concessioni  o  le  varianti   di   concessioni   di
 "derivazione   d'acqua"  per  la  produzione  di  energia  elettrica,
 oltreche'  in  materia   di   procedure   per   l'autorizzazione   di
 elettrodotti,  e  pur  facendo salvo "l'intervento", nelle procedure,
 delle amministrazioni competenti per la legislazione vigente,  omette
 di  dettare  qualunque disposizione "per le acque pubbliche esistenti
 nella regione" e di  riconoscere  "alcun  intervento  della  regione"
 nelle  relative  procedure,  nonostante  la posizione formale di sub-
 concessionaria  delle   acque   pubbliche   esistenti   nel   proprio
 territorio,  posizione  attributaria  di  un complesso di poteri. Tra
 l'altro, l'art. 8 dello statuto stabilisce che l'utilizzazione  delle
 acque  della regione debba avvenire secondo un piano concordato in un
 comitato misto, composto di rappresentanti statali e regionali;
    Per quanto riguarda,  poi,  la  materia  degli  idrocarburi  e  la
 geotermia,  le  previsioni degli "artt. 3 ss." lederebbero, sempre ad
 avviso della ricorrente, le competenze legislative regionali di  tipo
 esclusivo  in  tema  di tutela del paesaggio (art. 2, lett. q), dello
 statuto),   necessariamente   compromesse   dall'attivita',   seppure
 eventuale   nel  territorio  regionale,  di  prospezione,  ricerca  e
 coltivazione;
    Infine, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche  ad  uso
 idroelettrico,  le  disposizioni  circa il prolungamento della durata
 delle concessioni  e  il  diritto  di  prelazione  sulle  concessioni
 stesse,  rispettivamente  previste dagli artt. 20, ottavo comma, e 24
 della legge impugnata, lederebbero le attribuzioni costituzionalmente
 garantite alla regione dagli artt. 7 e 8 dello statuto e dall'art.  2
 del  d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142, e, mentre si preoccupano della
 acquisizione di parere dell'ENEL, ignorano  del  tutto  la  posizione
 regionale nella specifica materia;
    4.1.  -  Si  e' costituito nei tre giudizi, opponendosi a tutte le
 impugnative, il Presidente del consiglio dei ministri;
    In  via  preliminare  e  con  riferimento  a  tutti   i   ricorsi,
 l'Avvocatura  generale dello Stato ricorda che la legge n. 9 del 1991
 e' stata emanata  per  dare  attuazione  ad  un  piano  di  interesse
 nazionale,  qual'e' il nuovo piano energetico, destinato a far fronte
 alle note carenze di energia e all'esigenza di ridurre i consumi  sia
 a  fini  ambientali che a fini finanziari, mediante lo sviluppo delle
 fonti nazionali esistenti e la creazione e lo sviluppo di  fonti  al-
 ternative;
    A  fronte  di  un  siffatto  intervento  che  contempla la realta'
 nazionale, al di la' ed oltre le situazioni locali e contingenti,  le
 competenze legislative delle provincie autonome e della regione Valle
 d'Aosta,  sia di tipo primario, che secondario, che integrativo (come
 nel  caso  della  Valle  d'Aosta) nelle diverse materie distintamente
 invocate (miniere, acque pubbliche ad  uso  idroelettrico,  ed  altre
 ancora)  o  devono  necessariamente  cedere  in vista di un superiore
 interesse nazionale o non sono addirittura compromesse,  sia  perche'
 attinenti a materie diverse sia perche' comunque lo Stato mantiene il
 potere  di  legiferare  per la tutela di interessi generali, dettando
 norme di indirizzo a carattere programmatico cui anche le  regioni  a
 statuto speciale e le province autonome devono attenersi;
    4.2. - In particolare la difesa dello Stato contesta la fondatezza
 del  ricorso  della provincia autonoma di Trento, osservando in primo
 luogo  che  la  materia  dello  sviluppo  e  della  razionalizzazione
 energetica  non  rientra  tra  quelle di competenza provinciale ed il
 fatto che essa possa incidere in settori  riservati  alla  provincia,
 quale  quello  delle "miniere", invocato nella impugnativa e previsto
 dagli artt. 8, n. 14, e 16, dello  statuto,  non  significa  che  sia
 stata  invasa  una  competenza  provinciale; in secondo luogo ricorda
 che, comunque, la potesta' legislativa primaria  della  provincia  e'
 subordinata  al  rispetto  degli  interessi  nazionali  e delle norme
 fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica  e  che
 la legge statale in esame e', nel suo complesso, un atto di indirizzo
 generale  a  valore  programmatico  che  la  provincia  e'  tenuta  a
 rispettare;
    Quanto all'impugnativa, riferita in  via  cautelativa  all'art.  9
 della  legge,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ne  sostiene  la
 inammissibilita' per evidente carenza di interesse, non essendo stato
 previsto nella norma il rilascio delle concessioni di coltivazione di
 idrocarburi da parte di alcuna autorita' statale;
    4.3. - Difese analoghe vengono svolte nei  confronti  del  ricorso
 della    provincia   autonoma   di   Bolzano   per   quanto   attiene
 all'impugnativa degli artt. 3, primo e terzo comma, 5,  primo  comma,
 6,  primo  comma,  e  9,  pur  censurati  per violazione di parametri
 costituzionali in parte diversi da quelli invocati nel ricorso  della
 provincia  autonoma  di  Trento  (e  cioe'  l'art. 8, nn. 6, 14, 16 e
 17,dello statuto, nelle materie della  tutela  del  paesaggio,  delle
 miniere, dell'alpicoltura e parchi, dei lavori pubblici);
    In  relazione,  poi,  alle  censure  riferite  agli artt. 16 e 17,
 secondo comma, lett. b), della legge, la difesa dello  Stato  precisa
 che  le  disposizioni impugnate attengono alla materia delle fonti di
 energia in senso stretto, certamente non di  competenza  provinciale,
 disciplinando  la lavorazione e il deposito di oli minerali con norme
 meramente strumentali che non incidono direttamente sulle  competenze
 riservate alla provincia;
    Quanto,  infine, all'art. 20, ottavo comma, della legge, anch'esso
 impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano, l'Avvocatura  generale
 dello  dello  Stato  sottolinea  che  la  norma  non solo riguarda la
 materia delle concessioni di grande  derivazione  idroelettrica,  non
 compresa  tra  quelle riservate alla competenza provinciale dall'art.
 9, n. 9, dello statuto, ma comunque dispone in tema di autoproduttori
 di  energia  senza   limitare   le   aspettative   della   provincia,
 salvaguardate dall'ultima parte della norma;
    4.4.  -  Con  riferimento,  poi, al ricorso della regione autonoma
 Valle d'Aosta, la difesa  dello  Stato,  oltre  a  rilevarne  in  via
 implicita  l'inammissibilita' per la genericita' di alcuni motivi, ne
 sostiene comunque la infondatezza perche' le competenze regionali che
 si  assumono violate, in tema di "disciplina dell'utilizzazione delle
 acque pubbliche ad  uso  idroelettrico"  (art.  3,  lett.  d),  dello
 statuto),  e  di "disciplina della utilizzazione delle miniere" (art.
 3, lett. e), dello statuto), sono di tipo integrativo e di attuazione
 delle leggi della Repubblica per adattarle alle condizioni regionali.
 Lo Stato, in concreto, ha esercitato il potere di legiferare in  sede
 primaria  e di prevedere norme regolamentari generali in tema di pro-
 cedure in una materia che e' rimasta nella sua  sfera,  senza  alcuna
 invasione di competenze regionali;
    In particolare, poi, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che
 l'art.  3  della  Costituzione  e'  invocato  in modo non pertinente,
 perche' la regione assume una parita' di trattamento in  relazione  a
 situazioni che comunque sono differenziate;
    Infine, in riferimento alla parte del ricorso con cui si impugnano
 le  norme  sugli autoproduttori e sulle imprese elettriche degli enti
 locali  (indicate  dalla  ricorrente  come  "artt.  20   e   ss.)   e
 relativamente alle quali viene censurata la parte attinente la durata
 delle  concessioni  idroelettriche  e  le  prelazioni  su di esse, la
 difesa  dello  Stato  ribadisce  che  i  diritti   e   le   spettanze
 regionali,di  cui  agli  artt.  7  e 8 dello statuto,cedono di fronte
 all'intendimento dello Stato di far oggetto, le acque, di un piano di
 interesse nazionale (cfr.  art.  7,  ultimo  comma,  dello  statuto),
 qual'e' il nuovo piano energetico;
    5.1.   -   In   prossimita'  dell'udienza  di  discussione,  hanno
 presentato memorie la provincia autonoma  di  Bolzano  e  la  regione
 autonoma Valla d'Aosta nonche' la difesa dello Stato, quest'ultima in
 relazione a tutti e tre i ricorsi;
    5.2.   -  La  provincia  autonoma  di  Bolzano  contesta,  in  via
 preliminare,  l'affermazione  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato
 secondo  cui  la  legge  impugnata  (n.  9  cit.) sarebbe un "atto di
 indirizzo generale a valore programmatico" cui la provincia  dovrebbe
 attenersi,  e  nega  la  sussistenza  nell'ordinamento  di  "leggi di
 indirizzo" alla stregua della giurisprudenza costituzionale,  per  la
 quale  la  funzione  statale  di  indirizzo non costituisce un limite
 "ulteriore" all'autonomia, bensi' la "pura  espressione"  dei  limiti
 positivi fissati da norme costituzionali nei confronti delle potesta'
 legislative  (esclusive  o concorrenti) e amministrative, regionali e
 provinciali.  In  concreto  la  normativa  legislativa,   in   quanto
 "attuativa"  di  un  preesistente  programma,  non  e'  riconducibile
 nell'ambito dei limiti positivi di cui sopra;
    In ordine alle singole norme impugnate, poi, la provincia autonoma
 di Bolzano ribadisce, ampliandole, le tesi svolte nel ricorso;
    5.3. - La regione Valle d'Aosta nella sua memoria contesta la tesi
 avversaria secondo cui, a fronte  della  competenza  spettantele,  di
 tipo  "integrativo e di attuazione", nelle materie disciplinate dalla
 legge  impugnata  (utilizzazione  delle  acque   pubbliche   ad   uso
 idroelettrico  e  delle  miniere),  lo  Stato  avrebbe legittimamente
 esercitato il potere di legiferare in sede primaria, prevedendo norme
 regolamentari disciplinanti  le  procedure  in  una  materia  che  e'
 rimasta  nella  sua  sfera.  Viceversa,  ad  avviso della regione, e'
 proprio il tipo particolare di competenza attribuitale (di attuare  e
 integrare  le  leggi  dello  Stato)  che non consente che tale potere
 attuativo spetti anche allo Stato fino  alla  integrale  compressione
 delle  competenze  statutarie di quel tipo. Nemmeno e' sostenibile la
 tesi che l'espropriazione delle competenze  regionali  si  fonderebbe
 sulla  previsione  dell'ultimo comma dell'art. 7 statuto, che riserva
 allo Stato ogni competenza in materia di acque  quando  queste  siano
 oggetto  di  un  piano  nazionale,  perche'  tale rilievo non avrebbe
 comunque senso per i diversi settori delle miniere (per il quale  non
 vi   e'   analoga  riserva),  e  dall'autoproduzione,  che  non  puo'
 concepirsi come oggetto di un piano di interesse  nazionale  a  causa
 della marginalita' del fenomeno. Inoltre, pur in presenza di un piano
 nazionale, non e' incompatibile che le sue finalita' siano perseguite
 facendo salve le attribuzioni regionali, specie quando, come nel caso
 dello statuto valdostano, e' previsto un apposito comitato paritetico
 (art.  8,  terzo comma, statuto) cui compete l'elaborazione del piano
 generale di utilizzazione delle acque nel territorio regionale.
    5.4. - Nella sua memoria l'Avvocatura generale dello Stato  amplia
 ulteriormente le considerazioni espresse negli atti di costituzione;
    6.  -  Sempre  in  prossimita'  dell'udienza  di  discussione,  ma
 comunque tardivamente,  la  Soc.Edison  ha  depositato  due  atti  di
 intervento,  di  analogo  contenuto,  nei giudizi promossi avverso la
 legge n. 9 del 1991 con i ricorsi della provincia autonoma di Bolzano
 e della regione Valle d'Aosta (reg. ric. nn. 5 e 8 del  1991)  ed  ha
 chiesto,   in   via   preliminare,   che   la   Corte   ne   dichiari
 l'ammissibilita' invocando l'art. 24 della Costituzione e il rispetto
 del principio del contraddittorio;
    Negli atti di intervento si sostiene che la  legge  impugnata,  in
 quanto  strumento  attuativo  del PEN, e per le finalita' che le sono
 proprie, risponde ad un preciso interesse nazionale che si pone  come
 limite   all'esercizio   di   competenze   legislative,  regionali  o
 provinciali (di qualunque tipo), in quanto tale interesse e' per  sua
 natura stringente e infrazionabile;
    La  normativa  secondaria, a cui rinviano alcune norme della legge
 impugnata, e' anch'essa  giustificata  dall'imprescindibile  esigenza
 che  gli interventi previsti rispondano a criteri di unitarieta', con
 conseguente  riconoscimento  della  competenza  statale  a  porre   i
 principi   e  i  criteri  generali  nonche'  le  modalita'  tecniche,
 affinche' la concreta attuazione del PEN  consenta  il  perseguimento
 degli scopi che la politica energetica del paese si e' prefissi e che
 non  possono  essere  raggiunti  frazionando  i momenti decisionali a
 livello locale;
                        Considerato in diritto
    1. - Le province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  la  regione
 autonoma della Valle d'Aosta hanno impugnato varie disposizioni della
 legge  9  gennaio 1991 n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo
 piano energetico nazionale, reputandole lesive di proprie  competenze
 nelle varie materie oggetto della disciplina;
    In  particolare  le  due  province  autonome  hanno denunciato gli
 articoli 3, primo e terzo comma, 5, primo comma, 6, primo  comma,  e,
 in  via  cautelativa, l'art. 9 della legge, che concernono interventi
 nel settore degli idrocarburi, per contrasto con gli artt. 8, n.  14,
 e  16  dello  statuto  speciale di autonomia, anche in relazione alle
 norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 31  luglio  1978,  n.  1017,  come
 integrato  dall'art. 1 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 300), ed inoltre (la
 sola provincia di Bolzano) per violazione dell'art. 8, nn.  6,  16  e
 17, del medesimo statuto;
    La provincia di Bolzano ha impugnato, altresi', gli artt. 16 e 17,
 secondo comma, lett. b), della legge, che dettano norme in materia di
 impianti  di  oli  minerali, per contrasto con gli artt. 8, nn. 5, 6,
 17, e 9, nn. 3, 8, dello statuto, nonche' l'art.  20,  ottavo  comma,
 della  legge,  in  tema di concessioni idroelettriche, in riferimento
 agli artt. 8, n. 19, 9, n.9, 12, 13, 104, primo comma,  e  107  dello
 statuto,  e  alle norme di attuazione dettate dall'art. 11 del d.P.R.
 n. 381 del 1974 e dal d.P.R. n. 235 del 1977;
    In relazione ad alcune di tali norme la  ricorrente  provincia  di
 Bolzano ha formulato sia censure in via principale che censure in via
 subordinata, che verranno illustrate in prosieguo;
    La  regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta,  dal  canto  suo, ha
 censurato, anzitutto, l'art. 1  della  legge,  per  violazione  degli
 artt.  3,  lett.  d,  5,  7 e 8 dello statuto regionale e dell'art. 3
 della Costituzione; ha denunciato poi gli  artt.  "3  e  ss."  (cosi'
 indicati  nel  ricorso)  per contrasto con gli artt. 11 e 2, lett. q,
 dello statuto, ed altresi' gli art. 20,  ottavo  comma,  e  24  della
 legge, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto e all'art. 2 del
 d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142;
    2.  -  Poiche' i ricorsi coinvolgono tutti questioni coincidenti o
 connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
 con unica pronuncia;
    3.1. - Preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili,  in
 quanto  in  ogni  caso  tardivi,  gli "atti di intervento" depositati
 nella cancelleria di questa Corte il  2  ottobre  1991  dalla  Edison
 s.p.a. in relazione ai giudizi promossi con i ricorsi della provincia
 autonoma  di  Bolzano  (reg.  ric.  n.  5  del  1991) e della regione
 autonoma Valle d'Aosta (reg. ric. n. 8 del 1991);
    3.2. - Sempre in  via  preliminare  deve,  poi,  essere  esaminata
 l'eccezione,  formulata  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  nei
 confronti del ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui ha
 sostenuto l'inammissibilita' per genericita' delle censure proposte;
    Osserva  in  proposito  la  Corte   che   l'eventuale   fondatezza
 dell'eccezione  in  relazione ad alcune delle censure, secondo quanto
 potrebbe  risultare  in  occasione  dell'esame  di   ciascuna   delle
 questioni   sollevate,   non   puo'  dar  luogo  all'inammissibilita'
 dell'impugnativa nel suo complesso, dato che, come  si  rilevera'  in
 prosieguo,  per altre di esse e' possibile individuare il contenuto e
 gli specifici profili;
    4. -  Per  un  piu'  completo  inquadramento  delle  questioni  da
 esaminare,  sembra  opportuno premettere che la legge 9 gennaio 1991,
 n. 9, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di  legge
 governativo  e  dai  lavori  parlamentari,  e' stata emanata per dare
 attuazione al nuovo piano energetico nazionale (in seguito denominato
 PEN),  predisponendo  una  serie  di  strumenti  tali  da  assicurare
 interventi pubblici idonei e coerenti con gli indirizzi programmatici
 e  finalizzati  non  piu'  a  misure settoriali sulle singole materie
 prime, bensi' ad una gestione  globale  ed  integrata  delle  risorse
 energetiche sul territorio;
    Nel  riferirsi  sia  ai  problemi  di  tutela ambientale, sia allo
 sviluppo socio-economico del paese, sia  infine  ai  nuovi  indirizzi
 comunitari  di  politica energetica, la legge in argomento ha dettato
 norme relative alla semplificazione ed alla accelerazione delle  pro-
 cedure   autorizzatorie   per   le   centrali  idroelettriche  e  gli
 elettrodotti;   alla   regolamentazione   della   ricerca   e   della
 coltivazione degli idrocarburi nazionali e della geotermia,  definiti
 settori  di importanza strategica; alla lavorazione di oli minerali e
 alle connesse procedure autorizzatorie e concessorie; alle scorte  di
 riserva  di prodotti petroliferi; alla promozione dell'autoproduzione
 di energia elettrica,  in  vista  della  utilizzazione  di  tutte  le
 potenzialita'  della  fonte idrica per la produzione di energia; alla
 produzione e alla circolazione di energia  elettrica  mediante  fonti
 rinnovabili    ed   assimilate;   alla   durata   delle   concessioni
 idroelettriche e al diritto di prelazione sulle stesse.  Sono  infine
 dettate  disposizioni  di  natura fiscale e finanziaria nonche' norme
 finali in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria  per  le
 attivita' e gli impianti previsti nella legge stessa;
    Una  cosi'  articolata  normativa  si  presenta  nel suo complesso
 diretta ad offrire una soluzione organica  ai  problemi  relativi  al
 settore   dell'energia,  nelle  sue  varie  componenti,  di  indubbia
 rilevanza per lo  sviluppo  dell'economia  nazionale  a  causa  della
 insufficienza     dei     rifornimenti     e     della     dipendenza
 dall'approvvigionamento estero;
    La  prima  e  generale  constatazione  che  puo'  formularsi,   in
 relazione alle questioni oggetto dei presenti giudizi, e' percio' che
 la   legge   n.   9   del   1991,  della  quale  alcune  disposizioni
 interferiscono  anche  su   materie   di   competenza   regionale   o
 provinciale,  e'  diretta  a  soddisfare  un  interesse nazionale, di
 carattere generale, avente riflessi anche nei rapporti con  l'estero,
 la cui preminenza e' stata ritenuta tale da richiedere una disciplina
 di carattere unitario. Il che giustifica l'intervento del legislatore
 statale  idoneo a far si' che i numerosi aspetti del problema possano
 adeguatamente  essere  considerati  nella  loro  complessita',   onde
 pervenire   a  soluzioni  idonee  ad  assicurare  l'equilibrio  dello
 sviluppo economico e sociale del paese;
    Pur dovendosi per tali ragioni giustificare che leggi dello  Stato
 interferiscano  in  materie spettanti alle regioni, tuttavia, in sede
 di scrutinio di costituzionalita', l'indagine  su  leggi  del  genere
 deve  essere condotta in modo particolarmente accurato ( sent. n. 177
 del 1988), dovendosi di volta in volta verificare se l'intervento del
 legislatore statale risulti strettamente  correlato  all'esigenza  di
 soddisfare  l'interesse nazionale ritenuto preminente e se le singole
 disposizioni  impugnate  costituiscano  strumenti  necessari  e   non
 esorbitanti  in  relazione agli scopi da perseguire (sent. n. 633 del
 1988);
    5.1. - La regione autonoma Valle d'Aosta  ha  impugnato  l'art.  1
 della  legge,  il  quale  prevede  che,  con  successivo  decreto del
 Presidente  della  Repubblica,  siano   emanate   norme   dirette   a
 disciplinare  le procedure per le concessioni di derivazioni di acqua
 destinate alla produzione di energia elettrica e per l'autorizzazione
 alla costruzione di elettrodotti. Ad avviso  della  ricorrente,  tale
 disposizione,  omettendo  di  riconoscere la speciale posizione della
 regione, quale sub-concessionaria delle acque pubbliche esistenti nel
 proprio territorio, lederebbe la  competenza  di  tipo  "concorrente"
 della regione riconosciuta dallo statuto in materia di "utilizzazione
 delle  acque  pubbliche  ad  uso  idroelettrico"  (art. 3, lett. d) e
 violerebbe altresi' le altre previsioni statutarie che prevedono:  il
 trasferimento  al  demanio regionale delle "acque pubbliche in uso di
 irrigazione  e  potabile" (art. 5, ultimo comma); la concessione alla
 regione delle altre acque pubbliche, escluse quelle gia'  oggetto  di
 uso  o  di  concessione  ad una certa data; il subentro della regione
 medesima alle concessioni esistenti, una volta scadute (art. 7) o non
 utilizzate;  il  divieto  per  la  regione  di  cedere  dette  ultime
 concessioni  e la facolta' invece di sub-concederle, secondo un piano
 generale  da  stabilirsi   da   un   comitato   misto   composto   di
 rappresentanti statali e regionali (art. 8);
    5.2.  -  La  questione non e' fondata in riferimento a nessuno dei
 parametri statutari invocati;
    In primo luogo non e' ravvisabile  il  dedotto  contrasto  tra  la
 norma  impugnata  e  l'art.  3,  lett.  d),  dello statuto regionale,
 perche', qualunque sia il tipo di competenza di  cui  la  regione  e'
 titolare  in  materia  di  "disciplina dell'utilizzazione delle acque
 pubbliche ad uso idroelettrico", la previsione contenuta nell'art.  1
 della    legge   e'   fondata   sull'interesse   nazionale   connesso
 all'attuazione del PEN, da realizzarsi in  modo  unitario  attraverso
 interventi  coordinati  in tutto il territorio del paese; rispondendo
 cosi' la norma impugnata ad un siffatto interesse, essa si pone  come
 limite  legittimo  all'esercizio  delle competenze regionali e, nella
 specie, ai diritti e ai poteri vantati dalla  regione  Valla  d'Aosta
 (sentenza n. 13 del 1964);
    Nell'ipotesi  in  esame  nessun  dubbio puo' esservi che si sia in
 presenza di un piano di  interesse  nazionale:  il  piano  energetico
 nazionale,  appunto,  per  l'attuazione  del quale la norma impugnata
 assolve una funzione strumentale, la' dove dispone che  nell'emanando
 regolamento  si preveda che il ministro dell'industria, del commercio
 e   dell'artigianato   autorizzi   la    costruzione    dell'impianto
 idroelettrico solo dopo averne verificato la potenzialita', ovverosia
 la  necessita'  di  energia elettrica che l'impianto da realizzare e'
 destinato a soddisfare, nonche' la compatibilita' con  le  previsioni
 del  piano  energetico  nazionale  ed  altresi'  dei  piani di bacino
 previsti dalla legge per la difesa del suolo (legge 18  maggio  1989,
 n. 183) predisposti dagli appositi comitati;
    La  stessa norma censurata, poi, oltre a recare altre disposizioni
 dirette allo snellimento  e  alla  semplificazione  delle  procedure,
 affida   al   regolamento  di  prevedere  altresi'  che  il  ministro
 responsabile sia tenuto a redigere la mappa  degli  impianti  per  la
 produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e
 ad  aggiornarla annualmente. E tali puntuali adempimenti, concernenti
 specificamente il settore delle acque, sono direttamente  finalizzati
 alla  concreta  realizzazione  della  politica  energetica nazionale,
 ossia  del  sistema  degli  interventi  preordinati  al  reperimento,
 all'approvvigionamento  e  alla  gestione  delle  risorse energetiche
 (sent.  183  del  1987),  tra  le  quali  va   annoverata   l'energia
 idroelettrica,  mediante  le  previsioni  di  un  piano  che,  per le
 finalita'  che  intende  perseguire,  deve  rispondere  all'interesse
 nazionale e, quindi, suppone una prospettiva unitaria;
    5.3.  -  Privo  di  fondamento, poi, e' il riferimento all'art. 5,
 ultimo comma, dello  statuto,  che  disciplina  il  trasferimento  al
 demanio  regionale  delle  "acque  pubbliche  in uso di irrigazione e
 potabile", poiche' quelle oggetto della normativa impugnata  sono  le
 acque destinate alla produzione di energia elettrica. In relazione ad
 esse,  gia'  questa  Corte  ha avuto modo di chiarire che, in seguito
 alla  riforma  del  settore  dell'energia  elettrica realizzata dalla
 legge di  nazionalizzazione  delle  imprese  produttrici  di  energia
 elettrica  (legge  6  dicembre  1962, n. 1643), le acque, a quel fine
 destinate e nei limiti di tale uso, si sottraggono  all'esercizio  di
 diritti  o  poteri  incompatibili da parte della regione (sent. n. 13
 del 1964 cit.), con  la  conseguenza  che  quelle  acque  sono  state
 disciplinate   con   un   regime   speciale  ad  opera  dell'avvenuta
 nazionalizzazione, che ha operato come  condizione  derogatoria  alla
 concessione  delle  acque  alla  regione  a  norma  dell'ultimo comma
 dell'art. 7 dello statuto, regime che deve intendersi vigente fino  a
 che  permanga  la destinazione delle acque alla produzione di energia
 elettrica;
    In  tale  contesto  la  norma  impugnata,  in   quanto   volta   a
 disciplinare le concessioni di derivazione di acqua per la produzione
 di  energia  elettrica,  assume  a  proprio  presupposto  appunto  la
 permanenza di quella  destinazione  e  cio'  porta  ad  escludere  la
 competenza regionale;
    5.4. - L'articolata censura della ricorrente, in conclusione, cede
 di  fronte  all'ultimo  comma  dell'art. 7 dello statuto regionale, a
 termini del quale la  concessione  delle  acque  pubbliche  esistenti
 nella  regione  e' "subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo
 Stato non intenda fare oggetto le acque  di  un  piano  di  interesse
 nazionale";
    Tale  essendo  il  piano  energetico, deve escludersi che le acque
 interessate dagli impianti idroelettrici,  disciplinati  nell'art.  1
 impugnato,  possano ricadere nell'ambito di concessioni alla regione,
 con  conseguente  impossibilita'  di  riconoscerle  i  poteri  e   le
 competenze rivendicati;
    Non  e' quindi conferente il riferimento al comitato misto, di cui
 all'art. 8 delle norme statutarie, poiche' i compiti di  quell'organo
 -  che  nel  ricorso  si  assume essere compromessi o disattesi dalla
 previsione impugnata  -  attengono  esclusivamente  all'utilizzazione
 delle acque date in concessione alla regione, il che nella specie non
 puo'  avvenire  per  effetto,  come  gia'  detto, della deroga di cui
 all'ultimo comma dell'art. 7 del medesimo statuto;
    L'art. 1 della legge in esame  si  sottrae,  quindi,  a  tutte  le
 censure  formulate in riferimento alle norme dello statuto regionale,
 per  essere  la  materia  oggetto  della  disciplina  esclusa   dalla
 competenza regionale; fatta salva, ovviamente, la possibilita' per la
 regione  di  far  valere le proprie ragioni nei confronti delle norme
 regolamentari in concreto emanate, ove da  esse  possano  ipotizzarsi
 eventuali lesioni di competenze regionali;
    6.  -  L'art.  1  citato e' denunciato dalla regione Valle d'Aosta
 anche per violazione dell'art.  3  della  Costituzione,  perche',  ad
 avviso  della ricorrente, mentre altre norme della legge impugnata (e
 precisamente quelle  in  materia  di  idrocarburi)  prevedono  che  i
 provvedimenti  da esse indicati siano adottati "sentita la regione ..
 territorialmente competente", cio'  non  e'  stato  previsto  per  la
 materia degli impianti idroelettrici;
    La  censura e' inammissibile: impugnando, difatti, la norma per la
 mancata  previsione  della  consultazione  della  regione  in   vista
 dell'adozione  del  provvedimento da essa disciplinato, consultazione
 invece prevista relativamente  ad  altre  situazioni  regolate  dalla
 legge,  la  ricorrente non lamenta l'invasione di proprie competenze,
 non  essendo  possibile sostenere che la legge dello Stato, una volta
 che abbia previsto di acquisire il parere della  regione  per  alcuni
 procedimenti,  sia  tenuta  solo  per  tale  ragione  ad estendere la
 previsione a tutti i procedimenti disciplinati dalla legge stessa  se
 cio' non sia imposto da precisi parametri statutari;
    7.1.  -  Le questioni di legittimita' costituzionale, che le prov-
 ince autonome di Trento e di  Bolzano  hanno,  ciascuna  per  proprio
 conto, sollevato nei confronti degli artt. 3, primo e terzo comma, 5,
 primo comma, 6, primo comma, e, in via cautelativa, dell'art. 9 della
 legge  impugnata,  sono in larga parte simili e quindi possono essere
 trattate congiuntamente;
    Le norme contenute nei primi tre articoli indicati prevedono che i
 permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi  liquidi  e  gassosi
 siano  rilasciati  dal  "ministro  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato, sentiti il comitato tecnico per gli  idrocarburi  e
 la  geotermia  e  la  regione  e la provincia autonoma di Trento e di
 Bolzano, territorialmente interessata", di concerto anche  con  altri
 ministri  di  settore.  L'art.  9 disciplina invece il rilascio della
 concessione di coltivazione del giacimento una volta scoperto,  senza
 peraltro  indicare  l'autorita'  competente,  il  che  ha  indotto le
 ricorrenti a formulare la censure nei confronti di tale  articolo  in
 via   cautelativa,   nell'ipotesi   in   cui   la  disposizione  vada
 interpretata nel senso di attribuire potesta' all'autorita' statale;
    Entrambe  le  ricorrenti  sostengono  che   le   norme   impugnate
 riguardino  materie  provinciali  e  che  la prevista attribuzione di
 competenza statale, con il riconoscimento alle province  autonome  di
 un  ruolo meramente consultivo, contrasti con le norme statutarie che
 attribuiscono alle province autonome competenze di tipo esclusivo  in
 materia  di "miniere" (art. 8, n. 14) e (come si sostiene nel ricorso
 della provincia di Trento) comporti l'invasione delle  corrispondenti
 funzioni amministrative (art. 16) nonche' (come sostiene la provincia
 di  Bolzano)  la  lesione di competenze, sempre di tipo esclusivo, in
 materia di tutela del paesaggio (art. 8,  n.  6),  di  alpicoltura  e
 parchi  per la protezione della flora e della fauna (art. 8, n. 16) e
 di lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17);
    Analoghe sono le censure proposte  dalla  regione  autonoma  della
 Valle   d'Aosta   nei   confronti  delle  medesime  norme,  le  quali
 ignorerebbero la posizione e le attribuzioni regionali, spettanti  in
 base  all'art.  11  dello  statuto,  in materia di miniere e comunque
 interferirebbero con la competenza legislativa regionale  in  materia
 di tutela del paesaggio (art. 2 lett. q);
    7.2  -  In  relazione  alle  eccezioni  formulate  dall'Avvocatura
 generale dello Stato in ordine alle censure della Valle d'Aosta,  il-
 lustrate  nel  punto precedente, devesi osservare che, se e' vero che
 nel ricorso manca  un  puntuale  riferimento  alle  norme  impugnate,
 essendo  esse  indicate  negli  "artt.  3  e  seguenti", tuttavia dal
 contenuto della censura  e'  possibile  individuarle  in  quelle  "in
 materia   di   ricerca  e  coltivazione  degli  idrocarburi".  Quindi
 l'eccezione di inammissibilita' deve essere disattesa;
    Quanto poi ad analoga eccezione sollevata nei confronti di tutti e
 tre i ricorsi, per la parte in cui essi, proponendo l'impugnativa nei
 confronti dell'art. 9 della legge (anch'esso  oggetto  delle  censure
 illustrate   nel  punto  precedente),  dichiarano  di  farlo  in  via
 "cautelativa", cioe' solo per l'eventualita' che  tale  articolo  sia
 attributivo  di competenze allo Stato, devesi ritenere che, una volta
 che  dalla  sua  interpretazione   sia   possibile   pervenire   alla
 conclusione che esso attribuisca competenza allo Stato - indagine che
 deve  essere  appunto  compiuta in questa sede - viene meno il dubbio
 interpretativo e, quindi, la censura diviene effettiva dovendo essere
 esaminata muovendo da questo presupposto;
    Orbene, in base ai richiami contenuti nell'art. 9 citato ad  altre
 fonti  legislative, (artt. 18, 27, commi quarto, quinto e sesto, e 29
 della legge 21 luglio 1967, n. 613 e art. 12 della  legge  30  luglio
 1990,  n.  221)  si  deve ritenere che esso abbia inteso conferire il
 potere di rilascio della concessione di coltivazione  del  giacimento
 al ministro dell'industria;
    Le  disposizioni legislative richiamate, infatti, contengono varie
 norme che riconoscono al  ministro  in  questione  la  competenza  ad
 adottare   provvedimenti  in  materia,  quali  l'autorizzazione  alla
 cessione della quota di uno dei  contitolari  della  concessione,  il
 rilascio  del  permesso  di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi e
 gassosi nel mare territoriale e nella  piattaforma  continentale,  la
 proroga  di dette concessioni, ed inoltre la verifica del possesso di
 determinati requisiti in  capo  al  soggetto  rappresentante  nonche'
 l'autorizzazione  alla  cessione  di  quote  e  la  dichiarazione  di
 decadenza nel caso di contitolarita' del permesso  di  ricerca  e  di
 coltivazione di miniere);
    Una volta che l'art. 9 e' interpretato nei sensi anzidetti, devono
 essere   respinte   le   eccezioni   di   inammissibilita'  formulate
 dall'Avvocatura generale dello Stato: dovendosi  difatti  riconoscere
 la  sussistenza  del  presupposto  da  cui  muovono  le censure, esse
 possono  essere  prese  in  esame  sotto  il  denunciato  profilo  di
 invasivita' di competenze regionali o provinciali;
    7.3. - Il nucleo essenziale delle censure delle province autonome,
 riferite  agli  artt.  3,  5, 6 e 9 della legge, sta nella denunciata
 compressione di  competenze  esclusive  provinciali  derivante  dalla
 prevista  attribuzione  di  poteri  all'autorita' centrale in tema di
 rilascio dei permessi  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
 idrocarburi, a fronte dei quali le province autonome sarebbero releg-
 ate  ad un ruolo meramente consultivo - del tutto parificato a quello
 riconosciuto alle regioni a statuto ordinario,  prive  di  competenza
 costituzionalmente  garantita  nel  campo delle miniere - tale da non
 compensarle della  sottrazione  delle  competenze  costituzionalmente
 garantite,  posto  che  il  "parere"  non  puo'  ritenersi "strumento
 idoneo" a giustificare tale sottrazione;
    Le questioni cosi' riassunte sono fondate;
    Le ricorrenti, pur riconoscendo la potesta' primaria  dello  Stato
 nella  pianificazione  dell'energia  e  quindi non contestando che la
 legge dello Stato abbia dettato la normativa necessaria  per  rendere
 attuabili   le   previsioni   programmatorie  del  piano  energetico,
 lamentano tuttavia l'insufficienza della  previsione  del  solo  loro
 parere  per compensare la sottrazione di competenze amministrative di
 tipo gestionale ed attuativo;
    Al riguardo devesi considerare che nella previsione  normativa  la
 valutazione   degli   interessi  e  delle  esigenze  delle  autonomie
 provinciali e regionali non e'  stata  del  tutto  omessa,  essendosi
 riconosciuto  (anche)  alle province autonome il potere di esprimersi
 in ordine agli adottandi provvedimenti abilitativi, il  cui  rilascio
 e'  stato comunque riservato all'autorita' centrale. Tale disciplina,
 per come formulata, si presta pero' alle  censure  delle  ricorrenti,
 rivelandosi  inadeguata alla considerazione del ruolo delle autonomie
 speciali, la' dove non riserva un maggior peso alle province autonome
 titolari della competenza  legislativa  esclusiva  e  delle  connesse
 funzioni  amministrative,  in  particolare nel settore delle miniere,
 nel cui ambito  gli  idrocarburi  sono  ricompresi  quali  una  delle
 materie prime energetiche;
    E'  infatti pacifico che l'attribuzione comporta anche la potesta'
 di  dettare  una  disciplina  pubblicistica  della  ricerca  e  della
 coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e tale potesta' deve
 essere  adeguatamente  considerata  quando,  in  vista del preminente
 interesse nazionale, lo Stato vada ad incidere su di essa;
    Non puo'  percio'  in  questi  casi  riconoscersi  alle  autonomie
 speciali  soltanto un ruolo consultivo, di per se' insufficiente alla
 tutela  dell'autonomia  differenziata  di  cui   le   Province   sono
 espressione,  bensi'  un  ruolo  di  maggiore intensita', del che del
 resto ci si e' resi conto anche nel corso dei lavori parlamentari,  e
 che  la  Corte  ha  piu' volte (sentt. nn. 351 e 21 del 1991, 337 del
 1989, 747 del 1988) indicato come necessario, nell'ambito della leale
 collaborazione che deve presiedere ai rapporti tra livelli diversi di
 governo,  quando  gli  interventi  ipotizzati  coinvolgano  interessi
 comuni;
    La  normativa  impugnata  e'  pertanto  illegittima  in quanto non
 prevede che le funzioni statali si esplichino previa  intesa  con  le
 province  autonome. Detta intesa, peraltro, non puo' essere concepita
 nel senso "che il mancato raggiungimento  di  essa  sia  di  ostacolo
 insuperabile   alla  conclusione"  dei  procedimenti  amministrativi,
 proprio in considerazione della necessita' di soddisfare i preminenti
 interessi connessi all'attuazione del PEN e  quindi  alla  ricerca  e
 allo sfruttamento ottimale di una materia prima energetica, quale gli
 idrocarburi;
    Come  gia' affermato da questa Corte in casi analoghi (sent. n. 21
 del 1991 cit.) e' pertanto necessario che in  sede  di  rilascio  dei
 ricordati provvedimenti, l'autorita' statale si attivi per promuovere
 la  necessaria  fase di contatto con le autonomie, nel rispetto delle
 loro  esigenze  da  valutarsi  proprio  nel  quadro  di   una   leale
 collaborazione,  "fermo  restando,  in caso di mancato raggiungimento
 dell'intesa, l'ulteriore corso del procedimento";
    Una volta pervenuti a queste conclusioni per quel che riguarda  le
 competenze  in materia di miniere, discende come naturale conseguenza
 che, nelle ipotesi in cui  le  attivita'  degli  organi  dello  Stato
 dovessero interferire con altre materie di spettanza regionale, rela-
 tive  cioe'  agli  altri  parametri  statutari invocati, l'intesa nei
 sensi anzidetti dovra' riguardare anche gli interessi connessi a tali
 materie;
    7.4. - Alle medesime conclusioni deve pervenirsi  anche  per  quel
 che  concerne  il ricorso della regione Valle d'Aosta, nella parte in
 cui si rivolge agli stessi articoli indicati nel punto precedente; In
 proposito, difatti, le censure  della  ricorrente,  che  contesta  in
 radice l'attribuzione allo Stato delle specifiche competenze previste
 dalle  norme  indicate,  non  possono  accogliersi nella loro portata
 radicale, perche' le contestate  funzioni  statali  sono  attribuite,
 come   si  e'  rilevato  in  precedenza,  in  ragione  dell'interesse
 nazionale  connesso  all'attuazione  del PEN. Esse possono, tuttavia,
 essere  condivise  in  senso  piu'  riduttivo,  in  quanto  cioe'  la
 ricorrente   implicitamente   si   duole   comunque   della   mancata
 considerazione in modo adeguato delle proprie competenze.  In  questo
 senso  la  censura e' fondata, essendo le norme impugnate illegittime
 in quanto non prevedono lo strumento dell'intesa, sia  pur  concepita
 nei  sensi  innanzi precisati (v. punto 7.3) relativamente alle prov-
 ince autonome;
    8.1. - La sola provincia di Bolzano impugna gli  artt.  16  e  17,
 secondo comma, lett. b), della legge, sostenendo che avrebbero inciso
 sulle  competenze  provinciali  in materia di urbanistica, tutela del
 paesaggio, lavori pubblici (art. 8, nn. 5, 6  e  17  dello  statuto),
 commercio  e incremento della produzione industriale (art. 9, nn. 3 e
 8 dello statuto); La prima delle norme impugnate stabilisce che  sono
 soggette a concessione da parte del ministro dell'industria, "sentita
 la regione interessata", la costruzione e la gestione di stabilimenti
 e  impianti  per  la lavorazione di oli minerali, di installazioni di
 gas naturale liquefatto,  di  depositi  di  oli  minerali  o  di  gas
 naturale  liquefatto  che raggiungano determinate dimensioni, nonche'
 di opere connesse allo  stoccaggio  di  detti  prodotti;  stabilisce,
 altresi',   che  sono  soggette  ad  autorizzazione  ministeriale  la
 costruzione e la gestione  di  nuovi  impianti  che  non  amplino  la
 capacita'  di  lavorazione  di  oli  minerali,  di  nuovi serbatoi di
 stoccaggio di oli minerali  annessi  agli  stabilimenti,  nonche'  di
 opere  connesse;  L'art.  17 (di cui e' impugnata solo la lett. b del
 secondo comma),  prevede  l'emanazione,  nelle  materie  oggetto  del
 precedente  art. 16, di un regolamento governativo ai sensi dell'art.
 17, comma 2, della legge n. 400 del  1988,  e  detta,  nel  contempo,
 principi  e  criteri  cui dovra' attenersi l'emanando atto normativo,
 tra cui, in particolare quello di "fissare termini perentori, entro i
 quali ciascuna autorita', compresa  la  regione  interessata,  dovra'
 adottare  gli  atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i
 quali gli atti stessi si  intendono  adottati  in  senso  favorevole"
 (secondo   comma,   lettera  b);  La  provincia  ricorrente  sostiene
 l'invasione in tal modo delle proprie competenze, specie  per  quanto
 concerne  le  concessioni  edilizie  relative  alla costruzione degli
 stabilimenti, e, in subordine, riconoscendo che nella materia possono
 concorrere competenze statali e competenze  provinciali,  afferma  la
 necessita'  di  cooperazione  tra  i due enti attraverso lo strumento
 dell'intesa, il solo che sia idoneo  a  salvaguardare  la  competenza
 provinciale;  8.2.  -  Le  censure  sono inammissibili per carenza di
 interesse della ricorrente, perche' nei due articoli indicati  si  fa
 espresso  riferimento alla "regione interessata", senza fare menzione
 delle province autonome, diversamente da altri articoli della  stessa
 legge  in  cui  queste sono, di volta in volta, espressamente contem-
 plate.  Cio', nel contesto normativo in  cui  gli  articoli  suddetti
 sono  collocati,  induce  ad  escludere  le  province stesse dal loro
 ambito di applicazione. Non vi e' quindi  alcuna  interferenza  nelle
 materie  di  spettanza  della  provincia  ricorrente,  che  rimangono
 pertanto soggette alla  disciplina  provinciale,  se  prevista  dallo
 statuto;   In  ogni  caso  rimane  fermo  che,  qualora  la  potesta'
 regolamentare fosse esercitata  da  parte  dello  Stato  in  modo  da
 invadere  le  competenze  della provincia autonoma di Bolzano, questa
 potra'  avvalersi  dei  normali  mezzi  di   difesa   delle   proprie
 attribuzioni; 9.1. - La questione relativa all'art. 20, ottavo comma,
 della  legge  e' stata sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano,
 oltre che dalla regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta  di  cui  si
 trattera'  in seguito; In ordine ad essa va preliminarmente osservato
 che la norma impugnata e' stata abrogata dall'art. 24,  primo  comma,
 della  legge  25  agosto  1991  n.  282  (Riforma  dell'ENEA), ma nel
 contempo e' stata riformulata dal secondo comma dello stesso articolo
 24, con un contenuto sostanzialmente  identico,  che  sostituisce  la
 disposizione  impugnata  con  i ricorsi in epigrafe; cio' consente di
 esaminare le censure nel merito,  pur  se  formalmente  proposte  nei
 confronti  della  disposizione sostituita; La norma impugnata prevede
 che la durata delle concessioni idroelettriche in atto, nei  casi  in
 cui  l'ENEL rinunci alla facolta' di subentro alla loro scadenza, sia
 prolungata, su istanza  del  concessionario  e  sentito  l'ENEL,  con
 provvedimento  dell'autorita'  statale;  Ad  avviso  della  provincia
 autonoma  di  Bolzano,  siffatta  disciplina  sarebbe  lesiva   delle
 competenze provinciali in materia di servizi pubblici (art. 8, n. 19,
 dello  statuto)  e  di utilizzazione di acque pubbliche (art. 9, n. 9
 dello statuto), ma soprattutto si porrebbe in contrasto con gli artt.
 12 e 13 delle norme statutarie e  le  relative  norme  di  attuazione
 (d.P.R. n. 381 del 1974 - art. 11; d.P.R. n. 235 del 1977) sotto vari
 profili:   a)  innanzi  tutto  essa  disporrebbe  una  proroga  delle
 concessioni pressoche' automatica, sulla base di una semplice istanza
 dei  concessionari,  la'  dove  gli  artt.  12  e  13  dello  statuto
 disporrebbero  una  disciplina  di particolare favore per il subentro
 degli   enti   locali   esistenti   nell'ambito   provinciale   nelle
 preesistenti  concessioni,  che  verrebbe  compromesso  e addirittura
 precluso "dalla previsione della  proroga  delle  concessioni  (anche
 delle   imprese   autoproduttrici);   b)   pur  non  escludendosi  la
 possibilita' di concedere proroghe, certamente alla scadenza gli enti
 locali dovrebbero poter concorrere con gli  autoproduttori  (  e  con
 l'ENEL),  il  che  e'  precluso dalla norma impugnata; c) non sarebbe
 comunque garantito il rispetto del ruolo  della  provincia  autonoma,
 tramite   il  necessario  strumento  dell'intesa,  in  contrasto  con
 l'esplicita previsione dell'art. 13, ultimo comma, dello statuto  che
 fa  obbligo  allo  Stato  di  procedere  alla  prevista intesa con la
 provincia territorialmente interessata; Inoltre,  derogando  all'art.
 13  dello statuto e alle relative norme di attuazione (d.P.R. nn. 381
 del 1974 e 235 del 1977), la  disposizione  violerebbe  altresi'  gli
 artt.  104, primo comma, e 107 dello statuto stesso che dettano norme
 specifiche e diverse per  la  modifica  del  citato  art.  13  e  per
 l'adozione   delle  norme  di  attuazione,  previa  la  consultazione
 obbligatoria della commissione paritetica all'uopo prevista;  9.2.  -
 Le questioni non sono fondate; Per quanto riguarda i parametri che la
 provincia  autonoma  di  Bolzano  invoca a sostegno della censura va,
 anzitutto, precisato che l'art. 13 dello statuto  non  e'  conferente
 alla  fattispecie  disciplinata dalla norma impugnata, venendo invece
 in evidenza l'art.   12; Difatti in  virtu'  del  richiamo  contenuto
 nella  norma impugnata ad altra fonte legislativa (artt. 1 e 2, comma
 2, l. 7 agosto 1982 n.  529), si e' in  presenza,  nella  materia  da
 essa    disciplinata,    dell'ipotesi    delle   grandi   derivazioni
 idroelettriche. Ebbene, come e' stato gia' precisato da questa  Corte
 (sentenza  n.  182  del  1987), le province di Trento e di Bolzano si
 giovano nella materia de qua di una disciplina speciale  formata  dal
 concorso  degli  artt.  12  e  13  dello statuto, che hanno carattere
 prevalentemente   procedimentale,   in   quanto   stabiliscono    due
 procedimenti  che  si  differenziano  per il diseguale rilievo che in
 essi assume la partecipazione della  provincia  interessata.  Infatti
 come  chiarisce  la  richiamata  sentenza, nell'ipotesi di domande di
 concessione presentate in concorrenza dagli enti locali e  dall'ENEL,
 ovverosia  da  enti  pubblici,  si applica l'art. 13, ultimo comma, e
 quindi la procedura  dell'intesa  ivi  prevista.  Si  applica  invece
 l'art.  12,  che deve "considerarsi regola generale nell'ambito della
 disciplina speciale" - e quindi  il  parere,  le  osservazioni  e  le
 opposizioni  prendono  il posto dell'intesa - nel caso di concorso di
 domande tra enti pubblici e soggetti privati autoproduttori,  nonche'
 in  caso  di  proroga  di  concessioni in atto di grandi derivazioni;
 Applicando tale sistematica ricostruzione  normativa,  operata  dalla
 richiamata  giurisprudenza,  alla  fattispecie  oggetto  della  norma
 impugnata, si ricava che, in presenza di specifiche norme  statutarie
 che  disciplinano  i rapporti tra lo Stato e le province autonome nel
 settore delle grandi derivazioni idroelettriche (art. 12 e  13  dello
 statuto),  inconferente  e' il richiamo, a sostegno della censura, ad
 altre disposizioni statutarie che regolano diverse materie (artt.  8,
 n.  19, e 9, n. 9), ovvero dispongono in tema di procedimenti diretti
 alla modifica di norme dello stesso statuto (art. 104,  primo  comma,
 in  riferimento  all'art.  13)  non  applicabili al caso specifico, o
 all'adozione delle occorrenti norme di  attuazione  (art.  107  dello
 statuto); Quanto infine all'indicazione di queste ultime norme, quali
 ulteriore ed autonomo parametro di riferimento, a prescindere da ogni
 valutazione  sulla  loro idoneita' ad essere collocabili, nel sistema
 delle fonti, sullo stesso piano  del  corpo  normativo  di  cui  sono
 diretta  attuazione (sent. n. 182 del 1987 cit.), va precisato che in
 ogni caso esse non hanno  la  forza  di  innovare  alle  norme  dello
 statuto;  nella  specie,  l'art.  11  del d.P.R. n. 381 del 1974, pur
 esplicitando le ipotesi  di  scadenza,  decadenza  e  rinuncia  delle
 concessioni  (ultra  e  non  contra  lo  statuto), e' in sostanza una
 riproduzione della  norma  statutaria  (art.  13,  ult.  comma)  che,
 ripetesi,  nella  specie  non  e'  invocabile, e il d.P.R. n. 235 del
 1977, richiamato nell'intero testo normativo, non  reca  disposizioni
 conferenti  con l'oggetto della norma impugnata, che ha riguardo alla
 proroga delle concessioni di grandi derivazioni;  Per  quanto  detto,
 non   puo'   accogliersi   nemmeno   la  questione  proposta  in  via
 subordinata, circa la necessita' di una previa intesa, poiche' questa
 e' richiesta dallo statuto solo per l'ipotesi disciplinata  nell'art.
 13,  ultimo  comma,  e  non invece nell'art. 12, che e' la sola norma
 parametro di riferimento e che, pero', non e' nella  specie  violata,
 potendo  la  provincia autonoma esprimere sempre i pareri e formulare
 le osservazioni e le opposizioni  ivi  previste;  10.1.  -  Parimenti
 infondate  sono  le  questioni  proposte  dalla regione Valle d'Aosta
 avverso lo stesso  art.  20,  ottavo  comma,  nonche'  nei  confronti
 dell'art.  24  della  legge,  che disciplina il diritto di prelazione
 sulle  concessioni  idroelettriche,  assumendosi,  in  relazione   ad
 entrambe  le  norme impugnate, la lesione "dei diritti e attribuzioni
 spettanti alla regione in forza  degli  artt.  7  e  8  del  relativo
 statuto"  e  la  violazione  dell'art.  2  delle  norme di attuazione
 adottate con  il  d.P.R.  27  dicembre  1985  n.  1142;  Nessuno  dei
 parametri  invocati  puo'  sostenere  le  censure. Infatti, come gia'
 ricordato  in  precedenza, gli artt. 7 e 8 dello statuto disciplinano
 il regime delle acque pubbliche esistenti nella  regione,  prevedendo
 nel  contempo  esplicita  deroga  per l'ipotesi che dette acque siano
 oggetto di un piano di interesse nazionale (art.  7,  ultimo  comma);
 tale e' il caso in esame, di fronte al quale la regione non ha titolo
 per invocare eventuali lesioni del diritto all'uso di acque consider-
 ate dal piano energetico nazionale; La norma di attuazione richiamata
 (art.  2  d.P.R.  n.  1142 del 1985), poi, si limita a precisare che,
 nell'ambito del  trasferimento  delle  funzioni  amministrative  alla
 regione, sono ricomprese quelle concernenti determinate attivita' nel
 settore  dell'energia, ovviamente esercitabili nei limiti delle norme
 statutarie e salve le deroghe  ivi  previste;  10.2.  -  Sono  invece
 inammissibili gli ulteriori profili di censura, proposti sempre dalla
 regione Valle d'Aosta avverso gli stessi articoli 20, ottavo comma, e
 24,  sesto  comma,  della legge, nell'assunto che le norme impugnate,
 mentre prevedono l'acquisizione di un parere dell'ENEL, ignorerebbero
 "la posizione della  regione";  Nessun  parametro  costituzionale  e'
 infatti   invocato   a   sostegno  della  doglianza  che,  nella  sua
 genericita', non consente  alla  Corte  la  percezione  degli  esatti
 termini  delle  questioni;  10.3.  -  Egualmente  inammissibile e' la
 ulteriore censura riferita all'art. 24, secondo comma,  della  legge,
 sostenendosi   che   la  norma  "si  preoccupa  di  salvaguardare  le
 competenze delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano"  e  non
 conterrebbe invece nessuna "previsione per quanto riguarda la regione
 ricorrente".  Va  in  proposito ricordato che le regioni ad autonomia
 speciale possono dolersi  della  lesione  di  proprie  competenze  in
 relazione  alle  norme statutarie che fissano i modi e i limiti delle
 rispettive autonomie, ma non possono  invocare  regimi  di  autonomia
 speciale dettati per altre regioni o per le province autonome.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     1)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale,  dei  seguenti
 articoli della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (Norme per l'attuazione  del
 nuovo  piano  energetico  nazionale:  aspetti istituzionali, centrali
 idroelettriche   ed   elettrodotti,    idrocarburi    e    geotermia,
 autoproduzione e disposizioni fiscali):
     art.  3,  primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che
 il  permesso  di  prospezione  e'  accordato  "d'intesa",  nei  sensi
 espressi  in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la
 provincia autonoma di Trento o di Bolzano";
     artt. 5, primo comma, e 6, primo comma, nella parte  in  cui  non
 prevedono  che  il  permesso  di ricerca e' accordato "d'intesa", nei
 sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta
 o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano";
     art. 9 in quanto non prevede che la concessione  di  coltivazione
 sia  accordata  d'intesa,  nei  sensi espressi in motivazione, con la
 regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di  Trento
 o di Bolzano;
    2)   dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dalla
 regione autonoma Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe;
    3)   dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 16 e 17, secondo  comma,  lett.  b)  della
 legge  9  gennaio  1991,  n. 9, sollevate dalla provincia autonoma di
 Bolzano, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8  nn.
 5,  6,  17,  e  9  nn. 3, 8, dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670);
    4)   dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  20, ottavo comma, e 24, secondo e sesto
 comma, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, sollevate, con il ricorso  in
 epigrafe,  dalla  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  in riferimento a
 nessun parametro costituzionale o statutario;
    5)   dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,
 sollevata dalla regione autonoma Valle d'Aosta,  con  il  ricorso  in
 epigrafe,  in  riferimento  agli  artt.  3,  lett. d), 5, 7 e 8 dello
 statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4);
    6)   dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  20,  ottavo  comma,  della legge 9 gennaio
 1991, n. 9, sollevata dalla provincia autonoma  di  Bolzano,  con  il
 ricorso  in  epigrafe, in riferimento agli artt. 8 n. 19; 9 n. 9; 12;
 13; 104, primo comma; 107 dello statuto speciale, nonche' alle  norme
 di attuazione contenute nell'art. 11 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
 e nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;
    7)   dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 20, ottavo  comma,  e  24  della  legge  9
 gennaio  1991,  n. 9, sollevate dalla regione autonoma Valle d'Aosta,
 con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt.  7  e  8  dello
 statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1328