N. 489 SENTENZA 18 - 27 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente-  Territori montani- Sistemazione idrogeologica- Proprietari
 dei  terreni-  Indennita'-  Controversie-  Previsione  di   arbitrato
 obbligatorio-  richiamo  alla giurisprudenza della Corte (sentenza n.
 127/1977)- Scelta del giudice demandata  esclusivamente  alle  parti-
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge  regione  Piemonte  10  dicembre 1984, n. 64, artt. 20, ottavo
 comma, e 21, dodicesimo comma)
 
 (Cost., artt. 108 e 117).
(GU n.1 del 4-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.   Francesco   P.
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20, comma
 ottavo, e 21, comma dodicesimo della legge della regione Piemonte  10
 dicembre  1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di
 edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma  2,  della
 legge  5  agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 384 in data 19 dicembre  1981)
 promosso  con  ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal Pretore di Alba
 nel procedimento civile vertente tra Pulina Giovanni ed il Sindaco di
 Alba ed altro iscritta al  n.  414  del  registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24, prima serie speciale,
 dell'anno 1991;
    Udito nella camera di consiglio del 20 novembre  1991  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Nel corso di un giudizio di opposizione al provvedimento con
 cui l'autorita' comunale aveva ordinato il rilascio di un alloggio di
 edilizia residenziale pubblica, il Pretore di Alba, con ordinanza  in
 data  16  aprile  1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 108 e
 117 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  20,  ottavo  comma, e 21, dodicesimo comma, della legge
 regionale del Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64.
    Le disposizioni impugnate, prevedendo nei  due  distinti  casi  di
 annullamento e decadenza dall'assegnazione, con identica formula, che
 "Contro  il provvedimento del Sindaco, si applica il 13›, il 14› e il
 15› comma, dell'art. 11  del  d.P.R.  30  dicembre  1972,  n.  1035",
 estenderebbero   il  rimedio  giurisdizionale  previsto  dalle  norme
 statali ad ipotesi non solo dalla stessa non contemplate, ma rispetto
 alle quali, il ricorso al giudice ordinario  sembrerebbe  addirittura
 doversi   escludere   alla  stregua  dei  piu'  recenti  orientamenti
 giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizioni.
    Trattandosi, dunque, di un  rinvio  recettizio  (e  non  privo  di
 autonomo   significato   normativo)  che  amplierebbe  le  competenze
 attribuite dalla legge statale all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,
 il  principio  della riserva statale in materia giurisdizionale (art.
 108  Cost.)  ed  i  limiti  della  competenza  regionale  in  materia
 legislativa (art. 117 Cost.) sarebbero violati.
    La rilevanza della questione viene infine motivata nel presupposto
 che   l'azione  intentata  dinanzi  al  giudice  a  quo  risulterebbe
 proponibile solo in forza del rinvio contenuto nelle norme impugnate.
    2. - Non si sono costituite le parti, ne' ha  spiegato  intervento
 l'Avvocatura generale dello Stato.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Viene  sollevata  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 20, ottavo comma, e 21,  dodicesimo  comma,  della  legge
 della  regione  Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, in riferimento agli
 artt. 108  e  117  della  Costituzione.  Le  disposizioni  impugnate,
 stabilendo  che  relativamente  agli atti di annullamento e decadenza
 dell'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare  si
 applicano le norme statali contenute negli ultimi tre commi dell'art.
 11  del  d.P.R.  30  dicembre 1972, n. 1035, che prevedono il rimedio
 dell'opposizione dinanzi al Pretore, violerebbero il principio  della
 riserva  di  legge  statale  in  materia giurisdizionale, esorbitando
 dalla sfera delle potesta' legislative di spettanza regionale.
    2. - La questione e' fondata.
    Le ipotesi di annullamento  e  decadenza  dall'assegnazione,  alle
 quali  viene  esteso il suindicato rimedio giurisdizionale, risultano
 del tutto diverse dall'ipotesi di decadenza per  mancata  occupazione
 dell'alloggio  entro  un  certo termine presa in considerazione dalle
 disposizioni statali, cui le impugnate norme regionali fanno  rinvio.
 La  fattispecie  normativa  oggetto  del presente giudizio e' percio'
 analoga a quella  gia'  ritenuta  costituzionalmente  illegittima  da
 questa  Corte  con  sentenza  n.  594  del  1990  ed  i  principi  in
 quell'occasione affermati vanno, pertanto, in questa sede ribaditi.
    Anche in questo caso, infatti, attraverso la recezione delle norme
 statali nella legislazione regionale, si innova al regime del riparto
 di giurisdizione  -  delineato  dalla  recente  giurisprudenza  della
 Cassazione    -   in   ordine   ai   provvedimenti   che   dichiarano
 l'annullamento,  la   revoca   o   la   decadenza   dall'assegnazione
 dell'alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica.  E, pertanto, il
 rinvio contenuto nelle norme impugnate, modificando la normativa,  in
 una  materia  - quale quella dell'ordinamento giurisdizionale e della
 regolamentazione  processuale  dei  giudizi   dinanzi   all'autorita'
 giudiziaria   ordinaria   o  amministrativa  -  che  non  solo  esula
 dall'ambito  delle  competenze  costituzionalmente  attribuite   alla
 regione,  ma  che  e'  anche  oggetto  di  espressa  riserva di legge
 statale, viola entrambi gli invocati parametri costituzionali.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale  degli  artt.  20,  ottavo
 comma,  e,  21,  dodicesimo  comma,  della  legge regione Piemonte 10
 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi  di
 edilizia  residenziale  pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
 legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della  deliberazione  CIPE
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1335