N. 492 SENTENZA 18 - 27 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sicurezza   pubblica  -  Stranieri  -  Provvedimento  prefettizio  di
 espulsione previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria - Rientro  in
 Italia  per  la  celebrazione del dibattimento - Esclusione - Lesione
 del  diritto  di  difesa   -   Materia   disciplinata   dal   diritto
 amministrativo  -  Assenza  di  poteri  decisori da parte del giudice
 remittente - Difetto di legittimazione - Inammissibilita'.
 
 (Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7, quarto comma).
 
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.2 del 8-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  quarto
 comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con
 modificazioni,  del  decreto  legge  30 dicembre 1989 n. 416, recante
 norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e  soggiorno
 dei  cittadini  extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini
 extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello  Stato.
 Disposizioni  in  materia  di asilo) in relazione all'art. 6 (rectius
 art. 3), quinto comma, della stessa  legge,  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  17  settembre 1990 dal Tribunale di Aosta sulla richiesta
 nei confronti di Reyes Sosa Marisol del Carmen iscritta al n. 334 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 6  novembre  1991  il  giudice
 relatore Mauro Ferri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza del 17 settembre 1990 il Tribunale di Aosta,
 nell'esaminare la richiesta di nulla osta ai fini  dell'adozione  del
 provvedimento   prefettizio  di  espulsione  a  carico  di  cittadina
 straniera  sottoposta  a  procedimento  penale  avanti  la   medesima
 autorita'   giudiziaria,   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, quarto comma,  della  legge  28  febbraio
 1990   n.  39  in  riferimento  all'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione.
    In particolare il giudice remittente - premesso che in  base  alla
 norma  impugnata,  in  correlazione  con  l'art. 6 (rectius: art. 3),
 quinto comma, della stessa  legge,  lo  straniero  espulso  non  puo'
 rientrare  in  Italia  nemmeno se munito di visto, in quanto anche in
 tale ipotesi deve essere respinto alla frontiera  -  ritiene  che  la
 predetta questione non appare manifestamente infondata in riferimento
 alla  mancata  previsione  (e,  anzi,  all'espressa esclusione) della
 possibilita', per lo straniero sottoposto a  procedimento  penale  in
 Italia  ed  espulso  sulla  base  della detta legge, di farvi rientro
 limitatamente  al  tempo  indispensabile  per  la  celebrazione   del
 dibattimento; il che determinerebbe un contrasto con l'invocata norma
 costituzionale  che,  nel  definire inviolabile il diritto di difesa,
 non intende garantirlo al solo cittadino ma indistintamente  a  tutti
 coloro che sono sottoposti a giudizio.
    2.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
    La  difesa  del Governo rileva in primo luogo che l'esecuzione del
 provvedimento di espulsione avviene sempre mediante intimazione  allo
 straniero  ad abbandonare entro il termine di 15 giorni il territorio
 dello Stato, ovvero  a  presentarsi  in  questura,  entro  lo  stesso
 termine, per l'accompagnamento alla frontiera.
    L'interessato  avrebbe  quindi a disposizione un ragionevole lasso
 di tempo per organizzare la sua difesa, affidando il  mandato  ad  un
 procuratore prima di lasciare il territorio nazionale.
    Inoltre,  sul  piano  della  effettivita' del diritto alla difesa,
 viene rilevato che l'imputato straniero  puo'  sempre  richiedere  la
 speciale  autorizzazione  al  rientro  nel  territorio dello Stato al
 Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151 del t.u. delle leggi di
 pubblica sicurezza, non abrogato dalla legge n. 39/1990.
    Ad  avviso  dell'Avvocatura,  infine, l'istituto della espulsione,
 cosi' come configurato nella nuova normativa introdotta dalla  citata
 legge   n.  39  del  1990,  non  avrebbe  mutato  le  sue  originarie
 caratteristiche,  analoghe  alla  consimile   fattispecie   contenuta
 nell'art.   152   del  t.u.l.p.s.,  per  la  quale  questa  Corte  ha
 riconosciuto  l'aderenza  al  dettato  costituzionale,   proprio   in
 riferimento  all'art.  24  della Costituzione (v. sentenza n. 244 del
 1974).
                        Considerato in diritto
    1. - La questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
 Tribunale  di  Aosta  investe  l'art. 7, quarto comma, della legge 28
 febbraio  1990  n.   39,   in   relazione   all'art.   3,   (indicato
 nell'ordinanza  di rimessione per evidente errore materiale come art.
 6), quinto comma, della medesima legge. Il giudice remittente ritiene
 che la norma citata sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  24,  secondo
 comma,  della  Costituzione  in  quanto,  disponendo che lo straniero
 sottoposto a procedimento penale una volta espulso  con  decreto  del
 prefetto,  previo  nulla  osta  dell'autorita' giudiziaria, non possa
 rientrare in Italia nemmeno per  la  celebrazione  del  dibattimento,
 impedirebbe  l'esercizio del diritto di difesa garantito non soltanto
 ai cittadini, ma  a  tutti,  cosi'  come  recita  lo  stesso  dettato
 costituzionale.
    2.  -  Non  vi  e'  dubbio  che  l'art.  24,  secondo comma, della
 Costituzione garantisca la difesa, quale diritto  inviolabile,  anche
 allo  straniero  che sia imputato per fatti commessi in Italia, ed e'
 parimenti  indubitabile  che  la  presenza  dell'imputato  stesso  al
 dibattimento  costituisca  estrinsecazione  essenziale del diritto di
 difesa; se quindi la norma impugnata, - come ritiene il giudice a quo
 - dovesse effettivamente essere intesa nel  senso  che  lo  straniero
 espulso non possa far rientro in Italia nemmeno al solo fine e per il
 solo  tempo  necessario ad assistere al dibattimento che debba essere
 celebrato nei suoi confronti, sarebbe  difficile  non  ravvisarne  il
 contrasto  con  l'art.  24,  secondo  comma della Costituzione. Ma la
 Corte deve  rilevare  un  motivo  di  inammissibilita'  che  preclude
 l'esame del merito.
    2.1.  -  Invero  la  questione  e'  stata  sollevata dal Tribunale
 remittente in sede di esame della richiesta di nulla  osta  inoltrata
 dal prefetto nel corso di un procedimento amministrativo diretto, ove
 il  nulla  osta  venga  concesso,  ad  adottare  il  provvedimento di
 espulsione dello  straniero  dal  territorio  dello  Stato  ai  sensi
 dell'art.  7 della surricordata legge n. 39 del 1990. Il fatto che il
 nulla osta sia indispensabile perche'  il  prefetto  possa  decretare
 l'espulsione non toglie che la decisione finale sia atto del prefetto
 contro  il  quale e' esperibile la tutela del giudice amministrativo,
 del resto  espressamente  prevista  e  disciplinata  con  particolari
 garanzie   dall'art.   5   della   stessa  legge.  La  determinazione
 dell'autorita' giudiziaria in ordine alla concessione  o  al  rifiuto
 del   nulla   osta  si  configura  pertanto  come  un  atto,  seppure
 necessario, interno ad un  procedimento  che  rimane  amministrativo,
 cosi'  come  amministrativa  e'  l'autorita'  (prefetto) cui la legge
 attribuisce il potere di adottare il provvedimento conclusivo.
    Non soltanto quindi nel caso in esame non si verte in un giudizio,
 ma si deve anche riscontrare l'assenza di poteri  decisori  in  senso
 proprio del giudice remittente.
    2.2.  -  In  fattispecie  di tale natura la Corte ha costantemente
 ritenuto il  difetto  di  legittimazione  a  sollevare  questione  di
 costituzionalita'  (cfr. sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74
 del 1979; ord. n. 382 del 1991); non  vi  e'  motivo  di  discostarsi
 dalla   richiamata   giurisprudenza,   e  la  questione  pertanto  va
 dichiarata inammissibile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  7,  quarto  comma,  della  legge  28  febbraio  1990 n. 39
 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
 dicembre 1989 n. 416, recante norme urgenti in
  materia  di  asilo  politico,  di ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in
 materia di asilo), sollevata  in  riferimento  all'art.  24,  secondo
 comma,  della  Costituzione dal Tribunale di Aosta con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
                       Il presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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