N. 503 SENTENZA 19 - 30 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Settore siderurgico - Pensionamento
 anticipato - Calcolo alla aanzianita' contributiva - Disparita'
 di trattamento in ragione della diversita' di sesso - Richiamo
 alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 371/1989, 137/1986
 e 498/1988 - Anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per
 cause eccezionali - Diritto allo stesso trattamento di anzianita'
 contributiva - Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.-L. 1› aprile 1989, n. 120, art. 2, secondo comma, convertito, con
 modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n. 181)
 
 (Cost., artt. 3 e 37).
(GU n.2 del 8-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  secondo
 comma, del decreto legge 1› aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e
 di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
 siderurgia),  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 15 maggio
 1989, n. 181, promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre  1990  dal
 Pretore  di Roma nel procedimento civile vertente tra Bedello Rossana
 ed altra ed I.N.P.S., iscritta al n. 459 del registro ordinanze  1991
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto di costituzione di Bedello Rossana ed altre;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito l'avvocato Lucio Laurenti per Bedello Rossana ed altre;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Rossana  Bedello,  Maria Veronica Morelli e Laura Guidetti,
 dipendenti della Finsider s.p.a., dichiaravano  di  volersi  avvalere
 della  possibilita',  prevista  dal  decreto legge 1› aprile 1989, n.
 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181,  di  accedere  al
 prepensionamento con decorrenza dal compimento del cinquantesimo anno
 di  eta', fruendo dell'accredito contributivo previsto dalla suddetta
 legge. Siccome per le donne detto accredito era concesso solo per gli
 anni dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo mentre per  gli  uomini
 era  previsto  fino  al  sessantesimo  anno,  ricorrevano  al Pretore
 perche' fosse concessa un'anzianita' contributiva pari a quella degli
 uomini.
    Il Pretore di Roma, su eccezione delle ricorrenti,  con  ordinanza
 del  28  dicembre 1990 (R.O. n. 459 del 1991), ha sollevato questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del citato
 decreto legge n. 120 del 1989, nella parte in cui  stabilisce  per  i
 lavoratori  del  settore siderurgico che fruiscono del collocamento a
 riposo anticipato ai sensi dello stesso decreto legge, un trattamento
 pensionistico con diversa anzianita' contributiva per uomini e donne.
 Tale disparita' di trattamento, secondo il giudice a quo,  violerebbe
 gli  artt. 3 e 37 della Costituzione, alla stregua dei quali la Corte
 Costituzionale ha ripetutamente affermato che l'uomo e la donna hanno
 diritto di lavorare sino alla stessa eta' e, in caso  di  eccezionale
 cessazione  anticipata  del  rapporto,  di  vedersi  riconosciuta  la
 medesima anzianita' contributiva (sentenze nn. 137 del 1986, 498  del
 1988, 371 del 1989).
    2.  -  Nel giudizio si sono costituite la Bedello, la Morelli e la
 Guidetti,  concludendo  per   la   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale   della   norma   impugnata   dal   Pretore  di  Roma,
 riportandosi alle precedenti  decisioni  della  Corte  Costituzionale
 citate nella ordinanza di rimessione.
    Non  si  e'  costituita l'I.N.P.S. ne' e' intervenuta l'Avvocatura
 Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del  Consiglio
 dei Ministri.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 2, secondo comma,
 del  decreto  legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15
 maggio 1989, n. 181, nella parte in cui stabilisce che il trattamento
 pensionistico per i lavoratori del settore siderurgico che  fruiscono
 del  collocamento  a  riposo anticipato ai sensi dello stesso decreto
 legge, venga calcolato sull'anzianita' contributiva aumentata  di  un
 periodo  pari  a  quello  compreso  tra la data della risoluzione del
 rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo  anno  di
 eta'  per  gli  uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne, violi
 gli artt. 3 e 37 della Costituzione per la disparita' di  trattamento
 che crea in ragione esclusiva della diversita' di sesso.
    1.1. - La questione e' fondata.
    L'art.  2, secondo comma, del decreto legge 1› aprile 1989 n. 120,
 convertito con modificazioni in legge 15  maggio  1989  n.  181,  che
 contiene  misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione
 del piano di  risanamento  della  siderurgia,  ha  stabilito  che  il
 trattamento   di   pensione   che  compete  a  coloro  che  vanno  in
 prepensionamento   sia   calcolato   sulla    base    dell'anzianita'
 contributiva  aumentata  di  un periodo pari a quello compreso tra la
 data  di  risoluzione  del  rapporto  e  quello  del  compimento  del
 sessantesimo  anno  di eta' se uomo o del cinquantacinquesimo anno di
 eta' se donna.
    Trovano applicazione i principi gia' affermati da questa Corte  in
 fattispecie  di prepensionamento analoghe, sia pure previste da altre
 disposizioni   che   hanno   formato   oggetto   di   questione    di
 costituzionalita'.
    Come  si  e'  gia'  affermato  (sent. n. 371 del 1989), la sancita
 disparita' di trattamento tra lavoratore  e  lavoratrice  e'  fondata
 sull'erroneo  presupposto  che  l'eta'  pensionabile per la donna sia
 fissata  al  cinquantacinquesimo  anno  di  eta'  e  per  l'uomo   al
 sessantesimo.  Invece  il  prepensionamento,  siccome costituisce una
 anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per cause  eccezionali,
 incide  sull'eta'  lavorativa, che e' identica sia per l'uomo che per
 la donna, potendo entrambi lavorare fino a  sessant'anni  (sent.  137
 del 1986 e 498 del 1988).
    Ne  deriva  che  sia il lavoratore che la lavoratrice che vanno in
 prepensionamento hanno diritto allo stesso trattamento in ordine alla
 anzianita' contributiva e non rileva affatto la diversita' di sesso.
    2. - Si osserva, inoltre, che sia  l'uomo  che  la  donna  possono
 andare   in   prepensionamento  a  cinquant'anni  ed  in  effetti  le
 ricorrenti hanno proposto la prescritta  domanda  al  compimento  del
 cinquantesimo anno.
    Vero  e'  che  per  l'art.  5  del  decreto legge n. 536 del 1987,
 convertito con modificazioni in legge n. 48 del 1988, la  donna  puo'
 andare  in  prepensionamento  al  quarantasettesimo anno, ma siffatta
 previsione importa solo  che  da  tale  eta'  inizia  il  periodo  di
 anzianita'  contributiva  da  riconoscersi alla stessa, il quale deve
 essere di dieci anni come per il lavoratore (sent. n. 134 del 1991  e
 ord. n. 196 del 1991).
    Pertanto,  va  dichiarata  la  illegittimita' costituzionale della
 disposizione censurata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  secondo
 comma, del decreto legge 1› aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e
 di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
 siderurgia),  convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989,
 n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore
 siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del
 cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianita' contributiva
 fino a sessant'anni come per il lavoratore.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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